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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 16800/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 04/03/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], + 66 visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Eri!, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.[OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (d'ora in poi Gip) del Tribunale di Roma del 4 marzo 2022 e di quella del Gip del Tribunale di Verona del 22 febbraio 2022, è sorto conflitto negativo di competenza con riguardo ai procedimenti iscritti, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, ai n. 7470/22 R.G.N.R.

Pubblico ministero (d'ora in poi Pm) presso il Tribunale di Roma e n. 3776/22 R.G.

Gip del Tribunale di Roma e ai n. 1217/ 22 R.G.N.R.

Pm presso il Tribunale di Verona e n. 994/22 R.G.

Gip del Tribunale di Verona.

1.1. Il procedimento originario era stato incardinato presso l'Autorità giudiziaria di Milano con riguardo a plurime imputazioni (capi da 1 a 14) nei confronti di numerosi imputati, i cui atti sono stati, parzialmente, trasmessi all'Autorità giudiziaria di Verona per effetto della sentenza di declaratoria di incompetenza per territorio emessa in data 21 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell preliminare (d'ora in poi Gup).

1.2. L'oggetto del procedimento attiene alla vendita di diamanti, secondo la tesi di accusa, di tipo truffaldino, realizzata attraverso diversi canali bancari che, sulla base di false informazioni fornite ai clienti, ne avrebbero consentito la collocazione sul mercato e il successivo riciclaggio dei proventi illeciti che sarebbero derivati sia alle società venditrici sia agli istituti di credito coinvolti.

Si sono, poi, formati due filoni di indagine, secondo la ricostruzione recepita dal Gup del Tribunale di Milano, sfociati, il primo, nella contestazione di plurime truffe aggravate indicate al capo 1 d'imputazione, derivanti dalla vendita di diamanti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., che si avvaleva della collaborazione di vari istituti di credito, secondo la contestazione, nella collocazione sul mercato di tali beni; delle condotte di autoriciclaggio di cui al capo 3 e al capo 6 nella parte riguardante le condotte contestate ai responsabili di Banco BPM e [OSCURATO:PERSONA] e ai vertici di Unicredit; delle condotte di ostacolo alle funzioni di vigilanza di Agcom e Banca d'Italia, di cui al capo 7; del delitto previsto dall'art. 2635 cod. civ., di cui al capo 8, e di illeciti amministrativi ex legge n. 231 del 2001, di cui ai capi 9, 10, 11, 13 e

16. L'altro filone riguarda le truffe aggravate, indicate al capo 2, derivanti dalla vendita di diamanti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. che, a sua volta, si avvaleva della collaborazione di istituti di credito diversi da quelli coinvolti nella distribuzione dei diamanti di cui al capo 1; i reati di cui all'art. 648-ter cod. pen. (capi 5 e 5-bis); le condotte di autoriciclaggio contestate ai responsabili di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (capi 4 e 6) e l'illecito contestato agli stessi al capo 14.

1.3. Con la predetta sentenza il Gup del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Verona, relativamente: - ai reati di cui al capo 1, limitatamente alle truffe con proponenti [OSCURATO:PERSONA] e Banco BPM, con esclusione, quindi, delle truffe di cui ai numeri ivi specificamente indicati (6, 11, 25, 26, 50, 53 58, 61, 61, 62, 71, 79, 81, 86, 99, 118, 119, 131, 132, 142, 190, 191, 192, 202, 207, 214, 232, 256, 264, 274, 295, 323, 324, 325, 326, 330, 332, 348, 427, 466, 467, 509, 511 del prospetto inserito nello stesso capo); - ai reati ex art. 648-ter.1 cod. pen., di cui al capo 6, limitatamente al profitto dei reati di truffa aggravata corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] (fino al 31 dicembre 2016), al Banco BPM (dal 1 gennaio 2017) e a [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare complessivo di euro 47.895.437,77 (contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché avrebbero posto in essere autoriciclaggio con trasferimento e impiego del profitto dei reati di truffa aggravata di cui al capo 1, corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA]. agli indicati istituti di credito, tra il gennaio 2015 e il mese di dicembre 2016); - al reatP ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ., di cui al capo 7 (contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché, in relazione alle attività ispettive intraprese da Agcom e Banca d'Italia, nei confronti di BPM e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di vertici di BPM, non avrebbero fornito la documentazione e gli elementi informativi necessari al corretto espletamento dell'attività di vigilanza in due lettere di risposta agli organi di vigilanza del 31 maggio 2017 e del 14 giugno 2017).

L'eccezione di incompetenza accolta dal Gup riguardava la rilevata connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra i reati sopra indicati, che, secondo alcuni difensori che sostenevano la maggiore gravità del delitto sub 7, radicava la competenza territoriale del Tribunale di Roma, mentre per altri difensori, che ritenevano più grave la condotta di cui al capo 6, fondava quella del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i reati, di cui alle tre individuate contestazioni, erano connessi ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. in quanto commessi gli uni per eseguire o occultare gli altri.

La contestazione del reato di cui al capo 7, infatti, secondo la condivisa tesi di accusa, ipotizzava che i vertici di BPM avessero impedito l'approfondimento, da parte degli organi di vigilanza, delle operazioni di commercializzazione dei diamanti, e indicava non il luogo di commissione del reato, ma solo quello di accertamento, individuato in Milano.

Osservava, poi, che il capo 6 recava come luogo di accertamento Milano, e annotava che le difese avevano dedotto che tutte le condotte di cui ai capi 1, 6 e 7, ascritte ai soggetti apicali e ai dipendenti di Banco BPM e [OSCURATO:PERSONA], oltre che a [OSCURATO:PERSONA] e ai dipendenti di IDB, ai quali era contestato il concorso nelle truffe aggravate, erano da reputare tra loro connesse ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., così radicandosi la competenza del Tribunale di Verona o di Roma a seconda della individuazione del reato più grave, tra quelli di cui ai capi 6 e

7. [OSCURATO:PERSONA] procedeva, quindi, dal rilievo che si trattava di reati consumati in luoghi diversi e contestati a imputati parzialmente diversi.

Il capo 7 doveva considerarsi consumato in Roma, tenuto conto che il reato di ostacolo all'attività di vigilanza è reato di danno e si consuma con il verificarsi dell'evento (individuato nell'ostacolo consapevole delle funzioni delle preposte Autorità), e quindi nel luogo coincidente con la sede delle Autorità di vigilanza intervenute con l'assunzione delle relative determinazioni.

Quanto alle condotte di autoriciclaggio, il [OSCURATO:PERSONA] ne rilevava la consumazione in Verona, come dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], essendo il luogo ove era acceso il conto corrente sul quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato alle società facenti parte del [OSCURATO:PERSONA] il profitto dei reati di truffa di cui al capo 1, a titolo di provvigioni, con accertamento di tipo induttivo quanto all'entità del profitto derivante dalle stesse condotte illecite.

In tale luogo, per il [OSCURATO:PERSONA], infatti, erano stati reimmessi nella propria attività economica, e cioè nel circuito finanziario, i proventi della vendita di diamanti, a partire dal primo bonifico.

Richiamava, sul punto, pertinente giurisprudenza di legittimità che, in caso di condotte progressive, considerava consumato il reato di riciclaggio nel luogo del primo atto (n. 38105 del 2021), anche specificando che Verona era la sede del [OSCURATO:PERSONA] fino al dicembre 2016, quando era intervenuta la fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e BPM.

Infine, ripresa la previsione normativa dell'art. 16 cod. proc. pen., rilevava che la competenza per connessione teleologica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di reati commessi in luoghi diversi, con soggetti agenti diversi, andava determinata in base al luogo di commissione del reato più grave, nella specie individuato in quello di cui al capo 6, perché connesso alle truffe di cui al capo 1, contestate come commesse in violazione dell'art. 640, primo e secondo comma, n. 2-bis cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., con pena edittale da uno a cinque anni e con aggravante ad effetto speciale.

Il citato capo 6, dunque, ai sensi dell'art. 648-ter.1, primo comma, cod. pen. era da reputarsi, per il Gup, più grave, avuto riguardo alla pena edittale maggiore rispetto a quello di cui al capo 7.

2. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Verona, con ordinanza del 22 febbraio 2022, ha innanzitutto rilevato che, nell'ambito del procedimento sopra indicato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, pervenuto a quell'Autorità giudiziaria per effetto della sentenza di incompetenza dell'Autorità giudiziaria di Milano, la trasmissione degli atti aveva determinato la richiesta, da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Verona, di emissione di decreto di sequestro preventivo, in rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Milano in data 19 febbraio 2019, relativamente all'importo di euro 83.809.622,49, indicato come profitto delle truffe di cui al capo 1, che vedevano quali proponenti [OSCURATO:PERSONA] e Banco BPM, presso detti istituti. [OSCURATO:PERSONA], adottato il provvedimento di sequestro, declinava contestualmente la propria competenza, come determinata dal Gup del Tribunale di Milano, in ordine ai reati sub 1, 6 e 7 ai sensi degli artt. 27 e 22 cod. proc. pen., e, ritenuto competente per territorio un terzo giudice, diverso anche da quello che aveva trasmesso gli atti, non reputava sussistere conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti al Pm presso il Tribunale di Roma.

Egli, procedendo dalla prospettazione, condivisa con la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, quanto all'assenza di collegamento tra i due filoni di indagine, evidenziava, tuttavia, che: - detta sentenza non aveva motivato sulle ragioni della connessione ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; - non sussisteva alcuna connessione tra il più grave reato di cui al capo 6 e gli altri indicati ai capi 1 e 7, tra loro invece legati da nesso teleologico, alla luce delle emergenze delle captazioni telefoniche in ordine alla volontà dei vertici degli istituti di credito di occultare agli organi di vigilanza documenti compromettenti per gli istituti di credito; - l'autoriciclaggio di cui al capo 6 non era stato consumato al fine di eseguire le truffe, tutte antecedenti, né queste erano state commesse dai proponenti [OSCURATO:PERSONA] e Banco BPM con il fine del successivo autoriciclaggio, avendo i dirigenti avuto di mira il conseguimento dei profitti (con percentuali dal 15 al 18%) su prezzi già esorbitanti, considerata la qualità delle pietre vendute ai truffati, e ponendosi l'autoriciclaggio quale normale sviluppo del già conseguito profitto; - il reato di autoriciclaggio, peraltro, non poteva dirsi commesso al fine di occultare le truffe di cui al capo 1, essendo la condotta di autoriciclaggio attuata "in modo da ostacolare" l'identificazione della provenienza delittuosa, e non "al fine di ostacolare", e non potendosi far coincidere l'eventuale scopo di occultamento del profitto con lo scopo di occultamento del reato ai fini di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; - le truffe erano documentate attraverso regolari contratti; pertanto, i quattro dirigenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai quali era contestato di aver disperso, nell'arco dell'anno 2017, il danaro in successive operazioni bancarie, non potevano avere agito con lo scopo di occultare la commissione dei reati di truffa, anche a essi ascritti, essendo queste operazioni tracciate, attraverso pagamenti delle provvigioni in base a regolari contratti; né i responsabili dell'istituto di credito avevano interesse a nascondere il reimpiego all'Autorità garante, come contestato solo a due dei quattro dirigenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - il reato di autoriciclaggio, contestato ai predetti quattro dirigenti, era di competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., per essere connesso, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., per la continuazione con i reati di cui al capo 1 (contestato anche agli indicati quattro dirigenti) e al capo 7 (contestato a due di essi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), appartenenti alla competenza per territorio di quella Autorità giudiziaria, non potendosi, peraltro, spostare la competenza per tutti i numerosi autori del reato di truffa rispetto alla individuata competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma, giudice naturale.

3. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica in sede, con ordinanza del 4 marzo 2022, integrata il 30 maggio 2022 con la precisazione delle parti del conflitto, ha sollevato conflitto negativo di competenza con l'Autorità giudiziaria di Verona, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], ampiamente ripercorsa la vicenda processuale, rilevava l'incorsa violazione delle regole distributive della competenza.

Osservava, in particolare, che il Gip del Tribunale di Verona aveva ritenuto la sussistenza della connessione teleologica, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra i reati di truffa aggravata commessi a Milano (sub 1) e il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. commesso a Roma (sub 7), reputando che la finalità fosse, per quest'ultimo, quella di occultare i reati di truffa aggravata, con spostamento della competenza a Roma, per essere il capo 7 relativo al reato più grave, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.

Il reato di autoriciclaggio (sub 6), invece, secondo l'Autorità rimettente, non sarebbe connesso, sia sotto il profilo finalistico che sotto quello dell'occultamento, ai reati capi 1 e 7, e, quindi, pur essendo più grave rispetto agli altri due, sarebbe attratto nella competenza per territorio del Tribunale di Roma solo perché connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., anche se in assenza di identità soggettiva degli autori.

Tale valutazione non poteva essere condivisa.

I reati contestati erano stati, invero, commessi con la finalità di ricavare consistenti profitti dalla vendita di liamanti con modalità illecite, e, con particolare riferimento alla partecipazione degli istituti di credito, al fine del reinvestimento nel circuito bancario dei profitti ottenuti illecitamente, con conseguente correttezza della valutazione del Gup del Tribunale di Milano che aveva individuato nell'Autorità giudiziaria di Verona quella competente per territorio.

Il reato di ostacolo all'attività di vigilanza non poteva, peraltro, essere limitato all'occultamento delle sole truffe commesse, dovendo riferirsi all'intera attività illecita posta in essere nell'esercizio dell'attività propria delle società e degli istituti bancari coinvolti.

Inoltre, ha aggiunto, tra i reati di cui ai capi 6 e 7, secondo il Gip del Tribunale di Verona, sarebbe più grave quello di cui al capo 7, mentre la svolta analisi delle fattispecie ascritte ne dimostrava la pari gravità con conseguente operatività, ex art. 16 cod. proc. pen., della regola del radicamento della competenza territoriale in capo al giudice competente per il primo reato, coincidente, ratione temporis, con il reato di cui al capo 6, di competenza del Tribunale di Verona.

4. Pervenivano in data 14 marzo 2022 osservazioni del Gip del Tribunale di Verona, che chiedeva che il conflitto fosse respinto per non avere il [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva sollevato, considerato, in alcuna parte, il contenuto reale del provvedimento declinatorio della competenza in favore della terza Autorità giudiziaria.

Diversamente, invero, da quanto affermato dal Gip del Tribunale di Roma, il reato più grave era stato individuato nel delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. condividendosi, sul punto, quanto affermato dal Gup del Tribunale di Milano, e il reato di cui al capo 6 non era stato ritenuto connesso ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. con quelli di cui ai capi 1 e

7. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava, inoltre, anche in replica alla richiesta del Pm presso il Tribunale di Roma, che aveva sollecitato il Gip a sollevare il conflitto negativo di competenza, che la finalità dei quattro soggetti che avevano avuto elevata, a loro carico, la contestazione di riciclaggio era quella di ricavare consistenti profitti dalla vendita di diamanti con modalità illecite, e aggiungeva che questa finalità poteva rilevare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., non essendo idonea, invece, a dimostrare il nesso di cui alla lett. c) dello stesso art. 12.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte di quel Pm, secondo cui l'attività di ostacolo alla vigilanza sarebbe stata diretta a occultare non solo le truffe ma anche l'attività illecita di autoriciclaggio reimpiego da parte degli istituti bancari coinvolti, il reimpiego, avveneldo le vendite in forza di contratti e i pagamenti delle provvigioni "alla luce del sole", non era tenuto nascosto dai dirigenti bancari che non avevano interesse all'occultamento né agivano con questa finalità.

Ribadiva, pertanto, che anche per il reato di cui al capo 6 si dovesse ravvisare la competenza territoriale del Tribunale di Roma, già ritenuta per i capi 1 e 7, risultando lo stesso, più grave rispetto alle truffe consumate a Milano, commesso a Roma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen.

In materia di reati plurisoggettivi, la connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., peraltro, poteva dare luogo allo spostamento di competenza solo quando la fattispecie concorsuale fosse comune a tutti i concorrenti, mentre tale circostanza non ricorreva nel caso in esame.

A ciò conseguiva che il più grave reato di autoriciclaggio, di competenza dell'Autorità giudiziaria di Verona, non poteva, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., attrarre la competenza anche per i reati degli altri due capi, non coincidendo i soggetti imputati.

Viceversa, la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma per i reati di ai capi 1 e 7, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., poteva attrarre anche il reato di cui capo 6, in forza della previsione di cui agli artt. 16 e 12, lett. b), cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione faceva pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale.

5.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del proposto conflitto, trasmetteva, a mezzo p.e.c. del 28 e 30 maggio 2022, distinte memorie difensive, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del conflitto e la conferma della competenza individuata dal Gip del Tribunale di Verona, nella parte in cui si è limitato alla trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria di Roma.

5.2. Lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con p.e.c. del 10 settembre 2022, ribadiva l'inammissibilità del proposto conflitto, chiedendo la conferma della competenza individuata dall'Autorità giudiziaria di Verona in favore di quella di Roma.

5.3. Con memoria difensiva, trasmessa con p.e.c. del 30 settembre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], svolgeva osservazioni richiamando anche il contenuto della memoria difensiva depositata dinanzi al Gup del Tribunale di Milano.

5.4. Con memoria difensiva fatta pervenire con p. e. c. del 10 ottobre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva per [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento dell'esistenza della connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra le fattispecie di reato di cui ai capi 1, 6 e 7 della rubrica con successiva individuazione della fattispecie di reato più grave in quella di autoriciclaggio, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., che fosse statuita la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Verona.

5.5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria difensiva per [OSCURATO:PERSONA] trasmessa con p.e.c. del 14 ottobre 2022, deduceva che i fatti di cui ai capi 1 e 6 erano stati commessi, quanto alla partecipazione delle banche e secondo la contestazione, con l'unitaria finalità di conseguire ingenti profitti illeciti, da reimpiegare proprio nell'ambito dell'attività bancaria, conseguentemente traendone gli ulteriori profitti illeciti indicati nello stesso capo 6 e, contestualmente, provvedendo a occultare la provenienza delittuosa dei proventi delle truffe di cui al capo

1. Concludeva, quindi, chiedendo che, a norma dell'art. 32 cod. proc. pen., venisse affermata la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Verona, in relazione ai fatti così come descritti ai capi 1, 6 e 7 della rubrica.

6. All'udienza odierna, le parti presenti concludevano nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'insorto conflitto va risolto affermando che la competenza appartiene al Gip del Tribunale di Verona, cui vanno trasmessi gli atti.

2. Preliminarmente si rileva che il conflitto è ammissibile, sicché vanno respinte le osservazioni svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nelle memorie difensive, ne ha eccepito, nell'interesse dei suoi assistiti, l'inammissibilità.

È stata, invero, evidenziata dall'Autorità giudiziaria di Roma, che ha sollevato il conflitto, l'esistenza di una situazione di stasi del procedimento, avendo più giudici, contemporaneamente, ricusato di prendere cognizione del "medesimo fatto attribuito alla medesima persona".

2.1. Sul punto, si deve richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

Sicché, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.

In linea con l'indicato indirizzo interpretativo, si richiede, pertanto, una necessaria valutazione, da parte dei giudici, che il fatto contestato, davanti a ciascuno di loro, sia il medesimo e che vi sia una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente.

2.2. Tali presupposti ricorrono, in maniera evidente, nel caso in esame.

Infatti, l'Autorità giudiziaria di Roma ha adottato una decisione declinatoria della propria competenza, a fronte di un precedente provvedimento del Gip del Tribunale di Verona che, del pari, aveva declinato la propria competenza in ordine ai reati sub 1, 6 e 7 dell'imputazione, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., indicando, a sua volta, quale giudice competente l'Autorità giudiziaria di Roma, diversa da quella individuata con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen., descritta in premessa.

3. Osserva il Collegio che, sì come rappresentato nel "ritenuto in fatto", il Gup di Milano ravvisa la sussistenza di una connessione, rilevante ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., tra tutti i fatti oggetto di contestazione, indicati ai capi 1, 6 e 7, facendone, conseguentemente, derivare, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Verona, in quanto giudice competente per il reato più grave, individuato in quello di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1, comma primo, cod. pen., contestato al capo 6.

3.1. Diversamente, il Gip del Tribunale di Verona sostiene che il reato di cui al capo 6 non sarebbe connesso, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., agli altri due reati, ravvisando il nesso teleologico solo fra i reati di cui al capo 1 (truffe aggravate) e quello di cui al capo 7 (ostacolo alle funzioni di vigilanza), atteso che quest'ultimo delitto è contestato come commesso al solo scopo di occultare la natura truffaldina delle vendite di diamanti di cui ai fatti contestati sub capo

1. Ciò, a parere del Gip del Tribunale di Verona, determinerebbe l'attrazione dei reati di truffa aggravata, commessi in Milano, nella competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma, perché il reato di cui al capo 7 è, rispetto a tali reati, più grave.Lo stesso vincolo teleologico, invece, non ricorrerebbe tra i detti fatti e il reato di autoriciclaggio contestato al capo

6. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, applicando un criterio "misto", riconosce la sussistenza del vincolo di connessione per continuazione, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., tra tutti i fatti ascritti, e specificamente quelli di autoriciclaggio di cui al capo 6), le truffe aggravate di cui al capo 1 e, limitatamente agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le condotte di cui al capo

7. A fronte di tale vincolo, però, si osserva, non essendo comuni i medesimi imputati per le tre contestazioni, non sarebbe, comunque, possibile individuare, per tutti i reati, la competenza dell'Autorità giudiziaria di Verona, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 16 cod. proc. pen., alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, che afferma l'operatività del criterio, tratto da dette norme, soltanto in ipotesi concorsuali di piena identità soggettiva e comunanza di disegno criminoso tra tutti gli autori dei reati tra i quali sia ravvisabile il vincolo della continuazione (si richiama Sez. 1, n. 3907 del 6/06/1996 nella memoria da ultimo depositata).

Si ritiene, inoltre, che !a competenza per territorio, quanto ai delitti di autoriciclaggio di cui al capo 6, deve essere, comunque, attribuita all'Autorità giudiziaria di Roma, individuata come competente a decidere per i capi 1 e 7, anche al fine di evitare la violazione del diritto dei coindagati, non coinvolti in tutte le contestazioni, a non essere sottratti al giudice naturale precostituito per legge.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, infine, sia nella richiesta del Pm in atti, sia nel provvedimento adottato e più volte richiamato, ravvisa, quanto meno tra i reati di cui ai capi 6 e 7, la connessione teleologica, perché, si rileva, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza era diretto, senz'altro, anche ad occultare il riciclaggio delle somme.

4. A fronte di tali prospettazioni, la soluzione, che, ad avviso del Collegio, appare essere conforme alla previsione normativa e alle regulae iuris fissate, in sede di legittimità, in ordine alla competenza per connessione, è quella adottata con la sentenza che ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria di Verona, resa dal Gup del Tribunale di Milano in data 21 gennaio 2022, per plurime concorrenti ragioni.

4.1. Si deve, in primo luogo, precisare, secondo il costante indirizzo espresso della giurisprudenza di legittimità quanto alla determinazione della competenza per territorio nel caso di reati connessi, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che detta competenza va determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (tra le altre, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, conflitto comp. in proc.

Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc.

Guida, Rv. 246782).

Orbene, quanto ai luoghi di commissione dei fatti oggetto di contestazione, si osserva che i reati di truffa aggravata (di cui al capo 1) sono indicati come commessi in Milano, come ritenuto, pacificamente, anche da tutti i giudici che si sono pronunciati in tema di competenza e anche dalle difese che hanno fatto pervenire memorie.

Anche i fatti di autoriciclaggio (di cui al capo 6), contestati tra gli altri, a soggetti apicali di Banco BPM e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono indicati come accertati in Milano.

Si tratta, tuttavia, di reati da considerare consumati in Verona, che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, è il luogo dove era accesso il conto corrente sul quale è stato operato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., il primo versamento con bonifico delle provvigioni - asseritannente profitto del reato di truffa aggravata - al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), con re-immissione nel circuito finanziario della stessa Banca del descritto profitto, quanto meno sino al dicembre 2016, momento in cui è indicata come intervenuta la fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e BPM, dando luogo al Banco BPM.

Sul punto si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019) in tema di delitto di riciclaggio, secondo la quale, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (la pronuncia citata attiene a fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, e quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento).

Infine, il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza (di cui al capo 7), contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure indicato come accertato in Milano, deve ritenersi consumato in Roma.

Su tale ultimo punto, è il caso di rimarcare che il delitto previsto dal primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute, sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti a occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262637).

L'art. 2638, secondo comma, cod. civ., secondo la giurisprudenza di legittimità, è, invece, delitto di evento che richiede la verificazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524; Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169).

Ciò posto, nel caso di specie il luogo di consumazione del reato appare univocamente identificabile, al di là della formale contestazione, con quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi dell'ente di vigilanza (Sez. 1, n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, non mass.).

Secondo la contestazione, si è invero determinato, per effetto della condotta decettiva realizzata con le lettere contenenti la rappresentazione alterata della situazione dell'istituto controllato, un ostacolo al pieno ed effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, con la conseguenza che il reato sub capo 7 deve ritenersi perfezionato nel momento e nel luogo in cui tale vulnus si è determinato, ovvero nel luogo in cui l'ente aveva ricevuto le false informazioni e, dunque, in Roma, in quanto sede di Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sul punto, infatti, va ribadito che l'evento del reato previsto dall'art. 2638, comma secondo, cod. civ. può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto dell'esercizio della funzione di vigilanza, anche dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento (non il mero ritardo) dell'attività di controllo.

4.2. Va, in secondo luogo, rilevato che il criterio di cui all'art. 16 cod. proc, pen., previsto in tema di competenza per connessione, non opera alcuna distinzione tra le varie ipotesi di connessione e sancisce che, per reati connessi, competente è il giudice del reato più grave.

Nella specie, come ritenuto anche dall'Autorità giudiziaria di Milano, i reati contestati al capo 6 vanno individuati, quanto al titolo, come i delitti più gravi tra quelli in esame.

Sul punto, si richiama la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dell'individuazione del reato più grave, rimanda, anche in questo caso, alla contestazione operata dal pubblico ministero (tra le altre, Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997" secondo cui, in tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all'imputazione contestata).Si rileva, quindi, che, secondo la orospettazione dell'accusa, la fattispecie contestata al capo 6 è quella di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1, comm& primo e quinto, cod. pen., il cui reato presupposto, secondo la condivisa qualificazione operata nella sentenza del 21 gennaio 2022, si individua nelle truffe di cui al capo 1, contestate come eseguite in violazione dell'art. 640, comma primo e secondo, n. 2-bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Il delitto di autoriciclaggio è punito, ai sensi del primo comma dell'art. 648- ter.1, cod. pen., con pena congiunta, e segnatamente con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 di multa, senza tenere conto dell'aumento per la circostanza aggravante indicata al quinto comma (per essere stata l'attività commessa nell'esercizio dell'attività professionale), in base al combinato disposto di cui agli artt. 4 e 16, comma 3, cod. proc. pen., non trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale.

Diversamente, il delitto di cui al capo 7 è punito soltanto con pena detentiva, seppure della medesima entità anche nel minimo (da due a otto anni di reclusione).

Sicché, risultando il delitto di cui al capo 6 punito con pena congiunta ed essendo la pena edittale detentiva di pari entità, anche nel minimo, rispetto a quella prevista per il delitto di cui al capo 7, è il delitto sub 6 che deve ritenersi reato più grave (e non di pari gravità, come indicato dal Gip del Tribunale di Roma) rispetto al reato sub 7, tenendo presenti il criterio dettato dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen. e il richiamo operato da tale norma alla previsione di cui all'art. 4 dello stesso codice.

5. Tanto premesso, il Collegio rileva che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., P.v. 271223; Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280161; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019; Sez. 6, n. 10603 del 10/07/1998, Pomicino, Rv. 211737, quest'ultima nel senso che sussiste connessione 'oggettiva' di procedimenti, ai sensi della lettera c) dell'art. 12 cod. proc. pen., tra i reati di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621, n. 1), cod. civ., e di illecito finanziamento dei partiti politici, previsto dall'art. 7 della legge n. 295 del 1974, quando il primo reato - commesso per procurare i fondi necessari per l'illecita contribuzione, senza la necessaria deliberazione dell'organo sociale competente e la relativa iscrizione in bilancio - sia realizzato al fine di eseguire od occultare il secondo, anche se i delitti siano ascritti a imputati diversi).

Del resto, si è notato che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo, ex artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, da affermarsi pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validità e proseguibilità dell'attività giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l'imparzialità e la terzietà del giudice naturale precostituito ex lege, unitamente al principio dell'efficacia della giurisdizione, assicurato dall'unitarietà della celebrazione del processo (Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000).

Si richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Rv. 280161), in tema di connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso ) sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso, anche in caso di non coincidenza degli imputati.

5.1. Alla stregua dei principi enunciati, dunque, va rilevato che tra i tre titoli di reato di cui ai capi di imputazione in esame, anche se consumati in luoghi diversi e contestati a persone fisiche parzialmente diverse, deve riconoscersi il nesso teleologico, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, quale finalizzazione di tutte le condotte, tese alla commissione o all'occultamento di altro reato.

Invero, allo stato, secondo la tesi di accusa confluita nell'imputazione, anche l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, attuata attraverso le due lettere menzionate nel capo 7, è condotta che, per come è stata tipizzata nella contestazione, risulta diretta ad occultare non solo la natura truffaldina delle operazioni di vendita di diamanti, di cui al capo 1, ma anche le modalità di calcolo delle commissioni spettanti alle banche (ovvero i relativi profitti oggetto di autoriciclaggio), nonché gli accordi di collaborazione da cui gli stessi sarebbero stati ricavati.

Quindi, il reato di cui al capo 7, per la consistenza e il contenuto dell'imputazione, è, evidentemente, teso ad occultare tutte le attività indicate come illecite, di cui ai capi 1 e 6, così come correttamente ritenuto dal Gup del Tribunale di Milano nella parte in cui ravvisa (cfr. pag. 62 della sentenza del 21 gennaio 2022) la connessione, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra tutti i tre titoli di reato, ancorché contestati come commessi in luogo diverso e da soggetti, in parte, diversi. 16 rr Quanto sin qui osservato è sufficiente, nel caso al vaglio, a determinare la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Verona.

5.2. In ogni caso, si deve rimarcare che non ignora il Collegio l'indirizzo, richiamato dal Gip del Tribunale di Verona, secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, dep. 2013, Settepani, Rv. 254808; Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, conflitto comp. in proc.

Molinaro, Rv. 240806), in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o — se sono più di uno — gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

Tuttavia, questo stesso indirizzo ravvisa una differenza strutturale tra la connessione dovuta a nesso teleologico, come quella individuata nella specie, e la connessione determinata per la sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. cit.), cui si collega la necessità, ai fini dello spostamento della competenza, dell'identità soggettiva.

Del resto, come notato anche nella memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la competenza per connessione non rappresenta una deroga ai principi generali dettati in materia di attribuzione della competenza, bensì un criterio originario direttamente attributivo della competenza medesima, di stretta interpretazione, in quanto correlato al principio costituzionale del giudice precostituito per legge (tra le altre, Sez.

U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345; Sez. 1, n. 19066 del 20 aprile 2004, Rv. 228654).

Detto criterio di determinazione della competenza territoriale è, invero, idoneo a realizzare la ratio della disciplina sulla connessione, da ravvisarsi nella esigenza di privilegiare la trattazione unitaria di reati legati da un'oggettiva connessione teleologica.

Di conseguenza, in caso di connessione, ove non si dovesse propendere per la trattazione congiunta dei procedimenti davanti al giudice territorialmente competente per quello avente ad oggetto il reato più grave, si darebbe luogo alla violazione del principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 Cost.

Sul punto, in ogni caso, il problema interpretativo posto dal Gip del Tribunale di Verona e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le memorie fatte pervenire nell'interesse dei suoi assistiti, al di là delle conclusior i cui può giungersi, è, comunque, non rilevante nella specie.

Non è, infatti, possibile accedere, per le ragioni esposte, al proposto frazionamento dei criteri di connessione tra i reati in contestazione, peraltro attraverso un ragionamento che non si attaglia alla previsione di cui agli artt. 12 e segg. del codice di rito, in quanto si finirebbe per attuare una sorta di attrazione a catena non consentita perché non prevista dall'ordinamento, come sottolineato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella discussione orale svolta all'odierna udienza.

Invero, secondo quanto rimarcato anche nella memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si prospetta la sussistenza di una peculiare, e non prevista, forma di vis attractiva che eserciterebbero, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., i meno gravi delitti di cui ai capi 1 e 7 dell'imputazione (attribuiti dal medesimo Gip del Tribunale di Verona, alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma) rispetto alla più grave ipotesi di autoriciclaggio di cui al capo 6, per la quale, altrimenti, è pacificamente competente l'Autorità giudiziaria veronese.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che non possono essere prese in considerazione, ai limitati fini che qui interessano, per la peculiarità dell'esame devoluto a questa Corte, le pur ampie e diffuse osservazioni svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto integralmente versate in fatto e attinenti, esclusivamente, a profili inerenti alla responsabilità del suo assistito, [OSCURATO:PERSONA] che potranno essere, ovviamente, sottoposti al giudice di merito nella sede propria.

6. A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 04/03/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], + 66 visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Eri!, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.[OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (d'ora in poi Gip) del Tribunale di Roma del 4 marzo 2022 e di quella del Gip del Tribunale di Verona del 22 febbraio 2022, è sorto conflitto negativo di competenza con riguardo ai procedimenti iscritti, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, ai n. 7470/22 R.G.N.R. Pubblico ministero (d'ora in poi Pm) presso il Tribunale di Roma e n. 3776/22 R.G. Gip del Tribunale di Roma e ai n. 1217/ 22 R.G.N.R. Pm presso il Tribunale di Verona e n. 994/22 R.G. Gip del Tribunale di Verona. 1.1. Il procedimento originario era stato incardinato presso l'Autorità giudiziaria di Milano con riguardo a plurime imputazioni (capi da 1 a 14) nei confronti di numerosi imputati, i cui atti sono stati, parzialmente, trasmessi all'Autorità giudiziaria di Verona per effetto della sentenza di declaratoria di incompetenza per territorio emessa in data 21 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell preliminare (d'ora in poi Gup). 1.2. L'oggetto del procedimento attiene alla vendita di diamanti, secondo la tesi di accusa, di tipo truffaldino, realizzata attraverso diversi canali bancari che, sulla base di false informazioni fornite ai clienti, ne avrebbero consentito la collocazione sul mercato e il successivo riciclaggio dei proventi illeciti che sarebbero derivati sia alle società venditrici sia agli istituti di credito coinvolti. Si sono, poi, formati due filoni di indagine, secondo la ricostruzione recepita dal Gup del Tribunale di Milano, sfociati, il primo, nella contestazione di plurime truffe aggravate indicate al capo 1 d'imputazione, derivanti dalla vendita di diamanti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., che si avvaleva della collaborazione di vari istituti di credito, secondo la contestazione, nella collocazione sul mercato di tali beni; delle condotte di autoriciclaggio di cui al capo 3 e al capo 6 nella parte riguardante le condotte contestate ai responsabili di Banco BPM e [OSCURATO:PERSONA] e ai vertici di Unicredit; delle condotte di ostacolo alle funzioni di vigilanza di Agcom e Banca d'Italia, di cui al capo 7; del delitto previsto dall'art. 2635 cod. civ., di cui al capo 8, e di illeciti amministrativi ex legge n. 231 del 2001, di cui ai capi 9, 10, 11, 13 e 16. L'altro filone riguarda le truffe aggravate, indicate al capo 2, derivanti dalla vendita di diamanti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. che, a sua volta, si avvaleva della collaborazione di istituti di credito diversi da quelli coinvolti nella distribuzione dei diamanti di cui al capo 1; i reati di cui all'art. 648-ter cod. pen. (capi 5 e 5-bis); le condotte di autoriciclaggio contestate ai responsabili di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (capi 4 e 6) e l'illecito contestato agli stessi al capo 14. 1.3. Con la predetta sentenza il Gup del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Verona, relativamente: - ai reati di cui al capo 1, limitatamente alle truffe con proponenti [OSCURATO:PERSONA] e Banco BPM, con esclusione, quindi, delle truffe di cui ai numeri ivi specificamente indicati (6, 11, 25, 26, 50, 53 58, 61, 61, 62, 71, 79, 81, 86, 99, 118, 119, 131, 132, 142, 190, 191, 192, 202, 207, 214, 232, 256, 264, 274, 295, 323, 324, 325, 326, 330, 332, 348, 427, 466, 467, 509, 511 del prospetto inserito nello stesso capo); - ai reati ex art. 648-ter.1 cod. pen., di cui al capo 6, limitatamente al profitto dei reati di truffa aggravata corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] (fino al 31 dicembre 2016), al Banco BPM (dal 1 gennaio 2017) e a [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare complessivo di euro 47.895.437,77 (contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché avrebbero posto in essere autoriciclaggio con trasferimento e impiego del profitto dei reati di truffa aggravata di cui al capo 1, corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA]. agli indicati istituti di credito, tra il gennaio 2015 e il mese di dicembre 2016); - al reatP ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ., di cui al capo 7 (contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché, in relazione alle attività ispettive intraprese da Agcom e Banca d'Italia, nei confronti di BPM e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di vertici di BPM, non avrebbero fornito la documentazione e gli elementi informativi necessari al corretto espletamento dell'attività di vigilanza in due lettere di risposta agli organi di vigilanza del 31 maggio 2017 e del 14 giugno 2017). L'eccezione di incompetenza accolta dal Gup riguardava la rilevata connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra i reati sopra indicati, che, secondo alcuni difensori che sostenevano la maggiore gravità del delitto sub 7, radicava la competenza territoriale del Tribunale di Roma, mentre per altri difensori, che ritenevano più grave la condotta di cui al capo 6, fondava quella del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i reati, di cui alle tre individuate contestazioni, erano connessi ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. in quanto commessi gli uni per eseguire o occultare gli altri. La contestazione del reato di cui al capo 7, infatti, secondo la condivisa tesi di accusa, ipotizzava che i vertici di BPM avessero impedito l'approfondimento, da parte degli organi di vigilanza, delle operazioni di commercializzazione dei diamanti, e indicava non il luogo di commissione del reato, ma solo quello di accertamento, individuato in Milano. Osservava, poi, che il capo 6 recava come luogo di accertamento Milano, e annotava che le difese avevano dedotto che tutte le condotte di cui ai capi 1, 6 e 7, ascritte ai soggetti apicali e ai dipendenti di Banco BPM e [OSCURATO:PERSONA], oltre che a [OSCURATO:PERSONA] e ai dipendenti di IDB, ai quali era contestato il concorso nelle truffe aggravate, erano da reputare tra loro connesse ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., così radicandosi la competenza del Tribunale di Verona o di Roma a seconda della individuazione del reato più grave, tra quelli di cui ai capi 6 e 7. [OSCURATO:PERSONA] procedeva, quindi, dal rilievo che si trattava di reati consumati in luoghi diversi e contestati a imputati parzialmente diversi. Il capo 7 doveva considerarsi consumato in Roma, tenuto conto che il reato di ostacolo all'attività di vigilanza è reato di danno e si consuma con il verificarsi dell'evento (individuato nell'ostacolo consapevole delle funzioni delle preposte Autorità), e quindi nel luogo coincidente con la sede delle Autorità di vigilanza intervenute con l'assunzione delle relative determinazioni. Quanto alle condotte di autoriciclaggio, il [OSCURATO:PERSONA] ne rilevava la consumazione in Verona, come dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], essendo il luogo ove era acceso il conto corrente sul quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato alle società facenti parte del [OSCURATO:PERSONA] il profitto dei reati di truffa di cui al capo 1, a titolo di provvigioni, con accertamento di tipo induttivo quanto all'entità del profitto derivante dalle stesse condotte illecite. In tale luogo, per il [OSCURATO:PERSONA], infatti, erano stati reimmessi nella propria attività economica, e cioè nel circuito finanziario, i proventi della vendita di diamanti, a partire dal primo bonifico. Richiamava, sul punto, pertinente giurisprudenza di legittimità che, in caso di condotte progressive, considerava consumato il reato di riciclaggio nel luogo del primo atto (n. 38105 del 2021), anche specificando che Verona era la sede del [OSCURATO:PERSONA] fino al dicembre 2016, quando era intervenuta la fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e BPM. Infine, ripresa la previsione normativa dell'art. 16 cod. proc. pen., rilevava che la competenza per connessione teleologica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di reati commessi in luoghi diversi, con soggetti agenti diversi, andava determinata in base al luogo di commissione del reato più grave, nella specie individuato in quello di cui al capo 6, perché connesso alle truffe di cui al capo 1, contestate come commesse in violazione dell'art. 640, primo e secondo comma, n. 2-bis cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., con pena edittale da uno a cinque anni e con aggravante ad effetto speciale. Il citato capo 6, dunque, ai sensi dell'art. 648-ter.1, primo comma, cod. pen. era da reputarsi, per il Gup, più grave, avuto riguardo alla pena edittale maggiore rispetto a quello di cui al capo 7. 2. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Verona, con ordinanza del 22 febbraio 2022, ha innanzitutto rilevato che, nell'ambito del procedimento sopra indicato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, pervenuto a quell'Autorità giudiziaria per effetto della sentenza di incompetenza dell'Autorità giudiziaria di Milano, la trasmissione degli atti aveva determinato la richiesta, da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Verona, di emissione di decreto di sequestro preventivo, in rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Milano in data 19 febbraio 2019, relativamente all'importo di euro 83.809.622,49, indicato come profitto delle truffe di cui al capo 1, che vedevano quali proponenti [OSCURATO:PERSONA] e Banco BPM, presso detti istituti. [OSCURATO:PERSONA], adottato il provvedimento di sequestro, declinava contestualmente la propria competenza, come determinata dal Gup del Tribunale di Milano, in ordine ai reati sub 1, 6 e 7 ai sensi degli artt. 27 e 22 cod. proc. pen., e, ritenuto competente per territorio un terzo giudice, diverso anche da quello che aveva trasmesso gli atti, non reputava sussistere conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti al Pm presso il Tribunale di Roma. Egli, procedendo dalla prospettazione, condivisa con la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, quanto all'assenza di collegamento tra i due filoni di indagine, evidenziava, tuttavia, che: - detta sentenza non aveva motivato sulle ragioni della connessione ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; - non sussisteva alcuna connessione tra il più grave reato di cui al capo 6 e gli altri indicati ai capi 1 e 7, tra loro invece legati da nesso teleologico, alla luce delle emergenze delle captazioni telefoniche in ordine alla volontà dei vertici degli istituti di credito di occultare agli organi di vigilanza documenti compromettenti per gli istituti di credito; - l'autoriciclaggio di cui al capo 6 non era stato consumato al fine di eseguire le truffe, tutte antecedenti, né queste erano state commesse dai proponenti [OSCURATO:PERSONA] e Banco BPM con il fine del successivo autoriciclaggio, avendo i dirigenti avuto di mira il conseguimento dei profitti (con percentuali dal 15 al 18%) su prezzi già esorbitanti, considerata la qualità delle pietre vendute ai truffati, e ponendosi l'autoriciclaggio quale normale sviluppo del già conseguito profitto; - il reato di autoriciclaggio, peraltro, non poteva dirsi commesso al fine di occultare le truffe di cui al capo 1, essendo la condotta di autoriciclaggio attuata "in modo da ostacolare" l'identificazione della provenienza delittuosa, e non "al fine di ostacolare", e non potendosi far coincidere l'eventuale scopo di occultamento del profitto con lo scopo di occultamento del reato ai fini di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; - le truffe erano documentate attraverso regolari contratti; pertanto, i quattro dirigenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai quali era contestato di aver disperso, nell'arco dell'anno 2017, il danaro in successive operazioni bancarie, non potevano avere agito con lo scopo di occultare la commissione dei reati di truffa, anche a essi ascritti, essendo queste operazioni tracciate, attraverso pagamenti delle provvigioni in base a regolari contratti; né i responsabili dell'istituto di credito avevano interesse a nascondere il reimpiego all'Autorità garante, come contestato solo a due dei quattro dirigenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - il reato di autoriciclaggio, contestato ai predetti quattro dirigenti, era di competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., per essere connesso, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., per la continuazione con i reati di cui al capo 1 (contestato anche agli indicati quattro dirigenti) e al capo 7 (contestato a due di essi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), appartenenti alla competenza per territorio di quella Autorità giudiziaria, non potendosi, peraltro, spostare la competenza per tutti i numerosi autori del reato di truffa rispetto alla individuata competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma, giudice naturale. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica in sede, con ordinanza del 4 marzo 2022, integrata il 30 maggio 2022 con la precisazione delle parti del conflitto, ha sollevato conflitto negativo di competenza con l'Autorità giudiziaria di Verona, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], ampiamente ripercorsa la vicenda processuale, rilevava l'incorsa violazione delle regole distributive della competenza. Osservava, in particolare, che il Gip del Tribunale di Verona aveva ritenuto la sussistenza della connessione teleologica, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra i reati di truffa aggravata commessi a Milano (sub 1) e il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. commesso a Roma (sub 7), reputando che la finalità fosse, per quest'ultimo, quella di occultare i reati di truffa aggravata, con spostamento della competenza a Roma, per essere il capo 7 relativo al reato più grave, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. Il reato di autoriciclaggio (sub 6), invece, secondo l'Autorità rimettente, non sarebbe connesso, sia sotto il profilo finalistico che sotto quello dell'occultamento, ai reati capi 1 e 7, e, quindi, pur essendo più grave rispetto agli altri due, sarebbe attratto nella competenza per territorio del Tribunale di Roma solo perché connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., anche se in assenza di identità soggettiva degli autori. Tale valutazione non poteva essere condivisa. I reati contestati erano stati, invero, commessi con la finalità di ricavare consistenti profitti dalla vendita di liamanti con modalità illecite, e, con particolare riferimento alla partecipazione degli istituti di credito, al fine del reinvestimento nel circuito bancario dei profitti ottenuti illecitamente, con conseguente correttezza della valutazione del Gup del Tribunale di Milano che aveva individuato nell'Autorità giudiziaria di Verona quella competente per territorio. Il reato di ostacolo all'attività di vigilanza non poteva, peraltro, essere limitato all'occultamento delle sole truffe commesse, dovendo riferirsi all'intera attività illecita posta in essere nell'esercizio dell'attività propria delle società e degli istituti bancari coinvolti. Inoltre, ha aggiunto, tra i reati di cui ai capi 6 e 7, secondo il Gip del Tribunale di Verona, sarebbe più grave quello di cui al capo 7, mentre la svolta analisi delle fattispecie ascritte ne dimostrava la pari gravità con conseguente operatività, ex art. 16 cod. proc. pen., della regola del radicamento della competenza territoriale in capo al giudice competente per il primo reato, coincidente, ratione temporis, con il reato di cui al capo 6, di competenza del Tribunale di Verona. 4. Pervenivano in data 14 marzo 2022 osservazioni del Gip del Tribunale di Verona, che chiedeva che il conflitto fosse respinto per non avere il [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva sollevato, considerato, in alcuna parte, il contenuto reale del provvedimento declinatorio della competenza in favore della terza Autorità giudiziaria. Diversamente, invero, da quanto affermato dal Gip del Tribunale di Roma, il reato più grave era stato individuato nel delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. condividendosi, sul punto, quanto affermato dal Gup del Tribunale di Milano, e il reato di cui al capo 6 non era stato ritenuto connesso ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. con quelli di cui ai capi 1 e 7. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava, inoltre, anche in replica alla richiesta del Pm presso il Tribunale di Roma, che aveva sollecitato il Gip a sollevare il conflitto negativo di competenza, che la finalità dei quattro soggetti che avevano avuto elevata, a loro carico, la contestazione di riciclaggio era quella di ricavare consistenti profitti dalla vendita di diamanti con modalità illecite, e aggiungeva che questa finalità poteva rilevare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., non essendo idonea, invece, a dimostrare il nesso di cui alla lett. c) dello stesso art. 12. Contrariamente a quanto sostenuto da parte di quel Pm, secondo cui l'attività di ostacolo alla vigilanza sarebbe stata diretta a occultare non solo le truffe ma anche l'attività illecita di autoriciclaggio reimpiego da parte degli istituti bancari coinvolti, il reimpiego, avveneldo le vendite in forza di contratti e i pagamenti delle provvigioni "alla luce del sole", non era tenuto nascosto dai dirigenti bancari che non avevano interesse all'occultamento né agivano con questa finalità. Ribadiva, pertanto, che anche per il reato di cui al capo 6 si dovesse ravvisare la competenza territoriale del Tribunale di Roma, già ritenuta per i capi 1 e 7, risultando lo stesso, più grave rispetto alle truffe consumate a Milano, commesso a Roma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen. In materia di reati plurisoggettivi, la connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., peraltro, poteva dare luogo allo spostamento di competenza solo quando la fattispecie concorsuale fosse comune a tutti i concorrenti, mentre tale circostanza non ricorreva nel caso in esame. A ciò conseguiva che il più grave reato di autoriciclaggio, di competenza dell'Autorità giudiziaria di Verona, non poteva, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., attrarre la competenza anche per i reati degli altri due capi, non coincidendo i soggetti imputati. Viceversa, la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma per i reati di ai capi 1 e 7, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., poteva attrarre anche il reato di cui capo 6, in forza della previsione di cui agli artt. 16 e 12, lett. b), cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione faceva pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale. 5.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del proposto conflitto, trasmetteva, a mezzo p.e.c. del 28 e 30 maggio 2022, distinte memorie difensive, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del conflitto e la conferma della competenza individuata dal Gip del Tribunale di Verona, nella parte in cui si è limitato alla trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria di Roma. 5.2. Lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con p.e.c. del 10 settembre 2022, ribadiva l'inammissibilità del proposto conflitto, chiedendo la conferma della competenza individuata dall'Autorità giudiziaria di Verona in favore di quella di Roma. 5.3. Con memoria difensiva, trasmessa con p.e.c. del 30 settembre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], svolgeva osservazioni richiamando anche il contenuto della memoria difensiva depositata dinanzi al Gup del Tribunale di Milano. 5.4. Con memoria difensiva fatta pervenire con p. e. c. del 10 ottobre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva per [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento dell'esistenza della connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra le fattispecie di reato di cui ai capi 1, 6 e 7 della rubrica con successiva individuazione della fattispecie di reato più grave in quella di autoriciclaggio, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., che fosse statuita la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Verona. 5.5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria difensiva per [OSCURATO:PERSONA] trasmessa con p.e.c. del 14 ottobre 2022, deduceva che i fatti di cui ai capi 1 e 6 erano stati commessi, quanto alla partecipazione delle banche e secondo la contestazione, con l'unitaria finalità di conseguire ingenti profitti illeciti, da reimpiegare proprio nell'ambito dell'attività bancaria, conseguentemente traendone gli ulteriori profitti illeciti indicati nello stesso capo 6 e, contestualmente, provvedendo a occultare la provenienza delittuosa dei proventi delle truffe di cui al capo 1. Concludeva, quindi, chiedendo che, a norma dell'art. 32 cod. proc. pen., venisse affermata la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Verona, in relazione ai fatti così come descritti ai capi 1, 6 e 7 della rubrica. 6. All'udienza odierna, le parti presenti concludevano nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'insorto conflitto va risolto affermando che la competenza appartiene al Gip del Tribunale di Verona, cui vanno trasmessi gli atti. 2. Preliminarmente si rileva che il conflitto è ammissibile, sicché vanno respinte le osservazioni svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nelle memorie difensive, ne ha eccepito, nell'interesse dei suoi assistiti, l'inammissibilità. È stata, invero, evidenziata dall'Autorità giudiziaria di Roma, che ha sollevato il conflitto, l'esistenza di una situazione di stasi del procedimento, avendo più giudici, contemporaneamente, ricusato di prendere cognizione del "medesimo fatto attribuito alla medesima persona". 2.1. Sul punto, si deve richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Sicché, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. In linea con l'indicato indirizzo interpretativo, si richiede, pertanto, una necessaria valutazione, da parte dei giudici, che il fatto contestato, davanti a ciascuno di loro, sia il medesimo e che vi sia una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente. 2.2. Tali presupposti ricorrono, in maniera evidente, nel caso in esame. Infatti, l'Autorità giudiziaria di Roma ha adottato una decisione declinatoria della propria competenza, a fronte di un precedente provvedimento del Gip del Tribunale di Verona che, del pari, aveva declinato la propria competenza in ordine ai reati sub 1, 6 e 7 dell'imputazione, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., indicando, a sua volta, quale giudice competente l'Autorità giudiziaria di Roma, diversa da quella individuata con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen., descritta in premessa. 3. Osserva il Collegio che, sì come rappresentato nel "ritenuto in fatto", il Gup di Milano ravvisa la sussistenza di una connessione, rilevante ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., tra tutti i fatti oggetto di contestazione, indicati ai capi 1, 6 e 7, facendone, conseguentemente, derivare, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Verona, in quanto giudice competente per il reato più grave, individuato in quello di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1, comma primo, cod. pen., contestato al capo 6. 3.1. Diversamente, il Gip del Tribunale di Verona sostiene che il reato di cui al capo 6 non sarebbe connesso, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., agli altri due reati, ravvisando il nesso teleologico solo fra i reati di cui al capo 1 (truffe aggravate) e quello di cui al capo 7 (ostacolo alle funzioni di vigilanza), atteso che quest'ultimo delitto è contestato come commesso al solo scopo di occultare la natura truffaldina delle vendite di diamanti di cui ai fatti contestati sub capo 1. Ciò, a parere del Gip del Tribunale di Verona, determinerebbe l'attrazione dei reati di truffa aggravata, commessi in Milano, nella competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma, perché il reato di cui al capo 7 è, rispetto a tali reati, più grave.Lo stesso vincolo teleologico, invece, non ricorrerebbe tra i detti fatti e il reato di autoriciclaggio contestato al capo 6. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, applicando un criterio "misto", riconosce la sussistenza del vincolo di connessione per continuazione, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., tra tutti i fatti ascritti, e specificamente quelli di autoriciclaggio di cui al capo 6), le truffe aggravate di cui al capo 1 e, limitatamente agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le condotte di cui al capo 7. A fronte di tale vincolo, però, si osserva, non essendo comuni i medesimi imputati per le tre contestazioni, non sarebbe, comunque, possibile individuare, per tutti i reati, la competenza dell'Autorità giudiziaria di Verona, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 16 cod. proc. pen., alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, che afferma l'operatività del criterio, tratto da dette norme, soltanto in ipotesi concorsuali di piena identità soggettiva e comunanza di disegno criminoso tra tutti gli autori dei reati tra i quali sia ravvisabile il vincolo della continuazione (si richiama Sez. 1, n. 3907 del 6/06/1996 nella memoria da ultimo depositata). Si ritiene, inoltre, che !a competenza per territorio, quanto ai delitti di autoriciclaggio di cui al capo 6, deve essere, comunque, attribuita all'Autorità giudiziaria di Roma, individuata come competente a decidere per i capi 1 e 7, anche al fine di evitare la violazione del diritto dei coindagati, non coinvolti in tutte le contestazioni, a non essere sottratti al giudice naturale precostituito per legge. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, infine, sia nella richiesta del Pm in atti, sia nel provvedimento adottato e più volte richiamato, ravvisa, quanto meno tra i reati di cui ai capi 6 e 7, la connessione teleologica, perché, si rileva, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza era diretto, senz'altro, anche ad occultare il riciclaggio delle somme. 4. A fronte di tali prospettazioni, la soluzione, che, ad avviso del Collegio, appare essere conforme alla previsione normativa e alle regulae iuris fissate, in sede di legittimità, in ordine alla competenza per connessione, è quella adottata con la sentenza che ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria di Verona, resa dal Gup del Tribunale di Milano in data 21 gennaio 2022, per plurime concorrenti ragioni. 4.1. Si deve, in primo luogo, precisare, secondo il costante indirizzo espresso della giurisprudenza di legittimità quanto alla determinazione della competenza per territorio nel caso di reati connessi, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che detta competenza va determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (tra le altre, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, conflitto comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc. Guida, Rv. 246782). Orbene, quanto ai luoghi di commissione dei fatti oggetto di contestazione, si osserva che i reati di truffa aggravata (di cui al capo 1) sono indicati come commessi in Milano, come ritenuto, pacificamente, anche da tutti i giudici che si sono pronunciati in tema di competenza e anche dalle difese che hanno fatto pervenire memorie. Anche i fatti di autoriciclaggio (di cui al capo 6), contestati tra gli altri, a soggetti apicali di Banco BPM e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono indicati come accertati in Milano. Si tratta, tuttavia, di reati da considerare consumati in Verona, che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, è il luogo dove era accesso il conto corrente sul quale è stato operato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., il primo versamento con bonifico delle provvigioni - asseritannente profitto del reato di truffa aggravata - al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), con re-immissione nel circuito finanziario della stessa Banca del descritto profitto, quanto meno sino al dicembre 2016, momento in cui è indicata come intervenuta la fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e BPM, dando luogo al Banco BPM. Sul punto si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019) in tema di delitto di riciclaggio, secondo la quale, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (la pronuncia citata attiene a fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, e quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento). Infine, il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza (di cui al capo 7), contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure indicato come accertato in Milano, deve ritenersi consumato in Roma. Su tale ultimo punto, è il caso di rimarcare che il delitto previsto dal primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute, sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti a occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262637). L'art. 2638, secondo comma, cod. civ., secondo la giurisprudenza di legittimità, è, invece, delitto di evento che richiede la verificazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524; Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169). Ciò posto, nel caso di specie il luogo di consumazione del reato appare univocamente identificabile, al di là della formale contestazione, con quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi dell'ente di vigilanza (Sez. 1, n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, non mass.). Secondo la contestazione, si è invero determinato, per effetto della condotta decettiva realizzata con le lettere contenenti la rappresentazione alterata della situazione dell'istituto controllato, un ostacolo al pieno ed effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, con la conseguenza che il reato sub capo 7 deve ritenersi perfezionato nel momento e nel luogo in cui tale vulnus si è determinato, ovvero nel luogo in cui l'ente aveva ricevuto le false informazioni e, dunque, in Roma, in quanto sede di Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sul punto, infatti, va ribadito che l'evento del reato previsto dall'art. 2638, comma secondo, cod. civ. può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto dell'esercizio della funzione di vigilanza, anche dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento (non il mero ritardo) dell'attività di controllo. 4.2. Va, in secondo luogo, rilevato che il criterio di cui all'art. 16 cod. proc, pen., previsto in tema di competenza per connessione, non opera alcuna distinzione tra le varie ipotesi di connessione e sancisce che, per reati connessi, competente è il giudice del reato più grave. Nella specie, come ritenuto anche dall'Autorità giudiziaria di Milano, i reati contestati al capo 6 vanno individuati, quanto al titolo, come i delitti più gravi tra quelli in esame. Sul punto, si richiama la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dell'individuazione del reato più grave, rimanda, anche in questo caso, alla contestazione operata dal pubblico ministero (tra le altre, Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997" secondo cui, in tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all'imputazione contestata).Si rileva, quindi, che, secondo la orospettazione dell'accusa, la fattispecie contestata al capo 6 è quella di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1, comm& primo e quinto, cod. pen., il cui reato presupposto, secondo la condivisa qualificazione operata nella sentenza del 21 gennaio 2022, si individua nelle truffe di cui al capo 1, contestate come eseguite in violazione dell'art. 640, comma primo e secondo, n. 2-bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. Il delitto di autoriciclaggio è punito, ai sensi del primo comma dell'art. 648- ter.1, cod. pen., con pena congiunta, e segnatamente con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 di multa, senza tenere conto dell'aumento per la circostanza aggravante indicata al quinto comma (per essere stata l'attività commessa nell'esercizio dell'attività professionale), in base al combinato disposto di cui agli artt. 4 e 16, comma 3, cod. proc. pen., non trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale. Diversamente, il delitto di cui al capo 7 è punito soltanto con pena detentiva, seppure della medesima entità anche nel minimo (da due a otto anni di reclusione). Sicché, risultando il delitto di cui al capo 6 punito con pena congiunta ed essendo la pena edittale detentiva di pari entità, anche nel minimo, rispetto a quella prevista per il delitto di cui al capo 7, è il delitto sub 6 che deve ritenersi reato più grave (e non di pari gravità, come indicato dal Gip del Tribunale di Roma) rispetto al reato sub 7, tenendo presenti il criterio dettato dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen. e il richiamo operato da tale norma alla previsione di cui all'art. 4 dello stesso codice. 5. Tanto premesso, il Collegio rileva che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., P.v. 271223; Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280161; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019; Sez. 6, n. 10603 del 10/07/1998, Pomicino, Rv. 211737, quest'ultima nel senso che sussiste connessione 'oggettiva' di procedimenti, ai sensi della lettera c) dell'art. 12 cod. proc. pen., tra i reati di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621, n. 1), cod. civ., e di illecito finanziamento dei partiti politici, previsto dall'art. 7 della legge n. 295 del 1974, quando il primo reato - commesso per procurare i fondi necessari per l'illecita contribuzione, senza la necessaria deliberazione dell'organo sociale competente e la relativa iscrizione in bilancio - sia realizzato al fine di eseguire od occultare il secondo, anche se i delitti siano ascritti a imputati diversi). Del resto, si è notato che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo, ex artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, da affermarsi pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validità e proseguibilità dell'attività giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l'imparzialità e la terzietà del giudice naturale precostituito ex lege, unitamente al principio dell'efficacia della giurisdizione, assicurato dall'unitarietà della celebrazione del processo (Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000). Si richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Rv. 280161), in tema di connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso ) sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso, anche in caso di non coincidenza degli imputati. 5.1. Alla stregua dei principi enunciati, dunque, va rilevato che tra i tre titoli di reato di cui ai capi di imputazione in esame, anche se consumati in luoghi diversi e contestati a persone fisiche parzialmente diverse, deve riconoscersi il nesso teleologico, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, quale finalizzazione di tutte le condotte, tese alla commissione o all'occultamento di altro reato. Invero, allo stato, secondo la tesi di accusa confluita nell'imputazione, anche l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, attuata attraverso le due lettere menzionate nel capo 7, è condotta che, per come è stata tipizzata nella contestazione, risulta diretta ad occultare non solo la natura truffaldina delle operazioni di vendita di diamanti, di cui al capo 1, ma anche le modalità di calcolo delle commissioni spettanti alle banche (ovvero i relativi profitti oggetto di autoriciclaggio), nonché gli accordi di collaborazione da cui gli stessi sarebbero stati ricavati. Quindi, il reato di cui al capo 7, per la consistenza e il contenuto dell'imputazione, è, evidentemente, teso ad occultare tutte le attività indicate come illecite, di cui ai capi 1 e 6, così come correttamente ritenuto dal Gup del Tribunale di Milano nella parte in cui ravvisa (cfr. pag. 62 della sentenza del 21 gennaio 2022) la connessione, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra tutti i tre titoli di reato, ancorché contestati come commessi in luogo diverso e da soggetti, in parte, diversi. 16 rr Quanto sin qui osservato è sufficiente, nel caso al vaglio, a determinare la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Verona. 5.2. In ogni caso, si deve rimarcare che non ignora il Collegio l'indirizzo, richiamato dal Gip del Tribunale di Verona, secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, dep. 2013, Settepani, Rv. 254808; Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, conflitto comp. in proc. Molinaro, Rv. 240806), in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o — se sono più di uno — gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Tuttavia, questo stesso indirizzo ravvisa una differenza strutturale tra la connessione dovuta a nesso teleologico, come quella individuata nella specie, e la connessione determinata per la sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. cit.), cui si collega la necessità, ai fini dello spostamento della competenza, dell'identità soggettiva. Del resto, come notato anche nella memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la competenza per connessione non rappresenta una deroga ai principi generali dettati in materia di attribuzione della competenza, bensì un criterio originario direttamente attributivo della competenza medesima, di stretta interpretazione, in quanto correlato al principio costituzionale del giudice precostituito per legge (tra le altre, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345; Sez. 1, n. 19066 del 20 aprile 2004, Rv. 228654). Detto criterio di determinazione della competenza territoriale è, invero, idoneo a realizzare la ratio della disciplina sulla connessione, da ravvisarsi nella esigenza di privilegiare la trattazione unitaria di reati legati da un'oggettiva connessione teleologica. Di conseguenza, in caso di connessione, ove non si dovesse propendere per la trattazione congiunta dei procedimenti davanti al giudice territorialmente competente per quello avente ad oggetto il reato più grave, si darebbe luogo alla violazione del principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 Cost. Sul punto, in ogni caso, il problema interpretativo posto dal Gip del Tribunale di Verona e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le memorie fatte pervenire nell'interesse dei suoi assistiti, al di là delle conclusior i cui può giungersi, è, comunque, non rilevante nella specie. Non è, infatti, possibile accedere, per le ragioni esposte, al proposto frazionamento dei criteri di connessione tra i reati in contestazione, peraltro attraverso un ragionamento che non si attaglia alla previsione di cui agli artt. 12 e segg. del codice di rito, in quanto si finirebbe per attuare una sorta di attrazione a catena non consentita perché non prevista dall'ordinamento, come sottolineato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella discussione orale svolta all'odierna udienza. Invero, secondo quanto rimarcato anche nella memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si prospetta la sussistenza di una peculiare, e non prevista, forma di vis attractiva che eserciterebbero, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., i meno gravi delitti di cui ai capi 1 e 7 dell'imputazione (attribuiti dal medesimo Gip del Tribunale di Verona, alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma) rispetto alla più grave ipotesi di autoriciclaggio di cui al capo 6, per la quale, altrimenti, è pacificamente competente l'Autorità giudiziaria veronese. Da ultimo, è appena il caso di osservare che non possono essere prese in considerazione, ai limitati fini che qui interessano, per la peculiarità dell'esame devoluto a questa Corte, le pur ampie e diffuse osservazioni svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto integralmente versate in fatto e attinenti, esclusivamente, a profili inerenti alla responsabilità del suo assistito, [OSCURATO:PERSONA] che potranno essere, ovviamente, sottoposti al giudice di merito nella sede propria. 6. A
Sentenza Cassazione n. 16800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris