CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l' inammissibilità del ricorso. udito il difensore di fiducia, Avv. A. Sciarrillo, in sostituzione dell'avv.M.C. Zanconi, che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendonel'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che la condannava per il reato di cui all'art. 8 del D.Igs. n. 74 del 2000 in relazione all'emissione, in qualità di legale rappresentante della S.P. SERVICE, di fatture, nel periodo d'imposta 2013, per operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), dell'art. 238-bis cod. proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione. Quanto al primo profilo, in particolare, si duole della differente valutazione offerta dalla Corte territoriale in merito a quelli che sarebbero stati gli stessi fatti storici, già oggetto di altro giudizio, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti, con sentenza del Tribunale di Milano in data 29/03/2019, dall'accusa di aver utilizzato talune delle fatture inesistenti emesse dall'imputata. Infatti, se il Tribunale milanese, per motivare detta assoluzione, era giunto alla conclusione che "l'ipotizzata inesistenza della prestazione [...] basata essenzialmente sulla inoperatività di S.P. Service [...] è rimasta priva di concreto sostegno probatorio" e che la società era rimasta attiva fino al novembre del 2014, la Corte territoriale, nel procedimento de quo, sarebbe allora giunta in maniera del tutto illegittima alla conclusione opposta, del tutto erroneamente assumendo che, secondo il suddetto Sereno, interrogato, l'effettiva operatività della SP Service avrebbe riguardato solo l'attività, parallela a quella dei trasporti, di commercio di polimeri, successiva ai fatti di cui al presente giudizio Detta motivazione, inoltre, sarebbe sul punto addirittura contraddittoria. Infatti, venendo al secondo profilo d'interesse del motivo, se da un lato, per superare l'accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione del Sereno, il giudice milanese arriva a sostenere che la S.P. SERVICE era operante in un settore diverso - quello della plastica - da quello indicato nello scopo sociale e per cui vennero emesse le fatture al momento dei fatti, dall'altro, per fondare l'affermazione di inesistenza della società, si contraddirebbe nel sostenere che, anche nel campo dei polimeri, la stessa si sarebbe dovuta considerare inesistente. In definitiva, la sentenza impugnata non avrebbe saputo fornire una idonea motivazione in ordine alla conciliabilità della pronuncia resa con quella del Tribunale di Milano del 29/03/2019. 3.Con il secondo motivo il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo, quale il dolo specifico, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n.74 del 2000. In particolare, nell'affermare espressamente che "la mera constatazione della condotta diventa elemento sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di reato sul piano soggettivo", 1 I / ì i giudici di secondo grado avrebbero indebitamente eliminato ogni differenza tra elemento oggettivo ed elemento psicologico per affermare invece espressamente la coincidenza tra i due; in tal modo, in altri termini, si sarebbe eliminato il necessario quid pluds che deve caratterizzare nella specie il dolo specifico e che è altra cosa rispetto alla mera condotta di emissione delle fatture; e la mera idoneità in concreto dell'azione a favorire l'evasione di terzi non potrebbe costituire di per sé l'evidenza della sussistenza di tale finalità. Né sarebbe sufficiente l'affermazione secondo cui il dolo specifico potrebbe essere desunto dalla consapevolezza, da parte dell'imputata, del contesto criminoso in cui operava la società, giacché tale consapevolezza deve essere indagata a fondo e provata sulla base di significativi indici, nella specie non individuati dalla sentenza impugnata. L'incertezza che accompagna la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, da ultimo, si evincerebbe da un ulteriore dato: disattendendo le repliche difensive formulate con l'atto di appello, invero, nel ricostruire la responsabilità dell'imputata anche alla luce dei rapporti di questa con l'amministratore di fatto, la Corte avrebbe qualificato l'elemento soggettivo non come dolo specifico bensì come mero dolo generico o eventuale, giacché, a fronte del ruolo formalmente ricoperto, ella non si sarebbe affatto premunita di evitare che l'amministratore di fatto perseguissefinalità non lecite. [OSCURATO:PERSONA] ' 1.11 primo motivo di ricorso è inamnnissibile. Deve essere infatti disattesa la doglianza circa la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. il cui portato non può evidentemente essere interpretato come fonte di un obbligo, per il giudice del processo nel quale la sentenza irrevocabile sia stata invocata ed acquisita, di adeguarsi alla valutazione della prova dei fatti già colà effettuata, ma, più semplicemente, di confrontarsi motivatamente con i fatti accertati dal primo giudice nell'ambito di un differente contesto fattuale necessariamente conseguente alla diversità delle imputazioni. E' per tale ragione che questa Corte ha affermato che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517). Ciò posto, va osservato come, nella specie, senza smentire gli approdi della sentenza del Tribunale di Milano del 29/03/2019, ed anzi valutandone correttamente il contenuto, sì da non cadere affatto nella violazione di legge rimproveratale, la sentenza impugnata sia giunta a motivare correttamente in ordine alla inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture di cui all'imputazione (e la cui coincidenza o meno con quelle di cui al capo c) dell'addebito di cui all'altro procedimento non è, peraltro, neppure chiara pur apparendo presupposta dalla sentenza impugnata). Ciò che, infatti, viene lamentato con il primo motivo è la diversa valutazione in ordine al fatto della natura "cartiera" della emittente società SP Service di cui l'imputata è legale rappresentante e che, nel procedimento di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, sarebbe stata individuata come operativa sino al novembre del 2014 sulla base delle verifiche attuate dalla Guardia di Finanza e delle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], quale società utilizzatrice, in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. Sennonché la Corte milanese ha, in primis, sulla base della valutazione, qui insindacabile, del contenuto dell'interrogatorio del Sereno, ricondotto la operatività della SP Service, da questi affermata, ad un settore di attività, ovvero quello dei trasporti, diverso da quello delle materie plastiche ignoto allo stesso dichiarante e, in secondo luogo, valorizzato le dichiarazioni del teste Pitagora quanto alla inidoneità della SP Service a fornire le prestazioni richieste sia per non avere provveduto all'acquisto dei beni oggetto del contratto preliminare sia per l'assenza di prova in ordine all'erogazione del pagamento ovvero alla cessione della partecipazione societaria come richiesto dalla clausola penale. Sempre la sentenza impugnata ha poi enumerato gli indici fattuali risultanti dal pvc della Guardia di Finanza del 21/1272016, ulteriormente sintomatici della natura "cartiera" e consistenti'nella sua amministrazione ad opera delle medesime persone organiche alla fornitrice "[OSCURATO:PERSONA]", in un Capitale sociale pari al- minimo di legge, in -un numero limitato di soci, nell'assenza di scritture contabili obbligatorie e di struttura sociale ed operativa, e, purtuttavia, capace di realizzare volumi d'affari elevatissimi. In ultimo, i giudici dell'appello hanno rimarcato come sempre il pvc abbia spiegato che le fatture, sebbene presenti, erano state utilizzate, valorizzate e descritte in base alla migliore necessità del momento a seconda di chi fosse il destinatario della presunta vendita, risultando con ciò coerente l'affermazione del teste Pitagora in ordine alla emissione nei confronti di diversi destinatari con una causale del tutto eccentrica rispetto alla cessione dei preliminari di compravendita In definitiva, il motivo si risolve, attraverso la formale doglianza di violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., nella sostanziale riproposizione degli assunti già motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, conseguendone l'inammissibilità dello stesso. 2. E' invece fondato il secondo motivo inerente la violazione di legge e il difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata, onde sostenere la prova del dolo specifico che, indubitabilmente, sorregge la previsione di reato in oggetto (dovendo la condotta di utilizzazione essere tenuta "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto"), ha affermato che "la mera constatazione della condotta diventa...elemento sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di reato sul piano soggettivo", in tal modo tuttavia finendo, laddove pare far coincidere tra loro elemento oggettivo ed elemento psicologico, per obliterare la necessità di un quid pluris determinante, attesa la sua idoneità "selettiva", ai fini della caratterizzazione della condotta come illecito penalmente sanzionato. Né è meglio chiarito come, a fronte appunto della natura specifica del dolo, «la "consapevolezza" in capo all'amministratore di diritto del contesto criminoso in cui era inserita la società» possa fondare, sul piano motivazionale, la voluta direzione finalistica della condotta di utilizzazione delle fatture. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata quanto alla motivazione del dolo specifico del reato con rinvio, su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per