CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale DAMASCO Luigi era stato condannato per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, 80, comma 2, 4 legge 146/3006 (concorso nell'importazione dall'Olanda di Kg. 7.450 di cocaina) 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen., e rideterminando la pena, con conferma nel resto. 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, con specifico riferimento alla affermazione della penale responsabilità, contestando che, nella specie, la condotta dell'imputato, per come emersa dal compendio probatorio, darebbe conto al più di una connivenza penalmente irrilevante, il segmento di condotta allo stesso attribuito non essendosi tradotto in un comportamento esteriore, concretizzatosi in un contributo rilevante, materiale o morale, alla realizzazione del reato. Sono gli stessi giudici di merito a riconoscere l'estraneità del DAMASCO alle fasi della organizzazione, delle trattative e del trasporto, affermando però che egli aveva costituito l'anello terminale della catena, utile al buon fine dell'operazione, pervenendo a tale conclusione sulla scorta del fatto che egli aveva avuto contezza dell'attività illecita in atto. Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla ritenuta aggravante della transnazionalità: da un lato, il deducente oppone un silenzio motivazionale rispetto alla doglianza formulata con il gravame, con la quale si era dedotta l'omessa contestazione, in fatto, dell'aggravante in questione, indispensabile anche nel caso in cui vi sia una contestazione in diritto; dall'altro, si è rilevata la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti di sussistenza dell'elemento circostanziale, in difetto di una prova del fatto che l'associazione criminale italiana si fosse interfacciata con un gruppo organizzato e non con un singolo narcotrafficante. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina MANUALI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ricostruito, attraverso un richiamo alle intercettazioni riguardanti il DAMASCO, il ruolo da costui svolto nell'operazione esitata nella contestazione di cui al capo H) della rubrica. L'imputato, in particolare, compare in scena - secondo detta ricostruzione - in occasione del viaggio di ritorno dei trasportatori (VASATURO e i fratelli BIANCO, che saranno infatti arrestati al rientro in Italia, proprio grazie al costante monitoraggio degli investigatori). Le intercettazioni avevano consentito, infatti, di ricostruire tutte le fasi dell'intera vicenda, dalla partenza dall'Italia per l'Olanda in aereo del gruppo del [OSCURATO:PERSONA] (vertice dell'organizzazione criminale di riferimento, la partecipazione alla quale non è contestata al DAMASCO), al ritorno in Italia, dopo l'acquisto della cocaina, alcuni in aereo, altri in auto (VASATURO e uno dei fratelli BIANCO su un'auto che fungeva da staffetta per il furgone, sul quale era stata poi rinvenuta la droga, condotto dall'altro fratello BIANCO). È proprio in questa fase del rientro che emerge la figura del DAMASCO e, specificamente, nella fase della fibrillazione subentrata alla interruzione delle comunicazioni tra i trasportatori e i soggetti presenti in Italia. I giudici territoriali, ricostruita la fase dell'organizzazione dell'importazione, senza alcun riferimento al DAMASCO, hanno dato conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], la BANDERI e il GRANATO erano rientrati in aereo il 23/11/2017, laddove VASATURO comunicava lo stesso giorno che un problema all'auto li aveva costretti a ritardare il rientro all'indomani. Il ritorno su strada avveniva il 25/11/2017, come rilevato dalle relative celle di aggancio delle utenze. Già la mattina di quel giorno, peraltro, dalle intercettazioni era emerso il sospetto nutrito dai conversanti che il trasporto della droga affidato ai BIANCO e al VASATURO non fosse andato a buon fine e che i tre fossero stati fermati. Lo stato di fibrillazione dei conversanti, peraltro, aveva reso anche più espliciti i riferimenti fatti alla natura dell'operazione in corso. Soprattutto la moglie del VASATURO aveva contattato il marito, così come aveva fatto, a un certo punto, il DAMASCO. I giudici d'appello hanno ritenuto che il suo pieno coinvolgimento nell'operazione derivasse, intanto, dal fatto che l'imputato era in situazione di attesa dei complici in arrivo: egli aveva dapprima chiamato VASATURO per informarsi che tutto fosse a posto e lo aveva invitato ad attivare l'applicazione WhatsApp; inoltre, aveva continuato a monitorare il viaggio di ritorno dei trasportatori, nella piena consapevolezza della illecita operazione. Il giorno successivo, dopo l'allarme della moglie del VASATURO, dato proprio al DAMASCO, era stato sempre costui a rivolgersi - per avere informazioni - sia al [OSCURATO:PERSONA] che al BIANCO, padre di due dei trasportatori. Aveva così dimostrato di conoscere con chi si trovasse il VASATURO, ormai preoccupato dal fatto che, dopo la conversazione con quest'ultimo (che gli aveva assicurato di essere in procinto di arrivare), non aveva avuto più notizie. A domanda dell'interlocutore BIANCO, l'imputato aveva peraltro affermato di conoscere il luogo di arrivo dei trasportatori ("... dovevano scendere qua...Gigi; ... si qià dovevano stare qui ..."), esternandogli le proprie preoccupazioni per il fatto di non aver ricevuto alcuna risposta alle chiamate e facendogli presente di avere già chiesto informazioni al vertice [OSCURATO:PERSONA], il quale non sapeva nulla. La Corte passa poi in rassegna altre conversazioni intercorse tra il DAMASCO e la moglie del VASATURO, riportandone una in cui l'imputato, nel tentativo dilassicurare la donna, le dice di sperare che non fosse successo nulla perché aveva appena telefonato al VASATURO, ma gli aveva risposto un uomo e lui, per rabbia, avrebbe voluto "mangiarsi il telefono". Da tutto ciò e dall'attivismo manifestato dal DAMASCO, in uno con la circostanza che l'uomo si era immediatamente rivolto a soggetti che sapeva interessati alla sorte del VASATURO e dell'intero gruppo in cui stava operando, la Corte d'appello ha inferito che l'imputato fosse stato coinvolto sin dall'inizio nell'operazione, quale soggetto che, logisticamente, era rimasto in attesa dell'arrivo del gruppo preposto al trasporto della droga. Dalla lettura logica dei dati emersi e dalla loro concatenazione cronologica, la Corte ha tratto il convincimento che il IDAMASCO stesse in attesa dell'arrivo del gruppo, conoscendo l'attività illecita in corso e il luogo ove i trasportatori materiali erano diretti, la condotta contestata essendo integrata anche dalle attività volte alla preparazione della successiva cessione, tra cui la detenzione, la messa disposizione di mezzi o un qualsiasi apporto causale all'attività criminosa. Quanto, poi, all'aggravante della transnazionalità, la Corte territoriale ha precisato che il primo giudice l'aveva esclusa quanto al delitto associativo, del quale il DAMASCO non rispondeva, accostandosi all'orientamento per il quale, trattandosi di un reato fine, consumato con l'apporto di un gruppo del quale l'imputato non fa parte, non è ravvisabile alcuna sovrapposizione/immedesimazione dei fenomeni criminali che possa escludere la circostanza in parola. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, anche con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, ravvisandola nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ai sensi dell'art. 110, cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (sez. 4, n. 34754 del 20/10/2020, Abbate, Rv. 280244, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Il comportamento passivo del connivente, infatti, è inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del reato, laddove il concorso nel reato commesso da altro soggetto richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna, Rv. 264454; n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi, Rv. 265167). Il concorso, in altri termini, può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (sez. 1, n. 15023 del 14/2/2006, Piras, Rv. 234128). 4. Nella specie, i giudici del merito hanno indicato numerosi elementi, neppure contestati nella loro storicità, ricavati dal contenuto di intercettazioni nel corso delle quali era emersa, da un lato, la perfetta consapevolezza della natura dell'operazione in corso, dall'altro, il pieno coinvolgimento dell'imputato nella sua buona riuscita. La difesa non ha operato un effettivo confronto con le ragioni della decisione, omettendo di considerare i passaggi salienti del ragionamento probatorio che ha svalutato attraverso affermazioni generiche, in base alle quali la Corte non avrebbe indicato, nei segmenti di condotta attribuiti al DAMASCO, quelli qualificabili in termini di concorso.Trattasi, a ben vedere di un9/apprezzamento di fatto, in base al quale la Corte ha ricostruito una condotta in termini di rafforzamento e assicurazione del comportamento criminoso altrui, perfettamente coerente con i principi sopra richiamati e sostenuto da una motivazione congrua, non contraddittoria e del tutto logica, come tale insindacabile in questa sede. 5. Il secondo motivo, quanto al rilievo inerente alla indeterminatezza e genericità della contestazione dell'aggravante, deve intanto rilevarsi che la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 417, lett. b) e 429, comma 2, in relazione alla lett. c), cod. proc pen., è stata tardivamente eccepita con il gravame, non avendo la difesa allegato che la stessa avesse formato oggetto di eccezione difensiva nel giudizio di primo grado, con conseguente sanatoria della stessa, trattandosi di nullità relativa che, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491, cod. proc. pen. (sez. 3, 19649 del 27/2/2019, S., Rv. 275749; sez.6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; sez. 5, n. 20739 del 25/3/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590; n. 712 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010, L., Rv. 245734). Quanto invece alla sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'aggravante speciale di cui all'art. 4, legge n. 146 del 2006, va intanto precisato che, nella specie, non interessa sindacarne la compatibilità con il reato associativo (questione sulla quale, peraltro, può dirsi consolidato l'orientamento per il quale essa è applicabile, sempre ché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere, cfr. Sez. 1.), n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255035; sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552). Trattasi, peraltro, di circostanza configurabile quando vi sia il coinvolgimento nella commissione del reato di una organizzazione internazionale, impegnata in attività criminali in più stati, non essendo necessario che i soggetti agenti siano tutti partecipi di un'associazione internazionale (sez. 1, n. 20020 del 4/4/2013, Nettuno, Rv. 256031), che può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "imrnedesimazione" fra le due strutture criminose (sez. 3, n. 2458 del 2/12/2014, dep. 2015, Castorina, Rv. 261958). Nella specie, infatti, è più pertinente ribadire che la circostanza in questione può applicarsi anche ai reati fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti a un'associazione per delinquere, pur se rispetto a quest'ultima l'aggravante non sia configurabile per essere il gruppo criminale organizzato transnazionale coincidente con tale associazione (sez. 6, n. 47217 del 8/11/2015, Corti, Rv. 265354; sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, dep. 2017, Merisio, Rv. 269371, richiamate dalla stessa Corte territoriale; ma anche sez. 3, n. 17710 del 6/2/2019, Demontis, Rv, 275597, in cui si è precisato che la stessa può applicarsi ai reati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale, anche nel caso in cui la costituzione di detto sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo; sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701; n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; n. 10116 del 24/:L1/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481). Trattasi di elemento avente natura oggettiva, come tale estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuto, ignorato per colpa o ritenuto inesistente per errore determinato da colpa (sez. 2, 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280645); criteri cne riguardano non solo 4 circostanze antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive, in relazione alle quali la "conoscenza" o la "ignoranza per colpa", devono intendersi come "previsione" o "prevedibilità" della circostanza medesima (sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268522). Essa, infine, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro ar ni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374, Adami, cit., Rv. 255033). Infine, sempre sul piano generale e di inquadramento giuridico della fattispecie, deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, ,iella non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (sez. 5, n. 500 del 6/11/2014, dep. 2015, Zappaterra, Rv. 262217). 6. Nella specie, l'aggravante in esame era stata esclusa già in primo grado, quanto al reato associativo (cfr. pag. 58 sentenza appellata) e riconosciuta di volta in volta con riferimento ai singoli reati fine, tra i quali quello contestato all'imputato. Rispetto al ragionamento svolto dalla Corte di merito (secondo cui il reato era stato consumato all'apporto di un gruppo/associazione della quale il DAMASCO non faceva parte), la difesa si è limitata a una generica contestazione neppure preceduta da un effettivo confronto con quanto affermato nella sentenza censurata e con quanto dettagliatamente esposto in essa con riferimento alle modalità della cor dotta e alla operatività del gruppo tra l'Italia e il [OSCURATO:PERSONA] 7. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r