Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04996/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Isentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 - 9 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (capo 1) e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 35).

La principale imputazione riguarda l'esistenza di sodalizio mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, costituito da soggetti facenti capo a famiglie di 'ndrangheta originarie di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte e di Guardavalle; realtà associativa già oggetto di vaglio giudiziale in relazione al periodo sino all'anno 2013.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appartenente ad una famiglia originaria di Guardavalle, viene contestato di aver fornito un costante contributo per l'operatività dell'associazione in esecuzione delle direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA], sia nel mantenere i rapporti tra il Gallace e il capo locale [OSCURATO:PERSONA], a tal fine interfacciandosi con [OSCURATO:PERSONA] braccio destro del [OSCURATO:PERSONA], sia partecipando alla commissione di alcuni reati-fine, in particolare in materia di stupefacenti, sia, infine, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

L'indagato è accusato anche di aver assunto il ruolo di organizzatore delle attività illecite di associazione dedita al traffico di stupefacenti, condividendo con [OSCURATO:PERSONA] le scelte strategiche da adottare e curando personalmente la rendicontazione e la gestione economica dei proventi della vendita della sostanza stupefacente, nonchè il recupero, anche con metodi violenti, dei crediti.

Il compendio probatorio è costituito dagli esiti di attività captativa telefonica, ambientale e video, e di servizi di osservazione, pedinamento e controllo.

Sono documentati numerosi incontri tra il Samà e [OSCURATO:PERSONA], preceduti da meri squilli telefonici, dato significativo di una concordata modalità; l'intervento di Samà, che accompagna soggetto vittima di estorsione al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]; il credito che godeva Samà anche da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale incaricava Spanò di incontrarsi con Samà; la disponibilità data da Samà alla richiesta del Gallace di prelevare alcuni telefoni.I giudici del merito cautelare hanno ritenuto che il menzionato compendio probatorio integrasse la gravità indiziaria in relazione alla fattispecie di concorso esterno rispetto alla indicata realtà associativa di stampo mafioso.

In relazione alla distinta, pur collegata, associazione dedita al traffico di stupefacenti, viene in rilievo, nell'ambito del rapporto fiduciario col capo [OSCURATO:PERSONA], il ruolo assunto, e documentato da captazioni, nella tenuta di contabilità, nella riscossione di crediti e nell'acquisto di stupefacente.

E' stata ritenuta sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, desumibile dal ruolo fiduciario con il capo [OSCURATO:PERSONA], dall'assenza di indicatori di un allontanamento del Samà dalle realtà associative di cui si è detto, dal precedente relativo a reati in materia di stupefacenti.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo e il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria inerente alle due fattispecie ascritte.

Quanto al capo 1, seppur qualificato come concorso esterno, l'ordinanza non aveva argomentato in relazione al rafforzamento del programma criminoso del sodalizio, limitandosi ad evidenziare il mero rapporto personale con il Gallace.

Quanto al capo 35, il giudizio viene fondato su captazioni che riguardano movimentazioni di denaro per importi modesti e senza alcun riferimento al traffico di stupefacenti, senza considerare altre conversazioni significative di una condizione di assoluta precarietà economica.

I giudici del merito cautelare, inoltre, non si sono confrontati con l'ipotesi alternativa costituita dal concorso in reati fine, né hanno considerato l'assenza di contatti tra il ricorrente e gli altri partecipi dell'associazione.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione della fattispecie ascritta al capo 35, risultando, dalle captazioni, che l'attività era rivolta al traffico di stupefacenti con le modalità del così detto piccolo spaccio.

Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sull'attualità del pericolo di recidiva, avendo il Tribunale omesso di indicare gli elementi significativi di una probabile recidiva da parte di soggetto inserito nel mondo del lavoro e gravato da unico precedente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. In ordine al giudizio sulla gravità indiziaria, i motivi primo e secondo articolano le censure motivazionali in relazione alla valutazione del compendio indiziario, ritenendo, da una parte, che non risulterebbe alcun effettivo contributo alla realizzazione del programma criminoso e, dall'altra, che non emergerebbe alcun ruolo associativo legato al traffico di stupefacenti.

I motivi sono infondati.

Incontestato l'accertamento relativo alla sussistenza delle due distinte realtà associative e il ruolo, in esse, preminente di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha evidenziato le emergenze significative del ruolo fiduciario che legava il ricorrente al Gallace, e il contributo dato, da una parte, nella relazione con l'altro referente della locale di Anzio e Nettuno ([OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altra, nella gestione del traffico di stupefacenti.

Infatti, i giudici del merito cautelare hanno indicato le prove relative ai frequenti contatti tenuti dal Samà con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta emissario di [OSCURATO:PERSONA], al fine di realizzare la necessaria comunicazione tra i due capi del sodalizio, condotta che evidentemente è funzionale al mantenimento e al rafforzamento della realtà mafiosa operante nel menzionato territorio laziale.

Sul fronte del traffico di stupefacenti, le captazioni hanno dato contezza dell'intraneità della posizione del Samà, soggetto cui era affidata la tenuta della contabilità, con compiti non solo tecnici, ma anche operativi nel recupero dei crediti e nei contatti con fornitori.

Tale ruolo, che non esclude la eventuale responsabilità anche per specifici reati in materia di stupefacenti, ha comunque valenza precipuamente associativa, in quanto si pone nella struttura del gruppo in funzione dell'assolvimento di compiti funzionali all'operatività e alla realizzazione del programma criminoso.

2. Con riguardo alla qualificazione giuridica del capo 35, il terzo motivo, nel sostenere che la fattispecie doveva essere qualificata come partecipazione ad associazione finalizzato allo spaccio di stupefacenti di lieve entità, ha valorizzato talune conversazioni dalle quali risulterebbe che le movimentazioni economiche erano per importi non significativi.

Il motivo è infondato.

L'ordinanza ha evidenziato la articolata struttura organizzativa del sodalizio, funzionale all'acquisizione di importanti quantitativi di stupefacente e alla successiva distribuzione tramite una rete intermedia rispetto a quella dedita alla cessione dello stupefacente all'utilizzatore finale.

Le captazioni hanno riguardato la gestione di crediti per importi di migliaia di euro, chiaramente incompatibili con una attività di cessione limitata agli assuntori di stupefacente.

3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il quarto motivo ha proposto una diversa, e non consentita, lettura dei dati disponibili, sollecitando una rivisitazione nel merito del giudizio.

L'ordinanza impugnata ha compiutamente motivato il giudizio sull'attualità del pericolo di recidiva, segnalando la convergenza dei dati relativi al fatto - il ruolo fiduciario consolidato con il capo [OSCURATO:PERSONA], l'ampiezza del contributo dato, l'assenza di elementi significativi di un successivo allontanamento del ricorrente - con quelli inerenti al profilo soggettivo del Samà, soggetto gravato da un precedente specifico e ricaduto nel reato nonostante l'ammissione alla detenzione domiciliare nel corso della pregressa esecuzione.

La motivazione del provvedimento impugnato è congrua e dotata di logico argomentare; soddisfa, inoltre, i requisiti normativi per l'imposizione della cautela e resiste alle censure difensive.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Isentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 - 9 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (capo 1) e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 35). La principale imputazione riguarda l'esistenza di sodalizio mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, costituito da soggetti facenti capo a famiglie di 'ndrangheta originarie di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte e di Guardavalle; realtà associativa già oggetto di vaglio giudiziale in relazione al periodo sino all'anno 2013. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appartenente ad una famiglia originaria di Guardavalle, viene contestato di aver fornito un costante contributo per l'operatività dell'associazione in esecuzione delle direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA], sia nel mantenere i rapporti tra il Gallace e il capo locale [OSCURATO:PERSONA], a tal fine interfacciandosi con [OSCURATO:PERSONA] braccio destro del [OSCURATO:PERSONA], sia partecipando alla commissione di alcuni reati-fine, in particolare in materia di stupefacenti, sia, infine, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. L'indagato è accusato anche di aver assunto il ruolo di organizzatore delle attività illecite di associazione dedita al traffico di stupefacenti, condividendo con [OSCURATO:PERSONA] le scelte strategiche da adottare e curando personalmente la rendicontazione e la gestione economica dei proventi della vendita della sostanza stupefacente, nonchè il recupero, anche con metodi violenti, dei crediti. Il compendio probatorio è costituito dagli esiti di attività captativa telefonica, ambientale e video, e di servizi di osservazione, pedinamento e controllo. Sono documentati numerosi incontri tra il Samà e [OSCURATO:PERSONA], preceduti da meri squilli telefonici, dato significativo di una concordata modalità; l'intervento di Samà, che accompagna soggetto vittima di estorsione al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]; il credito che godeva Samà anche da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale incaricava Spanò di incontrarsi con Samà; la disponibilità data da Samà alla richiesta del Gallace di prelevare alcuni telefoni.I giudici del merito cautelare hanno ritenuto che il menzionato compendio probatorio integrasse la gravità indiziaria in relazione alla fattispecie di concorso esterno rispetto alla indicata realtà associativa di stampo mafioso. In relazione alla distinta, pur collegata, associazione dedita al traffico di stupefacenti, viene in rilievo, nell'ambito del rapporto fiduciario col capo [OSCURATO:PERSONA], il ruolo assunto, e documentato da captazioni, nella tenuta di contabilità, nella riscossione di crediti e nell'acquisto di stupefacente. E' stata ritenuta sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, desumibile dal ruolo fiduciario con il capo [OSCURATO:PERSONA], dall'assenza di indicatori di un allontanamento del Samà dalle realtà associative di cui si è detto, dal precedente relativo a reati in materia di stupefacenti. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo e il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria inerente alle due fattispecie ascritte. Quanto al capo 1, seppur qualificato come concorso esterno, l'ordinanza non aveva argomentato in relazione al rafforzamento del programma criminoso del sodalizio, limitandosi ad evidenziare il mero rapporto personale con il Gallace. Quanto al capo 35, il giudizio viene fondato su captazioni che riguardano movimentazioni di denaro per importi modesti e senza alcun riferimento al traffico di stupefacenti, senza considerare altre conversazioni significative di una condizione di assoluta precarietà economica. I giudici del merito cautelare, inoltre, non si sono confrontati con l'ipotesi alternativa costituita dal concorso in reati fine, né hanno considerato l'assenza di contatti tra il ricorrente e gli altri partecipi dell'associazione. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione della fattispecie ascritta al capo 35, risultando, dalle captazioni, che l'attività era rivolta al traffico di stupefacenti con le modalità del così detto piccolo spaccio. Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sull'attualità del pericolo di recidiva, avendo il Tribunale omesso di indicare gli elementi significativi di una probabile recidiva da parte di soggetto inserito nel mondo del lavoro e gravato da unico precedente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. In ordine al giudizio sulla gravità indiziaria, i motivi primo e secondo articolano le censure motivazionali in relazione alla valutazione del compendio indiziario, ritenendo, da una parte, che non risulterebbe alcun effettivo contributo alla realizzazione del programma criminoso e, dall'altra, che non emergerebbe alcun ruolo associativo legato al traffico di stupefacenti. I motivi sono infondati. Incontestato l'accertamento relativo alla sussistenza delle due distinte realtà associative e il ruolo, in esse, preminente di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha evidenziato le emergenze significative del ruolo fiduciario che legava il ricorrente al Gallace, e il contributo dato, da una parte, nella relazione con l'altro referente della locale di Anzio e Nettuno ([OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altra, nella gestione del traffico di stupefacenti. Infatti, i giudici del merito cautelare hanno indicato le prove relative ai frequenti contatti tenuti dal Samà con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta emissario di [OSCURATO:PERSONA], al fine di realizzare la necessaria comunicazione tra i due capi del sodalizio, condotta che evidentemente è funzionale al mantenimento e al rafforzamento della realtà mafiosa operante nel menzionato territorio laziale. Sul fronte del traffico di stupefacenti, le captazioni hanno dato contezza dell'intraneità della posizione del Samà, soggetto cui era affidata la tenuta della contabilità, con compiti non solo tecnici, ma anche operativi nel recupero dei crediti e nei contatti con fornitori. Tale ruolo, che non esclude la eventuale responsabilità anche per specifici reati in materia di stupefacenti, ha comunque valenza precipuamente associativa, in quanto si pone nella struttura del gruppo in funzione dell'assolvimento di compiti funzionali all'operatività e alla realizzazione del programma criminoso. 2. Con riguardo alla qualificazione giuridica del capo 35, il terzo motivo, nel sostenere che la fattispecie doveva essere qualificata come partecipazione ad associazione finalizzato allo spaccio di stupefacenti di lieve entità, ha valorizzato talune conversazioni dalle quali risulterebbe che le movimentazioni economiche erano per importi non significativi. Il motivo è infondato. L'ordinanza ha evidenziato la articolata struttura organizzativa del sodalizio, funzionale all'acquisizione di importanti quantitativi di stupefacente e alla successiva distribuzione tramite una rete intermedia rispetto a quella dedita alla cessione dello stupefacente all'utilizzatore finale. Le captazioni hanno riguardato la gestione di crediti per importi di migliaia di euro, chiaramente incompatibili con una attività di cessione limitata agli assuntori di stupefacente. 3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il quarto motivo ha proposto una diversa, e non consentita, lettura dei dati disponibili, sollecitando una rivisitazione nel merito del giudizio. L'ordinanza impugnata ha compiutamente motivato il giudizio sull'attualità del pericolo di recidiva, segnalando la convergenza dei dati relativi al fatto - il ruolo fiduciario consolidato con il capo [OSCURATO:PERSONA], l'ampiezza del contributo dato, l'assenza di elementi significativi di un successivo allontanamento del ricorrente - con quelli inerenti al profilo soggettivo del Samà, soggetto gravato da un precedente specifico e ricaduto nel reato nonostante l'ammissione alla detenzione domiciliare nel corso della pregressa esecuzione. La motivazione del provvedimento impugnato è congrua e dotata di logico argomentare; soddisfa, inoltre, i requisiti normativi per l'imposizione della cautela e resiste alle censure difensive. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per
Sentenza Cassazione n. 04996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris