CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29989-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 79/2020 del TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. - titolare di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal fiume Velino, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, con provvedimento del 23 luglio 2007, aveva determinato la durata fino al 31 dicembre 2020, in applicazione della proroga disposta dall'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - ha impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche l'ulteriore provvedimento del 22 ottobre 2008, con cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ripristinato la precedente scadenza del 31 dicembre 2010, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione suddetta. Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] di Terni, il giudice adito con sentenza del 21 novembre 2011 ha rigettato la domanda ed avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 4 ottobre 2012, n. 16850, hanno accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quarto, rigettato il primo ed il Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 terzo; hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al TSAP, in diversa composizione. Ritenuta corretta la qualificazione di atto di "autoannullamento" data dalla ricorrente al provvedimento impugnato, e rilevato che esso è stato emesso proprio per ovviare alla illegittimità sopravvenuta del precedente provvedimento del 23 luglio 2007, che aveva fissato al 31 dicembre 2020 la scadenza della concessione contestualmente "volturata" alla ricorrente, illegittimità sopravvenuta in seguito alla pronuncia della sentenza n. 1/2008 della Corte costituzionale, questa Corte osservava che la [OSCURATO:PERSONA] di Terni poteva procedere al parziale annullamento di ufficio di un atto (divenuto) illegittimo, ma, per il disposto dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, aveva la facoltà di provvedere nel senso in cui si è determinata, ma sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Infatti, l'annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi; l'annullamento d'ufficio è, dunque, un provvedimento discrezionale, che può essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento. Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 In relazione a tale profilo, il vaglio della legittimità del provvedimento impugnato era del tutto mancato da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a causa dell'erroneo presupposto, posto a base della decisione, circa il ritenuto carattere "vincolato" del provvedimento stesso. 2. Riassunta la causa, il TSAP, con sentenza del 19 febbraio 2016, ha respinto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che l'affidamento della società ricorrente era commisurato al breve lasso di tempo intercorrente non già tra i due decreti della [OSCURATO:PERSONA] di Terni (circa 15 mesi), ma tra il decreto del 23 luglio 2007 (fissazione del termine finale della concessione al 31 dicembre 2020) e la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008 (sei mesi). Di qui il rilievo per cui "sfugge allora qual possa essere stata mai quella rilevante modificazione, in termini di investimenti o di gestione dell'impianto, che abbia potuto determinare l'irriducibile differenza tra l'assetto di gennaio 2008 rispetto a quella di luglio 2007". Era stata quindi corretta la scelta della [OSCURATO:PERSONA], senza la necessità di una diffusa motivazione sul ripristino ex lege dell'originario termine del 31 dicembre 2010, a seguito del difetto d'un affidamento consolidato in capo alla ricorrente. Infine, il Tribunale superiore ha giudicato "manifestamente infondata la questione sulla partecipazione procedimentale, poiché, stante l'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, v'è nell'ordinamento un'evidente dequotazione del vizio procedimentale in parola, soprattutto Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -4- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 se, tanto sotto il profilo economico gestionale e degli investimenti, quanto sotto quello del mantenimento ex lege del rapporto concessorio in attesa di futura ed incerta gara, la ricorrente non offre alcun serio principio di prova dell'evidente irragionevolezza del decreto provinciale del gennaio 2008 rispetto alla precedente statuizione del luglio 2007". 3. Anche questa sentenza era oggetto di ricorso per cassazione da parte della società cui ha resistito, con memoria di costituzione e difensiva la Regione Umbria, subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni in seguito alla riallocazione delle funzioni delle Province. Questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 31213 del 2017 ha accolto i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo motivo di ricorso, e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione. A sostegno dell’accoglimento dei primi due motivi, si ribadiva che la sentenza n. 16850 del 2012 delle Sezioni Unite, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] contro la pronuncia del Tribunale superiore n. 123/2011 del 21 novembre 2011, aveva rimesso al giudice del rinvio di vagliare la legittimità del provvedimento in data 22 ottobre 2008, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ripristinato la precedente scadenza del 2010, vaglio che era del tutto mancato nella prima decisione del TSAP, a causa Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -5- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dell'erroneo presupposto circa il carattere "vincolato" del provvedimento stesso. Il TSAP in sede di rinvio aveva riconosciuto la necessità della previa ponderazione, da parte della P.A., dei contrapposti interessi sottesi alla rimozione di un assetto dato, ed aveva rilevato che - a fronte dell'interesse pubblico attuale al ripristino della legalità dell'azione amministrativa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma in base alla quale il termine finale della concessione era stato determinato, nel precedente provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2007, al 31 dicembre 2020 - non vi era, in capo alla società destinataria del provvedimento annullato, un legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. (e, dunque, ad essa opponibile), essendo intercorso un breve lasso di tempo tra l'uno e l'altro provvedimento (circa quindici mesi), e meno ancora (appena sei mesi) tra il primo provvedimento e la sentenza (in data 18 gennaio 2008) della Corte costituzionale: periodo di tempo insuscettibile di rafforzare la convinzione sulla spettanza del bene della vita ottenuto e di determinare alcuna rilevante modificazione in termini di investimento o di gestione dell'impianto. Tuttavia, si trattava di una conclusione valutativa che il TSAP non aveva tratto dall'analisi della motivazione del provvedimento impugnato, ma a cui era pervenuto operando direttamente il bilanciamento degli interessi contrapposti, così fornendo una giustificazione a posteriori alla soluzione Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -6- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata basata sul solo richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale. In tal modo il giudice del rinvio non aveva valutato se, nell'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale prendendo essa debitamente in considerazione anche gli interessi della destinataria del provvedimento: valutazione, questa, necessaria, giacché con la sentenza di cassazione con rinvio, nel censurare anche la mancata trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, era stato escluso sia l'appartenenza del provvedimento del 22 ottobre 2008 al novero di quelli sostanzialmente vincolati sia il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad adottarlo. 4. Il giudizio era nuovamente riassunto dinanzi al TSAP, dinanzi al quale si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] di Terni che ha eccepito la nullità/inesistenza della vocatio in ius sul rilievo dell'indicazione della [OSCURATO:PERSONA] quale esclusiva destinataria dell'atto di citazione. Il TSAP con la sentenza n. 79 del 22 giugno 2020 ha accolto il ricorso originario della società, compensando le spese dei vari gradi di giudizio. Quanto all’eccezione di nullità o inesistenza della vocatio in ius sollevata dalla provincia di Terni, in ragione del rilievo per cui la destinataria dell'atto di citazione, ossia la [OSCURATO:PERSONA], non coincideva con la Regione, nemmeno costituitasi in giudizio, la sentenza evidenziava che nell'atto di riassunzione era Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -7- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 chiaramente individuata la Regione come parte convenuta. La stessa aveva ricevuto la notifica del ricorso sia presso la propria sede che presso il difensore, che era tale anche della [OSCURATO:PERSONA]. L'errata indicazione della [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di citazione, notificato alla Regione dal cui contenuto si evince che quest'ultima è parte convenuta, non integra alcuna ipotesi di nullità o inesistenza della vocatio in ius, con l'ulteriore considerazione che la mancata costituzione in giudizio della Regione è frutto di un'autonoma e volontaria opzione. Nel merito riteneva il ricorso fondato, in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato assumendo ad unico presupposto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2008, ma senza alcuna previa ponderazione d'interessi, invece imposta in ragione della natura discrezionale del potere d'annullamento in autotutela. L’atto si fondava sull'erroneo presupposto che dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata scaturisse l'automatica cessazione degli effetti del provvedimento di proroga già adottato, ma in tal modo risultava violato l'art. 21 nonies della l. 241/190, non consentendo la partecipazione al procedimento d'autotutela della società, sì da ledere l'affidamento legittimamente ingeneratole dall'atto di proroga, adottato dalla stessa amministrazione. 5. Per la cassazione di tale ultima sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Terni sulla base di un motivo. L’intimata non ha svolto difese in questa fase. Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -8- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 6. Il motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 111 Cost., la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 170 c.p.c., nonché dell’art. 123 disp. att. c.p.c. e dell’art. 1 co. 96 lett. c) della legge n. 56/2014. Si deduce che l’atto di riassunzione dopo la seconda sentenza della Corte di Cassazione non conterrebbe la vocatio in ius anche della Regione Umbria, ma solo della [OSCURATO:PERSONA] di Terni, il che ha determinato l’invalidità dello stesso atto di riassunzione. In particolare, l’atto contiene l’evocazione in giudizio di un soggetto giuridico diverso da quello che era parte del giudizio di legittimità e con il quale si era instaurato il contraddittorio. Né può assumere rilevanza la circostanza che l’atto de quo sia stato anche notificato presso il procuratore della parte costituita (la Regione Umbria) dinanzi alle Sezioni Unite, così come sarebbe irrilevante che il difensore della Regione assistesse anche la [OSCURATO:PERSONA]. Il vizio dell’atto di riassunzione derivante dall’errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius risulta ancora più grave in quanto nella fase di rinvio avrebbe dovuto partecipare la sola Regione Umbria. Si conclude nel senso che l’evocazione in giudizio di una PA diversa da quella effettivamente legittimata implica che la stessa riassunzione sia inammissibile, e ciò anche in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha perso la qualità di “giusta parte”. Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -9- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 7. Il motivo è infondato. Quanto alla pretesa assoluta estraneità della [OSCURATO:PERSONA] di Terni, soggetto inizialmente evocato in giudizio quale amministrazione autrice del provvedimento impugnato, questa Corte ha già affermato che, ove ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione riassuma determinate funzioni in precedenza svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], si determina, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019). Osserva tuttavia il Collegio che la riconduzione del fenomeno successorio determinatosi in corso di causa alla disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., implicherebbe la necessità della notifica del ricorso anche alla Regione Umbria, permanendo un fenomeno di litisconsorzio necessario, ove a seguito dell’intervento del successore a titolo particolare non sia intervenuta l’estromissione del cedente (cfr. da ultimo Cass.n. 15905/2018), così che in assenza di tale notifica, dovrebbe disporsi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato. Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -10- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129). In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -11- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Posta tale premessa, come si ricava dalla lettura dell’atto di riassunzione, ancorché a pag. 13 nella vocatio in ius si indichi la sola [OSCURATO:PERSONA] di Terni, tuttavia a pag. 1 nell’intestazione dell’atto si indica come contraddittore la Regione Umbria “subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] di terni in seguito a quanto disposto dalla legge regionale n. 10/2015”, avvalendosi della medesima espressione contenuta nella sentenza che aveva disposto il secondo rinvio . L’atto poi risulta notificato sia alla [OSCURATO:PERSONA] che alla Regione, e per entrambe sia presso il difensore domiciliatario nelle precedenti fasi che presso la loro sede (per la necessità della notifica personale dell’atto di riassunzione in sede di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., si deve propendere alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 260/2006, secondo cui la riassunzione del processo davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è soggetta al rispetto del termine annuale fissato nell'art. 392 cod. proc. civ., in virtù del generico rinvio operato, "per il ricorso alla Sezioni unite della Corte di cassazione", dall'art. 202, primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un intero settore del codice di procedura civile, rinvio da ritenersi, pertanto, di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione). Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -12- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Va poi richiamato il principio secondo cui l'identificazione del soggetto chiamato in giudizio si risolve in un'indagine sulla volontà manifestata dalla parte nell'atto con cui il giudizio è stato proposto e tale indagine non può limitarsi alla "vocatio in ius" ma deve estendersi a tutti gli elementi desumibili dall'atto stesso. Pertanto, nel caso di atto di riassunzione ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. nei confronti di una società, indicata con denominazione non del tutto corrispondente a quella propria della società passivamente legittimata, il giudice di rinvio è tenuto ad accertare se dal complesso dell'atto di riassunzione - e, in particolare, dal riferimento alle precedenti fasi del giudizio, dal richiamo alla sentenza di annullamento, nonché dall'indicazione della sede e del rappresentante legale - sia o no riconoscibile, nonostante l'inesatta denominazione della società legittimata, la volontà di riassumere il giudizio nei confronti della stessa (Cass. n. 7420/1992). Ritiene la Corte che il complessivo tenore dell’atto di riassunzione, con la puntuale illustrazione delle vicende che hanno preceduto lo stesso, e con la specificazione alla pag. 1 che la Regione Umbria era subentrata in corso di causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, iniziale amministrazione convenuta in giudizio, consente di escludere ogni incertezza circa la volontà di riassumere il giudizio anche nei confronti della Regione Umbria, cui l’atto stesso è stato correttamente notificato presso la sede istituzionale. Il ricorso è pertanto rigettato. Ric. 2020 n. 29989 sez. SU - ud. 10-05-2022 -13- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 29989/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 15890/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 8. Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata. 9. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, in data 10 maggio 2022.