CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 31 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 30-11-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 493 ter e 648 cod.pen.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in relazione ai criteri di verifica della prova, manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa in relazione alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, costituiti dalle dichiarazioni del teste Montana e dalle immagini del sistema di videosorveglianza; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni per applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. stante la particolare tenuità del fatto; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non dedotti in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del Troisi è costituito dal riconoscimento dello stesso da parte di operatori di polizia giudiziaria escussi nel contraddittorio delle parti e che avevano avuto modo di visionare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso il bancomat ove veniva utilizzata la carta illecitamente sottratta alla persona offesa. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.2. Il secondo motivo, con il quale si deduce omessa motivazione in punto mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. per particolare tenuità del fatto, risulta inammissibile sia perché non dedotto con il gravame avverso la sentenza di primo grado sia perchè in contrasto con l'importo dell'operazione illecita (6.000 euro) e con i plurimi precedenti a carico del Troisi attestati dalla corte di merito a pagina 4 della motivazione e con i quali il ricorso non si confronta. Va infatti rammentato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). E pertanto nel caso in esame le tre precedenti condanne a carico del ricorrente escludevano la possibilità di applicare l'invocata causa di non punibilità. Infine, manifestamente infondate appaiono anche tutte le ulteriori doglianze posto che la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena trovano fondamento nelle circostanze di fatto puntualmente esposte dal giudice di appello a pagina 4 della motivazione mentre, le tre riportate condanne, sono state correttamente ritenute preclusive la possibilità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale pure richiesto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 (L [OSCURATO:PERSONA]. Id azia Pago_ \ f - ile(Mili,U) C.--k) LA PRESIDENTE n [OSCURATO:PERSONA]