CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 20/9/2017, rideterminando, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena in 10 mesi di reclusione in relazione ai reati previsti dagli artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967, 697 cod. pen., per avere portato illegalmente in luogo aperto al pubblico il fucile semiautomatico da caccia calibro 12, marca Beretta, matricola E93169E e due cartucce Mytos 56 [OSCURATO:PERSONA] MM 39 (capo A), nonché dagli artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. pen. (capo B), perché, al fine di trarne profitto, sprovvisto di licenza di caccia, si portava in un campo agricolo con due cani da caccia e il fucile e relative munizioni, descritti al capo A), così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad abbattere e impossessarsi di fauna selvatica, non riuscendo nell'intento per l'intervento della polizia giudiziaria; fatti accertati in Lonato del Garda il 5/10/2016. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Albiero, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati contestati al capo A). La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il fondo rustico ove Albiero fu fermato dalla polizia provinciale come luogo aperto al pubblico, mentre trattavasi di un luogo privato, essendo ininfluente la presenza o meno di una recinzione, così come la circostanza che il fondo fosse accessibile, di fatto, da un numero indefinito di persone, non comportando essa un implicito consenso del proprietario all'ingresso. Infatti, per luogo aperto al pubblico dovrebbe intendersi quello privato nel quale l'accesso sia possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità o alle condizioni fissate dal proprietario (cinema, palestre, musei, ecc.). Sotto altro aspetto, al momento dell'intervento della polizia, Albiero era alla guida della propria autovettura e il fucile era riposto sul sedile del passeggero, sicché egli non avrebbe portato l'arma in un «luogo aperto al pubblico», bensì, eventualmente, in un luogo «esposto al pubblico». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorie0 e manifesta illogicità dell J.,et motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delitto di tentato furto di fauna selvatica cui al capo B). Nella valutazione dei requisiti dell'idoneità e univocità degli atti non si sarebbe tenuto conto che Albiero era seduto al posto di guida dell'autovettura, non imbracciava il fucile, non aveva caricato l'arma, non l'aveva puntata, né risulta agli atti che vi fossero volatili nei pressi, potenzialmente oggetto di caccia. Si sarebbe, infatti, al cospetto non di atti esecutivi dell'azione tipica, ma di atti prodromici rimasti in una fase troppo embrionale, non interpretabili univocamente come immediatamente antecedenti all'inizio dell'azione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato in tema di porto illegale di arma da sparo in fondo rustico di proprietà privata, ma aperto all'esercizio venatorio, secondo cui deve ritenersi «aperto al pubblico» non soltanto il luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello al quale possano accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché non predeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto non può far ricorso allo ius excludendi per giustificati motivi (cfr. Sez. 5, n. 22890 del 10/4/2013, Ambrosio, Rv. 256949 - 01; Sez. 1, n. 16690 del 27/3/2008, Bellachioma, Rv. 240116 - 01; Sez. 1, n. 3187 del 10/2/2000, Russo, Rv. 215512 - 01; Sez. 1, n. 6880 del 2/5/1995, Pittelli, Rv. 201718 - 01; Sez. 1, n. 9834 del 28/6/1995, Romano, Rv. 202681-01). Applicando siffatti principi a fattispecie analoghe a quella in esame, la Corte di cassazione ha, dunque, affermato che rientra nella nozione in questione anche il fondo rustico non stabilmente recintato, nel quale abbiano possibilità di accesso categorie di persone come cacciatori e individui che percorrono normalmente i campi per motivi leciti. A tali principi si sono uniformati i Giudici di merito, i quali hanno rilevato che il fondo rustico non aveva recinzioni atte a impedire l'ingresso e che, pertanto, esso era liberamente transitabile da parte dei cacciatori, ovvero da un numero indeterminato di persone, senza opposizione del titolare di un potere di fatto e di diritto sullo stesso, sì da poter essere considerato come luogo aperto al pubblico nella accezione delineata. In ogni caso, va evidenziato come la sentenza di appello avesse precisato che Albiero era giunto in tale luogo dalla sua abitazione, distante diversi chilometri, transitando, in autovettura, lungo la strada pubblica e portando con u2--»` sé il fucile, sicché i reati dovevano, comunque, ritenersi integrati. Profilo rispetto al quale il ricorso nulla ha dedotto. 3. Quanto, poi, ai secondo motivo di doglianza, va premesso che il delitto tentato ricorre, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., nel caso in cui l'agente abbia posto in essere «atti idonei e diretti in modo non equivoco» a cagionare un determinato risultato offensivo. I due requisiti della «idoneità degli atti» e della «direzione non equivoca» degli atti vengono ricostruiti, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo ormai consolidate coordinate sistematico-interpretative. La prima nozione rinvia alla capacità della condotta posta in essere dall'agente di realizzare il risultato tipico, costituito dal reato consumato; capacità che viene valutata alla stregua del paradigma della cd. prognosi postuma a base parziale. In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio con crofattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale frangente, la verificazione del risultato tipico voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991; Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032). Quanto, poi, alla «direzione non equivoca degli atti», la giurisprudenza più recente ritiene che la nozione in parola postuli la realizzazione non già di atti esecutivi veri e propri, quanto piuttosto di quegli atti che, pur eventualmente classificabili come preparatori, facciano, comunque, fondatamente ritenere che l'agente, avendo maturato uno specifico proposito criminoso e avendo definitivamente approntato il relativo piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo (Sez. 2, n. 25264 del 10/3/2016, Colombo, Rv. 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/9/2015, Amatista, Rv. 264589; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106); di tal che l'azione, in rapporto allo sviluppo raggiunto dall'iter criminis, abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato (Sez. 5, n. 36422 del 17/5/2011, Bellone, Rv. 250932- 01; Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01), salvo che si verifichino eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dello stesso agente, che ne impediscano la realizzazione (Sez. 5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269931-01). E in definitiva, il tentativo ricorrerebbe in presenza di un pericolo, attuale e concreto, di ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, quale effetto causalmente adeguato, secondo una valutazione ex ante, degli atti dell'agente (Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010, Rv. 248305-01)./ 3.1. Nel caso qui in rilievo, le sentenze di merito hanno correttamente evidenziato come Albiero fosse stato rinvenuto all'interno di un campo rustico, nel mese di ottobre e nelle prime ore della mattina quando usualmente si esercita la caccia e, dunque, in un contesto consono all'esercizio dell'attività venatoria con tutti gli strumenti necessari per il suo compimento, atteso che egli non solo aveva con sé il fucile da caccia e le munizioni, ma anche cani da caccia, che aveva già posto fuori dall'abitacolo del veicolo. Dunque, in assenza di qualunque spiegazione alternativa logica, la sentenza ha correttamente concluso, in maniera del tutto coerente con la richiamata cornice di principio, come al momento del controllo Albiero avesse realizzato gli atti immediatamente prodromici all'azione delittuosa, che sarebbe stata certamente portata a termine se non si fosse verificato l'evento interruttivo dell'iter criminis, costituito dall'intervento della polizia. Ne consegue, pertanto, che le argomentazioni difensive svolte con l'atto di appello sono state puntualmente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, sicché l'odierno ricorso si configura, sul punto, come sostanzialmente reiterativo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato nammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur