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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 34748/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 7 maggio 2021, riformava parzialmente, dichiarando l'estinzione per prescrizione di alcuni reati e rideterminando conseguentemente la pena, la sentenza del Tribunale di Napoli del 3 gennaio 2014, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione a tre delitti di furto aggravato di carte di credito.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen.

Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello che non avrebbe dato conto del diniego in ordine alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, confermate equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della condotta processuale del Vanacore, che aveva confessato e arricchito con la propria dichiarazione il quadro probatorio, della modesta entità dei fatti singolarmente considerati, nonché delle mutate condizioni di vita del Vanacore, che risultava dipendente quale operaio specializzato, oltre che del tempo trascorso fra la sentenza di primo grado del 3 gennaio 2014 e quella di appello.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione.

Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il vincolo della continuazione, già negato dal giudice di primo grado, fra le condotte del presente giudizio e quelle della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 febbraio 2009.

Rileva il ricorrente come l'elemento ritenuto ostativo dalla Corte di appello, vale a dire la distanza temporale fra le condotte, sia solo uno degli elementi da valutare, risultando la convergenza degli ulteriori fattori, quali l'omogeneità delle violazioni, la causale da individuarsi nelle precarie condizioni economiche, le condizioni di luogo, il bene protetto, al fine di valutare l'identità del medesimo disegno criminoso.

5. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Il ricorrente rileva come all'esito della rideterminazione del calcolo, a seguito della estinzione di alcuni reati per prescrizione, la Corte territoriale abbia individuato come reato più grave il furto aggravato (artt. 624, 61, comma 1, n. 2, 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.), contestato al capo A), determinando la pena in mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa, con gli aumenti di giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno degli ulteriori due reati, quindi con pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa.A fronte di ciò il ricorso rileva come, a differenza della valutazione del Tribunale, la pena per il reato più grave risulti superiore al minimo edittale, parametro utilizzato invece dal Tribunale nel dosare la pena più grave, il che integrerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, che sussiste non solo per la pena finale ma anche per i singoli elementi che al compongono. 1g Il ricorso è stato trattato in forma orale a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, censura l'omessa motivazione in ordine alla conferma del giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e quelle aggravanti e la recidiva reiterata specifica contestata, confermato dalla Corte territoriale, a fronte del motivo di appello che chiedeva la riforma con il riconoscimento della giudizio di prevalenza.

Sul punto va evidenziato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

In tal senso la sentenza impugnata rileva che non possa riconoscersi il giudizio di prevalenza in sede di bilanciamento, ravvisando che non vi sia alcun motivo che possa condurre a tale conclusione.

Di fatto la difesa ripropone con il ricorso le medesime ragioni già esposte con l'atto di appello e già valutate da parte del Tribunale - la cui sentenza va a costituire un unico corpo motivazionale con quella di appello - che aveva ritenuto il comportamento collaborativo dell'imputato adeguato a determinare la sola equivalenza.

In sostanza la Corte, seppur implicitamente, conferma tale valutazione, rilevando che l'appello non ha addotto ragioni ulteriori rispetto a quelle ritenute congruamente valutate dal primo giudice.

Pertanto, essendo le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicanti una valutazione discrezionale tipica del giudizio di ju\ merito, queste sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, che nel caso in esame sussiste per quanto rilevato (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

3. Quanto al secondo motivo, riguarda il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati del presente giudizio — tre delitti di furto aggravato di carte di credito, commessi in luogo non precisato in data 14 aprile 2006, 5 ottobre 2006 e 12 ottobre 2006 — e quello relativo a episodio commesso nel 2008, oggetto della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 febbraio 2019.

Rileva il Collegio che in tema di continuazione il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664 -01).

Nel caso in esame la valutazione dei Giudici del merito risultano congrue e , I i coerenti, oltre che conformi ai principi di diritto, poiché rilevano non solo il dato Y della distanza cronologica fra i fatti, ma anche che le motivazioni addotte dallo stesso Vanacore, che indicava la causale solo di alcuni dei delitti nelle difficoltà economiche connesse al matrimonio, escludano l'unico disegno criminoso.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo, per manifesta infondatezza.

4. Il terzo motivo riguarda la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius.

Il Tribunale aveva previsto quale delitto più grave quello contestato al capo C1), previsto dall'art. 493-ter cod. pen., per il quale la pena era stata determinata in anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.

A seguito dell'estinzione per prescrizione di tale delitto la Corte territoriale ha individuato il delitto più grave nel furto contestato al capo A), la cui pena base detentiva, ferma quella pecuniaria, è stata individuata nella misura di nove mesi di reclusione.

La censura lamenta che mentre il Tribunale aveva individuato la pena nella misura pari al minimo edittale, la Corte non abbia rispettato tale criterio ma l'abbia indicata come più elevata.

A ben vedere il motivo è del tutto infondato.

L'art. 624 cod. pen. prevede come pena detentiva la reclusione da sei mesi a tre anni.Effettivamente la Corte non ha individuato quale pena quella corrispondente al minimo edittale, e però il divieto di reformatio in peíus non impone l'applicazione del medesimo criterio seguito in primo grado, ma pone come unico limite quello che la pena in precedenza determinata non debba essere quantitativamente superata.

Infatti, nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita (Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Cavani, Rv. 258263 - 01: fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa).

Nel caso in esame il limite determinato dalla pena precedente è stato rispettato, dovendosi per altro rilevare come alla Corte spettasse la rideterminazione della pena in relazione al reato divenuto più grave secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali (Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, Amoriello, Rv. 244299 - 01).

D'altro canto anche di recente è stato affermato, con principio condiviso dal Collegio, che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. 'UU( • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 7 maggio 2021, riformava parzialmente, dichiarando l'estinzione per prescrizione di alcuni reati e rideterminando conseguentemente la pena, la sentenza del Tribunale di Napoli del 3 gennaio 2014, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione a tre delitti di furto aggravato di carte di credito. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello che non avrebbe dato conto del diniego in ordine alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, confermate equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della condotta processuale del Vanacore, che aveva confessato e arricchito con la propria dichiarazione il quadro probatorio, della modesta entità dei fatti singolarmente considerati, nonché delle mutate condizioni di vita del Vanacore, che risultava dipendente quale operaio specializzato, oltre che del tempo trascorso fra la sentenza di primo grado del 3 gennaio 2014 e quella di appello. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il vincolo della continuazione, già negato dal giudice di primo grado, fra le condotte del presente giudizio e quelle della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 febbraio 2009. Rileva il ricorrente come l'elemento ritenuto ostativo dalla Corte di appello, vale a dire la distanza temporale fra le condotte, sia solo uno degli elementi da valutare, risultando la convergenza degli ulteriori fattori, quali l'omogeneità delle violazioni, la causale da individuarsi nelle precarie condizioni economiche, le condizioni di luogo, il bene protetto, al fine di valutare l'identità del medesimo disegno criminoso. 5. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva come all'esito della rideterminazione del calcolo, a seguito della estinzione di alcuni reati per prescrizione, la Corte territoriale abbia individuato come reato più grave il furto aggravato (artt. 624, 61, comma 1, n. 2, 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.), contestato al capo A), determinando la pena in mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa, con gli aumenti di giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno degli ulteriori due reati, quindi con pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa.A fronte di ciò il ricorso rileva come, a differenza della valutazione del Tribunale, la pena per il reato più grave risulti superiore al minimo edittale, parametro utilizzato invece dal Tribunale nel dosare la pena più grave, il che integrerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, che sussiste non solo per la pena finale ma anche per i singoli elementi che al compongono. 1g Il ricorso è stato trattato in forma orale a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, censura l'omessa motivazione in ordine alla conferma del giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e quelle aggravanti e la recidiva reiterata specifica contestata, confermato dalla Corte territoriale, a fronte del motivo di appello che chiedeva la riforma con il riconoscimento della giudizio di prevalenza. Sul punto va evidenziato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). In tal senso la sentenza impugnata rileva che non possa riconoscersi il giudizio di prevalenza in sede di bilanciamento, ravvisando che non vi sia alcun motivo che possa condurre a tale conclusione. Di fatto la difesa ripropone con il ricorso le medesime ragioni già esposte con l'atto di appello e già valutate da parte del Tribunale - la cui sentenza va a costituire un unico corpo motivazionale con quella di appello - che aveva ritenuto il comportamento collaborativo dell'imputato adeguato a determinare la sola equivalenza. In sostanza la Corte, seppur implicitamente, conferma tale valutazione, rilevando che l'appello non ha addotto ragioni ulteriori rispetto a quelle ritenute congruamente valutate dal primo giudice. Pertanto, essendo le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicanti una valutazione discrezionale tipica del giudizio di ju\ merito, queste sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, che nel caso in esame sussiste per quanto rilevato (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). 3. Quanto al secondo motivo, riguarda il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati del presente giudizio — tre delitti di furto aggravato di carte di credito, commessi in luogo non precisato in data 14 aprile 2006, 5 ottobre 2006 e 12 ottobre 2006 — e quello relativo a episodio commesso nel 2008, oggetto della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 febbraio 2019. Rileva il Collegio che in tema di continuazione il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664 -01). Nel caso in esame la valutazione dei Giudici del merito risultano congrue e , I i coerenti, oltre che conformi ai principi di diritto, poiché rilevano non solo il dato Y della distanza cronologica fra i fatti, ma anche che le motivazioni addotte dallo stesso Vanacore, che indicava la causale solo di alcuni dei delitti nelle difficoltà economiche connesse al matrimonio, escludano l'unico disegno criminoso. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, per manifesta infondatezza. 4. Il terzo motivo riguarda la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius. Il Tribunale aveva previsto quale delitto più grave quello contestato al capo C1), previsto dall'art. 493-ter cod. pen., per il quale la pena era stata determinata in anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. A seguito dell'estinzione per prescrizione di tale delitto la Corte territoriale ha individuato il delitto più grave nel furto contestato al capo A), la cui pena base detentiva, ferma quella pecuniaria, è stata individuata nella misura di nove mesi di reclusione. La censura lamenta che mentre il Tribunale aveva individuato la pena nella misura pari al minimo edittale, la Corte non abbia rispettato tale criterio ma l'abbia indicata come più elevata. A ben vedere il motivo è del tutto infondato. L'art. 624 cod. pen. prevede come pena detentiva la reclusione da sei mesi a tre anni.Effettivamente la Corte non ha individuato quale pena quella corrispondente al minimo edittale, e però il divieto di reformatio in peíus non impone l'applicazione del medesimo criterio seguito in primo grado, ma pone come unico limite quello che la pena in precedenza determinata non debba essere quantitativamente superata. Infatti, nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita (Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Cavani, Rv. 258263 - 01: fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa). Nel caso in esame il limite determinato dalla pena precedente è stato rispettato, dovendosi per altro rilevare come alla Corte spettasse la rideterminazione della pena in relazione al reato divenuto più grave secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali (Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, Amoriello, Rv. 244299 - 01). D'altro canto anche di recente è stato affermato, con principio condiviso dal Collegio, che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. 'UU( • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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