CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala del 5 novembre ..2.1_42 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico dell'aver agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di procurare danno ai creditori sociali, richiesto per il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è manifestamente infondato; - che il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere che i criteri di cui all'art.133 cod. pen. devono essere applicati in ordine alla scelta della sanzione sostitutiva della pena detentiva breve e non in relazione alla decisione se applicare o meno la sanzione sostitutiva, è anch'esso manifestamente infondato (vedi Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717; Sez. 5, n. 1455 del 28/11/1997, Firas, Rv. 209799); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/