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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26490/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];fs¦ N. 43498/ 25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato i molteplici precedenti per il medesimo reato, impeditivi del riconoscimento dell'occasionalità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifíco in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentatívo, ove la sentenza sottolinea l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];fs¦ N. 43498/ 25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato i molteplici precedenti per il medesimo reato, impeditivi del riconoscimento dell'occasionalità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifíco in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentatívo, ove la sentenza sottolinea l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris