CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 63/RG 16862 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.Con un unico motivo di ricorso deduce violazione del divieto di riformati° in peius in quanto la Corte di appello, pur avendo accolto l'impugnazione e riqualificato il fatto ai sensi dell'articolo 73 quinto comma d.p.r. 309 del 1990, in assenza di appello del pubblico ministero non ha determinato la pena nel minimo edittale della norma concretamente applicata, come stabilito dal primo giudice. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata, previa qualificazione del fatto come di lieve entità, ha applicato al ricorrente la pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2000 di multa, a fronte della sentenza di primo grado che lo aveva condannato, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena finale di due anni, otto mesi e sette giorni di reclusione ed euro 11.600 di multa. Non risulta esservi alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non AnsisEsEtt egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, Rv. 282840). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La