CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01LYK4D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto tentato di furto; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento della contestata recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono l'esatta riproduzione dei motivi di appello già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/