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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40151/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui al capo A) alla pena di mesi sei di reclusione, ai sensi dell'art. 349 co. 1 e 2 cod. pen., per aver, in qualità di proprietario - custode dell'immobile, violato i sigilli apposti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio e difetto di motivazione in ordine all'inconsistenza e non pertinenza delle argomentazioni addotte dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione della responsabilità e lamenta il difetto dell'elemento sogegttivo.

Con la seconda doglianza, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato accertamento dello stato dei luoghi all'interno dell'edificio in occasione del primo controllo, avvenuto nel gennaio 2018, che avrebbe consentito di verificare se vi erano ulteriori opere edili al momento del compimento del successivo controllo, avvenuto nel giugno 2018, consentendo un raffronto.

Il ricorrente lamenta, poi, violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, in particolare, la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La prima e la seconda doglianza prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e appaiono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309 9; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893).

In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che la polizia giudiziaria, nel corso del sopralluogo effettuato nel giugno 2018, aveva constatato che i lavori edili abusivi erano ulteriormente proseguiti, essendo state ultimate anche le parti interne del manufatto, e avevano constatato era stata ultimata la scala di accesso e creata una recinzione con due cancelli di accesso, dopo che nel gennaio 2018 erano stati nuovamente apposti i sigilli.

Si precisa che i sigilli erano stati originariamente apposti nel 2015, in seguito all'esecuzione di opere di ristrutturazione interna del capannone e che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione era stata disposta la restituzione del manufatto.

Tuttavia il giudice a quo ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito i lavori in quanto convinto della liceità delle opere di completamento del manufatto che gli era stato restituito, in quanto i lavori di ultimazione sono stati proseguiti dopo l'apposizione dei nuovi sigilli, avvenuta nel gennaio del 2018, allorquando ormai il ricorrente era pienamente consapevole che il completamento delle opere edilizie era subordinato alla sanatoria degli abusi già realizzati.

In punto di quantificazione della pena, infine, si evidenzia che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., operando una ragionevole valutazione di tutti gli elementi ritenuti più rilevanti, e non ha ravvisato elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamento sanzionatorio.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il jb N nsiglie e estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui al capo A) alla pena di mesi sei di reclusione, ai sensi dell'art. 349 co. 1 e 2 cod. pen., per aver, in qualità di proprietario - custode dell'immobile, violato i sigilli apposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio e difetto di motivazione in ordine all'inconsistenza e non pertinenza delle argomentazioni addotte dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione della responsabilità e lamenta il difetto dell'elemento sogegttivo. Con la seconda doglianza, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato accertamento dello stato dei luoghi all'interno dell'edificio in occasione del primo controllo, avvenuto nel gennaio 2018, che avrebbe consentito di verificare se vi erano ulteriori opere edili al momento del compimento del successivo controllo, avvenuto nel giugno 2018, consentendo un raffronto. Il ricorrente lamenta, poi, violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, in particolare, la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La prima e la seconda doglianza prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e appaiono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309 9; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che la polizia giudiziaria, nel corso del sopralluogo effettuato nel giugno 2018, aveva constatato che i lavori edili abusivi erano ulteriormente proseguiti, essendo state ultimate anche le parti interne del manufatto, e avevano constatato era stata ultimata la scala di accesso e creata una recinzione con due cancelli di accesso, dopo che nel gennaio 2018 erano stati nuovamente apposti i sigilli. Si precisa che i sigilli erano stati originariamente apposti nel 2015, in seguito all'esecuzione di opere di ristrutturazione interna del capannone e che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione era stata disposta la restituzione del manufatto. Tuttavia il giudice a quo ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito i lavori in quanto convinto della liceità delle opere di completamento del manufatto che gli era stato restituito, in quanto i lavori di ultimazione sono stati proseguiti dopo l'apposizione dei nuovi sigilli, avvenuta nel gennaio del 2018, allorquando ormai il ricorrente era pienamente consapevole che il completamento delle opere edilizie era subordinato alla sanatoria degli abusi già realizzati. In punto di quantificazione della pena, infine, si evidenzia che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., operando una ragionevole valutazione di tutti gli elementi ritenuti più rilevanti, e non ha ravvisato elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamento sanzionatorio.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il jb N nsiglie e estens
Sentenza Cassazione n. 40151/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris