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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13422/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23624/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in fallimento, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine dell’atto di rinuncia all’azione; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 349/25/14, depositata il 24 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2019 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 23624/2014 Numero sezionale 5708/2021Numero di raccolta generale 13422/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1. con la sentenza n. 349/25/14 del 24/02/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 96/08/11 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in fallimento (di seguito FdM) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per l’effettuazione di operazioni comunitarie nei confronti di clienti cessati, inattivi o inesistenti;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. FdM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con memoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivo atto di rinuncia all’azione, FdM chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo definito la pretesa tributaria, confluita nella cartella di pagamento n. 11320110005722150, ai sensi dell’art. 6, comma, 2 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225;

1.1. l’atto di rinuncia all’azione, con la documentazione del versamento del dovuto a definizione della pretesa, è stato regolarmente notificato alla controparte, come ribadito anche con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. datata 30/09/2020;

2. con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’intervenuta definizione della controversia; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 23624/2014 Numero sezionale 5708/2021

3. con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle entrate Numero di raccolta generale 13422/2022Data pubblicazione 28/04/2022 accettava la rinuncia di FdM, sicché, essendo stata la controversia definita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23624/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in fallimento, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine dell’atto di rinuncia all’azione; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 349/25/14, depositata il 24 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2019 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 23624/2014 Numero sezionale 5708/2021Numero di raccolta generale 13422/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. con la sentenza n. 349/25/14 del 24/02/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 96/08/11 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in fallimento (di seguito FdM) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per l’effettuazione di operazioni comunitarie nei confronti di clienti cessati, inattivi o inesistenti; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. FdM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con memoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivo atto di rinuncia all’azione, FdM chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo definito la pretesa tributaria, confluita nella cartella di pagamento n. 11320110005722150, ai sensi dell’art. 6, comma, 2 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225; 1.1. l’atto di rinuncia all’azione, con la documentazione del versamento del dovuto a definizione della pretesa, è stato regolarmente notificato alla controparte, come ribadito anche con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. datata 30/09/2020; 2. con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’intervenuta definizione della controversia; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 23624/2014 Numero sezionale 5708/2021 3. con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle entrate Numero di raccolta generale 13422/2022Data pubblicazione 28/04/2022 accettava la rinuncia di FdM, sicché, essendo stata la controversia definita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l
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