CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066NY01) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sep.tenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di VERONAdato 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3402/2024, c5n cui il Tribunale di Verona ha applicato in data 24/11/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. Le censure articolate, hi modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende il 4 aprile 2025 estensore [OSCURATO:PERSONA] dente oso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -ELL