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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02121/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Irì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 22.1.2025 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 13.12.2021 di condanna alla pena di et'Alue , un anno e grat• i , tmmesi di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967; Rilevato che il ricorso articola doglianze in punto di fatto, che sono meramente reiterative del motivo di appello sulla responsabilità e che sono state adeguatamente disattese dalla Corte d'appello; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso consista nella rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e nella sollecitazione della adozione di parametri diversi di ricostruzione del fatto, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto ripropone pedissequamente questioni già dichiarate infondate, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Irì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 22.1.2025 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 13.12.2021 di condanna alla pena di et'Alue , un anno e grat• i , tmmesi di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967; Rilevato che il ricorso articola doglianze in punto di fatto, che sono meramente reiterative del motivo di appello sulla responsabilità e che sono state adeguatamente disattese dalla Corte d'appello; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso consista nella rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e nella sollecitazione della adozione di parametri diversi di ricostruzione del fatto, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto ripropone pedissequamente questioni già dichiarate infondate, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris