CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 49523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita nell'ambito del procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di omicidio volontario plurimo aggravato dall'odio religioso, per avere la sera del 12 aprile 2015 nelle acque internazionali del [OSCURATO:PERSONA], nella rotta marittima Libia-Italia, cagionato la morte di nove cittadini extracomunitari, gettati in mare in assenza di qualsiasi possibilità di soccorso. 1.1.Kantè era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e alla misura della custodia cautelare in carcere. Detta misura era stata confermata dal Tribunale del Riesame di Palermo in ragione delle dichiarazioni di cinque migranti che si erano trovati nel medesimo gommone: sentiti nelle forme dell'incidente cé probatorio, avevano dichiarato che alcuni uomini presenti imbarcazione/ di religione musulmana, fra cui Kantè, durante il viaggio avevano gettato in mare altri migranti, ghanesi e nigerianii poiché di religione cristiana:Con sentenza del 20 febbraio 2017 la Corte di Assise di Palermo aveva condannato Kantè in ordine al reato di omicidio plurimo aggravato contestatogli. La Corte di Assise di Appello di Palermo con sentenza del 3 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2019, aveva, invece, assolto il ricorrente per non aver commesso il fatto. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, rilevando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta extraprocessuale tenuta da Kantè. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Kantè, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la éorte della riparazione considerato solo la condotta colposa sinergica rispetto al momento genetico della adozione della misura e per non avere tenuto conto dell'assenza di colpa rispetto al mantenimento della misura cautelare. Il difensore rileva che la Corte di Assise di Appello aveva assolto l'imputato sulla base dello stesso compendio probatorio sul quale si era fondata la pronuncia di primo grado, avendo i giudici puntualizzato che i testimoni esaminati nel corso del giudizio di gravame non avevano aggiunto Aalcunché di specifico al quadro come emerso all'attenzione del primo giudice. Posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen stabilisce che le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, ne consegue che i limiti posti dall'art. 314 cod. proc. pen. alla riparazione possono essere considerati solo con riferimento al momento genetico della misura, mentre ciò che determina l'ingiustizia della detenzione dopo la sentenza di primo grado è solo l'errore giudiziario, come accertato dalla successiva assoluzione in appello. L'art. 314 cod. proc. pen. è chiaro nel limitare la valutabilità della colpa grave al solo momento genetico della misura e non al suo mantenimento, atteso che la riparazione è esclusa qualora l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave. Né potrebbe interpretarsi l'art. 314 cod. proc. pen. nel senso che una volta applicata la misura in forza anche solo del comportamento gravemente colposo dell'imputato, questi dovrebbe subire anche le conseguenze di errori giudiziari allo stesso non imputabili. Nella fattispecie la circostanza che la decisione assolutoria del Giudice di Appello si fosse basata sullo stesso compendio probatorio già maturato all'esito dell'istruttoria di primo grado, dimostrava che anche il giudice di prime cure avrebbe dovuto e potuto addivenire alla medesima conclusione, con l'ulteriore corollario che se avesse correttamente deciso avrebbe dovuto revocare la misura, sicché il mantenimento della stessa doveva essere attribuito ad esclusivo errore del giudice di prime cure. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'avvocatura generale dello Stato, in data 3 ottobre 2023, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso 5 Il difensore dell'imputato, in data 2 novembre 2023, ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte della riparazione ha ricordato che il Giudice di primo grado aveva fondato l'affermazione della responsabilità sulle convergenti dichiarazioni accusatorie di cinque migranti collimanti fra di loro, che avevano indicato Kantè come uno dei capi che "dava ordini e gettava le persone a mare" e come colui che aveva colpito uno di loro ad un occhio. I giudici di secondo grado avevano ribaltato la pronuncia di condanna rilevando che Kantè era stato sì indicato come partecipe del gruppo che usava violenza nei confronti dei passeggeri, ma non anche come autore di una specifica condotta omicidiaria: anche il teste Balde, che aveva riferito di aver subito un'aggressione da parte di Kantè, non aveva tuttavia chiarito se la stessa fosse finalizzata a gettarlo fuori dalla imbarcazione, sicché, secondo i giudici, non era stato adeguatamente dimostrato che l'agire dell'imputato fosse sorretto da volontà omicida. La Corte della riparazione ha, indi, concluso che, sebbene non fosse stata raggiunta la prova piena della volontà omicidiaria, dalla disamina degli atti era emersa, comunque, una condotta gravemente colposa del ricorrente consistita nell'aver fatto parte del gruppo di migranti che sistematicamente aveva usato violenza contro gli extracomunitari a bordo del gommone, arrivando anche a dare ordini di picchiare e gettare a mare le persone: tali comportamenti antigiuridici, sebbene non sorretti dalla prova del dolo di omicidio, avevano creato la falsa apparenza della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] idonea a trarre in inganno il giudice della cautela. 3. Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, oltre che coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze tratte da tali dati, appare anche pienamente rispettoso del dettato normativo, così come interpretato dalla Corte di legittimità. 3.1.Va ribadito, a tale fine, che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza . di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 4.11 ricorrente, a fronte del su indicato percorso argomentativo, si duole del fatto' che, avendo la Corte di Appello ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie a disposizione del giudice di primo grado, la condotta colposa del ricorrente non avrebbe potuto rilevare rispetto al mantenimento della misura, dopo la sentenza di condanna di primo grado: la sentenza assolutoria in grado di appello avrebbe dimostrato che la sentenza di condanna in primo grado era niente altro che frutto di un errore giudiziario. Il motivo è manifestamente infondato. La disciplina della riparazione fonda il diritto all'equo indennizzo proprio sulla sussistenza di un errore giudiziario del giudice della cautela, sia esso il giudice che ha emesso il provvedimento custodiale, sia esso il giudice che lo ha mantenuto, e stabilisce che detto diritto non possa essere riconosciuto nel caso in cui la condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto agente abbia creato o concorso a creare l'apparenza di reato e a determinare, dunque, l'errore. In altri termini, la circostanza per cui l'imputato sia stato assolto è proprio ciò che fonda, in astratto, il diritto alla riparazione, salva la ricorrenza della condotta dolosa o gravemente colposa dell'imputato sinergica rispetto all'adozione o al mantenimento del provvedimento restrittivo. Invero anche rispetto al mantenimento della misura, ben può rilevare, quale condizione ostativa, la stessa condotta che ab origine ha concorso a determinare l'adozione del provvedimento da parte del giudice della cautela. Priva di incidenza è anche la puntualizzazione per cui, nel caso di specie, l'assoluzione da parte della Corte era avvenuta sulla base dello stesso compendio valutato dal giudice di primo grado o del giudice della cautela. Il piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare, infatti, è differente rispetto a quello della affermazione della penale responsabilità: il giudice della riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito, sia esso di primo grado, sia esso di secondo grado, insufficienti a fondare una pronuncia di condanna ( in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 secondo cui "Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio"). La identità del compendio probatorio, quale fattore che impedisce di valorizzare la condizione ostativa, rileva solo nel caso in cui sia accertata la illegittimità ab origine della misura cautelare (c.d. ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen), e cioè quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.: in tale caso, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può rilevare, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nelle ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si stima congruo liquidare in euro mille. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'amministrazione resistente, che liquida in eu