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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02685/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 il tribunale monocratico di Torino, con sentenza in data 14 marzo 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualificati i fatti di rapina allo stesso contestati in danno del fratello ai sensi degli artt. 56-628 cod.pen. ed applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Torino denunciando violazione di legge quanto alla ritenuta qualificazione dell'ipotesi di reato nella fattispecie tentata posto che l'imputato, seppur per un breve arco temporale, si era impossessato della refurtiva.

In ogni caso, deduceva ancora che essendo stata esercitata una forma di violenza la disciplina dettata dall'art. 649 cod.pen. non era comunque applicabile anche a ritenersi la fattispecie solo tentata di rapina. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Ed invero secondo il costante orientamento di questa Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica; in motivazione detta pronuncia ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Rv. 269848 - 01).

L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che ha errato il tribunale di Torino nel ritenere che la vigilanza esercitata dalla vittima sul compendio furtivo potesse essere idonea a qualificare il fatto di rapina quale fattispecie tentata posto che si è fatta errata applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite per il differente caso di furto all'interno di esercizi commerciali; invero nell'ipotesi della rapina la consumazione della violenza in danno della vittima ha permesso l'impossessamento del bene oggetto dell'illecita apprensione ed in tale momento il reato è già consumato essendosi verificata la definitiva aggressione sia all'incolumità personale che al patrimonio, beni giuridici protetti dalla fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen.. 2.2 Fondata è anche la seconda doglianza; invero, correttamente il pubblico ministero ricorrente ha sottolineato come l'applicazione dell'art. 649 cod.pen. deve comunque escludersi nell'ipotesi di atti violenti anche nei confronti di congiunti pur in presenza di fattispecie solo tentate; invero si è ribadito ripetutamente che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712 - 01).

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Torino in diversa persona fisica trattandosi di pronuncia non appellabile e non trovando quindi applicazione il disposto di cui all'art. 569 quarto comma cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torino, in diversa persona fisica.

Roma, 8 novembre 2022 OEPCTATC iN [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 il tribunale monocratico di Torino, con sentenza in data 14 marzo 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualificati i fatti di rapina allo stesso contestati in danno del fratello ai sensi degli artt. 56-628 cod.pen. ed applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Torino denunciando violazione di legge quanto alla ritenuta qualificazione dell'ipotesi di reato nella fattispecie tentata posto che l'imputato, seppur per un breve arco temporale, si era impossessato della refurtiva. In ogni caso, deduceva ancora che essendo stata esercitata una forma di violenza la disciplina dettata dall'art. 649 cod.pen. non era comunque applicabile anche a ritenersi la fattispecie solo tentata di rapina. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed invero secondo il costante orientamento di questa Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica; in motivazione detta pronuncia ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Rv. 269848 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che ha errato il tribunale di Torino nel ritenere che la vigilanza esercitata dalla vittima sul compendio furtivo potesse essere idonea a qualificare il fatto di rapina quale fattispecie tentata posto che si è fatta errata applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite per il differente caso di furto all'interno di esercizi commerciali; invero nell'ipotesi della rapina la consumazione della violenza in danno della vittima ha permesso l'impossessamento del bene oggetto dell'illecita apprensione ed in tale momento il reato è già consumato essendosi verificata la definitiva aggressione sia all'incolumità personale che al patrimonio, beni giuridici protetti dalla fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen.. 2.2 Fondata è anche la seconda doglianza; invero, correttamente il pubblico ministero ricorrente ha sottolineato come l'applicazione dell'art. 649 cod.pen. deve comunque escludersi nell'ipotesi di atti violenti anche nei confronti di congiunti pur in presenza di fattispecie solo tentate; invero si è ribadito ripetutamente che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712 - 01). Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Torino in diversa persona fisica trattandosi di pronuncia non appellabile e non trovando quindi applicazione il disposto di cui all'art. 569 quarto comma cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Roma, 8 novembre 2022 OEPCTATC iN [OSCURATO:PERSONA]
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