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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20117/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi e riguardo al RELLINO chiede di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla non esclusione della pena accessoria. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI del foro di ROMA difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle richieste del coodifensore.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituisce oralmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI difensore di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle richieste del coodifensore.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento del ricorso.

Alle ore 11.06 pervengono in udienza motivi aggiunti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] inviati dalla Corte di Appello di Napoli per unione agli atti.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, dato atto della rinuncia ai motivi assolutori di Tortora, Casillo e Ferraro, in riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Napoli, ha rideterminato le pene ai medesimi irrogate.

Ha, altresì escluso, per [OSCURATO:PERSONA], la qualità di capo ed organizzatore.

2. I predetti imputati sono stati tutti chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. 309/90 e di numerosi reati di cui all'art. 73, comma 1, medesimo decreto, per essersi associati tra loro, e con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di porre in essere una capillare attività illecita di acquisto, detenzione, trasporto e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, tutti fornendo, consapevolmente e stabilmente un contributo materiale e morale alla consumazione dei reati fine, mediante predisposizione dei mezzi, ripartizione e, all'occorrenza, interscambio dei ruoli, beneficiando dei proventi economici dell'attività illecita.

3. Venendo ai singoli ricorsi.

4. [OSCURATO:PERSONA], i due distinti ricorsi, l'uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppano analoghi motivi, di talché varrà richiamare i comuni motivi con cui deducono:

4.1. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché violazione di legge con riguardo alla invocata riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, atteso che nessuno degli episodi di cui ai capi da 2 a 134 della rubrica supererebbe per quantità e qualità dello stupefacente, mezzi, modalità e caratteristiche dell'azione la soglia della lieve entità.

L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale il Tortora "possa" avere contatti per l'approvvigionamento di rilevanti quantità di stupefacente, è del tutto generica e priva di riscontri.

Né può valere all'uopo l'unico indizio al riguardo, rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], le quali non si riferiscono ai fatti di causa perché attengono ad un periodo precedente e perché egli si riferiva all'acquisto di hashish.

4.2. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva, con conseguente violazione dell'art. 99 cod. pen.

Mancano totalmente l'esplicitazione delle ragioni della sua applicazione.

Alla medesima stregua, la Corte distrettuale non dà conto della circostanza, dalla difesa rappresentata, che la condanna, apprezzata dal primo Giudice ai fini dell'applicazione della recidiva, non fosse di anni 12, come erroneamente riportato nel casellario, ma di anni 1 e mesi 2 (come si evince dalla correzione operata dal giudice dell'esecuzione a seguito di apposita richiesta).

4.3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca dei beni operata con la sentenza di primo grado.

La titolarità di tali ben, in un primo tempo sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies L. 356/1992, è in capo alla moglie dell'imputato e non risultano provento di alcuna attività illecita.

4.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, in data 17/11/21, motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi di ricorso con cui deduce:

5.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 74 C.P.P. 309/90.

La Corte di appello, pur sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva funzioni meramente esecutive, ritenendo, invece, che lo stesso rivestisse un ruolo di "raccordo tra il Tortora e molti affiliati", non indica, a fronte di una specifica doglianza sul punto, gli elementi a sostegno di questo assunto.

La sentenza è poi apparente e contraddittoria laddove, con riguardo alle conversazioni n. 113 del giorno 08/02/2012 e n. 131 del 02/04/2012, riferisce che il Tortora avrebbe "messo alla prova" la fedeltà del [OSCURATO:PERSONA], condotta inconciliabile con l'asserito rapporto fiduciario.

Si configura, inoltre, difetto assoluto di motivazione in relazione all'adesione dell'imputato ai reati fine.

Non è stato, infatti, accertato che le cessioni di stupefacente siano state poste in essere dal ricorrente avvalendosi continuamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuirne al rafforzamento, tant'è che la quasi totalità dei reati fine che vengono contestati al [OSCURATO:PERSONA] riguardano lui solo, senza il concorso di altre persone.

L'imputato, mero pusher, è stato ritenuto inserito nella consorteria criminale, indipendentemente dalla prova in ordine alla affectio societatis.

La motivazione è contraddittoria e/o apparente, nonché viziata da travisamento della prova in ordine alla produzione documentale difensiva, oggetto della richiesta di rinnovazione.

Il certificato del Centro dell'impiego, in particolare, era volto a dimostrare che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non era sorretta dalla volontà di far parte di un'associazione criminale, essendo unicamente dettata dall'esigenza di far fronte alla temporanea mancanza di fonti reddituali lecite.Né il suo apporto al sodalizio può dirsi significativo e duraturo giacché limitato al breve periodo febbraio-aprile 2012.

Con riguardo alla circostanza secondo cui il Tortora avrebbe procurato un legale al [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto, la Corte distrettuale ha svolto una valutazione atomistica e parcellizzata, perché non dà conto delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa.

5.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo all'ipotesi subordinata di non adesione alla associazione di cui all'art. 74 J.P.R. 309/90 ma di concorso in singoli reati-fine.

La Corte di appello non risponde ai rilievi difensivi volti ad evidenziare l'assenza di volontà, da parte del ricorrente, di partecipare ad una struttura stabile; la non indispensabilità e la fungibilità del suo ruolo; l'occasionalità del suo apporto.

5.3. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, trattandosi di condotte che, se pur continuative, hanno avuto ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente, attesa, altresì, la mancata diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad attività organizzative di rilevante pericolosità.

5.4. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo alla riqualificazione di tutti i reati fine nella fattispecie di cui al cornma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

5.5. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. in ordine all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 14).

Sul punto vi è difetto assoluto di motivazione.

La Corte territoriale non ha tenuto conto che, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], emerge che lo stupefacente apparteneva al solo Tortora; che non vi sono intercettazioni telefoniche che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA]; che non vi è, nelle dichiarazioni dell'Ammendola, alcun riferimento all'odierno ricorrente; che la presenza di questi non è in alcun modo servita a fornire all'autore del fatto uno stimolo all'azione o ad infondergli una maggiore sicurezza; non vi è prova che la sostanza ingerita dal Tortora sia cocaina, né che il Tortora abbia effettivamente ingerito qualcosa, potendo il vomito, cui egli fa riferimento nelle conversazioni captate con la compagna, essere stato causato dall'ansia relativa alla perquisizione; non essendo stata sequestrata la sostanza, si versa nell'impossibilità di provarne l'effettiva capacità drogante.5.6.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., in ordine all'art. 111 Cost. per non avere la sentenza di appello - che pure ha disposto per altri imputati una riduzione di pena, sulla base della rivisitazione critica del passato criminale, desunta dalla rinuncia ai motivi di appello - operato una diminuzione di pena al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della rivisitazione critica dei suoi atti, dimostrata dalla sua condotta di vita successiva.

5.7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenire motivi nuovi.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, per [OSCURATO:PERSONA], sviluppa tre motivi di ricorso con cui deduce:

6.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché! carenza ed illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90.

Il requisito della :stabilità della partecipazione del ricorrente al cointestato sodalizio è stato erroneamente desunto da sole quattro conversazioni intercettate, da una c:onversazione captata in ambientale e dal singolo episodio di spaccio di cui al capo 12).

La questione di diritto che si pone riguarda il valore probatorio attribuibile alle intercettazioni di conversazione e la idoneità delle stesse a supportare, da sole, l'affermazione di colpevolezza.

Inoltre, se l'enorme numero dei fatti contestati ha indotto la Corte di merito ad escludere un contesto di non occasionalità delle condotte, appare illogico che al Malafronte detta stabilità sia riconosciuta pur trattandosi, nel suo caso, di un solo episodio di spaccio (quello di cui al capo 12).

6.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, cod. proc. pen.

Può dirsi assolutamente verificata e ribadita dalla stessa Corte di appello l'imprescindibile condizione per cui tutte le condotte sono sussumibili nella fattispecie di lieve entità.

La motivazione risulta, dunque, illogica laddove ricollega, in maniera decisiva, l'esclusione del comma 6 dell'art. 74 alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia riguardanti attività criminali poste in essere dal capo-promotore del sodalizio nel lontano 2007.

6.3. Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi con cui deduce:7.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 133 cod. pen.

Nel caso di specie, si contestano all'imputato delle mere consegne, più che delle effettive cessioni, atteso che egli assumeva il compito di mero datore.

La Corte territoriale sarebbe potuta pervenire al medesimo trattamento sanzionatorio senza però escludere la derubricazione del reato nell'ipotesi attenuata del comma 5, vieppiù considerando la condotta di cui capi 10 e 128 ove non viene contestata all'imputato la cessione ma unicamente di avere indirizzato l'acquirente verso soggetti rimasti sconosciuti.

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere tenuto in conto la richiesta difensiva in ordine all'applicazione dell'art. 114 cod. pen. 7.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 29 cod. pen.

Nonostante abbia rideterminato la pena inflitta al ricorrente al di sotto di 3 anni di reclusione, la Corte territoriale non ha provveduto ad escludere la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

8. [OSCURATO:PERSONA] vi sono due ricorsi - a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sostanzialmente deducono le medesime censure, riassumibili nei seguenti termini:

8.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74, nn. 1 e 2 d.P.R. 309/90; erronea configurazione del reato; sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.

P.R. 309/90.

Non risultano provate movimentazioni di stupefacente di rilevante entità; è, pertanto, plausibile ritenere che le modestissime quantità cedute di volta in volta costituissero proprio l'oggetto dell'accordo, il fine perseguito all'associazione.

8.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza della fattispecie di c:ui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 in luogo di quella di cui all'art. 74, nn. 1 e

2. Travisamento del fatto e della prova.

Del tutto inconferente, per evidente incongruenza temporale con i fatti di causa successivi all'anno 2012, appare il riferimento che fa la Corte di merito ad una trattativa di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2007 e relativa ad un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, così come riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Da nessuna intercettazione si coglie alcun approvvigionamento considerevole: si tratta di piccolo spaccio.

8.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sotto i rispettivi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.9.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], formula due motivi con cui eccepisce:

9.1. Vizio di motivazione in ordine all'erronea sussunzione dei fatti nella invocata ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., essendo l'associazione ab origine strutturata per far fronte al mercato minuto.

9.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e :L33 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente la recidiva, essendo il ricorso dello stesso inammissibile nel resto.

Deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta interdizione dai pubblici uffici, essendo il ricorso del predetto Rellino inammissibile nel resto.

Altresì inammissibili devono essere dichiarati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Occorre preliminarmente affrontare la questione proposta da tutti gli imputati, ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA],, i quali lamentano la mancata riconduzione dei fatti del processo alla previsione dell'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90.

Come è noto, detta norma fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez.

U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali unicamente alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità.

È necessario che la struttura della associazione riveli l'esclusione, da parte dei partecipi, della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5, essendo in tal senso rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa, avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità.

Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio, tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così, testualmente, in motivazione, Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267).

Al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è quindi necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 02, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di tale fattispecie, valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente).

È, pertanto, necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze, con una valutazione complessiva che faccia riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma.

Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, Sez.

Ei, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.).

Può, pertanto, accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione, ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio.

Al tempo stesso, può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela.

In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte (cosi, Sez. 6, n. 12537, cit; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/.2017, Pardo, Rv. 271708).

2.1. Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha fatto buon governo dei menzionati principi.

Essa ha sottolineato come gli imputati, odierni ricorrenti, avessero predisposto una struttura organizzata, finalizzata al traffico di stupefacenti, di rilevanti proporzioni, caratterizzata da una marcata suddivisione di ruoli, con distribuzione delle competenze e reciproco soccorso; come, nell'attività di vendita dello stupefacente, fosse coinvolta una moltitudine di soggetti coordinati tra loro, con compiti operativi di vario genere.

Ha, in particolare, sostenuto la sussistenza di plurimi elementi, di diversa derivazione ma tra loro univocamente convergenti„ tali da far ritenere che il sodalizio in questione godesse di canali di approvvigionamento, o comunque di contatti ed appoggi, in grado di garantire, anche solo potenzialmente forniture di imponenti quantità di stupefacente.

Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] che, narrando delle attività criminali poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], aveva ricordato di avere acquistato da quest'ultimo ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e che i rapporti tra lui e il Tortora avvenivano sempre nell'ambito di soggetti operanti all'interno del clan Fabbrocino.

All'interno del sodalizio criminoso era, dunque, inserita - evidenzia la Corte di appello - una persona che, sebbene in via autonoma, era stata in grado di movimentare ingenti quantitativi di droga: circostanza che, «pure a prescindere dall'assenza di specifica contestazione a carico dell'intero sodalizio, non può che indurre a ritenere la sussistenza di una vasta rete di contatti, almeno potenzialmente idonei alla movimentazione di quantità non certo irrilevanti di stupefacente».

Porta altresì ad escludere la riconduzione del fatto entro l'ambito normativo dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, continua la sentenza impugnata, la contiguità di alcuni esponenti dell'organizzazione con un sodalizio camorristico (il clan Fabbrocino, appunto), irrilevante essendo l'assenza di una specifica incolpazione.

La Corte territoriale evidenzia, infine, «come l'enorme numero dei fatti contestati delinei un contesto di non occasionalità della condotta», conducendo alla medesima conclusione l'esame delle modalità di approvvigionamento e distribuzione sulla piazza di spaccio e direttamente a domicilio.

Ne consegue il quadro dell'esistenza di una mole imponente di cessioni ad acquirenti che, univocamente, indicano gli imputati alla stregua di "fornitori abituali".

Con ragionamento congruo, la Corte di appello ne fa discendere l'assunto che a monte «vi fosse una possibilità ininterrotta di approvvigionamento di grossi quantitativi di droga», dato logico che rende irrilevante il fatto che le singole cessioni potessero avere ad oggetto quantitativi anche non considerevoli di sostanza stupefacente.

Concludendo sul punto, deve dunque osservarsi che la Corte territoriale ha valorizzato la concreta capacità operativa del sodalizio, la sua articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente, correttamente deducendone la non riconducibilità dei reati fine alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 e la non riconducibilità del reato associativo all'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90.

Irrilevante, pertanto, in considerazione di quanto si è sin qui detto, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non investano i fatti di causa perché riferite ad un periodo precedente e relative all'acquisto di hashish.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Alla luce di quanto appena detto, il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato.

Deve poi osservarsi che la richiesta riqualificazione giuridica rientra tra i motivi assolutori, oggetto di rinuncia da parte dell'imputato in sede di appello, di talché, anche sotto questo profilo, il motivo è inammissibile.

3.2. Con riferimento alla determinazione della pena, tuttavia, la sentenza di secondo grado, appare carente.

Non si rinviene infatti alcuna argomentazione in merito all'applicazione della recidiva, considerata dal Giudice di primo grado e per nulla valutata dal Giudice secondo grado.

La Corte di appello, infatti, non ha effettuato alcuna concreta verifica circa la sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, tenuto conto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva, rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l'aumento di pena.

Va ricordato che la Corte costituzionale (sent. 185/2015), in tema di recidiva obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 99 cod. pen., ha escluso che l'aumento di pena possa essere correlato ad una presunzione di maggiore pericolosità del reo, ricavata esclusivamente dall'appartenenza del nuovo reato, al novero dei reati di cui all'art. 407 cod. proc. pen., senza alcun accertamento concreto della effettiva significatività del nuovo episodio delittuoso.

Alla luce dei principi sopra enunciati, deve, pertanto, procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione attinente alla recidiva.

3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo alla disposta confisca, cosiddetta "allargata" di cui all'art. 12-sexies della legge 356/1992.

Questa, al pari della confisca di prevenzione, ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Il termine "confisca", com'è noto, accomuna diverse tipologie di provvedimenti ablatori previsti nel nostro ordinamento.

La confisca di cui all'art. 12-sexies presenta, tuttavia, struttura e presupposti diversi dalla confisca tradizionale di cui all'art. 240 cod. pen.

Mentre, infatti, questa disposizione richiede il vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, nel caso di confisca allargata si richiede esclusivamente la sussistenza di una relazione tra i beni - la cui provenienza è ingiustificata e dal valore evidentemente sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all'attività economica esercitata - e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, il legislatore non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che siano necessari ulteriori accertamenti.

In altri termini, il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato.

Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose (in motivazione, Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella).

In sostanza, la presenza dei suddetti presupposti fonda una "presunzione di illecita accumulazione", trasferendo su colui che ha la titolarità o la disponibilità dei beni l'onere dì giustificarne la provenienza mediante l'allegazione di elementi idonei a vincere tale presunzione.

Tutto ciò premesso, la Corte del merito - ricordato come il provvedimento di confisca adottato dal primo Giudice si fondi su attente verifiche di tipo patrimoniale e reddituale, operate dalla polizia giudiziaria - ha richiamato, in primo luogo, le dichiarazioni dei redditi degli attuali prevenuti, presentate nell'arco temporale che interessa il presente procedimento.

Da queste è risultato che, nonostante una situazione apparentemente di quasi indigenza - atteso che [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle annualità 2011 e 2012, dichiarava rispettivamente euro 2.703,00 e di euro 9,070,00; che la moglie, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'anno di imposta 2011, dichiarava redditi ammontanti ad euro 15.914,00; e che la madre del Tortora non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi -, era all'imputato e ai suoi congiunti direttamente o indirettamente riconducibile la proprietà di numerosi beni immobili, nonché di beni mobili registrati e di partecipazioni societarie, tale da evidenziare una marcata sproporzione con quanto dichiarato.

La sentenza impugnata richiama poi, condividendole, le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale del riesame, menzionate nella sentenza di primo grado, con riguardo al terreno ubicato n Terzigno e all'autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA], dei quali risultava intestataria [OSCURATO:PERSONA], Il Tribunale del riesame aveva valutato la documentazione prodotta dalla difesa sul punto come non in grado di minare la fondatezza del provvedimento cautelare reale, in particolare osservando come essa, pur attestando una certa capacità economica della madre del Torto -a, [OSCURATO:PERSONA], non fosse idonea a dimostrare che la provvista necessaria a coprire gli assegni e la somma necessaria all'acquisto dell'autovettura siano state effettivamente fornite dalla Meo.

Rilevava, infatti, il Tribunale sul punto che detta prospettazione, "in mancanza di documentazione ufficiale in grado di dimostrare il passaggio di risorse economiche dalla Meo alla Coppola - risulta basata unicamente su dichiarazioni provenienti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale può ragionevolmente ritenersi portatrice di interessi comuni a quelli della Coppola, quanto meno in ragione del vincolo familiare tra esse esistente...".

Sul punto, la sentenza impugnata ha, pertanto, corretta fatto applicazione del principio a mente del quale la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimbstrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patane', Rv. 258790).

La Corte del merito ha ravvisato le "altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto" nella significatività del trasferimento di fondi dalla madre del Tortora alla nuora in ordine all'esistenza di una solidarietà di vita, di mutuo soccorso e di reciproca assistenza; nel fatto che di tali cespiti non risultano provate né una utilità esclusivamente riferibile alla Coppola (intestataria fittizia), né un utilizzo che fosse a questa in via autonoma ricollegabile e che i passaggi di denaro dalla Meo alla Coppola risultano sprovvisti di causale.

Tali beni, invece, vennero acquisiti dall'interno nucleo familiare, nel periodo di operatività del sodalizio, dovendosi altresì valorizzare il dato temporale degli atti di ac:quisto.

Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612).

Per quanto sin qui detto, la motivazione in ordine alla disposta confisca appare esente dalla censura sollevata che si appalesa, pertanto, come manifestamente infondata oltre che generica, giacché non si confronta affatto con la motivazione testé ricordata.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato e meramente reiterativo di questioni già congruamente affrontate e risolte dai Giudici del merito.

4.1. I primi due motivi di ricorso, afferendo sostanzialmente al medesimo tema, possono essere trattati congiuntamente.

In tema di associazione per delinquere, costituisce costante canone ermeneutico quello secondo il quale, perché assuma rilevanza la condotta individuale, occorre l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata.

È punibile, pertanto, a titolo di partecipazione, colui che presti la propria adesione e il proprio contributo all'attività associativa, sia pur, come nel caso del ricorrente, per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105').

Ai fini della dimostrazione dell'appartenenza all'associazione, vengono in rilievo, tra altri elementi, le modalità esecutive, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati.

Nel caso di specie, il pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella contestata associazione è stato dalla Corte territoriale rinvenuto nelle «numerosissime conversazioni captate», ambientali e telefoniche e nelle dichiarazioni, tra loro concordi, degli acquirenti della sostanza stupefacente.

È emerso il ruolo particolarmente attivo rivestito dall'imputato all'interno dell'associazione di cui si tratta, ove svolgeva una funzione non meramente esecutiva ma di "raccordo" tra il Tortora e molti altri affiliati, deputati ai ruoli operativi dello spaccio materiale.

In tal senso, il Giudice di appello ha pienamente condiviso la valutazione espressa dal Giudice di primo grado sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse «il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], il suo più stretto e fidato collaboratore».

Sul punto, la sentenza impugnata richiama, tra le altre ed a mero titolo esemplificativo, una conversazione (la n. 113 del giorno 08/02/2012) in cui il Tortora incarica il [OSCURATO:PERSONA] del recupero della droga nel luogo in cui questa lera custodita, fornendogli precise indicazioni al riguardo: circostanza che comprova, così come congruamente afferma la Corte territoriale, l'affidabilità di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA] presso il sodalizio, a spese del quale, ribadisce la sentenza impugnata, è stata garantita al prevenuto l'assistenza legale all'indomani del suo arresto in flagranza: dato, quest'ultimo, certamente evocativo di un organico inserimento dell'imputato nella compagine delinquenziale.

La censura espressa dal ricorrente in ordine all'episodio dell'appropriazione, da parte del prevenuto, di un certo quantitativo di sostanza stupefacente appartenente all'organizzazione, costituisce una mera valutazione di fatto, estranea al vaglio di questo giudizio di legittimità e, pertanto, inammissibile.

Nessuna rilevanza può poi assumere il certificato rilasciato dal Centro per l'impiego, per la cui acquisizione la difesa aveva chiesto la rinnovazione istruttoria, volto a dimostrare come l'imputato avesse sempre svolto attività lavorativa in luogo distante rispetto a quello ove si sono svolti i fatti del presente giudizio.

La Corte del merito, invero, sostiene, con motivazione incensurabile, che vi è già prova agli atti dello svolgimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di attività lavorativa, evidenziando, in particolare, come si tratti di «circostanza che deve considerarsi - ai fini del raggiungimento della prova del reato associativo - del tutto neutra».

4.2. Per il terzo motivo valgano le considerazioni già espresse ai paragrafi 2 e 2.1 ai quali si rinvia.

4.3. Manifestamente infondato si appalesa il quarto motivo, in tema di riqualificazione dei fatti nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

La sentenza impugnata sottolinea che la condotta perpetrata «non era certo connotata da una minima offensività (caratteristica ricavabile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente detenuto, sia dalla valutazione complessiva di tutti gli altri parametri richiamati nella disposizione)».

Nel caso di specie, si legge ancora, si trattava di «una condotta sicuramente non occasionale ed avente ad oggetto un quantitativo di droga che — complessivamente considerato — deve essere ritenuto davvero notevole».

4.4. Inammissibile è il quinto motivo di appello relativo al capo di imputazione 14): non risulta, infatti, che la questione sia stata devoluta con l'atto di appello nei termini indicati nel ricorso e, comunque, la doglianza è versata in fatto, proponendo il ricorrente una diversa valul:azione delle emergenze probatorie.

4.5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio.

Giova, innanzi tutto, ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, come quella di cui si è appena dato conto.

Del tutto priva di pregio si appalesa poi la comparazione con gli altri imputati che avendo, diversamente dal prevenuto rinunciato ai motivi assolutori, sono stati ritenuti meritevoli di una riduzione di pena.

5. Analoga valutazione di inammissibilità deve essere espressa con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con riguardo al primo motivo proposto, in cui si lamenta l'erroneità della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale desunta da sole quattro conversazioni intercettate, censurandone l'idoneità a fondare l'affermazione di colpevolezza, occorre richiamare il principio, stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Al giudice spetta, evidentemente, accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione.

Nel caso in disamina, la Corte di appello, ricordato il ruolo del Malafronte all'interno del gruppo criminale - consistente nel coadiuvare il Tortora, nel prendere in consegna e nel custodire quantitativi di sostanza stupefacente, nel reperire nuovi canali per lo spaccio e nel provvedere alla materiale cessione della droga - ne ha desunto l'intraneità, in particolare, dal fatto che il Malafronte disponesse del telefono (denominato dai sodali il telefono della fatica) adoperato dal gruppo per i contatti con gli acquirenti della droga, nonché la relativa scheda SIM.

La circostanza è emersa da una telefonata (n. 6585, ore 20.38 del 30/1/2011); così come, nel corso di altra telefonata (n. 6595, ore 21.10 del 30/12/2011), il Tortora domanda al Malafronte - con l'utilizzo, dice la Corte territoriale, di un linguaggio convenzionale ma agevolmente decrittabile - se la sostanza stupefacente da cedere agli acquirenti sia collocata sempre nel posto già noto.

Parimenti significativa, al fine di dimostrare l'appartenenza del prevenuto all'associazione di cui al capo 1), è poi la conversazione n. 1483, captata in ambientale alle ore 00.33 del 04/09/2012, all'interno dell'autovettura BMW in uso al Tortora, presente anche il Malafronte: un dialogo in cui si discute apertamente di rapporti e contrasti sorti all'interno della compagine criminale.

In conclusione, sul punto: si tratta, all'evidenza, di motivazione adeguata ai fini della ritenuta sussistenza del reato associativo, di talché le censure formulate con il primo motivo si rivelano manifestamente infondate, del tutto irrilevante essendo, alla luce di quanto detto, la circostanza che al prevenuto sia contestato un solo episodio di spaccio (quello di cui al capo 12).

5.2. Per il secondo motivo su rinvia ai paragrafi 2 e 2.1.

5.3. Il terzo motivo appare manifestamente infondato.

Richiamato quanto più sopra (par. 4.5) detto sul sindacato di legittimità in ordine al trattamento sanzionatorio, nel caso di specie le determinazioni del Giudice di appello sono supportate da motivazione esente dai vizi logico-giuridici sollevati: la sentenza impugnata ha reputato la pena inflitta all'imputato congrua, in ragione della negativa personalità dello stesso, altresì emersa con chiarezza dal precedente per un grave reato in materia di armi, nonché opportuna perché ispirata alla gravità e all'offensività del fatto, in consonanza con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

In tale motivazione è, evidentemente, compreso anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], fondato è unicamente il terzo motivo del suo ricorso, relativo alla disposta interdizione dai pubblici uffici, essendo questo per il resto inammissibile.

6.1. Manifestamente infondato oltre che generico è il primo motivo di ricorso del Rellino.

La sentenza impugnata richiama, inizialmente, i due capi di imputazione 10) e 128): nel primo, è contestata la specifica cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di tale [OSCURATO:PERSONA]; nel secondo, la contestazione è più ampia perché riferita all'essere stato il Rellino il fornitore abituale di [OSCURATO:PERSONA], per un periodo protrattosi per circa un paio di mesi, il quale ultimo, peraltro, lo riconosceva fotograficamente.

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - e dalla sentenza riportate - sono apparse al Giudice di appello «lineari, perfettamente coerenti e complessivamente del tutto credibili», anche perché pienamente collimanti con il contenuto delle telefonate intercettate.

Viene poi richiamata la contestazione di cui al capo 23) che concerne plurimi episodi di cessione di cocaina operati dall'imputato in favore di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha riconosciuto fotograficamente, e di cui la sentenza di appello riporta le dichiarazioni.

La sentenza impugnata conclude sul punto osservando che dalle numerose conversazioni captate, ove l'eloquio è criptico e simbolicamente allusivo„ si evince che oggetto delle stesse era la cessione di sostanza stupefacente.

Corretta in diritto e congrua appare poi la motivazione con riguardo all'esclusione della configurabilità del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, laddove, in particolare, ricorda come la condotta del prevenuto fosse stata sicuramente ripetuta in una pluralità di occasioni, posta in essere mediante «una pur rudimentale preparazione e previa adizione di un codice di comunicazione convenzionale».

6.2. Alla luce dei profili di responsabilità così indicati dalla Corte territoriale, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 114 cod. pen. - che peraltro non risulta essere stata devoluta con l'atto di appello - appare, in ogni caso, implicitamente motivata.

Invero, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900).

6.3. Fondato è, come si diceva, il terzo motivo di ricorso formulato dal Rellino, poiché la pena allo stesso inflitta è stata rideterminata al di sotto di tre anni di reclusione.

Ne consegue, pertanto, che, sul punto, la sentenza impugnata debba essere annullata.

7. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]° Gaetano.7.1.

Valgano, per i primi due motivi, di contenuto sostanzialmente analogo, le considerazioni già svolte ai paragrafi 2 e

2.1. cui si rimanda.

7.2. Manifestamente infondati si appalesano, poi, i motivi terzo e quarto con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Richiamato quanto più sopra (par. 4.5) detto sul sindacato di legittimità in ordine al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva che, nel caso di specie, le determinazioni del Giudice di appello sono supportate da motivazione esente dai vizi logico-giuridici sollevati dal ricorrente.

La sentenza impugnata, invero, illustra diffusamente (p. 37), con riguardo alle posizioni di tutti gli odierni ricorrenti, le ragioni dell'anzidetto diniego: dopo avere correttamente osservato che il riconoscimento delle invocate attenuanti non può mai costituire una pura e semplice concessione di stile, afferma, in particolare, che «ostano al riconoscimento delle generiche la estrema gravità dei fatti, la molteplicità di episodi delittuosi a cui ciascuno degli affiliati ha partecipato, il contributo fattivo reso dagli appellanti per attribuire all'organizzazione delinquenziale i caratteri della stabilità e della diffusione, la forte condivisione del progetto criminale ideato dai capi».

8. Inammissibile deve essere dichiarato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo ai due motivi dallo stesso proposti, concernenti, il primo, l'invocata applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90; il secondo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — doglianze analoghe a quelle di altri ricorrenti - si rinvia a quanto già osservato ai paragrafi 2 e

2.1. e al paragrafo 7.2.

9. In conclusione, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata sono enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il Giudice a quo ha dimostrato che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un sostrato razionale corretto in diritto ed esente da aporie e da incongruenze logiche.

10. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente la recidiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta interdizione dai pubblici uffici, statuizione che si elimina.

Vanno dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente la recidiva e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Annulla serza rinvio la medesim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi e riguardo al RELLINO chiede di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla non esclusione della pena accessoria. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI del foro di ROMA difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle richieste del coodifensore. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituisce oralmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI difensore di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. E presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle richieste del coodifensore. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento del ricorso. Alle ore 11.06 pervengono in udienza motivi aggiunti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] inviati dalla Corte di Appello di Napoli per unione agli atti.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, dato atto della rinuncia ai motivi assolutori di Tortora, Casillo e Ferraro, in riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Napoli, ha rideterminato le pene ai medesimi irrogate. Ha, altresì escluso, per [OSCURATO:PERSONA], la qualità di capo ed organizzatore. 2. I predetti imputati sono stati tutti chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. 309/90 e di numerosi reati di cui all'art. 73, comma 1, medesimo decreto, per essersi associati tra loro, e con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di porre in essere una capillare attività illecita di acquisto, detenzione, trasporto e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, tutti fornendo, consapevolmente e stabilmente un contributo materiale e morale alla consumazione dei reati fine, mediante predisposizione dei mezzi, ripartizione e, all'occorrenza, interscambio dei ruoli, beneficiando dei proventi economici dell'attività illecita. 3. Venendo ai singoli ricorsi. 4. [OSCURATO:PERSONA], i due distinti ricorsi, l'uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppano analoghi motivi, di talché varrà richiamare i comuni motivi con cui deducono: 4.1. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché violazione di legge con riguardo alla invocata riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, atteso che nessuno degli episodi di cui ai capi da 2 a 134 della rubrica supererebbe per quantità e qualità dello stupefacente, mezzi, modalità e caratteristiche dell'azione la soglia della lieve entità. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale il Tortora "possa" avere contatti per l'approvvigionamento di rilevanti quantità di stupefacente, è del tutto generica e priva di riscontri. Né può valere all'uopo l'unico indizio al riguardo, rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], le quali non si riferiscono ai fatti di causa perché attengono ad un periodo precedente e perché egli si riferiva all'acquisto di hashish. 4.2. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva, con conseguente violazione dell'art. 99 cod. pen. Mancano totalmente l'esplicitazione delle ragioni della sua applicazione. Alla medesima stregua, la Corte distrettuale non dà conto della circostanza, dalla difesa rappresentata, che la condanna, apprezzata dal primo Giudice ai fini dell'applicazione della recidiva, non fosse di anni 12, come erroneamente riportato nel casellario, ma di anni 1 e mesi 2 (come si evince dalla correzione operata dal giudice dell'esecuzione a seguito di apposita richiesta). 4.3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca dei beni operata con la sentenza di primo grado. La titolarità di tali ben, in un primo tempo sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies L. 356/1992, è in capo alla moglie dell'imputato e non risultano provento di alcuna attività illecita. 4.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, in data 17/11/21, motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi di ricorso con cui deduce: 5.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 74 C.P.P. 309/90. La Corte di appello, pur sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva funzioni meramente esecutive, ritenendo, invece, che lo stesso rivestisse un ruolo di "raccordo tra il Tortora e molti affiliati", non indica, a fronte di una specifica doglianza sul punto, gli elementi a sostegno di questo assunto. La sentenza è poi apparente e contraddittoria laddove, con riguardo alle conversazioni n. 113 del giorno 08/02/2012 e n. 131 del 02/04/2012, riferisce che il Tortora avrebbe "messo alla prova" la fedeltà del [OSCURATO:PERSONA], condotta inconciliabile con l'asserito rapporto fiduciario. Si configura, inoltre, difetto assoluto di motivazione in relazione all'adesione dell'imputato ai reati fine. Non è stato, infatti, accertato che le cessioni di stupefacente siano state poste in essere dal ricorrente avvalendosi continuamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuirne al rafforzamento, tant'è che la quasi totalità dei reati fine che vengono contestati al [OSCURATO:PERSONA] riguardano lui solo, senza il concorso di altre persone. L'imputato, mero pusher, è stato ritenuto inserito nella consorteria criminale, indipendentemente dalla prova in ordine alla affectio societatis. La motivazione è contraddittoria e/o apparente, nonché viziata da travisamento della prova in ordine alla produzione documentale difensiva, oggetto della richiesta di rinnovazione. Il certificato del Centro dell'impiego, in particolare, era volto a dimostrare che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non era sorretta dalla volontà di far parte di un'associazione criminale, essendo unicamente dettata dall'esigenza di far fronte alla temporanea mancanza di fonti reddituali lecite.Né il suo apporto al sodalizio può dirsi significativo e duraturo giacché limitato al breve periodo febbraio-aprile 2012. Con riguardo alla circostanza secondo cui il Tortora avrebbe procurato un legale al [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto, la Corte distrettuale ha svolto una valutazione atomistica e parcellizzata, perché non dà conto delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa. 5.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo all'ipotesi subordinata di non adesione alla associazione di cui all'art. 74 J.P.R. 309/90 ma di concorso in singoli reati-fine. La Corte di appello non risponde ai rilievi difensivi volti ad evidenziare l'assenza di volontà, da parte del ricorrente, di partecipare ad una struttura stabile; la non indispensabilità e la fungibilità del suo ruolo; l'occasionalità del suo apporto. 5.3. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, trattandosi di condotte che, se pur continuative, hanno avuto ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente, attesa, altresì, la mancata diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad attività organizzative di rilevante pericolosità. 5.4. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo alla riqualificazione di tutti i reati fine nella fattispecie di cui al cornma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 5.5. Inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. in ordine all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 14). Sul punto vi è difetto assoluto di motivazione. La Corte territoriale non ha tenuto conto che, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], emerge che lo stupefacente apparteneva al solo Tortora; che non vi sono intercettazioni telefoniche che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA]; che non vi è, nelle dichiarazioni dell'Ammendola, alcun riferimento all'odierno ricorrente; che la presenza di questi non è in alcun modo servita a fornire all'autore del fatto uno stimolo all'azione o ad infondergli una maggiore sicurezza; non vi è prova che la sostanza ingerita dal Tortora sia cocaina, né che il Tortora abbia effettivamente ingerito qualcosa, potendo il vomito, cui egli fa riferimento nelle conversazioni captate con la compagna, essere stato causato dall'ansia relativa alla perquisizione; non essendo stata sequestrata la sostanza, si versa nell'impossibilità di provarne l'effettiva capacità drogante.5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., in ordine all'art. 111 Cost. per non avere la sentenza di appello - che pure ha disposto per altri imputati una riduzione di pena, sulla base della rivisitazione critica del passato criminale, desunta dalla rinuncia ai motivi di appello - operato una diminuzione di pena al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della rivisitazione critica dei suoi atti, dimostrata dalla sua condotta di vita successiva. 5.7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenire motivi nuovi. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, per [OSCURATO:PERSONA], sviluppa tre motivi di ricorso con cui deduce: 6.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché! carenza ed illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90. Il requisito della :stabilità della partecipazione del ricorrente al cointestato sodalizio è stato erroneamente desunto da sole quattro conversazioni intercettate, da una c:onversazione captata in ambientale e dal singolo episodio di spaccio di cui al capo 12). La questione di diritto che si pone riguarda il valore probatorio attribuibile alle intercettazioni di conversazione e la idoneità delle stesse a supportare, da sole, l'affermazione di colpevolezza. Inoltre, se l'enorme numero dei fatti contestati ha indotto la Corte di merito ad escludere un contesto di non occasionalità delle condotte, appare illogico che al Malafronte detta stabilità sia riconosciuta pur trattandosi, nel suo caso, di un solo episodio di spaccio (quello di cui al capo 12). 6.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, cod. proc. pen. Può dirsi assolutamente verificata e ribadita dalla stessa Corte di appello l'imprescindibile condizione per cui tutte le condotte sono sussumibili nella fattispecie di lieve entità. La motivazione risulta, dunque, illogica laddove ricollega, in maniera decisiva, l'esclusione del comma 6 dell'art. 74 alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia riguardanti attività criminali poste in essere dal capo-promotore del sodalizio nel lontano 2007. 6.3. Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi con cui deduce:7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, si contestano all'imputato delle mere consegne, più che delle effettive cessioni, atteso che egli assumeva il compito di mero datore. La Corte territoriale sarebbe potuta pervenire al medesimo trattamento sanzionatorio senza però escludere la derubricazione del reato nell'ipotesi attenuata del comma 5, vieppiù considerando la condotta di cui capi 10 e 128 ove non viene contestata all'imputato la cessione ma unicamente di avere indirizzato l'acquirente verso soggetti rimasti sconosciuti. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere tenuto in conto la richiesta difensiva in ordine all'applicazione dell'art. 114 cod. pen. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 29 cod. pen. Nonostante abbia rideterminato la pena inflitta al ricorrente al di sotto di 3 anni di reclusione, la Corte territoriale non ha provveduto ad escludere la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 8. [OSCURATO:PERSONA] vi sono due ricorsi - a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sostanzialmente deducono le medesime censure, riassumibili nei seguenti termini: 8.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74, nn. 1 e 2 d.P.R. 309/90; erronea configurazione del reato; sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d. P.R. 309/90. Non risultano provate movimentazioni di stupefacente di rilevante entità; è, pertanto, plausibile ritenere che le modestissime quantità cedute di volta in volta costituissero proprio l'oggetto dell'accordo, il fine perseguito all'associazione. 8.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza della fattispecie di c:ui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 in luogo di quella di cui all'art. 74, nn. 1 e 2. Travisamento del fatto e della prova. Del tutto inconferente, per evidente incongruenza temporale con i fatti di causa successivi all'anno 2012, appare il riferimento che fa la Corte di merito ad una trattativa di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2007 e relativa ad un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, così come riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Da nessuna intercettazione si coglie alcun approvvigionamento considerevole: si tratta di piccolo spaccio. 8.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sotto i rispettivi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.9. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], formula due motivi con cui eccepisce: 9.1. Vizio di motivazione in ordine all'erronea sussunzione dei fatti nella invocata ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., essendo l'associazione ab origine strutturata per far fronte al mercato minuto. 9.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e :L33 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente la recidiva, essendo il ricorso dello stesso inammissibile nel resto. Deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta interdizione dai pubblici uffici, essendo il ricorso del predetto Rellino inammissibile nel resto. Altresì inammissibili devono essere dichiarati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Occorre preliminarmente affrontare la questione proposta da tutti gli imputati, ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA],, i quali lamentano la mancata riconduzione dei fatti del processo alla previsione dell'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90. Come è noto, detta norma fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali unicamente alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. È necessario che la struttura della associazione riveli l'esclusione, da parte dei partecipi, della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5, essendo in tal senso rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa, avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità. Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio, tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così, testualmente, in motivazione, Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267). Al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è quindi necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 02, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di tale fattispecie, valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente). È, pertanto, necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze, con una valutazione complessiva che faccia riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, Sez. Ei, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.). Può, pertanto, accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione, ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio. Al tempo stesso, può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte (cosi, Sez. 6, n. 12537, cit; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/.2017, Pardo, Rv. 271708). 2.1. Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha fatto buon governo dei menzionati principi. Essa ha sottolineato come gli imputati, odierni ricorrenti, avessero predisposto una struttura organizzata, finalizzata al traffico di stupefacenti, di rilevanti proporzioni, caratterizzata da una marcata suddivisione di ruoli, con distribuzione delle competenze e reciproco soccorso; come, nell'attività di vendita dello stupefacente, fosse coinvolta una moltitudine di soggetti coordinati tra loro, con compiti operativi di vario genere. Ha, in particolare, sostenuto la sussistenza di plurimi elementi, di diversa derivazione ma tra loro univocamente convergenti„ tali da far ritenere che il sodalizio in questione godesse di canali di approvvigionamento, o comunque di contatti ed appoggi, in grado di garantire, anche solo potenzialmente forniture di imponenti quantità di stupefacente. Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] che, narrando delle attività criminali poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], aveva ricordato di avere acquistato da quest'ultimo ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e che i rapporti tra lui e il Tortora avvenivano sempre nell'ambito di soggetti operanti all'interno del clan Fabbrocino. All'interno del sodalizio criminoso era, dunque, inserita - evidenzia la Corte di appello - una persona che, sebbene in via autonoma, era stata in grado di movimentare ingenti quantitativi di droga: circostanza che, «pure a prescindere dall'assenza di specifica contestazione a carico dell'intero sodalizio, non può che indurre a ritenere la sussistenza di una vasta rete di contatti, almeno potenzialmente idonei alla movimentazione di quantità non certo irrilevanti di stupefacente». Porta altresì ad escludere la riconduzione del fatto entro l'ambito normativo dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, continua la sentenza impugnata, la contiguità di alcuni esponenti dell'organizzazione con un sodalizio camorristico (il clan Fabbrocino, appunto), irrilevante essendo l'assenza di una specifica incolpazione. La Corte territoriale evidenzia, infine, «come l'enorme numero dei fatti contestati delinei un contesto di non occasionalità della condotta», conducendo alla medesima conclusione l'esame delle modalità di approvvigionamento e distribuzione sulla piazza di spaccio e direttamente a domicilio. Ne consegue il quadro dell'esistenza di una mole imponente di cessioni ad acquirenti che, univocamente, indicano gli imputati alla stregua di "fornitori abituali". Con ragionamento congruo, la Corte di appello ne fa discendere l'assunto che a monte «vi fosse una possibilità ininterrotta di approvvigionamento di grossi quantitativi di droga», dato logico che rende irrilevante il fatto che le singole cessioni potessero avere ad oggetto quantitativi anche non considerevoli di sostanza stupefacente. Concludendo sul punto, deve dunque osservarsi che la Corte territoriale ha valorizzato la concreta capacità operativa del sodalizio, la sua articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente, correttamente deducendone la non riconducibilità dei reati fine alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 e la non riconducibilità del reato associativo all'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90. Irrilevante, pertanto, in considerazione di quanto si è sin qui detto, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non investano i fatti di causa perché riferite ad un periodo precedente e relative all'acquisto di hashish. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Alla luce di quanto appena detto, il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato. Deve poi osservarsi che la richiesta riqualificazione giuridica rientra tra i motivi assolutori, oggetto di rinuncia da parte dell'imputato in sede di appello, di talché, anche sotto questo profilo, il motivo è inammissibile. 3.2. Con riferimento alla determinazione della pena, tuttavia, la sentenza di secondo grado, appare carente. Non si rinviene infatti alcuna argomentazione in merito all'applicazione della recidiva, considerata dal Giudice di primo grado e per nulla valutata dal Giudice secondo grado. La Corte di appello, infatti, non ha effettuato alcuna concreta verifica circa la sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, tenuto conto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva, rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l'aumento di pena. Va ricordato che la Corte costituzionale (sent. 185/2015), in tema di recidiva obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 99 cod. pen., ha escluso che l'aumento di pena possa essere correlato ad una presunzione di maggiore pericolosità del reo, ricavata esclusivamente dall'appartenenza del nuovo reato, al novero dei reati di cui all'art. 407 cod. proc. pen., senza alcun accertamento concreto della effettiva significatività del nuovo episodio delittuoso. Alla luce dei principi sopra enunciati, deve, pertanto, procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione attinente alla recidiva. 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo alla disposta confisca, cosiddetta "allargata" di cui all'art. 12-sexies della legge 356/1992. Questa, al pari della confisca di prevenzione, ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Il termine "confisca", com'è noto, accomuna diverse tipologie di provvedimenti ablatori previsti nel nostro ordinamento. La confisca di cui all'art. 12-sexies presenta, tuttavia, struttura e presupposti diversi dalla confisca tradizionale di cui all'art. 240 cod. pen. Mentre, infatti, questa disposizione richiede il vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, nel caso di confisca allargata si richiede esclusivamente la sussistenza di una relazione tra i beni - la cui provenienza è ingiustificata e dal valore evidentemente sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all'attività economica esercitata - e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, il legislatore non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che siano necessari ulteriori accertamenti. In altri termini, il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose (in motivazione, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella). In sostanza, la presenza dei suddetti presupposti fonda una "presunzione di illecita accumulazione", trasferendo su colui che ha la titolarità o la disponibilità dei beni l'onere dì giustificarne la provenienza mediante l'allegazione di elementi idonei a vincere tale presunzione. Tutto ciò premesso, la Corte del merito - ricordato come il provvedimento di confisca adottato dal primo Giudice si fondi su attente verifiche di tipo patrimoniale e reddituale, operate dalla polizia giudiziaria - ha richiamato, in primo luogo, le dichiarazioni dei redditi degli attuali prevenuti, presentate nell'arco temporale che interessa il presente procedimento. Da queste è risultato che, nonostante una situazione apparentemente di quasi indigenza - atteso che [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle annualità 2011 e 2012, dichiarava rispettivamente euro 2.703,00 e di euro 9,070,00; che la moglie, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'anno di imposta 2011, dichiarava redditi ammontanti ad euro 15.914,00; e che la madre del Tortora non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi -, era all'imputato e ai suoi congiunti direttamente o indirettamente riconducibile la proprietà di numerosi beni immobili, nonché di beni mobili registrati e di partecipazioni societarie, tale da evidenziare una marcata sproporzione con quanto dichiarato. La sentenza impugnata richiama poi, condividendole, le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale del riesame, menzionate nella sentenza di primo grado, con riguardo al terreno ubicato n Terzigno e all'autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA], dei quali risultava intestataria [OSCURATO:PERSONA], Il Tribunale del riesame aveva valutato la documentazione prodotta dalla difesa sul punto come non in grado di minare la fondatezza del provvedimento cautelare reale, in particolare osservando come essa, pur attestando una certa capacità economica della madre del Torto -a, [OSCURATO:PERSONA], non fosse idonea a dimostrare che la provvista necessaria a coprire gli assegni e la somma necessaria all'acquisto dell'autovettura siano state effettivamente fornite dalla Meo. Rilevava, infatti, il Tribunale sul punto che detta prospettazione, "in mancanza di documentazione ufficiale in grado di dimostrare il passaggio di risorse economiche dalla Meo alla Coppola - risulta basata unicamente su dichiarazioni provenienti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale può ragionevolmente ritenersi portatrice di interessi comuni a quelli della Coppola, quanto meno in ragione del vincolo familiare tra esse esistente...". Sul punto, la sentenza impugnata ha, pertanto, corretta fatto applicazione del principio a mente del quale la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimbstrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patane', Rv. 258790). La Corte del merito ha ravvisato le "altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto" nella significatività del trasferimento di fondi dalla madre del Tortora alla nuora in ordine all'esistenza di una solidarietà di vita, di mutuo soccorso e di reciproca assistenza; nel fatto che di tali cespiti non risultano provate né una utilità esclusivamente riferibile alla Coppola (intestataria fittizia), né un utilizzo che fosse a questa in via autonoma ricollegabile e che i passaggi di denaro dalla Meo alla Coppola risultano sprovvisti di causale. Tali beni, invece, vennero acquisiti dall'interno nucleo familiare, nel periodo di operatività del sodalizio, dovendosi altresì valorizzare il dato temporale degli atti di ac:quisto. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612). Per quanto sin qui detto, la motivazione in ordine alla disposta confisca appare esente dalla censura sollevata che si appalesa, pertanto, come manifestamente infondata oltre che generica, giacché non si confronta affatto con la motivazione testé ricordata. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato e meramente reiterativo di questioni già congruamente affrontate e risolte dai Giudici del merito. 4.1. I primi due motivi di ricorso, afferendo sostanzialmente al medesimo tema, possono essere trattati congiuntamente. In tema di associazione per delinquere, costituisce costante canone ermeneutico quello secondo il quale, perché assuma rilevanza la condotta individuale, occorre l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. È punibile, pertanto, a titolo di partecipazione, colui che presti la propria adesione e il proprio contributo all'attività associativa, sia pur, come nel caso del ricorrente, per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105'). Ai fini della dimostrazione dell'appartenenza all'associazione, vengono in rilievo, tra altri elementi, le modalità esecutive, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Nel caso di specie, il pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella contestata associazione è stato dalla Corte territoriale rinvenuto nelle «numerosissime conversazioni captate», ambientali e telefoniche e nelle dichiarazioni, tra loro concordi, degli acquirenti della sostanza stupefacente. È emerso il ruolo particolarmente attivo rivestito dall'imputato all'interno dell'associazione di cui si tratta, ove svolgeva una funzione non meramente esecutiva ma di "raccordo" tra il Tortora e molti altri affiliati, deputati ai ruoli operativi dello spaccio materiale. In tal senso, il Giudice di appello ha pienamente condiviso la valutazione espressa dal Giudice di primo grado sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse «il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], il suo più stretto e fidato collaboratore». Sul punto, la sentenza impugnata richiama, tra le altre ed a mero titolo esemplificativo, una conversazione (la n. 113 del giorno 08/02/2012) in cui il Tortora incarica il [OSCURATO:PERSONA] del recupero della droga nel luogo in cui questa lera custodita, fornendogli precise indicazioni al riguardo: circostanza che comprova, così come congruamente afferma la Corte territoriale, l'affidabilità di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA] presso il sodalizio, a spese del quale, ribadisce la sentenza impugnata, è stata garantita al prevenuto l'assistenza legale all'indomani del suo arresto in flagranza: dato, quest'ultimo, certamente evocativo di un organico inserimento dell'imputato nella compagine delinquenziale. La censura espressa dal ricorrente in ordine all'episodio dell'appropriazione, da parte del prevenuto, di un certo quantitativo di sostanza stupefacente appartenente all'organizzazione, costituisce una mera valutazione di fatto, estranea al vaglio di questo giudizio di legittimità e, pertanto, inammissibile. Nessuna rilevanza può poi assumere il certificato rilasciato dal Centro per l'impiego, per la cui acquisizione la difesa aveva chiesto la rinnovazione istruttoria, volto a dimostrare come l'imputato avesse sempre svolto attività lavorativa in luogo distante rispetto a quello ove si sono svolti i fatti del presente giudizio. La Corte del merito, invero, sostiene, con motivazione incensurabile, che vi è già prova agli atti dello svolgimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di attività lavorativa, evidenziando, in particolare, come si tratti di «circostanza che deve considerarsi - ai fini del raggiungimento della prova del reato associativo - del tutto neutra». 4.2. Per il terzo motivo valgano le considerazioni già espresse ai paragrafi 2 e 2.1 ai quali si rinvia. 4.3. Manifestamente infondato si appalesa il quarto motivo, in tema di riqualificazione dei fatti nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. La sentenza impugnata sottolinea che la condotta perpetrata «non era certo connotata da una minima offensività (caratteristica ricavabile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente detenuto, sia dalla valutazione complessiva di tutti gli altri parametri richiamati nella disposizione)». Nel caso di specie, si legge ancora, si trattava di «una condotta sicuramente non occasionale ed avente ad oggetto un quantitativo di droga che — complessivamente considerato — deve essere ritenuto davvero notevole». 4.4. Inammissibile è il quinto motivo di appello relativo al capo di imputazione 14): non risulta, infatti, che la questione sia stata devoluta con l'atto di appello nei termini indicati nel ricorso e, comunque, la doglianza è versata in fatto, proponendo il ricorrente una diversa valul:azione delle emergenze probatorie. 4.5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio. Giova, innanzi tutto, ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, come quella di cui si è appena dato conto. Del tutto priva di pregio si appalesa poi la comparazione con gli altri imputati che avendo, diversamente dal prevenuto rinunciato ai motivi assolutori, sono stati ritenuti meritevoli di una riduzione di pena. 5. Analoga valutazione di inammissibilità deve essere espressa con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con riguardo al primo motivo proposto, in cui si lamenta l'erroneità della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale desunta da sole quattro conversazioni intercettate, censurandone l'idoneità a fondare l'affermazione di colpevolezza, occorre richiamare il principio, stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Al giudice spetta, evidentemente, accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. Nel caso in disamina, la Corte di appello, ricordato il ruolo del Malafronte all'interno del gruppo criminale - consistente nel coadiuvare il Tortora, nel prendere in consegna e nel custodire quantitativi di sostanza stupefacente, nel reperire nuovi canali per lo spaccio e nel provvedere alla materiale cessione della droga - ne ha desunto l'intraneità, in particolare, dal fatto che il Malafronte disponesse del telefono (denominato dai sodali il telefono della fatica) adoperato dal gruppo per i contatti con gli acquirenti della droga, nonché la relativa scheda SIM. La circostanza è emersa da una telefonata (n. 6585, ore 20.38 del 30/1/2011); così come, nel corso di altra telefonata (n. 6595, ore 21.10 del 30/12/2011), il Tortora domanda al Malafronte - con l'utilizzo, dice la Corte territoriale, di un linguaggio convenzionale ma agevolmente decrittabile - se la sostanza stupefacente da cedere agli acquirenti sia collocata sempre nel posto già noto. Parimenti significativa, al fine di dimostrare l'appartenenza del prevenuto all'associazione di cui al capo 1), è poi la conversazione n. 1483, captata in ambientale alle ore 00.33 del 04/09/2012, all'interno dell'autovettura BMW in uso al Tortora, presente anche il Malafronte: un dialogo in cui si discute apertamente di rapporti e contrasti sorti all'interno della compagine criminale. In conclusione, sul punto: si tratta, all'evidenza, di motivazione adeguata ai fini della ritenuta sussistenza del reato associativo, di talché le censure formulate con il primo motivo si rivelano manifestamente infondate, del tutto irrilevante essendo, alla luce di quanto detto, la circostanza che al prevenuto sia contestato un solo episodio di spaccio (quello di cui al capo 12). 5.2. Per il secondo motivo su rinvia ai paragrafi 2 e 2.1. 5.3. Il terzo motivo appare manifestamente infondato. Richiamato quanto più sopra (par. 4.5) detto sul sindacato di legittimità in ordine al trattamento sanzionatorio, nel caso di specie le determinazioni del Giudice di appello sono supportate da motivazione esente dai vizi logico-giuridici sollevati: la sentenza impugnata ha reputato la pena inflitta all'imputato congrua, in ragione della negativa personalità dello stesso, altresì emersa con chiarezza dal precedente per un grave reato in materia di armi, nonché opportuna perché ispirata alla gravità e all'offensività del fatto, in consonanza con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. In tale motivazione è, evidentemente, compreso anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], fondato è unicamente il terzo motivo del suo ricorso, relativo alla disposta interdizione dai pubblici uffici, essendo questo per il resto inammissibile. 6.1. Manifestamente infondato oltre che generico è il primo motivo di ricorso del Rellino. La sentenza impugnata richiama, inizialmente, i due capi di imputazione 10) e 128): nel primo, è contestata la specifica cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di tale [OSCURATO:PERSONA]; nel secondo, la contestazione è più ampia perché riferita all'essere stato il Rellino il fornitore abituale di [OSCURATO:PERSONA], per un periodo protrattosi per circa un paio di mesi, il quale ultimo, peraltro, lo riconosceva fotograficamente. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - e dalla sentenza riportate - sono apparse al Giudice di appello «lineari, perfettamente coerenti e complessivamente del tutto credibili», anche perché pienamente collimanti con il contenuto delle telefonate intercettate. Viene poi richiamata la contestazione di cui al capo 23) che concerne plurimi episodi di cessione di cocaina operati dall'imputato in favore di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha riconosciuto fotograficamente, e di cui la sentenza di appello riporta le dichiarazioni. La sentenza impugnata conclude sul punto osservando che dalle numerose conversazioni captate, ove l'eloquio è criptico e simbolicamente allusivo„ si evince che oggetto delle stesse era la cessione di sostanza stupefacente. Corretta in diritto e congrua appare poi la motivazione con riguardo all'esclusione della configurabilità del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, laddove, in particolare, ricorda come la condotta del prevenuto fosse stata sicuramente ripetuta in una pluralità di occasioni, posta in essere mediante «una pur rudimentale preparazione e previa adizione di un codice di comunicazione convenzionale». 6.2. Alla luce dei profili di responsabilità così indicati dalla Corte territoriale, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 114 cod. pen. - che peraltro non risulta essere stata devoluta con l'atto di appello - appare, in ogni caso, implicitamente motivata. Invero, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900). 6.3. Fondato è, come si diceva, il terzo motivo di ricorso formulato dal Rellino, poiché la pena allo stesso inflitta è stata rideterminata al di sotto di tre anni di reclusione. Ne consegue, pertanto, che, sul punto, la sentenza impugnata debba essere annullata. 7. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]° Gaetano.7.1. Valgano, per i primi due motivi, di contenuto sostanzialmente analogo, le considerazioni già svolte ai paragrafi 2 e 2.1. cui si rimanda. 7.2. Manifestamente infondati si appalesano, poi, i motivi terzo e quarto con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Richiamato quanto più sopra (par. 4.5) detto sul sindacato di legittimità in ordine al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva che, nel caso di specie, le determinazioni del Giudice di appello sono supportate da motivazione esente dai vizi logico-giuridici sollevati dal ricorrente. La sentenza impugnata, invero, illustra diffusamente (p. 37), con riguardo alle posizioni di tutti gli odierni ricorrenti, le ragioni dell'anzidetto diniego: dopo avere correttamente osservato che il riconoscimento delle invocate attenuanti non può mai costituire una pura e semplice concessione di stile, afferma, in particolare, che «ostano al riconoscimento delle generiche la estrema gravità dei fatti, la molteplicità di episodi delittuosi a cui ciascuno degli affiliati ha partecipato, il contributo fattivo reso dagli appellanti per attribuire all'organizzazione delinquenziale i caratteri della stabilità e della diffusione, la forte condivisione del progetto criminale ideato dai capi». 8. Inammissibile deve essere dichiarato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo ai due motivi dallo stesso proposti, concernenti, il primo, l'invocata applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90; il secondo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — doglianze analoghe a quelle di altri ricorrenti - si rinvia a quanto già osservato ai paragrafi 2 e 2.1. e al paragrafo 7.2. 9. In conclusione, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata sono enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il Giudice a quo ha dimostrato che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un sostrato razionale corretto in diritto ed esente da aporie e da incongruenze logiche. 10. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente la recidiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta interdizione dai pubblici uffici, statuizione che si elimina. Vanno dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente la recidiva e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Annulla serza rinvio la medesim
Sentenza Cassazione n. 20117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris