CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13434/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore de [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio di quest’ultimo in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 68; -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 687/03/2014, depositata in data 17 novembre 2014 . Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 26 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria di cui all’epigrafe, che ha rigettatol’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi d’accertamento con i quali erano stati imputati, ai fini delle imposte dirette, maggiori redditi alla società e quindi a ciascuno dei soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, relativamente all’anno d’imposta 2007. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, la s.a.s. ed [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. Nel corso del giudizio, icontroricorrenti hanno depositato copia sia della domanda di adesione alla definizione agevolata della lite in esame, proposta, ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, da ciascuno di loroe dal socio intimato [OSCURATO:PERSONA]; sia dell’attestazione di avvenuto pagamento del relativo importo (integrale per la s.a.s.ed il socio Dammicco, della prima rata per la Miani quale socia) mediante Mod. F24. La controversia, ai sensi del secondo periodo del predetto art. 6, co. 10, del d.l. n. 119 del 2018, è stataquindi sospesa e rinviata a nuovo ruolo. I controricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Il P.G. ha chiesto, con requisitoria scritta, rigettarsi il ricorso. Considerato che: 1.Vista la documentazione allegata dai contribuenti, relativa alla presentazione delle rispettive domande di definizione agevolata ed ai conseguenti pagamenti del dovuto importo (integrale per la s.a.s.ed il socio Dammicco, della prima rata per la Miani quale socia) e considerato che, dopo la sospensione del giudizio, nessuna delle parti interessate ha presentato, entro la data del 31.12.2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l., né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, come per legge. P.Q.M.