CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 31553/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della resistente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9:‘\)"Jutitìb, og -. NOV. 20M [OSCURATO:PERSONA]