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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19389/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Ritenuto in Fatto

1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo indicata in epigrafe, con la quale -all'esito del giudizio di rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 47397 del 26 ottobre 2021- è stata confermata la declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura (alternativa alla detenzione) della semilibertà, ritenuta l'infondatezza i della pregiudiziale istanza di riconoscimento della collaborazione impossibile o inesigibile proposta ex art. 58 ter Ord.Pen. 2.

Con la citata sentenza, la Prima Sezione ha dichiarato fondato il ricorso avverso la prima decisione del Tribunale di sorveglianza, ritenendo che la motivazione espressa nel provvedimento impugnato in tema di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, a fronte di una istanza basata su specifiche allegazioni, non soddisfacesse i requisiti di completezza e di necessario approfondimento cognitivo richiesti dalla disciplina di legge.

Nella sentenza di annullamento si è precisato che, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante.

L'esame del contenuto della decisione irrevocabile è dunque non soltanto necessario ma rappresenta il punto di partenza di ogni analisi sul tema dedotto dalla parte.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha chiarito come nella specie non emergano elementi probatori tali da dimostrare l'inesigibilità o l'inutilità di una condotta collaborativa dello Zazo.

Infatti, pur prendendo atto di una condotta carceraria regolare e partecipativa, attesa la pericolosità sociale - in relazione ai precedenti di polizia e giudiziari e in ragione di una estrema gravità dei delitti per cui è condanna - e, infine, atteso l'elevato curriculum criminale e il contesto familiare/ambientale di provenienza, il Tribunale ha ritenuto tuttora esistenti dei legami concreti tra lo Zazo e i clan operanti nel territorio napoletano e in quello nazionale, tenuto conto della ramificazione della camorra.

4. Con l'unico articolato motivo di ricorso in esame, lo Zazo denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, precisando che nell'istanza invocativa del beneficio erano stati riportati gli stralci delle due sentenze di condanna emesse contro lo stesso, dai quali emergeva un rapporto con il clan camorristico non esclusivo e una minima partecipazione in ragione dell'esiguo numero di soggetti con i quali era entrato in contatto.

Il ricorrente, inoltre, contesta il ruolo dirigenziale attribuitogli nell'ordinanza di cui sopra, chiarendo come, in realtà, dovesse ritenersi esistente un semplice ruolo partecipativo che, quindi, non sarebbe stato incompatibile con l'ipotesi di inesigibile collaborazione.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6.

Con memoria contenente "motivi aggiunti", il ricorrente deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è da ritenersi censurabile in ragione della circostanza, desumibile dal giudizio reso, da cui si evince l'erronea equazione operata dallo stesso e che tende a ritenere, in via meramente apodittica, che la mancata collaborazione del ricorrente risulti dimostrativa di un mancato ravvedimento da parte dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In diritto va premesso che, in relazione al rapporto tra reati c.d. ostativi e benefici penitenziari, la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2018 ha censurato, alla luce dell'art. 27 comma 3 Cost., il carattere automatico delle preclusioni che in materia penitenziaria bloccano o rendono più difficile l'accesso dei condannati alle misure alternative alla detenzione.

Si è inteso, così, superare quello che appariva come un vero e proprio automatismo di tipo rigido, volto a precludere le valutazioni case to case.

Nella suindicata pronunzia si è affermato che il «carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi.

Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine special- preventivo, che possono ritenersi coerenti con il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena.

Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono le previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati.

Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma non possono, nella fase di esecuzione, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima» (Corte costituzionale - Sent. n. 149 del 2018 - rv. 0039385) Per tali ragioni, con la successiva sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., «nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cp e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen.; allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti».

La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del beneficio penitenziario, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia.

La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.

Insomma, detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie.

In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa (per una approfondita analisi della sentenza n. 253 del 2019 si veda Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

A tal fine, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione.

Infatti, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (si veda in tal senso anche Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474).

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 2020 ha, poi, affermato la natura sostanziale e non processuale delle norme che disciplinano l'accesso alle misure alternative alla detenzione e che, dunque, afferiscono alla dimensione qualitative della pena inflitta.

Anche la Corte di Strasburgo ha valutato il rapporto tra regime detentivo ostativo e la concessione dei benefici penitenziari, in relazione alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU.

L'equivalenza tra l'assenza di collaborazione da parte del condannato e la presunzione di una sua pericolosità sociale non terrebbe conto del successivo processo di reinserimento e dei progressi compiuti dopo la condanna.

Una tale presunzione, infatti, deve considerarsi inammissibile, posto che impedisce al giudice di esaminare le istanze di benefici penitenziari tramite una valutazione che atterrebbe al percorso individuale del condannato e alla evoluzione della sua risocializzazione.Di particolare impatto in materia è stata la pronuncia sul [OSCURATO:PERSONA] ci Italia del 13 giugno 2019, con la quale si è affrontato il tema dell'equilibrio tra gli obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale associabili alla sanzione penale ed il fine rieducativo della pena costituzionalmente previsto nell'ordinamento italiano; si è giunti quindi al principio che fosse necessario un vaglio del giudice, volto a verificare in concreto l'effettiva sussistenza di una pericolosità sociale.

Spetta, dunque, al giudice valutare se vi sia stata una collaborazione o un'accertata impossibilità di apportarla da parte del condannato, comprendendo se sussista o meno un suo collegamento con la criminalità organizzata.

Criterio valutativo questo accolto dalla Corte costituzionale, la quale ha, poi, precisato che "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula id quod plerumque accidit"(sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010).

Una presunzione assoluta, infatti, si sarebbe posta strettamente in contrasto con il principio costituzionale di valenza rieducativa della pena intesa come recupero e reinserimento sociale del reo.

Più di recente, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2021, ha affermato quanto segue: «Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo.

Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino.

Un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa.

Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale » (rv. 43874).

3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha sanato i vizi rilevati dalla sentenza di annullamento con rinvio, che, in sostanza, aveva censurato la precedente decisione solo rilevando l'incompletezza dell'istruttoria, per carenza nell'analisi delle sentenze di condanna in esecuzione in danno dello Zazo, di cui una addirittura non acquisita in atti.Il Tribunale di sorveglianza ha in primo luogo analizzato gli elementi scaturenti dalle decisioni dei giudici del merito, valutando attentamente la posizione dello Zazo e, quindi, ritenendo, con percorso motivazionale articolato ed esente da vizi di manifesta illogicità, l'insussistenza delle condizioni per applicare l'art. 58 ter Ord. Pen..

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante (Sez. 1, n. 40044 del 05/07/2013, Calasso, Rv. 257411).

Peraltro, ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia previsto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati (Sez. 1, Sentenza n. 9894 del 15/12/2020 -dep. 12/03/2021- Rv. 280677; in senso conforme, n. 1790 del 2020 rv. 278172 - 01, n. 18866 del 2020 rv. 279366 - 01, n. 43391 del 2014 rv. 261145 - 01, n. 12949 del 2014 rv. 259544 - 01, n. 45330 del 2019 rv. 277489 - 01, n. 43659 del 2007 rv. 238689).

Di tali principi ha fatto buon governo il Tribunale di sorveglianza di Palermo giacché, analizzando la questione se fosse o meno configurabile un'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile, ha ricordato che, in materia di benefici penitenziari, qualora il condannato prospetti l'impossibilità della sua collaborazione, è indispensabile che nell'istanza si evidenzino "elementi specifici circa tale impossibilità"; specificità, inoltre, richiesta nell'ipotesi di espiazione di pena per reati ostativi, per i quali occorre, infatti, delineare nell'istanza elementi circa l'impossibilità o irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito.

In particolare, nell'ipotesi di espiazione di pena per uno dei delitti ostativi c.d. di prima fascia ex art. 4 commi 1 e 1 bis Ord. Pen., per ottenere taluno dei benefici penitenziari, occorre l'assenza di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e, per i reati c.d. di seconda fascia ex art. 4 comma 1 ter Ord. Pen., non vi devono essere elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, da accertarsi dunque caso per caso.

Il Tribunale ha rilevato come dalle sentenze irrevocabili esaminate sia emerso il ruolo di spicco dello Zazo, organicamente inserito nella compagine della "consorteria camorristica denominata clan Mazzarella" [...]"un partecipe nel senso dinamico e funzionale di persona che sia incardinata, stabilmente, nel tessuto connettivo del sodalizio camorristico, prendendo parte alla vita e alla operatività fenomenica dello stesso" (sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 22 luglio 2015 - pag. 639).

I collaboratori di giustizia che hanno fornito dichiarazioni accusatorie contro l'interessato ne hanno tutti sottolineato il ruolo di rilievo nell'ambito del sodalizio camorristico e la circostanza che provvedesse a rifornire il clan di stupefacenti attraverso tre persone particolari non è idonea a ridurre il suo spessore criminale nell'ambito di una delle molteplici attività illecite gestite dall'associazione criminale al cui vertice organizzativo apparteneva lo stesso ricorrente.

Dalla lettura delle sentenze in atti si evince quindi chiaramente la grave incidenza nel contesto criminale del clan camorristico Mazzarella e, di conseguenza, il peso del ricorrente nell'ambito della struttura organizzativa del sodalizio.

Insomma, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia e logica motivazione, ha evidenziato che non v'è la prova dell'impossibilità o della inesigibilità della collaborazione del condannato, posto che quest'ultimo aveva svolto una posizione di rilievo nell'organizzazione delinquenziale di riferimento, circostanza che aveva concesso allo stesso di avere informazioni rilevanti e spendibili ai fini collaborativi, anche considerando che le dichiarazioni rilasciate dagli altri sodali collaboratori di giustizia non avevano permesso di definire completamente le dinamiche associative, vista la presenza di vari gruppi camorristici sul territorio in lotta tra loro, a seguito di recenti scarcerazioni.

Dalle sentenze esaminate, inoltre, il Tribunale ha ritenuto sussistente la permanenza di legami tra il condannato e l'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mazzarella di Napoli.

Il Tribunale, infine, ha preso atto (pag. 7 della ordinanza impugnata) dei precedenti di polizia e giudiziari del condannato e del suo ruolo apicale nella realtà associativa, derivando da ciò, in modo plausibile, la sua pericolosità sociale, tale da rendere non adeguata la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, nonostante la presenza di una possibilità lavorativa lontano da Napoli.

Infatti, «il ruolo assunto dal soggetto all'interno dell'organizzazione camorristica di appartenenza e l'ormai notoria ramificazione territoriale dell'operatività camorra anche al Nord Italia, induce a descrivere che il mero allontanamento dello Zazo da Napoli sia sufficiente ad annullare l'altrettanto elevato livello di pericolosità sociale del medesimo soggetto» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in Fatto 1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo indicata in epigrafe, con la quale -all'esito del giudizio di rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 47397 del 26 ottobre 2021- è stata confermata la declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura (alternativa alla detenzione) della semilibertà, ritenuta l'infondatezza i della pregiudiziale istanza di riconoscimento della collaborazione impossibile o inesigibile proposta ex art. 58 ter Ord.Pen. 2. Con la citata sentenza, la Prima Sezione ha dichiarato fondato il ricorso avverso la prima decisione del Tribunale di sorveglianza, ritenendo che la motivazione espressa nel provvedimento impugnato in tema di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, a fronte di una istanza basata su specifiche allegazioni, non soddisfacesse i requisiti di completezza e di necessario approfondimento cognitivo richiesti dalla disciplina di legge. Nella sentenza di annullamento si è precisato che, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante. L'esame del contenuto della decisione irrevocabile è dunque non soltanto necessario ma rappresenta il punto di partenza di ogni analisi sul tema dedotto dalla parte. 3. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha chiarito come nella specie non emergano elementi probatori tali da dimostrare l'inesigibilità o l'inutilità di una condotta collaborativa dello Zazo. Infatti, pur prendendo atto di una condotta carceraria regolare e partecipativa, attesa la pericolosità sociale - in relazione ai precedenti di polizia e giudiziari e in ragione di una estrema gravità dei delitti per cui è condanna - e, infine, atteso l'elevato curriculum criminale e il contesto familiare/ambientale di provenienza, il Tribunale ha ritenuto tuttora esistenti dei legami concreti tra lo Zazo e i clan operanti nel territorio napoletano e in quello nazionale, tenuto conto della ramificazione della camorra. 4. Con l'unico articolato motivo di ricorso in esame, lo Zazo denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, precisando che nell'istanza invocativa del beneficio erano stati riportati gli stralci delle due sentenze di condanna emesse contro lo stesso, dai quali emergeva un rapporto con il clan camorristico non esclusivo e una minima partecipazione in ragione dell'esiguo numero di soggetti con i quali era entrato in contatto. Il ricorrente, inoltre, contesta il ruolo dirigenziale attribuitogli nell'ordinanza di cui sopra, chiarendo come, in realtà, dovesse ritenersi esistente un semplice ruolo partecipativo che, quindi, non sarebbe stato incompatibile con l'ipotesi di inesigibile collaborazione. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6. Con memoria contenente "motivi aggiunti", il ricorrente deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è da ritenersi censurabile in ragione della circostanza, desumibile dal giudizio reso, da cui si evince l'erronea equazione operata dallo stesso e che tende a ritenere, in via meramente apodittica, che la mancata collaborazione del ricorrente risulti dimostrativa di un mancato ravvedimento da parte dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In diritto va premesso che, in relazione al rapporto tra reati c.d. ostativi e benefici penitenziari, la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2018 ha censurato, alla luce dell'art. 27 comma 3 Cost., il carattere automatico delle preclusioni che in materia penitenziaria bloccano o rendono più difficile l'accesso dei condannati alle misure alternative alla detenzione. Si è inteso, così, superare quello che appariva come un vero e proprio automatismo di tipo rigido, volto a precludere le valutazioni case to case. Nella suindicata pronunzia si è affermato che il «carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi. Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine special- preventivo, che possono ritenersi coerenti con il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena. Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono le previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma non possono, nella fase di esecuzione, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima» (Corte costituzionale - Sent. n. 149 del 2018 - rv. 0039385) Per tali ragioni, con la successiva sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., «nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cp e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen.; allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti». La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del beneficio penitenziario, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia. La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Insomma, detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa (per una approfondita analisi della sentenza n. 253 del 2019 si veda Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). A tal fine, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione. Infatti, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (si veda in tal senso anche Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474). La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 2020 ha, poi, affermato la natura sostanziale e non processuale delle norme che disciplinano l'accesso alle misure alternative alla detenzione e che, dunque, afferiscono alla dimensione qualitative della pena inflitta. Anche la Corte di Strasburgo ha valutato il rapporto tra regime detentivo ostativo e la concessione dei benefici penitenziari, in relazione alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU. L'equivalenza tra l'assenza di collaborazione da parte del condannato e la presunzione di una sua pericolosità sociale non terrebbe conto del successivo processo di reinserimento e dei progressi compiuti dopo la condanna. Una tale presunzione, infatti, deve considerarsi inammissibile, posto che impedisce al giudice di esaminare le istanze di benefici penitenziari tramite una valutazione che atterrebbe al percorso individuale del condannato e alla evoluzione della sua risocializzazione.Di particolare impatto in materia è stata la pronuncia sul [OSCURATO:PERSONA] ci Italia del 13 giugno 2019, con la quale si è affrontato il tema dell'equilibrio tra gli obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale associabili alla sanzione penale ed il fine rieducativo della pena costituzionalmente previsto nell'ordinamento italiano; si è giunti quindi al principio che fosse necessario un vaglio del giudice, volto a verificare in concreto l'effettiva sussistenza di una pericolosità sociale. Spetta, dunque, al giudice valutare se vi sia stata una collaborazione o un'accertata impossibilità di apportarla da parte del condannato, comprendendo se sussista o meno un suo collegamento con la criminalità organizzata. Criterio valutativo questo accolto dalla Corte costituzionale, la quale ha, poi, precisato che "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula id quod plerumque accidit"(sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010). Una presunzione assoluta, infatti, si sarebbe posta strettamente in contrasto con il principio costituzionale di valenza rieducativa della pena intesa come recupero e reinserimento sociale del reo. Più di recente, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2021, ha affermato quanto segue: «Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo. Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale » (rv. 43874). 3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha sanato i vizi rilevati dalla sentenza di annullamento con rinvio, che, in sostanza, aveva censurato la precedente decisione solo rilevando l'incompletezza dell'istruttoria, per carenza nell'analisi delle sentenze di condanna in esecuzione in danno dello Zazo, di cui una addirittura non acquisita in atti.Il Tribunale di sorveglianza ha in primo luogo analizzato gli elementi scaturenti dalle decisioni dei giudici del merito, valutando attentamente la posizione dello Zazo e, quindi, ritenendo, con percorso motivazionale articolato ed esente da vizi di manifesta illogicità, l'insussistenza delle condizioni per applicare l'art. 58 ter Ord. Pen.. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante (Sez. 1, n. 40044 del 05/07/2013, Calasso, Rv. 257411). Peraltro, ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia previsto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati (Sez. 1, Sentenza n. 9894 del 15/12/2020 -dep. 12/03/2021- Rv. 280677; in senso conforme, n. 1790 del 2020 rv. 278172 - 01, n. 18866 del 2020 rv. 279366 - 01, n. 43391 del 2014 rv. 261145 - 01, n. 12949 del 2014 rv. 259544 - 01, n. 45330 del 2019 rv. 277489 - 01, n. 43659 del 2007 rv. 238689). Di tali principi ha fatto buon governo il Tribunale di sorveglianza di Palermo giacché, analizzando la questione se fosse o meno configurabile un'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile, ha ricordato che, in materia di benefici penitenziari, qualora il condannato prospetti l'impossibilità della sua collaborazione, è indispensabile che nell'istanza si evidenzino "elementi specifici circa tale impossibilità"; specificità, inoltre, richiesta nell'ipotesi di espiazione di pena per reati ostativi, per i quali occorre, infatti, delineare nell'istanza elementi circa l'impossibilità o irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito. In particolare, nell'ipotesi di espiazione di pena per uno dei delitti ostativi c.d. di prima fascia ex art. 4 commi 1 e 1 bis Ord. Pen., per ottenere taluno dei benefici penitenziari, occorre l'assenza di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e, per i reati c.d. di seconda fascia ex art. 4 comma 1 ter Ord. Pen., non vi devono essere elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, da accertarsi dunque caso per caso. Il Tribunale ha rilevato come dalle sentenze irrevocabili esaminate sia emerso il ruolo di spicco dello Zazo, organicamente inserito nella compagine della "consorteria camorristica denominata clan Mazzarella" [...]"un partecipe nel senso dinamico e funzionale di persona che sia incardinata, stabilmente, nel tessuto connettivo del sodalizio camorristico, prendendo parte alla vita e alla operatività fenomenica dello stesso" (sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 22 luglio 2015 - pag. 639). I collaboratori di giustizia che hanno fornito dichiarazioni accusatorie contro l'interessato ne hanno tutti sottolineato il ruolo di rilievo nell'ambito del sodalizio camorristico e la circostanza che provvedesse a rifornire il clan di stupefacenti attraverso tre persone particolari non è idonea a ridurre il suo spessore criminale nell'ambito di una delle molteplici attività illecite gestite dall'associazione criminale al cui vertice organizzativo apparteneva lo stesso ricorrente. Dalla lettura delle sentenze in atti si evince quindi chiaramente la grave incidenza nel contesto criminale del clan camorristico Mazzarella e, di conseguenza, il peso del ricorrente nell'ambito della struttura organizzativa del sodalizio. Insomma, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia e logica motivazione, ha evidenziato che non v'è la prova dell'impossibilità o della inesigibilità della collaborazione del condannato, posto che quest'ultimo aveva svolto una posizione di rilievo nell'organizzazione delinquenziale di riferimento, circostanza che aveva concesso allo stesso di avere informazioni rilevanti e spendibili ai fini collaborativi, anche considerando che le dichiarazioni rilasciate dagli altri sodali collaboratori di giustizia non avevano permesso di definire completamente le dinamiche associative, vista la presenza di vari gruppi camorristici sul territorio in lotta tra loro, a seguito di recenti scarcerazioni. Dalle sentenze esaminate, inoltre, il Tribunale ha ritenuto sussistente la permanenza di legami tra il condannato e l'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mazzarella di Napoli. Il Tribunale, infine, ha preso atto (pag. 7 della ordinanza impugnata) dei precedenti di polizia e giudiziari del condannato e del suo ruolo apicale nella realtà associativa, derivando da ciò, in modo plausibile, la sua pericolosità sociale, tale da rendere non adeguata la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, nonostante la presenza di una possibilità lavorativa lontano da Napoli. Infatti, «il ruolo assunto dal soggetto all'interno dell'organizzazione camorristica di appartenenza e l'ormai notoria ramificazione territoriale dell'operatività camorra anche al Nord Italia, induce a descrivere che il mero allontanamento dello Zazo da Napoli sia sufficiente ad annullare l'altrettanto elevato livello di pericolosità sociale del medesimo soggetto» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara ina