CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12 aprile 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone emessa il 12 febbraio 2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, dichiarandolo responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in un sinistro stradale. 2. All'imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione dell'art.141 CdS poiché alla guida della sua autovettura del tipo [OSCURATO:PERSONA], nel percorrere l'autostrada A 1 in direzione Napoli - Roma, a causa di una distrazione o colpo di sonno, senza rallentare, urtava la vettura [OSCURATO:PERSONA] che era ferma sulla corsia di emergenza, provocandone lo spostamento sulla seconda corsia di marcia, ove sopraggiungeva un'altra vettura. La collisione con quest'ultima vettura (una [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla cittadina tedesca [OSCURATO:PERSONA]) provocava la morte del conducente dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudice di primo grado aveva assolto la Linguri ritenendo insussistente la colpa, mentre aveva dichiarato la prescrizione in ordine al reato contestato all'odierno ricorrente. A seguito di impugnazione proposta dalla Procura Generale, la Corte d'Appello di Roma dichiarava non decorso il termine di prescrizione e, a seguito dell'esame del materiale istruttorio raccolto nel giudizio di primo grado, perveniva al giudizio di colpevolezza del Carbone. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di cui all' art. 606, primo comma, lett. e) cod proc pen in ordine alla motivazione sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, non essendo illustrate le ragioni per cui la Corte territoriale aveva deciso di disattendere le risultanze delle testimonianze rese dal passeggero della vettura tamponata nonché del passeggero della vettura condotta dal Carbone. Inoltre, l'assunto per cui il Carbone sarebbe fuoriuscito dalla corsia di marcia per un colpo di sonno era dei tutto congetturale e non sorretto da alcuna prova in atti. 2.2. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità del motivo di appello proposto dal Procuratore Generale, di cui era stata eccepita la genericità. 2.3. Con un terzo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in particolare in ordine alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo tende sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante (sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 -01; sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01). La Corte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri; sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652 01; sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 , Rv. 256287 - 01). Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e). 3 - La decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Invero, la motivazione dei giudici di appello si presenta completa e congrua, in quanto fa riferimento alle precise risultanze dei rilievi esaminati onde ricostruire la posizione del veicolo tamponato, chiarisce espressamente e in modo non illogico le ragioni per cui dovevano essere disattese le dichiarazioni dei passeggeri dei veicoli coinvolti (uno di loro non ricordava nulla, l'altro aveva ammesso di trovarsi in uno stato tra veglia e sonno); una volta accertato il luogo del punto d'urto sulla base dei rilievi e della ricostruzione del CTU, e cioè l'invasione della corsia laterale di emergenza ove era posizionato il veicolo tamponato, l'impugnata pronuncia ben spiega i motivi per cui la condotta del Carbone doveva considerarsi gravemente imprudente, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo ( fatto avvenuto di notte, con fitta nebbia e scarse condizioni di visibilità, senza che la condotta di guida fosse stata adeguata allo stato dei luoghi). In definitiva, con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte sostanzialmente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dal giudice stesso. 4 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla questione della inammissibilità dell'appello della procura generale, che, come ben rilevato dalla Corte territoriale, atteneva in modo chiaro e preciso all'inesatto calcolo del termine di prescrizione. 5 Parimenti deve dirsi riguardo alla censura relativa alla dosimetria della pena, nei confronti della quale la Corte territoriale offre ampia motivazione in ordine ai parametri di cui all'art. 133. Deve sottolinearsi che si tratta di pena quantificata al di sotto del minimo edittale del reato di omicidio stradale e che è consolidato il principio per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). 6 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.