CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 05142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 19/01/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 16943-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, CAPO DELL'[OSCURATO:PERSONA] 2022 L'[OSCURATO:PERSONA]; 156 - intimati - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16943/2016 avverso la sentenza n. 843/2015 della CORTE Numero sezionale 156/2022 Numero di raccolta generale 5142/2022 D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2016 Data pubblicazione 16/02/2022 R.G.N. 116/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere inserita «ora per allora» nella graduatoria permanente, poi divenuta ad esaurimento, per l’insegnamento di tecniche dell’incisione G080, a decorrere dal 10 agosto 2001, con conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive da quantificare in separato giudizio; 2. la Corte territoriale ha premesso che l’appellante aveva ottenuto l’accertamento giudiziale del diritto a partecipare alla sessione riservata prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 124/1999 e, nonostante l’esito utile della partecipazione, non era stata inclusa nella graduatoria permanente perché il Ministero aveva rilevato il difetto degli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 del richiamato art. 3, ossia il servizio prestato a tempo determinato nella medesima classe di concorso valutato con almeno 24 punti; 3. il giudice d’appello, condividendo la pronuncia del Tribunale, ha escluso i denunciati profili di illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione e ha rilevato che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma applicabile alla fattispecie, non poteva l’appellante fare leva solo sull’utile partecipazione alla sessione riservata, giacché la disposizione richiedeva una pluralità di requisiti, dei quali la Conti pacificamente non era in possesso, avendo svolto, sulla base di contratto a tempo indeterminato, le diverse mansioni di assistente alla cattedra di tecniche di incisione; 4. la Corte territoriale ha aggiunto che la giurisprudenza amministrativa citata dall’appellante, nel ritenere sufficiente la sola partecipazione alla sessione riservata, di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16943/2016 fatto aveva finito per fornire un’interpretazione abrogativa di un requisito Numero sezionale 156/2022 espressamente previsto dalla legge ai fini dell’inclusione nelle graduatorie;Numero di raccolta generale 5142/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non hanno opposte difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ispettorato per l’[OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della legge n. 124/1999 e del d.m. 19.3.2001 e sostiene, richiamando giurisprudenza amministrativa e di merito, che una volta accertato il diritto dell’assunto a tempo indeterminato a partecipare alla sessione riservata, non può essere negato il diritto che ne consegue, ossia quello all’inclusione nella graduatoria permanente a prescindere dal possesso dell’ulteriore requisito che «opera solo con riferimento ai soggetti effettivamente inclusi nelle graduatorie per le supplenze e non con riferimento ai soggetti già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 2. il ricorso è infondato perché l’interpretazione dell’art. 3 della legge n. 124/1999 che si legge nella sentenza impugnata è l’unica coerente con il tenore letterale e con la ratio dell’intervento legislativo; 2.1. la legge n. 124/1999 ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria (art. 1), nonché del personale docente dei Conservatori di musica e delle Accademie (art.3) ed ha trasformato in graduatorie permanenti quelle per concorsi per soli titoli disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 401 e 270 del d.lgs. n. 297/1994 nella sua versione originaria; 2.2. nell’operare la trasformazione il legislatore ha dettato, per entrambe le categorie di personale, una disciplina transitoria da valere «nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti» ( artt. 2 e 3) e, per quel che rileva in questa sede, ha previsto, per il personale docente dei Conservatori e delle Accademie, il diritto all’inclusione: a) dei docenti «che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli »; b) dei docenti «che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16943/2016 concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al meNumero sezionale 156/2022desimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta Numero di raccolta generale 5142/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere»; c) dei docenti «che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto»; 2.3. il tenore letterale della disposizione non dà adito a dubbi quanto ai requisiti richiesti per l’iscrizione, perché la norma è chiara nel distinguere il superamento del concorso per titoli ed esame, che da solo legittima l’inserimento (art. 3, comma 2, lett. c), dal superamento della sessione riservata che, invece, rileva solo se il docente ammesso alla sessione sia anche in possesso dell’ulteriore requisito del punteggio non inferiore a 24 punti conseguito, sulla base della normativa previgente, ai fini dell’inserimento delle graduatorie nazionali o di quelle d’istituto; 2.4. la disciplina transitoria, letta nel suo complesso ed anche in comparazione con l’analogo regime previsto per i docenti della scuola materna, primaria e secondaria, persegue l’intento del graduale superamento del precariato ed in coerenza con l’obiettivo perseguito equipara al superamento del concorso per titoli ed esame quello della sessione riservata, ma solo se ottenuto da docenti già iscritti nelle graduatorie e valutati positivamente (l’art. 272 del d.lgs. n. 297/1994 nel testo previgente alla riforma prevedeva, infatti, che potessero essere iscritti nelle graduatorie nazionali da integrare ogni triennio, i docenti delle accademie e dei conservatori che avessero riportato un punteggio non inferiore a 24 punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali); 2.5. di questa interpretazione, imposta dal tenore letterale della disposizione, non ha dubitato la Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciare sull’asserita disparità di trattamento fra i docenti dei Conservatori e delle Accademie e quelli della scuola primaria e secondaria ( per i quali il legislatore non ha richiesto il requisito del punteggio minimo), ha escluso la denunciata illegittimità della normativa rilevando, tra l’altro, che l’ulteriore requisito del punteggio minimo si giustifica in considerazione della previsione di una sessione riservata con sola prova orale e non anche scritta (Corte Cost. n. 340/2004); 2.6. la diversa esegesi sollecitata dalla ricorrente, secondo cui dovrebbe essere sufficiente il solo superamento della sessione riservata per gli ammessi alla stessa già titolari di contratto a tempo indeterminato in altra classe di concorso o qualifica ( è il caso della Conti non inclusa nelle graduatorie perché assunta a tempo indeterminato con la qualifica di assistente alla cattedra di tecniche di incisione), si pone in evidente F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 contrasto con il testo della norma e non è rispettosa del canone imposto dall’art. 12 Numero registro generale 16943/2016 delle disposizioni sulla legge in generale, perché il ricorso al criterio sussidiario della Numero sezionale 156/2022 Numero di raccolta generale 5142/2022 mens legis non è consentito nei casi in cui la portata precettiva possa essere desunta Data pubblicazione 16/02/2022 dal tenore letterale, chiaro ed univoco, della disposizione, né è permesso all’interprete di pervenire ad un risultato finale che sia divergente dal testo della norma oggetto di interpretazione; 3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il MIUR e l’Ispettorato per l’[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16943/2016 Numero sezionale 156/2022 Numero di raccolta generale 5142/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2