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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08085/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 685/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della societàInternational [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] e EspositoEugenio, entrambi quali soci della predetta società, rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;–intimata–avversoNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026la sentenza n.2154 pronunciata in data 8/2/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, sezione 18, e depositata il18/05/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante dellasocietà e ai soci gli avvisi di accertamento n.T9D022B05121/2014, n.79501BK03195/2014, n.T9501BK03196/2014, n.T9501BK03199/2014con i quali contestava maggiori redditi d’impresa per trasparenza aisoci e maggior reddito imponibile ai fini IRAP, nonché IVAindebitamente detratta con riferimento agli anni d’imposta 2008.Gli avvisi di accertamento venivano emessi a seguito di un controlloeseguito nei confronti di altra società, denominata [OSCURATO:PERSONA], ritenuta società cartiera e cioè emittente fatture per operazioniinesistenti.

La società [OSCURATO:PERSONA] sas risultava tra lesocietà che avevano utilizzato dette fatture.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, previa riunione,rigettava i ricorsi presentati dai contribuenti.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiaconfermava la sentenza impugnata dai contribuenti e li condannava alpagamento delle spese di lite.4.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione affidandosi adue motivi, di cui il primo articolato in una pluralità di censure.L’Agenzia delle Entrate, edotta del giudizio come da relata in data12/12/2017, è rimasta intimata.5.

Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre 2025 ha presentato noteNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026scritte nelle quali ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogniconseguenza di spese.6.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione del disposto di cui al d.lgs 128/2025, secondo cui gliavvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenzaentro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione ed il raddoppio dei termini si configura incaso di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reatitributari ma non si applica se la denuncia da parte dell’Amministrazionefinanziaria viene presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini per l’accertamento.I contribuenti rilevano ancora il vizio della sentenza in relazioneall’art. 360, primo comma, num.3 e num.4 c.p.c., laddove l’Agenziadelle Entrate ha affermato di aver presentato la denuncia di reato,omettendo di precisare che essa è stata rivolta nei confronti di unsoggetto diverso non rientrante nella compagine societaria oggetto diaccertamento.Infine, i contribuenti censurano la violazione e la falsa applicazionedell’art. 43, comma 2 bis, del d.P.R. 600/1973, dell’art. 57, comma 2bis, del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 10 della Legge 212/2000, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., in riferimento siaalla società che ai soci, non potendo operare il raddoppio dei terminiallorquando il termine sia già maturato al momento della presentazionedella denuncia, in tal caso non proposta.1.1 Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2.

Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247del 2011 con riferimento ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n.633 del 1972, i termini "brevi" ordinari operano in presenza di violazionitributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, mentre i termini raddoppiati operanoin presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia.Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 per l'IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972per l’IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs.5 agosto 2015, n. 128 e alla l. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenzadi seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen.; la dizione legislativa rende chiaroche il raddoppio è legato all'astratta sussistenza di un reatoperseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo alpubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 citato, e non dipende dal suoaccertamento in concreto o dal deposito di denuncia nei terminidell’accertamento.Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento dilegittimità, secondo il quale, anche sulla scorta dei princìpi enunciati daCorte cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera in presenza di talepresupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento delreato nel processo (Cass. sez. 5, 30/06/2021, n.18451; Cass., Sez.

VI,28/06/2019, n. 17586, Cass., Sez.

V, 13/09/2018).Da ultimo, la Corte ha ribadito che in tema di accertamentotributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna (Cass. sez. 5, 10/01/2025, n. 600); ilraddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché le violazioni dellerelative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.1.3.

L’art. 1, comma 132, della l. 208/2015, che prevede un regimepiù stringente per il raddoppio dei termini, richiedendo che la denunciapenale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 sia trasmessa opresentata dall'Amministrazione finanziaria entro i termini ordinarifissati dai precedenti commi 130 e 131, si applica alle sole fattispecienon ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all’art. 2,comma 3, del d.lgs. 128/2015 (Cass, sez. 5, 9/12/2024, n. 31649).Ed infatti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alladata del 31 dicembre 2016, ove già notificati, incidano le modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015,l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cuisono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. sez, 5,10/01/2025, n.666).1.4.

Nel caso di specie, laddove gli avvisi sono stati notificatievidentemente prima del 31 dicembre 2016, atteso che il giudizio diprimo grado si concludeva con sentenza n. 6398/2016, si applica ilregime previgente rispetto alle modifiche introdotte dal d.lgs.128/2015 e dalla Legge 208/2015, in considerazione del regimetransitorio previso e, pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non èincorsa in decadenza perché i termini erano raddoppiati in presenza diseri indizi di reato posti a fondamento dell’obbligo di presentazione didenuncia penale, anche se questa non è stata presentata.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026Le doglianze espresse dai ricorrenti, esclusivamente fondate sullanecessità della effettiva presentazione della denuncia -che affermanonon essere stata presentata in quanto rivolta nei confronti di unsoggetto non riconducibile alla società verificata-, non sono dunquemeritevoli di accoglimento.Si osserva, inoltre, la genericità della censura, rivolta all’attivitàdell’Agenzia delle Entrate, senza distinguere i diversi avvisi diaccertamento e senza riportare la notifica degli avvisi al fine diconsentire in ogni caso la verifica in ordine all’effettiva decadenza dalpotere impositivo.2.

Con il secondo motivo di ricorso proposto in subordine, iricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360,primo comma n. 5, c.p.c., e quindi l’illegittimità dell’avviso diaccertamento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Secondo i ricorrenti, l’avviso di accertamento si fonda unicamentesul riscontro delle movimentazioni bancarie della società fornitrice enon è suffragato da altri elementi di prova, laddove l’Agenzia avrebbedovuto invece svolgere nei confronti della società - cliente e dei sociautonome e specifiche indagini bancarie.

A fronte della presentazionedelle fatture spettava all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni perla detrazione o la deduzione; in presenza poi di operazionioggettivamente inesistenti, mera espressione cartolare di operazionicommerciali mai poste in esse, l’Agenzia ha l’onere di fornire elementiprobatori del fatto che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata.Nell’atto impugnato, sotto altro profilo, non viene mai contestata labuona fede, né si ritiene inattendibile la contabilità o infedele ladichiarazione fiscale.2.1 Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026I ricorrenti rilevano l’illegittimità e l’infondatezza dell’impugnatoavviso per omesso esame circa un fatto decisivo.2.2.

Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità del motivo perchéformulato in violazione del disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., ora art.360, comma 4, c.p.c., vertendosi, nella specie, in ipotesi di doppiapronuncia di merito conforme in relazione alle censure dedotte,peraltro senza che i ricorrenti abbiano assolto all’onere di indicare iprofili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primogrado e quelle sottese al rigetto dell'appello, com'era invece necessarioper dar ingresso alla censura proposta (cfr. Cass. , Sez. 1,22/12/2016, n. 26774 ; Cass. , Sez. 2, 10/03/2014 n. 5528, Cass. ,Sez. 3, 28/2/2023,n. 5947).2.3.

In ogni caso, non sono stati evidenziati precisi fatti storici lacui valutazione sarebbe stata omessa, essendo prospettateargomentazioni, in particolare circa l’effettività delle operazionidisposte e l’estraneità al meccanismo illecito disvelato, che sono giàstate considerate dai giudici di appello, ed espressamente ritenute noncondivisibili.Come è noto, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato ilsindacato esterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere del ricorrente che invoca laviolazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., di indicare conpuntualità il fatto omesso oggetto di discussione tra le parti, la suarilevanza e la sua decisività, nel senso che se esaminato avrebbedeterminato un diverso esito della controversia (Cass., sez. 2,20/06/2024, n. 17005).La censura, invece, risulta genericamente articolata non essendoprecisato quale fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio siaNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026stato omesso nella valutazione della Commissione TributariaRegionale.Non rilevano in tal senso le censure rivolte all’accertamentodell’Agenzia delle Entrate, laddove i ricorrenti affermano che l’Ufficioimpositore avrebbe dovuto procedere ad ulteriori indagini nei confrontidei soggetti che si presumeva fossero coinvolti nella frode svolgendoulteriori e specifiche indagini bancarie.

Il profilo denunciato non attienecon ogni evidenza ad un fatto storico decisivo per il giudizio discussotra le parti e non valutato dai giudici d’appello quanto, piuttosto, aduna carenza dell’accertamento che andava diversamente censurato.Quanto poi all’ulteriore argomentazione che attiene all’onere dellaprova, che i ricorrenti ritengono soddisfatto con la presentazione dellefatture regolari spettando poi all’Ufficio, nel caso di operazionioggettivamente inesistenti, provvedere a fornire elementi probatori disegno contrario, neanche in tal caso si configura in tale ambito il fattodecisivo omesso. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il tema dell’onere dellaprova in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, come quelledenunciate nella vicenda in esame, affermando l’irrilevanza dellaproduzione delle fatture a fronte della prova a carico dell’Ufficio dellainesistenza delle operazioni (argomentazione corretta anche alla lucedella giurisprudenza della Corte da ultimo espressa nella pronunciadella sezione tributaria del 19/4/2025, n. 10336).Non rilevano nel caso di specie operazioni soggettivamenteinesistenti e, comunque, anche il richiamo alla buona fede non apparein alcun modo pertinente.3.

In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.4.

Nulla va disposto per le spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 685/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della societàInternational [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] e EspositoEugenio, entrambi quali soci della predetta società, rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;–intimata–avversoNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026la sentenza n.2154 pronunciata in data 8/2/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, sezione 18, e depositata il18/05/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante dellasocietà e ai soci gli avvisi di accertamento n.T9D022B05121/2014, n.79501BK03195/2014, n.T9501BK03196/2014, n.T9501BK03199/2014con i quali contestava maggiori redditi d’impresa per trasparenza aisoci e maggior reddito imponibile ai fini IRAP, nonché IVAindebitamente detratta con riferimento agli anni d’imposta 2008.Gli avvisi di accertamento venivano emessi a seguito di un controlloeseguito nei confronti di altra società, denominata [OSCURATO:PERSONA], ritenuta società cartiera e cioè emittente fatture per operazioniinesistenti. La società [OSCURATO:PERSONA] sas risultava tra lesocietà che avevano utilizzato dette fatture.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, previa riunione,rigettava i ricorsi presentati dai contribuenti.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiaconfermava la sentenza impugnata dai contribuenti e li condannava alpagamento delle spese di lite.4. I contribuenti propongono ricorso per cassazione affidandosi adue motivi, di cui il primo articolato in una pluralità di censure.L’Agenzia delle Entrate, edotta del giudizio come da relata in data12/12/2017, è rimasta intimata.5. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre 2025 ha presentato noteNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026scritte nelle quali ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogniconseguenza di spese.6. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione del disposto di cui al d.lgs 128/2025, secondo cui gliavvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenzaentro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione ed il raddoppio dei termini si configura incaso di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reatitributari ma non si applica se la denuncia da parte dell’Amministrazionefinanziaria viene presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini per l’accertamento.I contribuenti rilevano ancora il vizio della sentenza in relazioneall’art. 360, primo comma, num.3 e num.4 c.p.c., laddove l’Agenziadelle Entrate ha affermato di aver presentato la denuncia di reato,omettendo di precisare che essa è stata rivolta nei confronti di unsoggetto diverso non rientrante nella compagine societaria oggetto diaccertamento.Infine, i contribuenti censurano la violazione e la falsa applicazionedell’art. 43, comma 2 bis, del d.P.R. 600/1973, dell’art. 57, comma 2bis, del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 10 della Legge 212/2000, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., in riferimento siaalla società che ai soci, non potendo operare il raddoppio dei terminiallorquando il termine sia già maturato al momento della presentazionedella denuncia, in tal caso non proposta.1.1 Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247del 2011 con riferimento ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n.633 del 1972, i termini "brevi" ordinari operano in presenza di violazionitributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, mentre i termini raddoppiati operanoin presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia.Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 per l'IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972per l’IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs.5 agosto 2015, n. 128 e alla l. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenzadi seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen.; la dizione legislativa rende chiaroche il raddoppio è legato all'astratta sussistenza di un reatoperseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo alpubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 citato, e non dipende dal suoaccertamento in concreto o dal deposito di denuncia nei terminidell’accertamento.Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento dilegittimità, secondo il quale, anche sulla scorta dei princìpi enunciati daCorte cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera in presenza di talepresupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento delreato nel processo (Cass. sez. 5, 30/06/2021, n.18451; Cass., Sez. VI,28/06/2019, n. 17586, Cass., Sez. V, 13/09/2018).Da ultimo, la Corte ha ribadito che in tema di accertamentotributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna (Cass. sez. 5, 10/01/2025, n. 600); ilraddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché le violazioni dellerelative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.1.3. L’art. 1, comma 132, della l. 208/2015, che prevede un regimepiù stringente per il raddoppio dei termini, richiedendo che la denunciapenale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 sia trasmessa opresentata dall'Amministrazione finanziaria entro i termini ordinarifissati dai precedenti commi 130 e 131, si applica alle sole fattispecienon ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all’art. 2,comma 3, del d.lgs. 128/2015 (Cass, sez. 5, 9/12/2024, n. 31649).Ed infatti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alladata del 31 dicembre 2016, ove già notificati, incidano le modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015,l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cuisono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. sez, 5,10/01/2025, n.666).1.4. Nel caso di specie, laddove gli avvisi sono stati notificatievidentemente prima del 31 dicembre 2016, atteso che il giudizio diprimo grado si concludeva con sentenza n. 6398/2016, si applica ilregime previgente rispetto alle modifiche introdotte dal d.lgs.128/2015 e dalla Legge 208/2015, in considerazione del regimetransitorio previso e, pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non èincorsa in decadenza perché i termini erano raddoppiati in presenza diseri indizi di reato posti a fondamento dell’obbligo di presentazione didenuncia penale, anche se questa non è stata presentata.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026Le doglianze espresse dai ricorrenti, esclusivamente fondate sullanecessità della effettiva presentazione della denuncia -che affermanonon essere stata presentata in quanto rivolta nei confronti di unsoggetto non riconducibile alla società verificata-, non sono dunquemeritevoli di accoglimento.Si osserva, inoltre, la genericità della censura, rivolta all’attivitàdell’Agenzia delle Entrate, senza distinguere i diversi avvisi diaccertamento e senza riportare la notifica degli avvisi al fine diconsentire in ogni caso la verifica in ordine all’effettiva decadenza dalpotere impositivo.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto in subordine, iricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360,primo comma n. 5, c.p.c., e quindi l’illegittimità dell’avviso diaccertamento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Secondo i ricorrenti, l’avviso di accertamento si fonda unicamentesul riscontro delle movimentazioni bancarie della società fornitrice enon è suffragato da altri elementi di prova, laddove l’Agenzia avrebbedovuto invece svolgere nei confronti della società - cliente e dei sociautonome e specifiche indagini bancarie. A fronte della presentazionedelle fatture spettava all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni perla detrazione o la deduzione; in presenza poi di operazionioggettivamente inesistenti, mera espressione cartolare di operazionicommerciali mai poste in esse, l’Agenzia ha l’onere di fornire elementiprobatori del fatto che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata.Nell’atto impugnato, sotto altro profilo, non viene mai contestata labuona fede, né si ritiene inattendibile la contabilità o infedele ladichiarazione fiscale.2.1 Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026I ricorrenti rilevano l’illegittimità e l’infondatezza dell’impugnatoavviso per omesso esame circa un fatto decisivo.2.2. Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità del motivo perchéformulato in violazione del disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., ora art.360, comma 4, c.p.c., vertendosi, nella specie, in ipotesi di doppiapronuncia di merito conforme in relazione alle censure dedotte,peraltro senza che i ricorrenti abbiano assolto all’onere di indicare iprofili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primogrado e quelle sottese al rigetto dell'appello, com'era invece necessarioper dar ingresso alla censura proposta (cfr. Cass. , Sez. 1,22/12/2016, n. 26774 ; Cass. , Sez. 2, 10/03/2014 n. 5528, Cass. ,Sez. 3, 28/2/2023,n. 5947).2.3. In ogni caso, non sono stati evidenziati precisi fatti storici lacui valutazione sarebbe stata omessa, essendo prospettateargomentazioni, in particolare circa l’effettività delle operazionidisposte e l’estraneità al meccanismo illecito disvelato, che sono giàstate considerate dai giudici di appello, ed espressamente ritenute noncondivisibili.Come è noto, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato ilsindacato esterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere del ricorrente che invoca laviolazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., di indicare conpuntualità il fatto omesso oggetto di discussione tra le parti, la suarilevanza e la sua decisività, nel senso che se esaminato avrebbedeterminato un diverso esito della controversia (Cass., sez. 2,20/06/2024, n. 17005).La censura, invece, risulta genericamente articolata non essendoprecisato quale fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio siaNumero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026stato omesso nella valutazione della Commissione TributariaRegionale.Non rilevano in tal senso le censure rivolte all’accertamentodell’Agenzia delle Entrate, laddove i ricorrenti affermano che l’Ufficioimpositore avrebbe dovuto procedere ad ulteriori indagini nei confrontidei soggetti che si presumeva fossero coinvolti nella frode svolgendoulteriori e specifiche indagini bancarie. Il profilo denunciato non attienecon ogni evidenza ad un fatto storico decisivo per il giudizio discussotra le parti e non valutato dai giudici d’appello quanto, piuttosto, aduna carenza dell’accertamento che andava diversamente censurato.Quanto poi all’ulteriore argomentazione che attiene all’onere dellaprova, che i ricorrenti ritengono soddisfatto con la presentazione dellefatture regolari spettando poi all’Ufficio, nel caso di operazionioggettivamente inesistenti, provvedere a fornire elementi probatori disegno contrario, neanche in tal caso si configura in tale ambito il fattodecisivo omesso. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il tema dell’onere dellaprova in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, come quelledenunciate nella vicenda in esame, affermando l’irrilevanza dellaproduzione delle fatture a fronte della prova a carico dell’Ufficio dellainesistenza delle operazioni (argomentazione corretta anche alla lucedella giurisprudenza della Corte da ultimo espressa nella pronunciadella sezione tributaria del 19/4/2025, n. 10336).Non rilevano nel caso di specie operazioni soggettivamenteinesistenti e, comunque, anche il richiamo alla buona fede non apparein alcun modo pertinente.3. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.4. Nulla va disposto per le spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Numero registro generale 685/2018Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 8085/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris