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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22715/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso N. 20450/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata - intimata - 4.7-0 avverso la sentenza n. 5/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 2.1.2019; N. 20450/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza "cameralizzata" del 5.4.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione qualificata ex art. 615 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] si oppose dinanzi al Tribunale di Roma al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il mancato pagamento di sanzioni al C.d.S.

Nel contraddittorio tra le parti, l'adito Tribunale dichiarò la propria incompetenza per valore con sentenza del 2.12.2016; la causa venne pertanto riassunta dinanzi al G.d.P. di Roma.

L'adito giudice di prossimità - costituitasi frattanto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo del precedente agente - con sentenza del 18.7.2017 rigettò la domanda, condannando la Palermo alle spese.

Quest'ultima propose gravame avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Roma, che con sentenza del 2.1.2019, subentrata nelle more AdER ad Equitalia, lo rigettò.

Il Tribunale, in particolare, ritenne generica la contestazione della Palermo circa la non corrispondenza delle copie degli atti prodotte agli originali, ribadendo che le notifiche delle cartelle sottostanti erano da intendersi regolari.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria.

L'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato un "atto di costituzione" in vista della discussione alla pubblica udienza.

Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.N. 20450/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2700, 2712 e 2719 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d'appello ritenuto utilizzabili e idonee dal punto di vista probatorio le copie fotostatiche delle cartoline di ricevimento delle raccomandate (inerenti alla notificazione delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo) prodotte dall'agente della riscossione, benché tempestivamente e specificamente contestate, essendosi assunta la stessa inesistenza degli originali (e quindi l'impossibilità che le copie attestassero alcunché).

Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto decidere senza prendere in considerazione detti documenti, o al più ordinare all'agente della riscossione la produzione degli originali. 2.1 — Preliminarmente, risulta dalla stessa sentenza d'appello che AdER si era costituita nel giudizio di merito con avvocato del "libero foro", sicché la notifica del ricorso in esame, come effettuata nei confronti del predetto avvocato ([OSCURATO:PERSONA]), è da considerarsi regolare ed idonea a costituire un valido rapporto processuale, tanto più che la ricorrente ha pure prodotto l'avviso di ricevimento.

Va anche aggiunto che la parte intimata ha depositato un "atto di costituzione" al fine di partecipare eventualmente alla discussione orale.

Detto atto, tuttavia, è stato apparentemente depositato dall'Agenzia delle Entrate e non da AdER, benché nella copertina del fascicolo dell'Avvocatura dello Stato venga indicata, quale effettiva parte processuale, la stessa AdER.

Ritiene in proposito la Corte che, all'evidenza, l'intestazione del detto "atto di costituzione" come riferibile all'Agenzia delle Entrate, anziché ad AdER, sia frutto di errore materiale e che, quindi, il suo deposito dimostri comunque il buon fine della notifica del ricorso.N. 20450/19 R.G. 3.1 — Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di poter attribuire alle copie fotostatiche delle cartoline di ricevimento delle raccomandate piena efficacia probatoria, rilevando la genericità del disconoscimento da parte della Palermo, nonché la sua stessa contraddittorietà, laddove successivamente ella ha escluso la sussistenza degli originali, senza però proporre querela di falso.

Ora, come emerge dallo stesso ricorso, la Palermo ha senz'altro contestato la conformità delle copie delle cartoline in questione agli originali, sin dalla prima occasione utile (in data 31.5.2013, dinanzi al Tribunale di Roma, dapprima erroneamente adito); ha poi (nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) precisato che detti documenti erano privi del visto di conformità da parte dello stesso agente, che non aveva dato prova dell'esistenza dell'originale; per poi finire, nella comparsa conclusionale depositata dinanzi allo stesso Tribunale (adito quale giudice di primo grado), col contestare la stessa esistenza delle cartoline di ricevimento in originale.

Nel giudizio dinanzi al G.d.P., ivi riassunto a seguito della declaratoria della propria incompetenza da parte del Tribunale capitolino, la Palermo ha sin da subito consolidato tale ultima posizione, reiterata poi con specifico motivo d'appello a seguito del rigetto della domanda.

Sostiene ora la ricorrente di non aver contestato la genuinità delle dichiarazioni rese all'ufficiale postale o al messo notificatore, ma di aver denunciato vizi del procedimento notificatorio, e prima ancora la stessa esistenza di documenti originali corrispondenti a quelli prodotti in copia. 3.2 — Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile, per non aver la ricorrente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.N. 20450/19 R.G.

Occorre muovere, anzitutto, dalla consolidata giurisprudenza secondo cui "L'art.2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.

Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche 'aliundem (Cass. n. 4476/2009; più recentemente, Cass. n. 13425/2014; si veda anche Cass. n. 23902/2017 e Cass. n. 23426/2020, ove si valorizza il ricorso a presunzioni).

Ancora, al riguardo, è stato affermato che "Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione" (Cass. n. 4053/2018).

Peraltro, va segnalato che, circa l'utilizzabilità del procedimento di verificazione, sussiste N. 20450/19 R.G. anche un orientamento opposto, che appunto nega l'applicabilità dell'art. 215 c.p.c. (in particolare, Cass. n. 14950/2018; Cass. n. 1324/2022).

Tanto premesso, ritiene la Corte di non dover optare né per l'una, né per l'altra soluzione ermeneutica in apparente conflitto, giacché costituisce questione preliminare ed esigenza comune ad entrambe le prospettive quella secondo cui la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia debba essere in ogni caso sufficientemente specifica.

Detto onere di specificità, nella giurisprudenza di legittimità, è condivisibilmente inteso nel senso che "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della 'conformità della fotocopia prodotta all'originale')" (così, Cass. n. 27633/2018; v. anche, ex multis, Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 12730/2016). 3.3 — Ebbene, è proprio nel solco di tale principio che il Tribunale ha ritenuto che il disconoscimento operato dalla Palermo, con il "crescendo" prima evidenziato (benché originariamente operato nel primo giudizio dinanzi al Tribunale, poi definito con declaratoria di incompetenza), fosse del tutto generico ed in quanto tale inidoneo a determinare l'effetto di cui all'art. 2719 c.c.: nella sostanza, il giudice d'appello ha ritenuto che, stante l'inidoneità del N. 20450/19 R.G. disconoscimento, le copie tenessero luogo degli originali, come se detto disconoscimento non fosse mai avvenuto.

Ed ha quindi considerato le cartoline di ricevimento prodotte in copia alla stregua degli originali, traendo le conseguenze della provenienza delle dichiarazioni ivi riportate da pubblici ufficiali, per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c.

Contrariamente a quanto ha mostrato di intendere la ricorrente, non si è dunque inteso attribuire fede privilegiata alle dichiarazioni riportate in detti documenti, per superare il disconoscimento, ma è avvenuto l'esatto contrario: si è ritenuto inidoneo il disconoscimento stesso e quindi - le copie delle cartoline tenendo luogo degli originali - si è fatto ricorso al disposto dell'art. 2700 c.c., correttamente attribuendo efficacia privilegiata alle dichiarazioni predette. 3.4 - Inoltre, il Tribunale ha rilevato - con affermazione che non risulta minimamente impugnata dalla ricorrente - che il disconoscimento operato dalla Palermo era anche contraddittorio, nel momento in cui si negava anche la stessa esistenza delle cartoline di ricevimento in originale, senza però proporre la corrispondente querela di falso.

Si tratta di considerazione del tutto pertinente, perché ciò che - per successiva approssimazione - la Palermo è giunta a sostenere, nel corso del giudizio, è che le copie delle cartoline prodotte dall'agente siano false o artatamente costruite, per non corrispondere ad alcun originale.

Pertanto, nella prospettiva della ricorrente, si sarebbe al cospetto di documenti inequivocabilmente e materialmente falsi, sicché - quand'anche la parte che li ha prodotti non dovesse depositare gli originali - non verrebbe meno l'interesse a proporre comunque la querela di falso (Cass. n. 32219/2018).

N. 20450/19 R.G.

Pertanto, pur a prescindere dall'inidoneità del disconoscimento, da ciò discende che la mancata proposizione dell'unico strumento processualmente proponibile (a seguire fino in fondo la tesi della Palermo) denota la piena e definitiva utilizzabilità delle copie delle cartoline di ricevimento prodotte dall'agente.

Si tratta di aspetto che, ancora una volta, la ricorrente non ha colto, conseguentemente neppure censurandolo in modo adeguato. 4.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese, non avendo svolto l'agente della riscossione, nella sostanza, alcuna difesa.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso N. 20450/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata - intimata - 4.7-0 avverso la sentenza n. 5/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 2.1.2019; N. 20450/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza "cameralizzata" del 5.4.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione qualificata ex art. 615 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] si oppose dinanzi al Tribunale di Roma al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il mancato pagamento di sanzioni al C.d.S. Nel contraddittorio tra le parti, l'adito Tribunale dichiarò la propria incompetenza per valore con sentenza del 2.12.2016; la causa venne pertanto riassunta dinanzi al G.d.P. di Roma. L'adito giudice di prossimità - costituitasi frattanto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo del precedente agente - con sentenza del 18.7.2017 rigettò la domanda, condannando la Palermo alle spese. Quest'ultima propose gravame avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Roma, che con sentenza del 2.1.2019, subentrata nelle more AdER ad Equitalia, lo rigettò. Il Tribunale, in particolare, ritenne generica la contestazione della Palermo circa la non corrispondenza delle copie degli atti prodotte agli originali, ribadendo che le notifiche delle cartelle sottostanti erano da intendersi regolari. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato un "atto di costituzione" in vista della discussione alla pubblica udienza. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.N. 20450/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2700, 2712 e 2719 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d'appello ritenuto utilizzabili e idonee dal punto di vista probatorio le copie fotostatiche delle cartoline di ricevimento delle raccomandate (inerenti alla notificazione delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo) prodotte dall'agente della riscossione, benché tempestivamente e specificamente contestate, essendosi assunta la stessa inesistenza degli originali (e quindi l'impossibilità che le copie attestassero alcunché). Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto decidere senza prendere in considerazione detti documenti, o al più ordinare all'agente della riscossione la produzione degli originali. 2.1 — Preliminarmente, risulta dalla stessa sentenza d'appello che AdER si era costituita nel giudizio di merito con avvocato del "libero foro", sicché la notifica del ricorso in esame, come effettuata nei confronti del predetto avvocato ([OSCURATO:PERSONA]), è da considerarsi regolare ed idonea a costituire un valido rapporto processuale, tanto più che la ricorrente ha pure prodotto l'avviso di ricevimento. Va anche aggiunto che la parte intimata ha depositato un "atto di costituzione" al fine di partecipare eventualmente alla discussione orale. Detto atto, tuttavia, è stato apparentemente depositato dall'Agenzia delle Entrate e non da AdER, benché nella copertina del fascicolo dell'Avvocatura dello Stato venga indicata, quale effettiva parte processuale, la stessa AdER. Ritiene in proposito la Corte che, all'evidenza, l'intestazione del detto "atto di costituzione" come riferibile all'Agenzia delle Entrate, anziché ad AdER, sia frutto di errore materiale e che, quindi, il suo deposito dimostri comunque il buon fine della notifica del ricorso.N. 20450/19 R.G. 3.1 — Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di poter attribuire alle copie fotostatiche delle cartoline di ricevimento delle raccomandate piena efficacia probatoria, rilevando la genericità del disconoscimento da parte della Palermo, nonché la sua stessa contraddittorietà, laddove successivamente ella ha escluso la sussistenza degli originali, senza però proporre querela di falso. Ora, come emerge dallo stesso ricorso, la Palermo ha senz'altro contestato la conformità delle copie delle cartoline in questione agli originali, sin dalla prima occasione utile (in data 31.5.2013, dinanzi al Tribunale di Roma, dapprima erroneamente adito); ha poi (nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) precisato che detti documenti erano privi del visto di conformità da parte dello stesso agente, che non aveva dato prova dell'esistenza dell'originale; per poi finire, nella comparsa conclusionale depositata dinanzi allo stesso Tribunale (adito quale giudice di primo grado), col contestare la stessa esistenza delle cartoline di ricevimento in originale. Nel giudizio dinanzi al G.d.P., ivi riassunto a seguito della declaratoria della propria incompetenza da parte del Tribunale capitolino, la Palermo ha sin da subito consolidato tale ultima posizione, reiterata poi con specifico motivo d'appello a seguito del rigetto della domanda. Sostiene ora la ricorrente di non aver contestato la genuinità delle dichiarazioni rese all'ufficiale postale o al messo notificatore, ma di aver denunciato vizi del procedimento notificatorio, e prima ancora la stessa esistenza di documenti originali corrispondenti a quelli prodotti in copia. 3.2 — Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile, per non aver la ricorrente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.N. 20450/19 R.G. Occorre muovere, anzitutto, dalla consolidata giurisprudenza secondo cui "L'art.2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche 'aliundem (Cass. n. 4476/2009; più recentemente, Cass. n. 13425/2014; si veda anche Cass. n. 23902/2017 e Cass. n. 23426/2020, ove si valorizza il ricorso a presunzioni). Ancora, al riguardo, è stato affermato che "Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione" (Cass. n. 4053/2018). Peraltro, va segnalato che, circa l'utilizzabilità del procedimento di verificazione, sussiste N. 20450/19 R.G. anche un orientamento opposto, che appunto nega l'applicabilità dell'art. 215 c.p.c. (in particolare, Cass. n. 14950/2018; Cass. n. 1324/2022). Tanto premesso, ritiene la Corte di non dover optare né per l'una, né per l'altra soluzione ermeneutica in apparente conflitto, giacché costituisce questione preliminare ed esigenza comune ad entrambe le prospettive quella secondo cui la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia debba essere in ogni caso sufficientemente specifica. Detto onere di specificità, nella giurisprudenza di legittimità, è condivisibilmente inteso nel senso che "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della 'conformità della fotocopia prodotta all'originale')" (così, Cass. n. 27633/2018; v. anche, ex multis, Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 12730/2016). 3.3 — Ebbene, è proprio nel solco di tale principio che il Tribunale ha ritenuto che il disconoscimento operato dalla Palermo, con il "crescendo" prima evidenziato (benché originariamente operato nel primo giudizio dinanzi al Tribunale, poi definito con declaratoria di incompetenza), fosse del tutto generico ed in quanto tale inidoneo a determinare l'effetto di cui all'art. 2719 c.c.: nella sostanza, il giudice d'appello ha ritenuto che, stante l'inidoneità del N. 20450/19 R.G. disconoscimento, le copie tenessero luogo degli originali, come se detto disconoscimento non fosse mai avvenuto. Ed ha quindi considerato le cartoline di ricevimento prodotte in copia alla stregua degli originali, traendo le conseguenze della provenienza delle dichiarazioni ivi riportate da pubblici ufficiali, per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c. Contrariamente a quanto ha mostrato di intendere la ricorrente, non si è dunque inteso attribuire fede privilegiata alle dichiarazioni riportate in detti documenti, per superare il disconoscimento, ma è avvenuto l'esatto contrario: si è ritenuto inidoneo il disconoscimento stesso e quindi - le copie delle cartoline tenendo luogo degli originali - si è fatto ricorso al disposto dell'art. 2700 c.c., correttamente attribuendo efficacia privilegiata alle dichiarazioni predette. 3.4 - Inoltre, il Tribunale ha rilevato - con affermazione che non risulta minimamente impugnata dalla ricorrente - che il disconoscimento operato dalla Palermo era anche contraddittorio, nel momento in cui si negava anche la stessa esistenza delle cartoline di ricevimento in originale, senza però proporre la corrispondente querela di falso. Si tratta di considerazione del tutto pertinente, perché ciò che - per successiva approssimazione - la Palermo è giunta a sostenere, nel corso del giudizio, è che le copie delle cartoline prodotte dall'agente siano false o artatamente costruite, per non corrispondere ad alcun originale. Pertanto, nella prospettiva della ricorrente, si sarebbe al cospetto di documenti inequivocabilmente e materialmente falsi, sicché - quand'anche la parte che li ha prodotti non dovesse depositare gli originali - non verrebbe meno l'interesse a proporre comunque la querela di falso (Cass. n. 32219/2018). N. 20450/19 R.G. Pertanto, pur a prescindere dall'inidoneità del disconoscimento, da ciò discende che la mancata proposizione dell'unico strumento processualmente proponibile (a seguire fino in fondo la tesi della Palermo) denota la piena e definitiva utilizzabilità delle copie delle cartoline di ricevimento prodotte dall'agente. Si tratta di aspetto che, ancora una volta, la ricorrente non ha colto, conseguentemente neppure censurandolo in modo adeguato. 4.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, non avendo svolto l'agente della riscossione, nella sostanza, alcuna difesa. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
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