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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01874/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del PM in persona del Sost.

Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che si è riportatoai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe,con cui è stato condannato alla pena di giustizia inquanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’ art. 423 in relazione all'art. 449 cod.pen. (incendio colposo) , commesso in Tropea il 16 febbraio 2015.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato contestato per decorso del termine di prescrizione prima della decisone d’appello.

Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.

2. Le parti hannoreso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3.Il motivo sopra ricordato è fondato.

Ed invero, erra la Corte territoriale nel non tener conto che la Corte costituzionale, con sentenza del 28 maggio 2014 n. 143, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, comma6, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo, ritenendo irragionevole che l'incendio colposo possa avere un termine prescrizionale più lungo di quello del corrispondente incendio doloso.

Di conseguenza, il termine massimo della prescrizione per il delitto contestato, consumato nell’anno 2015, è di anni 7 e mesi 6 di reclusione.

Pertanto, pur tenuto conto di periodi di sospensione della prescrizione risultanti ex actis,pari a 7 mesi e 25 gg. (cfr. pagg. 2-3 della sentenza di primo grado) il reato per cui si procede aveva visto spirare il termine massimo di prescrizione il 15/04/2023, in data quindi ampiamente precedente a quella (25/11/2024) in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

4. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il09/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del PM in persona del Sost. Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che si è riportatoai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe,con cui è stato condannato alla pena di giustizia inquanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’ art. 423 in relazione all'art. 449 cod.pen. (incendio colposo) , commesso in Tropea il 16 febbraio 2015. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato contestato per decorso del termine di prescrizione prima della decisone d’appello. Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. 2. Le parti hannoreso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3.Il motivo sopra ricordato è fondato. Ed invero, erra la Corte territoriale nel non tener conto che la Corte costituzionale, con sentenza del 28 maggio 2014 n. 143, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, comma6, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo, ritenendo irragionevole che l'incendio colposo possa avere un termine prescrizionale più lungo di quello del corrispondente incendio doloso. Di conseguenza, il termine massimo della prescrizione per il delitto contestato, consumato nell’anno 2015, è di anni 7 e mesi 6 di reclusione. Pertanto, pur tenuto conto di periodi di sospensione della prescrizione risultanti ex actis,pari a 7 mesi e 25 gg. (cfr. pagg. 2-3 della sentenza di primo grado) il reato per cui si procede aveva visto spirare il termine massimo di prescrizione il 15/04/2023, in data quindi ampiamente precedente a quella (25/11/2024) in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il09/01/2026 Il
Sentenza Cassazione n. 01874/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris