Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16346/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

Ritenuto in fatto L. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP aveva applicato a VALENTE Nazareno la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 8), 9), 10), 11), 15) e 16) della contestazione provvisoria (partecipazione a un'associazione ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., oltre a più reati fine ai sensi dell'73, d.P.R. n. 309/1990, in relazione al concorso nell'importazione di cocaina dall'estero).

2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio esaminato è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni intercorse tra gli indagati mediante un sistema criptato (SKY-ECC), oltre che da intercettazioni telefoniche e telematiche, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e dalle geo-localizzazioni, da riprese video e dagli esiti di attività di riscontro della PG.

In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, non riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle comunicazioni (messaggistica scambiata su piattaforma SKY- ECC), acquisite dall'autorità giudiziaria francese in forza di O.I.E. emessi dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di tale compendio ha, quindi, ricostruito i connotati dell'associazione, ritenendo sussistente una gravità indiziaria in ordine alla intraneità del VALENTE al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche al suo concorso nei singoli reati- fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, l'attività criminale allestita dal gruppo.

Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato.

In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 9 a 11 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde esser presenti all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che veniva, poi, prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene analiticameme descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto).

Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi.

In tale schema, VALENTE Nazareno, detto "Lupin", componeva la squadra di portuali al servizio dell'organizzazione criminale, con il ruolo di esfiltrare la cocaina occultata all'interno dei containers giunti a bordo delle navi cargo e assicurare, dunque, l'uscita della sostanza stupefacente.

La sua partecipazione al sodalizio, in particolare, al pari del suo coinvolgimento nei singoli reati scopo, era emersa dal tenore delle conversazioni intercettate sulla sua utenza e su quella del co-indagato [OSCURATO:PERSONA] Girolamo, oltre che dall'analisi delle chat [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai reati fine, poi, gli elementi indiziari ritenuti di gravità tale da giustificare l'emissione del titolo sono stati analiticamente esposti alle pagg. da 12 a 14, anche mediante la trascrizione di parti di conversazioni ritenute significative.

Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni.

L'accordo iniziale era andato ben oltre il concorso dei singoli nei reati fine, attestando una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa anche grazie alla trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale.

In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nútrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra i vertici e gli operai infedeli).

Il gruppo, inoltre, era dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).

Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi; ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il VALENTE, ove noh ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie; dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina avvalendosi di canali transnazionali.

Ha, inoltre, valorizzato la rete di conoscenze criminali, che ha consentito all'indagato di prender parte a ben sei narco importazioni di quantità non esigua, dalle quali ha tratto la conclusione che costui, ove non ristretto, potrebbe concretamente reiterare la condotta criminosa, anche alla luce della consistenza e facilità dei guadagni assicurati dall'illecito traffico.

Peraltro, egli ha partecipato alla organizzazione di un sistema collaudato e non occasionale, sfruttando il suo inserimento a livello apicale nel sodalizio, tenuto anche conto della vicinanza nel tempo delle condotte ascrittegli, elemento questo indicativo, secondo il Tribunale, dell'attualità del prospettato pericolo.

Ogni altra misura, anche custodiale e elettronicamente presidiata, è stata ritenuta inadeguata alla luce del rilevato reticolo di rapporti e cointeressenze illecite, facilmente attivabili dal soggetto non controllato, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario.

3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta partecipazione del VALENTE al sodalizio criminoso, censurando il metodo argomentativo seguito dal Tribunale che avrebbe tratto la prova della partecipazione dell'indagato all'associazione dall'asserita commissione dei reati fine, con ciò omettendo di considerare l'autonomia tra le diverse ipotesi di reato.

Gli elementi addotti a difesa deporrebbero in senso antitetico a quello ritenuto nell'ordinanza impugnata, essendosi rappresentato in sede di riesame che le condotte ascritte al VALENTE e ai portuali in genere si erano esaurite nell'arco di poche settimane, il che renderebbe carente il requisito della stabilità dell'associazione; che, inoltre, difetterebbe una cassa comune alla quale partecipavano i portuali; e che la retribuzione di costoro veniva stabilita di volta in volta, a riprova dell'assenza di un generalizzato accordo.

Pertanto, il giudice della cautela avrebbe equivocato i dati fattuali, sovrapponendo l'attività lavorativa svolta dai portuali con quella associativa, al più potendosi ravvsare una collaborazione tra costoro e il sodalizio in forza di intese occasionali.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari, rilevando la inconsistenza degli elementi giustificativi di quella inerente al prospettato inquinamento probatorio, ritenuto solo in astratto, ma anche la idoneità del semplice allontanamento del VALENTE dal luogo di lavoro o di una misura restrittiva gradata a contenere quella special preventiva.

4. Il .

Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Questa difesa non ha riproposto in ricorso il tema relativo alla utilizzabilità della messaggistica su piattaforma [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, i temi devoluti attengono esclusivamente alla valutazione della gravità indiziaria, limitatamente alla partecipazione del VALENTE al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, la sussistenza di un pericolo concreto di inquinamento probatorio e la inidoneità di misure gradate a contenere quella di reiterazione criminosa.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, c.1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027).

Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (già affermato in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

La ricostruzione della associazione, contrariamente a quanto in maniera generica assume la difesa, è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del VALENTE all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo.

La commissione dei reati fine, peraltro, ha costituito solo uno degli elementi valorizzati dai giudici del riesame, in maniera perfettamente coerente con i principi già affermati sul punto da questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 47291, del 11/6/2021, Esposito, RV. 282610), anche il reato scopo potendo essere valutato come elemento sintomatico dell'esistenza dell'organizzazione stessa (sez. 3, n. 25816 del 27/5/2022, Grillo, Rv. 283278).

Peraltro, il rapporto tra reato associativo e reato scopo, quanto alla valenza probatoria di quest'ultimo rispetto al primo, è già stato debitamente tratteggiato da questa Corte di legittimità con la precisazione, proprio in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701).

Inoltre, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva neppure, come la difesa adombra in ricorso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amara nte, Rv. 278440).

La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali (in termini di mero concorso nei reati fine), preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha operato una valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alle concrete modalità della condotta e alla personalità dell'indagato.

La motivazione supera le generiche censure articolate con il motivo di ricorso, quanto alla esigenza probatoria, osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare ulteriori attività criminose non è stato scalfito dagli argomenti difensivi, invero limitatisi alla affermazione della natura presuntiva degli argomenti utilizzati.

Quanto, poi, all'esigenza specialpreventiva, la motivazione è del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674).

Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).

Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta e alla personalità dell'indagato, profili rispetto ai quali il Tribunale ha indicato gli elementi valorizzati (quanto al primo, la complessità e rilevanza dell'operazione; quanto al secondo, i contatti con la criminalità organizzata e la rete di rapporti e cointeressenze con soggetti attivi nel mondo del narcotraffico internazionale).

Peraltro, il Tribunale ha operato tale valutazione in maniera compiuta, pur a fronte della operatività (in ragione dei reati contestati) del meccanismo presuntivo di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., in difetto di allegazioni di segno contrario.

6. Alla declaratoria di inammmissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deller ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto L. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP aveva applicato a VALENTE Nazareno la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 8), 9), 10), 11), 15) e 16) della contestazione provvisoria (partecipazione a un'associazione ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., oltre a più reati fine ai sensi dell'73, d.P.R. n. 309/1990, in relazione al concorso nell'importazione di cocaina dall'estero). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio esaminato è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni intercorse tra gli indagati mediante un sistema criptato (SKY-ECC), oltre che da intercettazioni telefoniche e telematiche, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e dalle geo-localizzazioni, da riprese video e dagli esiti di attività di riscontro della PG. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, non riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle comunicazioni (messaggistica scambiata su piattaforma SKY- ECC), acquisite dall'autorità giudiziaria francese in forza di O.I.E. emessi dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di tale compendio ha, quindi, ricostruito i connotati dell'associazione, ritenendo sussistente una gravità indiziaria in ordine alla intraneità del VALENTE al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche al suo concorso nei singoli reati- fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, l'attività criminale allestita dal gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 9 a 11 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde esser presenti all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che veniva, poi, prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene analiticameme descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, VALENTE Nazareno, detto "Lupin", componeva la squadra di portuali al servizio dell'organizzazione criminale, con il ruolo di esfiltrare la cocaina occultata all'interno dei containers giunti a bordo delle navi cargo e assicurare, dunque, l'uscita della sostanza stupefacente. La sua partecipazione al sodalizio, in particolare, al pari del suo coinvolgimento nei singoli reati scopo, era emersa dal tenore delle conversazioni intercettate sulla sua utenza e su quella del co-indagato [OSCURATO:PERSONA] Girolamo, oltre che dall'analisi delle chat [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai reati fine, poi, gli elementi indiziari ritenuti di gravità tale da giustificare l'emissione del titolo sono stati analiticamente esposti alle pagg. da 12 a 14, anche mediante la trascrizione di parti di conversazioni ritenute significative. Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era andato ben oltre il concorso dei singoli nei reati fine, attestando una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa anche grazie alla trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nútrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra i vertici e gli operai infedeli). Il gruppo, inoltre, era dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi; ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il VALENTE, ove noh ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie; dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina avvalendosi di canali transnazionali. Ha, inoltre, valorizzato la rete di conoscenze criminali, che ha consentito all'indagato di prender parte a ben sei narco importazioni di quantità non esigua, dalle quali ha tratto la conclusione che costui, ove non ristretto, potrebbe concretamente reiterare la condotta criminosa, anche alla luce della consistenza e facilità dei guadagni assicurati dall'illecito traffico. Peraltro, egli ha partecipato alla organizzazione di un sistema collaudato e non occasionale, sfruttando il suo inserimento a livello apicale nel sodalizio, tenuto anche conto della vicinanza nel tempo delle condotte ascrittegli, elemento questo indicativo, secondo il Tribunale, dell'attualità del prospettato pericolo. Ogni altra misura, anche custodiale e elettronicamente presidiata, è stata ritenuta inadeguata alla luce del rilevato reticolo di rapporti e cointeressenze illecite, facilmente attivabili dal soggetto non controllato, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta partecipazione del VALENTE al sodalizio criminoso, censurando il metodo argomentativo seguito dal Tribunale che avrebbe tratto la prova della partecipazione dell'indagato all'associazione dall'asserita commissione dei reati fine, con ciò omettendo di considerare l'autonomia tra le diverse ipotesi di reato. Gli elementi addotti a difesa deporrebbero in senso antitetico a quello ritenuto nell'ordinanza impugnata, essendosi rappresentato in sede di riesame che le condotte ascritte al VALENTE e ai portuali in genere si erano esaurite nell'arco di poche settimane, il che renderebbe carente il requisito della stabilità dell'associazione; che, inoltre, difetterebbe una cassa comune alla quale partecipavano i portuali; e che la retribuzione di costoro veniva stabilita di volta in volta, a riprova dell'assenza di un generalizzato accordo. Pertanto, il giudice della cautela avrebbe equivocato i dati fattuali, sovrapponendo l'attività lavorativa svolta dai portuali con quella associativa, al più potendosi ravvsare una collaborazione tra costoro e il sodalizio in forza di intese occasionali. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari, rilevando la inconsistenza degli elementi giustificativi di quella inerente al prospettato inquinamento probatorio, ritenuto solo in astratto, ma anche la idoneità del semplice allontanamento del VALENTE dal luogo di lavoro o di una misura restrittiva gradata a contenere quella special preventiva. 4. Il . Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Questa difesa non ha riproposto in ricorso il tema relativo alla utilizzabilità della messaggistica su piattaforma [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i temi devoluti attengono esclusivamente alla valutazione della gravità indiziaria, limitatamente alla partecipazione del VALENTE al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, la sussistenza di un pericolo concreto di inquinamento probatorio e la inidoneità di misure gradate a contenere quella di reiterazione criminosa. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, c.1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (già affermato in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione, contrariamente a quanto in maniera generica assume la difesa, è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del VALENTE all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La commissione dei reati fine, peraltro, ha costituito solo uno degli elementi valorizzati dai giudici del riesame, in maniera perfettamente coerente con i principi già affermati sul punto da questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 47291, del 11/6/2021, Esposito, RV. 282610), anche il reato scopo potendo essere valutato come elemento sintomatico dell'esistenza dell'organizzazione stessa (sez. 3, n. 25816 del 27/5/2022, Grillo, Rv. 283278). Peraltro, il rapporto tra reato associativo e reato scopo, quanto alla valenza probatoria di quest'ultimo rispetto al primo, è già stato debitamente tratteggiato da questa Corte di legittimità con la precisazione, proprio in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701). Inoltre, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva neppure, come la difesa adombra in ricorso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amara nte, Rv. 278440). La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali (in termini di mero concorso nei reati fine), preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha operato una valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alle concrete modalità della condotta e alla personalità dell'indagato. La motivazione supera le generiche censure articolate con il motivo di ricorso, quanto alla esigenza probatoria, osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare ulteriori attività criminose non è stato scalfito dagli argomenti difensivi, invero limitatisi alla affermazione della natura presuntiva degli argomenti utilizzati. Quanto, poi, all'esigenza specialpreventiva, la motivazione è del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta e alla personalità dell'indagato, profili rispetto ai quali il Tribunale ha indicato gli elementi valorizzati (quanto al primo, la complessità e rilevanza dell'operazione; quanto al secondo, i contatti con la criminalità organizzata e la rete di rapporti e cointeressenze con soggetti attivi nel mondo del narcotraffico internazionale). Peraltro, il Tribunale ha operato tale valutazione in maniera compiuta, pur a fronte della operatività (in ragione dei reati contestati) del meccanismo presuntivo di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., in difetto di allegazioni di segno contrario. 6. Alla declaratoria di inammmissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deller ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ma
Sentenza Cassazione n. 16346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris