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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02523/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da sé medesima , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 621 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 26marzo 202 1 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d ’ appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dal la professionista nell’anno 20 10 , respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva,azionata con missiva ricevuta il 22 giugno 2016 a fronte della decorrenza del termine individuata nel 6 luglio 2016; 2.avverso tale pronuncia l’avv.

A ngela Carcano ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura , cui resiste l’I.

N .

P .

S . con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 20 dicembre 2022; 4.la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo l a ricorrente deduc e , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, nn. 3, 4e 5,cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ. , nonché o messa pronuncia e nullità della sentenza, per aver e la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alle tardive allegazioni e produzioni documentali dell’I.N.P.

S . in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione ed alla data di ricezione della richiesta interruttiva, datata 22giugno 2016, ma la cui ricevuta di spedizione e ricezione non era stata depositata in primo grado;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazi one degli artt. 115 e 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ, nonché o messo esame di un fatto decisivo,per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto interrotto la prescrizione sulla base della data di redazione invece chedi spedizione dell’avviso del 22 giugno 2016 ;

3. con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la v iolazione de ll’art. 416 , comma 3, dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione in mancanza della tempestiva e rituale produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che avrebbe interrotto il termine prescrizionale,peraltro tardivamente prodotta solo in appello;

4. tenuto conto dei motivi di censura ed apprezzata la possibile valenza del regime delle sanzioni nella materia in esame a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato, si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da sé medesima , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 621 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 26marzo 202 1 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dal la professionista nell’anno 20 10 , respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva,azionata con missiva ricevuta il 22 giugno 2016 a fronte della decorrenza del termine individuata nel 6 luglio 2016; 2.avverso tale pronuncia l’avv. A ngela Carcano ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura , cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 20 dicembre 2022; 4.la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo l a ricorrente deduc e , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, nn. 3, 4e 5,cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ. , nonché o messa pronuncia e nullità della sentenza, per aver e la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alle tardive allegazioni e produzioni documentali dell’I.N.P. S . in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione ed alla data di ricezione della richiesta interruttiva, datata 22giugno 2016, ma la cui ricevuta di spedizione e ricezione non era stata depositata in primo grado; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazi one degli artt. 115 e 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ, nonché o messo esame di un fatto decisivo,per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto interrotto la prescrizione sulla base della data di redazione invece chedi spedizione dell’avviso del 22 giugno 2016 ; 3. con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la v iolazione de ll’art. 416 , comma 3, dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione in mancanza della tempestiva e rituale produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che avrebbe interrotto il termine prescrizionale,peraltro tardivamente prodotta solo in appello; 4. tenuto conto dei motivi di censura ed apprezzata la possibile valenza del regime delle sanzioni nella materia in esame a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato, si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 02523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris