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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42146/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta a conseguire la revoca, o in subordine la sospensione, dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dal Pubblico Ministero il 22/9/2000, a seguito della definitività della sentenza del Pretore di Latina dei 11/10/1997, divenuta irrevocabile il 3/12/1998. 1.1.Va premesso che la Corte di Cassazione Sez, 3 con la sentenza pronunciata il 3.03.2016 aveva annullato la precedente ordinanza del Giudice dell'esecuzione di Latina, del 5.01.2015 che aveva rilevando il mancato rilascio del permesso a costruire in sanatoria richiesto dall'imputato e aveva reputato insufficiente la sola presentazione della domanda di condono edilizio ed il versamento della relativa oblazione in misura autodeterminata dal richiedente, evidenziando la mancanza dei presupposti per il rilascio di tale provvedimento, rientrando l'intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico (posta all'interno del [OSCURATO:PERSONA] del Circeo e nei trecento metri dalla linea di battigia), ed escludendo la possibilità di un silenzio assenso circa il prescritto parere paesaggistico. 1.2.

In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio aveva precisato, che "ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito c'ella questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nei caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, 7/12/2011, 11149/2012; Sez. 4, 11/10/2011, n. 44035; Sez. 3, 7/7/2011, n. 36992; Sez. 3, 21/6/2011, n. 29638)."

1.3. Alla luce di tali principi il Giudice dell'esecuzione di Latina ha disposto l'audizione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Sabaudia, in data 19.12.2018 il quale riferiva che astrattamente non vi erano cause ostative all'accoglimento dell' istanza di condono ma che la procedura del rilascio della concessione in sanatoria non si era ancora perfezionata in assenza dei prescritti pareri; alla successiva udienza del 20.11.2019 veniva acquisita la prova della avvenuta sollecitazione dei pareri paesaggistici e idrogeologici ancora in corso di rilascio, effettuata in data 27 marzo 2019 da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione della ordinanza impugnata, in ordine alla richiesta di sospensione dell'ingiunzione di demolizione, che era stata accolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l'ordinanza con cui era stata sospesa l'esecuzione del medesimo ordine di demolizione, in attesa della definizione della procedura di sanatoria e fissazione della ulteriore camera di consiglio in data 20.11.2019.

Lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata è incentrata sulla revoca dell'ordine di demolizione, cosa differente rispetto alla motivazione necessaria a osupportare la revoca della sospensione, peraltro già disposta, e per la quale sussistono i presupposti anche alla luce dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli art. 146 Dlgs 42/2004, e 17 bis L. 241/ 1990 e 35 L. 47/ 1985 oltre che vizio di motivazione con riferimento alla durata della procedura di condono e all'omessa istruttoria con riferimento ai rappresentanti degli Enti che devono esprimere i pareri, cui è strettamente connessa la durata del procedimento.

Deduce inoltre che dall'esame della normativa che attiene all'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo e che regola la durata del procedimento di condono i tempi di definizione della pratica sono certi e individuabili, decorrono dal 12.03.2019, data in cui sono stati sollecitati via pec i pareri e hanno una scadenza al 19.09.2021.

Evidenzia inoltre che il parere paesaggistico deve considerarsi rilasciato ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241 del 1990.

3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha affermato in particolare che "il giudice dell'esecuzione ai fini degli accertamenti relativi al rapido esaurimento della procedura di condono ha compiutamente motivato anche in considerazione del suo mancato esaurimento nei tempi prospettati dai tecnici esaminati e neppure nel più ampio e considerevole lasso temporale di protrazione dell'incidente di esecuzione (dal 2015 ad oggi), rispetto ai quali l'esposizione difensiva in ordine ai termini legislativi di espressione dei pareri e della procedura di condono deve ritenersi contrastare nella specie con la previsione normativa per il condono edilizio di un silenzio-rifiuto impugnabile sulla compatibilità paesaggistica e non di silenzio-assenso.

Inoltre, pur formalmente espresso in termine di rigetto della sospensione dell'ordine di demolizione, il provvedimento impugnato ha sostanza e argomentazioni idonee a sostenere la revoca della sospensione precedentemente concessa, in considerazione degli elementi ulteriormente acquisiti nel prolungato lasso temporale di protrazione dell'incidente dell'esecuzione, a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione e all'istruttoria svolta in ossequio ai principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione." [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 1.1.La Corte di cassazione, con orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti ( cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267413 - 01 Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253).

Tale onere è stato disatteso sul punto dal ricorrente sotto un duplice profilo: innanzitutto perché con riferimento alla domanda di condono presentata, ancora pendente non si è fatto carico di allegare alcun concreto, elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione potesse desumere che la domanda di condono fosse definibile in tempi brevi - posto il lungo tempo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza contenente l'ordine di demolizione (3 dicembre 1998) e la data in cui il pubblico ministero ha notificato al ricorrente l'ingiunzione a demolire ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - in maniera che il Tribunale potesse dare corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

Ne consegue che correttamente il giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, dopo aver effettuato l'istruttoria e aver disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sospensione dell'ordine di esecuzione, proprio in attesa della definizione del procedimento amministrativo, alla successiva udienza ha proceduto alla ulteriore escussione nel Referente dell'Ufficio condono del Comune di Sabaudia che, in data 20.11.2019, dava atto del perdurante mancato perfezionamento della procedura in assenza dei prescritti pareri, circostanza confermata dal difensore del ricorrente.

Conseguentemente con adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità, e facendo corretta applicazione dei principi giuridici, il Giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento che mancano nel caso di specie elementi concreti diretti a fare ragionevolmente presumere che un eventuale provvedimento di sanatoria possa esser emanato in un brevissimo arco temporale, tale quindi da legittimare la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione.

3. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19.10.2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta a conseguire la revoca, o in subordine la sospensione, dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dal Pubblico Ministero il 22/9/2000, a seguito della definitività della sentenza del Pretore di Latina dei 11/10/1997, divenuta irrevocabile il 3/12/1998. 1.1.Va premesso che la Corte di Cassazione Sez, 3 con la sentenza pronunciata il 3.03.2016 aveva annullato la precedente ordinanza del Giudice dell'esecuzione di Latina, del 5.01.2015 che aveva rilevando il mancato rilascio del permesso a costruire in sanatoria richiesto dall'imputato e aveva reputato insufficiente la sola presentazione della domanda di condono edilizio ed il versamento della relativa oblazione in misura autodeterminata dal richiedente, evidenziando la mancanza dei presupposti per il rilascio di tale provvedimento, rientrando l'intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico (posta all'interno del [OSCURATO:PERSONA] del Circeo e nei trecento metri dalla linea di battigia), ed escludendo la possibilità di un silenzio assenso circa il prescritto parere paesaggistico. 1.2. In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio aveva precisato, che "ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito c'ella questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nei caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, 7/12/2011, 11149/2012; Sez. 4, 11/10/2011, n. 44035; Sez. 3, 7/7/2011, n. 36992; Sez. 3, 21/6/2011, n. 29638)." 1.3. Alla luce di tali principi il Giudice dell'esecuzione di Latina ha disposto l'audizione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Sabaudia, in data 19.12.2018 il quale riferiva che astrattamente non vi erano cause ostative all'accoglimento dell' istanza di condono ma che la procedura del rilascio della concessione in sanatoria non si era ancora perfezionata in assenza dei prescritti pareri; alla successiva udienza del 20.11.2019 veniva acquisita la prova della avvenuta sollecitazione dei pareri paesaggistici e idrogeologici ancora in corso di rilascio, effettuata in data 27 marzo 2019 da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione della ordinanza impugnata, in ordine alla richiesta di sospensione dell'ingiunzione di demolizione, che era stata accolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l'ordinanza con cui era stata sospesa l'esecuzione del medesimo ordine di demolizione, in attesa della definizione della procedura di sanatoria e fissazione della ulteriore camera di consiglio in data 20.11.2019. Lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata è incentrata sulla revoca dell'ordine di demolizione, cosa differente rispetto alla motivazione necessaria a osupportare la revoca della sospensione, peraltro già disposta, e per la quale sussistono i presupposti anche alla luce dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli art. 146 Dlgs 42/2004, e 17 bis L. 241/ 1990 e 35 L. 47/ 1985 oltre che vizio di motivazione con riferimento alla durata della procedura di condono e all'omessa istruttoria con riferimento ai rappresentanti degli Enti che devono esprimere i pareri, cui è strettamente connessa la durata del procedimento. Deduce inoltre che dall'esame della normativa che attiene all'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo e che regola la durata del procedimento di condono i tempi di definizione della pratica sono certi e individuabili, decorrono dal 12.03.2019, data in cui sono stati sollecitati via pec i pareri e hanno una scadenza al 19.09.2021. Evidenzia inoltre che il parere paesaggistico deve considerarsi rilasciato ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241 del 1990. 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha affermato in particolare che "il giudice dell'esecuzione ai fini degli accertamenti relativi al rapido esaurimento della procedura di condono ha compiutamente motivato anche in considerazione del suo mancato esaurimento nei tempi prospettati dai tecnici esaminati e neppure nel più ampio e considerevole lasso temporale di protrazione dell'incidente di esecuzione (dal 2015 ad oggi), rispetto ai quali l'esposizione difensiva in ordine ai termini legislativi di espressione dei pareri e della procedura di condono deve ritenersi contrastare nella specie con la previsione normativa per il condono edilizio di un silenzio-rifiuto impugnabile sulla compatibilità paesaggistica e non di silenzio-assenso. Inoltre, pur formalmente espresso in termine di rigetto della sospensione dell'ordine di demolizione, il provvedimento impugnato ha sostanza e argomentazioni idonee a sostenere la revoca della sospensione precedentemente concessa, in considerazione degli elementi ulteriormente acquisiti nel prolungato lasso temporale di protrazione dell'incidente dell'esecuzione, a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione e all'istruttoria svolta in ossequio ai principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione." [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 1.1.La Corte di cassazione, con orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti ( cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267413 - 01 Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). Tale onere è stato disatteso sul punto dal ricorrente sotto un duplice profilo: innanzitutto perché con riferimento alla domanda di condono presentata, ancora pendente non si è fatto carico di allegare alcun concreto, elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione potesse desumere che la domanda di condono fosse definibile in tempi brevi - posto il lungo tempo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza contenente l'ordine di demolizione (3 dicembre 1998) e la data in cui il pubblico ministero ha notificato al ricorrente l'ingiunzione a demolire ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - in maniera che il Tribunale potesse dare corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Ne consegue che correttamente il giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, dopo aver effettuato l'istruttoria e aver disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sospensione dell'ordine di esecuzione, proprio in attesa della definizione del procedimento amministrativo, alla successiva udienza ha proceduto alla ulteriore escussione nel Referente dell'Ufficio condono del Comune di Sabaudia che, in data 20.11.2019, dava atto del perdurante mancato perfezionamento della procedura in assenza dei prescritti pareri, circostanza confermata dal difensore del ricorrente. Conseguentemente con adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità, e facendo corretta applicazione dei principi giuridici, il Giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento che mancano nel caso di specie elementi concreti diretti a fare ragionevolmente presumere che un eventuale provvedimento di sanatoria possa esser emanato in un brevissimo arco temporale, tale quindi da legittimare la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. 3. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19.10.2021 Il C
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