CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/12/2020 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reati di furto ed indebito utilizzo di carte di debito. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte, pervia esclusione dell'aggravante della destrezza, ha invece disposto non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell'imputata per gli ulteriori furti per i quali era stata in precedenza condannata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa a seguito della tardiva comunicazione ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 delle conclusioni scritte del Procuratore generale, pervenute al difensore solo il 24 novembre 2020 in vista dell'udienza del giudizio d'appello fissata per il successivo 2 dicembre. Con il secondo motivo deduce violazi,one di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di .A.; responsabilità imputata, fondata esclusivamente sul sommario ed arbitrario riconoscimento della medesima da parte degli operanti nelle tutt'altro che definite immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza degli sportelli bancomat presso i quali sono stati effettuati gli illeciti prelievi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. In particolare è infondato il primo motivo. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (poi trasfuso nell'art. 23-bis della I. 18 dicembre 2020, n. 176) per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez. 3, Sentenza n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373). Conseguentemente, come pure già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la non tempestiva comunicazione delle medesime conclusioni al difensore dell'imputato non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, c) c.p.p., salvo che il ritardo non abbia impedito allo stesso di presentare tempestivamente (ossia cinque giorni prima della data fissata per l'udienza) le proprie conclusioni (Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694). Nel caso di specie la comunicazione delle conclusioni formulate dal pubblico ministero è avvenuta il 24 novembre 2020 e dunque ben prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni ovvero di memorie - che peraltro il difensore ha tempestivamente presentato - dovendosi pertanto escludere che in concreto vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile. Inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p., non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Nemmeno coglie nel segno l'evocazione degli artt. 213 e ss. c.p.p., posto che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la cui valenza dimostrativa sta non nell'atto di individuazione in sé, bensì nella testimonianza dell'operante che ha dato conto dell'operazione ricognitiva e nell'apprezzamento sulla sua attendibilità da parte del giudice. Quanto infine ai prospettati vizi di motivazione, le censure della ricorrente risultano generiche e versate in fatto, posto che in maniera apodittica e sulla base di valutazioni meramente soggettive viene contestata l'attendibilità del riconoscimento dell'imputata effettuata dall'operante, sulla quale la Corte ha ampiamente argomentato con motivazione con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento