CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6114/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 2767/2022 depositata il 21/12/2022. R.g. n. 6114 del 2023 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025 . dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, la allora moglie [OSCURATO:PERSONA], quando la coppia era ancora in fase di separazionegiudiziale, poi sfociata in divorzio, chiedendo la condanna alla restituzione della somma di oltre seicentomila euro (€ 678.202,08) oltre interessi, che era in giacenza su di un conto corrente intestato alla sola Morello ma sul quale egli aveva facoltà di operare. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, resistette alla domanda e propose domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del Molon alla corresponsione della somma di oltre novantaduemila euro (€ 92.360,00). 3. Il Tribunale di Padova, esperita consulenza tecnico contabile, con sentenza 547 del 24/03/2021, accolse la domanda del Molon e rigettò la riconvenzionale della Morello, condannandola al pagamento della somma di € 678.202,08. 4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello nei confronti del Molon e di [OSCURATO:PERSONA], attuale moglie del Molon e cessionaria del credito litigioso in forza di atto di cessione da parte del coniuge in data 23/03/2021, credito quantificato nel rogito in euro 881.698,22 e ceduto verso il corrispettivo di euro 114.000,00. 5. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in fase d’impugnazione. 6. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2767 del 21/12/2022, ha rigettato l’appello. 7. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. 8. Rispond ono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . R.g. n. 6114 del 2023 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti . 2. Il p rimo motivo è proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per error in procedendo, per avere il giudice di appello giudicato ultra petita avendo accolto la domanda di restituzione per un titolo diverso dalle domande dedotte in giudizio (pagg.8-9 punto 22 della sentenza d’appello). Il motivo espone che l’azione direstituzione delle somme giacenti sul conto corrente,proposta dal Molon, era stata rigettata dal Tribunale. il quale aveva invece accolto l’azione di rivendica. Tuttavia - prosegue il ricorrente - la Corte d’appello, nel rigettare l’azione di rivendica, aveva viceversa accolto quella di restituzione, per una ragione e un titolo che il Molon non aveva mai indicato, cosicché vi era stato un mutamento, a opera dei giudici di merito, delle prospettazioni del Molon, mutamento che aveva condotto all’accoglimento della domanda di questi, con conseguente illegittimità della sentenza. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha affermato che sulla base della consulenza tecnica di ufficio eseguita in primo grado le somme sul conto corrente erano rivenienti da accrediti del Molon e, quindi, posto che l’accordo di cui alla bozza, redatta dal solo Molon, di attribuzione dei beni (denominata in atti di causa road map),non si era perfezionato, esse dovevano essere restituite al Molon. Questi, sin dal primo grado di giudizio aveva dedotto, in atto di citazione, alla pag. 19, primo subparagrafo, il cui esame è stato effettuato da questa Corte in quanto il motivo di ricorso deduce un vizio del procedimento per il R.g. n. 6114 del 2023 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle quale la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale, che il versamento del quale egli chiedeva la restituzione non era sorretto da alcuna causa di attribuzione e doveva, pertanto, essergli restituito e, quindi, in concreto invocò il principio di diritto secondo il quale in carenza di una causa giustificativa non può sussistere alcuna obbligazione. La Corte d’appello non ha travalicato da detta ragione della domanda (causa petendi) poiché ha accolto la domanda del Molon ritenendo «assente l’obbligazione che avrebbe giustificato il trasferimento del denaro dal Molon alla Morello». 4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. laddove la Corte d’appello ha affermatoche vi è la prova del titolo per il quale sono state versate le somme di cui è causa e delle quali è stata chiesta la restituzioneper il venir meno del medesimo ( pagg .8 - 9 punto 22 della sentenza d’appello). Il motivo richiama l’art. 2697 cod. civ. ma non lo fa nel senso ritenuto corretto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23/10/2018 n. 26769) secondo la quale la violazione della norma sull’onere della prova si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il motivo, viceversa, si incentra sull’asserita mancata valutazione e motivazione, da parte dei giudici di merito, su alcuni documenti. Il motivo è, pertanto, inammissibile in quanto non censura correttamenteil riparto dell’onere della prova ma si limita a chiedere una rilettura istruttoria al fine di ottenere una diversa valutazione delle prove documentali.La Corte territoriale ha affermato, e ciò non è inciso dal motivo, che non è stata raggiunta la prova del perfezionamento dell’accordo, la cd. road map, che avrebbe dovuto giustificare il versamento delle somme a favore dell’allora moglie. R.g. n. 6114 del 2023 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il giudice di merito, pertanto, il versamento della somma di 933.000,00 fu effettuato in previsione di un accordo non raggiunto. La Corte non ha deciso la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, néha addossato alla Morello detto onere, bensì ha accolto la domanda sul presupposto che il Molon aveva dimostrato il fatto costitutivo della pretesa. 5. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. , l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte d’appellostatuito che era stata acquisita in causa la prova del titolo per il quale sono state versate le somme di cui è causa ( pagg.8 - 9 punto 22 della sentenza d’Appello). Il motivo censura la decisione della Corte territoriale per avere questa comunque ritenuto che il Molon aveva dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa. 6. Il motivo è inammissibile poiché pone censura non di omesso esame in senso proprio ma di motivazione contraddittoria, non più rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. se non nei limiti dello sforamento, al ribasso, del cd. minimocostituzionale. Le censure si incentrano sulla valutazione delle prove, il che costituisce compito proprio del giudice di merito, il cui potere valutativo non è censurabile ove, come nella specie, adeguatamente motivato (Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass. 8/11/2019 n. 28887). Il motivo è, inoltre, inammissibile in quanto se pure non vi fosse stato alcun accordo, come afferma la ricorrente, in ogni caso si è formato giudicato, in mancanza di impugnazionesull’affermazione secondo la quale le somme di cui al conto corrente della Morello erano rivenienti dalla vendita di immobili di proprietà del solo Molon. 7. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’a rt. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti laddove la Corte d’appello ha affermato che il secondo motivo di gravame riguardante il mancato R.g. n. 6114 del 2023 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle accoglimento della domanda riconvenzionale rimane assorbito dal rigetto dell’impugnazione, segnatamente pag. 9 capoverso 23 della sentenza d’appello, ove vi è la decisione dirigetto del la domanda di pagamento della somma di € 92.360,00 fondata su atti di riconoscimento di debito sottoscritti dal Molon e non contestati in causa. 8. La censura , che l’intestazione del motivo inscrive sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.,dovrebbe essere più propriamente riqualificata quale violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 276 cod. proc. civ. ossia di censura relativa all’ordine di decisione delle questioni. Il motivo , anche così riqualificato, è infondato. L’assorbimento predicato dalla Corte d’appello, in senso peraltro conforme a quanto già affermato dal Tribunale, deriva dal fatto che le somme di cui alla domanda riconvenzionale dell’odierna ricorrente erano state esclus e dal la domanda di restituzione , in quanto la Morello era stata autorizzata a spenderle e quindi l’azione del Molon era relativa alle sole somme rimaste effettivamente sul conto corrente. Sicché, in virtù di tale motivazione – involgente accertamenti di fatto e qui non censurabile - i n concreto la Corte d’appello, pur dichiarando la domanda riconvenzionale assorbita , nella sostanza l’ha implicitamente rigettata. In detti termini la motivazionedella sentenza della Corte territoriale va dunque corretta, senza alcuna incidenza sul dispositivo, che risulta comunque conforme a diritto. 9. Il ricorso è, in conclusione, rigettato. 10.Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. 11.La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte R.g. n. 6114 del 2023 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.005,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovu