Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23496/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.694/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Lazio 20/b , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura sp eciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1860/2015 depositata il22/10/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Biella, in accoglimento della domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s., dichiarava inefficaci le rimesse pervenute sui conti correnti della società accesi presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava l’istituto di credito alla restituzione di € 578.607,40, oltre accessori.

La decisione, riformata dalla Corte d’appello di Torino rispetto alla data di decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale riconosciuta, passava in giudicato a seguito del rigetto (con sentenza di questa Corte n. 7986/2011) del ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza di secondo grado.

2. Il Tribunale di Biella, con decreto in data 2 marzo 2010, omologava il concordato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui l’assuntore, fra l’altro, si accollava pro soluto le residue esposizioni debitorie di natura chirografaria in misura pari al 94,02%, con prospettiva di pagamento del 99,90%, oltre che -a fronte del trasferimento in suo favore delle cause civili pendenti aventi ad oggetto le azioni revocatorie fallimentari - ogni onere relativo all'eventuale pagamento nella percentuale concordataria delle banche convenute, ricollegabile all'esercizio del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 71 l. fall..

3. La banca, a seguito della richiesta rivoltale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, corrispondeva all’assuntore l’importo € 514.749, detraendo da quanto dovuto per capitale, interessi e spese la somma (di € 578.028,80) che l’assuntore, a suo giudizio, si era obbligato a corrispondere in favore di tutti i creditori chirografari. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. notificava, allora, un atto di precetto per € 422.249,14, riconoscendo alla banca un credito di rivalsa pari alla quota (del 29,5%) che aveva corrisposto agli altri creditori chirografari (quota che, sommata a quanto già distribuito nei riparti eseguiti dal commissario, portava a una soddisfazione complessiva di questi ultimi nella misura del 99,9%).

4. Il Tribunale di Biella, in accoglimento dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava la nullità di tale atto di precetto, ritenendo che il terzo assuntore del concordato fosse tenuto a corrispondere alla banca una somma pari alla complessiva misura (del 99,9%) prevista nella convenzione omologata a beneficio dei creditori chirografari.

5. La Corte distrettuale di Torino, a seguito dell’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., osservava che nella procedura di amministrazione straordinaria il creditore non incluso nello stato passivo ad opera del commissario era legittimato a chiedere l’accertamento del proprio credito in sede giudiziale ai sensi dell’art.101 l. fall..

Rilevava che la banca appellata non aveva mai richiesto l’ammissione tardiva al passivo della procedura, escludendo che l’art. 71 l. fall. configurasse un’ipotesi di accertamento ex legedella non imputabilità al creditore del ritardo nell’insinuazione al passivo.

Reputava, di conseguenza, che il terzo revocato, in difetto di un accertamento (da svolgersi caso per caso dal giudice) circa la non colpevolezza del ritardo della sua insinuazione, scontasse, quale creditore insinuatosi tardivamente, la regola generale prevista dall’art. 112 l. fall., partecipando solo ai riparti successivi alla sua insinuazione.

Evidenziava che l’assuntore si era impegnato a fornire la provvista per il pagamento del 94,02% del 29,50% dei crediti chirografari residui e perciò , in riforma della sentenza del primo giudice, respingeva l’opposizione a precetto presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

6. [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare del credito a seguito di atto di scissione in data 23 dicembre 2014, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2015, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

7. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale, a fronte di un motivo di appello che sosteneva espressamente l’insussistenza in capo alla società appellata della qualità di creditore di rivalsa, in mancanza di alcuna insinuazione al passivo della banca, ha rimodulato il tenore dell’impugnazione, ritenendo che l’oggetto del giudizio fosse costituito dalla mera quantificazione di tale credito.

La Corte di merito, inoltre, ha rilevatoche il proponente si era avvalso della facoltà di limitare la propria responsabilità ai soli creditori ammessi, exart. 124, comma 4, l. fall., malgrado [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. mai avesse inteso effettuare alcun riferimento all’operatività di tale norma.

8. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 8.1 Non vi è dubbio, tenuto conto delle conclusioni precisate (v. pag. 2 della sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nel proporre appello, avesse richiesto il preventivo “accertamento della insussistenza nella società appellata della qualità di creditore a titolo di rivalsa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 l. fall.”.

È altrettanto indiscutibile, però, che la società appellante avesse avanzato una simile domanda in funzione del rigetto dell’opposizione avversaria; e ciò in relazione a un atto di precetto che aveva riconosciuto (e non negato) alla banca un credito di rivalsa exart. 71 l. fall. nella stessa percentuale attribuita agli altri creditori, al netto dei precedenti riparti.

Il disconoscimento della sussistenza di un credito di rivalsa era perciò un motivo di appello addotto al fine, comunque, di domandare la conferma di un atto di precetto al cui interno il credito della banca era stato quantificato in coerenza con gli obblighi presi dall’assuntore nei confronti di tutti i creditori chirografari.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (v.

Cass. 513/2019, Cass. 20652/2009, Cass.18458/2005).

La Corte di merito perciò, fermi i limiti del petitum (immediato, consistente nel rigetto dell’opposizione a precetto in accoglimento dell’appello proposto, e mediato, riguardante l’attribuzione delle somme derivanti dal vittorioso esercizio dell’azione revocatoria fallimentare promossa nei confronti della banca) e della causa petendi (rappresentata dalle norme che disciplinano, rispetto a chi sia tenuto a rimborsare somme ricevute dal fallito, le modalità secondo cui è possibile far valere un credito di rivalsa neiconfronti della procedura e, di riflesso, verso l’assuntore del concordato fallimentare), ben poteva tenere conto delle norme di settore e del concreto tenore del concordato fallimentare onde verificare la correttezza del computo della somma di cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimato il pagamento all’interno del precetto opposto. 8.2 Il mezzo in esame, rispetto al secondo profilo di contestazione, risulta (prima ancora che infondato, dato che l’appellante aveva espressamente invocato tale norma al fine di sostenere che il creditore anteriore non insinuato non poteva pretendere nulla nei confronti dell’assuntore) inammissibile, perché di nessun rilievo ai fini del decidere.

Infatti, la limitazione prevista ai sensi dell’art. 124, comma 4, l. fall. non trovava applicazione – a giudizio della Corte distrettuale - ai “crediti chirografari dei terzi revocati nelle specifiche controversie pendenti in Cassazione” (pag. 15 della sentenza impugnata), come quello oggetto della controversia in discorso.

Ne discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, a sollevare critiche rivolte ad argomenti che il giudice di merito ha offerto rispetto a creditori di differente natura, ma non ha posto a base della propria decisione.

9. Il secondo motivo di ricorso assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70, 112 e 135 l. fall. e 1321 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza o del procedimento: la Corte, dato che era pacifico che l’assuntore si fosse impegnato al pagamento del credito di rivalsa nella percentuale concordataria del 94,02%, con prospettiva di pagamento del 99,90%, doveva fare applicazione dell’art. 71 l. fall., applicabile ratione temporis, a mente del quale chi per effetto della revoca ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo credito, posto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva limitato i propri impegni concordatari ai sensi dell’art. 124, comma 4, l. fall..

Peraltro, occorreva considerare, da un lato, che la banca non avrebbe potuto insinuarsi al passivo prima che la sentenza per revocatoria, di natura costitutiva, fosse passata in giudicato, dovendosi escludere che i tempi del processo potessero ricadere sull’istituto di credito, dall’altro che l’art. 135 l. fall. stabilisce che il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

10. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 10.1 Il primo e l’ultimo profilo di critica non si correlano con il contenuto della decisione impugnata, dato che la Corte di merito non ha affatto sottratto il credito di rivalsa della banca dall’ambito applicativo degli obblighi di pagamento assunti da Borgosesia con la proposta concordataria.

I giudici distrettuali, al contrario, hanno evidenziato (a pag. 15) che il terzo assuntore si era fatto carico dei crediti chirografari dei terzi revocati nelle specifiche controversie pendenti in Cassazione, pur precisando che, stando al tenore del concordato fallimentare omologato, “il terzo assuntore si accollava il debito, ma nella percentuale concordataria, che non è il 99,90% dell’intero (percentuale che rappresenta la prospettiva finale di soddisfacimento dei crediti chirografari ammessi e già in parte soddisfatti dalla procedura con i riparti parziali”), ma il 94,02% del 29,50%”. 10.2 Ciò premesso e venendo alla quantificazione dell’importo del credito che la banca ha diritto di compensare con il controcredito fatto valere da Borgosesia, in qualità di cessionaria dell’azione di revocatoria fallimentare vittoriosamente esperita contro la banca, il nucleo della doglianza di parte ricorrente si incentra sulla sussistenza di un’asserita causa di non imputabilità per il ritardo con cui la banca aveva fatt o valere il proprio credito di rivalsa dopo che erano stati effettuati tre riparti, grazie ai quali i creditori chirografari avevano ottenuto il pagamento nella percentuale complessiva del 70,50%.

Una simile questione,a ben vedere , non riveste rilievo di rimente nella presente controversia, poiché la banca ha rivolto la propria pretesa non già nei confronti della procedura, ma dell’assuntore.

Borgosesia, secondo quanto insindacabilmente accertato dalla sentenza impugnata, si era impegnata a fornire la provvista necessaria per provvedere al pagamento dei crediti chirografari ammessi al passivo “nella parte residua non soddisfatta con i tre riparti già eseguiti dal commissario, ossia nella parte residua del 29,50%” (pag. 15 della decisione impugnata, ultimo capoverso, primo periodo) ed aveva garantito la medesima percentuale di soddisfacimento (94,02% del 29,50% del credito) anche ai terzi revocati nelle specifiche controversie pendenti all’epoca in Cassazione.

La differenza tra il credito soddisfatto dall’assuntore e la residua parte del credito, a prescindere dalla sussistenza o meno della causa di imputabilità al creditore dell’insinuazione tardiva, segue - come questa Corte ha già osservato con la propria ordinanza n. 13425/2023 - la sorte dei creditori no n insinuati e anteriori all’amministrazione straordinaria; di esso, quindi, ne risponde la società in amministrazione straordinaria, salvi gli effetti della esdebitazione ex art 142 l. fall..

11. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.694/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Lazio 20/b , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura sp eciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1860/2015 depositata il22/10/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Biella, in accoglimento della domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s., dichiarava inefficaci le rimesse pervenute sui conti correnti della società accesi presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava l’istituto di credito alla restituzione di € 578.607,40, oltre accessori. La decisione, riformata dalla Corte d’appello di Torino rispetto alla data di decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale riconosciuta, passava in giudicato a seguito del rigetto (con sentenza di questa Corte n. 7986/2011) del ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza di secondo grado. 2. Il Tribunale di Biella, con decreto in data 2 marzo 2010, omologava il concordato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui l’assuntore, fra l’altro, si accollava pro soluto le residue esposizioni debitorie di natura chirografaria in misura pari al 94,02%, con prospettiva di pagamento del 99,90%, oltre che -a fronte del trasferimento in suo favore delle cause civili pendenti aventi ad oggetto le azioni revocatorie fallimentari - ogni onere relativo all'eventuale pagamento nella percentuale concordataria delle banche convenute, ricollegabile all'esercizio del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 71 l. fall.. 3. La banca, a seguito della richiesta rivoltale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, corrispondeva all’assuntore l’importo € 514.749, detraendo da quanto dovuto per capitale, interessi e spese la somma (di € 578.028,80) che l’assuntore, a suo giudizio, si era obbligato a corrispondere in favore di tutti i creditori chirografari. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. notificava, allora, un atto di precetto per € 422.249,14, riconoscendo alla banca un credito di rivalsa pari alla quota (del 29,5%) che aveva corrisposto agli altri creditori chirografari (quota che, sommata a quanto già distribuito nei riparti eseguiti dal commissario, portava a una soddisfazione complessiva di questi ultimi nella misura del 99,9%). 4. Il Tribunale di Biella, in accoglimento dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava la nullità di tale atto di precetto, ritenendo che il terzo assuntore del concordato fosse tenuto a corrispondere alla banca una somma pari alla complessiva misura (del 99,9%) prevista nella convenzione omologata a beneficio dei creditori chirografari. 5. La Corte distrettuale di Torino, a seguito dell’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., osservava che nella procedura di amministrazione straordinaria il creditore non incluso nello stato passivo ad opera del commissario era legittimato a chiedere l’accertamento del proprio credito in sede giudiziale ai sensi dell’art.101 l. fall.. Rilevava che la banca appellata non aveva mai richiesto l’ammissione tardiva al passivo della procedura, escludendo che l’art. 71 l. fall. configurasse un’ipotesi di accertamento ex legedella non imputabilità al creditore del ritardo nell’insinuazione al passivo. Reputava, di conseguenza, che il terzo revocato, in difetto di un accertamento (da svolgersi caso per caso dal giudice) circa la non colpevolezza del ritardo della sua insinuazione, scontasse, quale creditore insinuatosi tardivamente, la regola generale prevista dall’art. 112 l. fall., partecipando solo ai riparti successivi alla sua insinuazione. Evidenziava che l’assuntore si era impegnato a fornire la provvista per il pagamento del 94,02% del 29,50% dei crediti chirografari residui e perciò , in riforma della sentenza del primo giudice, respingeva l’opposizione a precetto presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 6. [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare del credito a seguito di atto di scissione in data 23 dicembre 2014, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2015, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 7. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale, a fronte di un motivo di appello che sosteneva espressamente l’insussistenza in capo alla società appellata della qualità di creditore di rivalsa, in mancanza di alcuna insinuazione al passivo della banca, ha rimodulato il tenore dell’impugnazione, ritenendo che l’oggetto del giudizio fosse costituito dalla mera quantificazione di tale credito. La Corte di merito, inoltre, ha rilevatoche il proponente si era avvalso della facoltà di limitare la propria responsabilità ai soli creditori ammessi, exart. 124, comma 4, l. fall., malgrado [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. mai avesse inteso effettuare alcun riferimento all’operatività di tale norma. 8. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 8.1 Non vi è dubbio, tenuto conto delle conclusioni precisate (v. pag. 2 della sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nel proporre appello, avesse richiesto il preventivo “accertamento della insussistenza nella società appellata della qualità di creditore a titolo di rivalsa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 l. fall.”. È altrettanto indiscutibile, però, che la società appellante avesse avanzato una simile domanda in funzione del rigetto dell’opposizione avversaria; e ciò in relazione a un atto di precetto che aveva riconosciuto (e non negato) alla banca un credito di rivalsa exart. 71 l. fall. nella stessa percentuale attribuita agli altri creditori, al netto dei precedenti riparti. Il disconoscimento della sussistenza di un credito di rivalsa era perciò un motivo di appello addotto al fine, comunque, di domandare la conferma di un atto di precetto al cui interno il credito della banca era stato quantificato in coerenza con gli obblighi presi dall’assuntore nei confronti di tutti i creditori chirografari. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (v. Cass. 513/2019, Cass. 20652/2009, Cass.18458/2005). La Corte di merito perciò, fermi i limiti del petitum (immediato, consistente nel rigetto dell’opposizione a precetto in accoglimento dell’appello proposto, e mediato, riguardante l’attribuzione delle somme derivanti dal vittorioso esercizio dell’azione revocatoria fallimentare promossa nei confronti della banca) e della causa petendi (rappresentata dalle norme che disciplinano, rispetto a chi sia tenuto a rimborsare somme ricevute dal fallito, le modalità secondo cui è possibile far valere un credito di rivalsa neiconfronti della procedura e, di riflesso, verso l’assuntore del concordato fallimentare), ben poteva tenere conto delle norme di settore e del concreto tenore del concordato fallimentare onde verificare la correttezza del computo della somma di cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimato il pagamento all’interno del precetto opposto. 8.2 Il mezzo in esame, rispetto al secondo profilo di contestazione, risulta (prima ancora che infondato, dato che l’appellante aveva espressamente invocato tale norma al fine di sostenere che il creditore anteriore non insinuato non poteva pretendere nulla nei confronti dell’assuntore) inammissibile, perché di nessun rilievo ai fini del decidere. Infatti, la limitazione prevista ai sensi dell’art. 124, comma 4, l. fall. non trovava applicazione – a giudizio della Corte distrettuale - ai “crediti chirografari dei terzi revocati nelle specifiche controversie pendenti in Cassazione” (pag. 15 della sentenza impugnata), come quello oggetto della controversia in discorso. Ne discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, a sollevare critiche rivolte ad argomenti che il giudice di merito ha offerto rispetto a creditori di differente natura, ma non ha posto a base della propria decisione. 9. Il secondo motivo di ricorso assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70, 112 e 135 l. fall. e 1321 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza o del procedimento: la Corte, dato che era pacifico che l’assuntore si fosse impegnato al pagamento del credito di rivalsa nella percentuale concordataria del 94,02%, con prospettiva di pagamento del 99,90%, doveva fare applicazione dell’art. 71 l. fall., applicabile ratione temporis, a mente del quale chi per effetto della revoca ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo credito, posto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva limitato i propri impegni concordatari ai sensi dell’art. 124, comma 4, l. fall.. Peraltro, occorreva considerare, da un lato, che la banca non avrebbe potuto insinuarsi al passivo prima che la sentenza per revocatoria, di natura costitutiva, fosse passata in giudicato, dovendosi escludere che i tempi del processo potessero ricadere sull’istituto di credito, dall’altro che l’art. 135 l. fall. stabilisce che il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. 10. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 10.1 Il primo e l’ultimo profilo di critica non si correlano con il contenuto della decisione impugnata, dato che la Corte di merito non ha affatto sottratto il credito di rivalsa della banca dall’ambito applicativo degli obblighi di pagamento assunti da Borgosesia con la proposta concordataria. I giudici distrettuali, al contrario, hanno evidenziato (a pag. 15) che il terzo assuntore si era fatto carico dei crediti chirografari dei terzi revocati nelle specifiche controversie pendenti in Cassazione, pur precisando che, stando al tenore del concordato fallimentare omologato, “il terzo assuntore si accollava il debito, ma nella percentuale concordataria, che non è il 99,90% dell’intero (percentuale che rappresenta la prospettiva finale di soddisfacimento dei crediti chirografari ammessi e già in parte soddisfatti dalla procedura con i riparti parziali”), ma il 94,02% del 29,50%”. 10.2 Ciò premesso e venendo alla quantificazione dell’importo del credito che la banca ha diritto di compensare con il controcredito fatto valere da Borgosesia, in qualità di cessionaria dell’azione di revocatoria fallimentare vittoriosamente esperita contro la banca, il nucleo della doglianza di parte ricorrente si incentra sulla sussistenza di un’asserita causa di non imputabilità per il ritardo con cui la banca aveva fatt o valere il proprio credito di rivalsa dopo che erano stati effettuati tre riparti, grazie ai quali i creditori chirografari avevano ottenuto il pagamento nella percentuale complessiva del 70,50%. Una simile questione,a ben vedere , non riveste rilievo di rimente nella presente controversia, poiché la banca ha rivolto la propria pretesa non già nei confronti della procedura, ma dell’assuntore. Borgosesia, secondo quanto insindacabilmente accertato dalla sentenza impugnata, si era impegnata a fornire la provvista necessaria per provvedere al pagamento dei crediti chirografari ammessi al passivo “nella parte residua non soddisfatta con i tre riparti già eseguiti dal commissario, ossia nella parte residua del 29,50%” (pag. 15 della decisione impugnata, ultimo capoverso, primo periodo) ed aveva garantito la medesima percentuale di soddisfacimento (94,02% del 29,50% del credito) anche ai terzi revocati nelle specifiche controversie pendenti all’epoca in Cassazione. La differenza tra il credito soddisfatto dall’assuntore e la residua parte del credito, a prescindere dalla sussistenza o meno della causa di imputabilità al creditore dell’insinuazione tardiva, segue - come questa Corte ha già osservato con la propria ordinanza n. 13425/2023 - la sorte dei creditori no n insinuati e anteriori all’amministrazione straordinaria; di esso, quindi, ne risponde la società in amministrazione straordinaria, salvi gli effetti della esdebitazione ex art 142 l. fall.. 11. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Sentenza Cassazione n. 23496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris