CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 27 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di carta di credito con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), ne hanno congruamente motivato l'applicazione della recidiva in ragione della colpevolezza e pericolosità sociale dimostrata dalla prevenuta con la commissione del reato contestato, che si poneva in una relazione qualificata, data la natura e il tempo in cui sono stati posti in essere i fatti pregressi, con i numerosissimi precedenti per reati della stessa indole (plurimi delitti di furto) a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente