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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30791/2022

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elle "finestre" ORDINANZA sul ricorso 66-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 387 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 9 giugno 2016 e depositata il 22 giugno 2016 (R.G.N. 567/2015).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La signora [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l'INPS dinanzi al Tribunale di Ivrea, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto di ottenere a partire dal 10 ottobre 2013 - e non dalla successiva data del 10 ottobre 2014 - la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della disciplina delle "finestre pensionistiche" a chi, invalido in misura non inferiore all'80%, benefici di una pensione di vecchiaia anticipata.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 123 del 2015, ha respinto il ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame.

Con sentenza n. 387 del 2016, pronunciata il 9 giugno 2016 e depositata il 22 giugno 2016, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione.

2.1. A sostegno della decisione, la Corte territoriale argomenta che tutte le pensioni di vecchiaia sono assoggettate al meccanismo delle "finestre".

A tale regola non fa eccezione la pensione di vecchiaia anticipata, che rappresenta pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, diverso dai trattamenti diretti d'invalidità: l'invalidità, difatti, rileva soltanto come presupposto della deroga ai limiti d'età previsti per il pensionamento.

La portata generale del meccanismo delle "finestre" è avvalorata tanto dal dato testuale, che non contempla deroghe di sorta, quanto dalla ratio della normativa, preordinata al contenimento della spesa pubblica.

2.2. Sono manifestamente infondate le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e incentrate sul trattamento deteriore riservato alle pensioni di vecchiaia anticipata rispetto all'assegno ordinario d'invalidità (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).

In primo luogo, sono eterogenee, in quanto ancorate a presupposti «tutt'affatto diversi», le prestazioni poste a raffronto: l'assegno ordinario d'invalidità, difatti, non è subordinato ad alcun requisito anagrafico.

Inoltre, la pensione di vecchiaia anticipata consente di accedere al beneficio a un'età «decisamente più favorevole rispetto agli altri cittadini (a 60 anziché a 65 anni)», senza impedire lo svolgimento di attività lavorative «durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra"».

Il lavoratore, pertanto, è «già adeguatamente tutelato» e non sussistono i prospettati profili di contrasto con la Carta fondamentale.

2.3. Il giudice d'appello ha compensato per intero le spese di lite «sussistendo i presupposti di applicabilità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.».

3. Contro la sentenza menzionata, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria.

4. L'INPS resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.

6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso, a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione alla normativa sulla pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992), violazione e falsa applicazione della disciplina delle "finestre", dettata dall'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

Nell'introdurre l'istituto delle "finestre", che differisce per un tempo determinato l'erogazione del trattamento pensionistico, il legislatore non avrebbe mai menzionato le pensioni di vecchiaia anticipata, che in altre disposizioni avrebbe invece scelto di equiparare ex professo alle pensioni di vecchiaia.

A diverse conclusioni non potrebbe indurre l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il richiamo di tale disposizione ai lavoratori che accedono alle pensioni di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti indicherebbe le categorie che hanno «regolamentazione propria», in forza di «un vero e proprio diverso ordinamento pensionistico», e non avrebbe alcuna attinenza con la «mera anticipazione della pensione di vecchiaia».

1.2. Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato tale disciplina, che sopprime l'istituto delle "finestre" per coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione secondo i requisiti delineati dal d.l. n. 201 del 2011, anche con riguardo alla speranza di vita.

Tale normativa sarebbe applicabile anche ai beneficiari di pensioni di vecchiaia anticipata.

1.3. Con la terza censura, la ricorrente denuncia, infine, violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

Ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, pur contraddistinta da requisiti anagrafici, contributivi e sanitari più rigorosi, sarebbe riservato un trattamento più sfavorevole rispetto a coloro che beneficiano dell'assegno ordinario d'invalidità, senza il differimento imposto dal d.l. n. 78 del 2010.

2. Occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dal controricorrente.

L'INPS reputa il ricorso inammissibile, in quanto si limiterebbe a ricalcare gli argomenti enunciati da una sentenza di merito, senza cimentarsi con la motivazione della pronuncia impugnata.

L'eccezione non coglie nel segno.

La ricorrente riproduce e mostra di far proprie, senza limitarsi a un'acritica adesione, le argomentazioni di un precedente della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (sentenza n. 292 del 2016), che ha criticato la ricostruzione del quadro normativo condivisa dalla pronuncia impugnata.

La ricorrente censura così in termini univoci e intelligibili l'error in iudicando nel quale sarebbe incorsa la sentenza della Corte torinese, negando la peculiarità della pensione di vecchiaia anticipata.

3. I motivi superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità.

Essi non sono fondati.

Le censure investono l'applicabilità del differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia anche a chi sia titolare di una pensione di vecchiaia anticipata.

Tale applicabilità, contestata con il primo e con il secondo motivo di ricorso, è poi censurata per incompatibilità con la Costituzione con il terzo mezzo, che la ricorrente articola in via gradata.

4. Questa Corte è ferma nell'attribuire al regime delle "finestre", regolato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, una valenza generale, corroborata da elementi di ordine testuale e sistematico (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191; da ultimo, Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931).

La ricorrente, pur consapevole dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, menzionato anche nella memoria illustrativa, non prospetta argomenti di sorta che inducano a rimeditarlo.

Si deve dunque ribadire che la normativa dettata dal d.l. n. 78 del 2010 differisce in termini generali l'accesso alla pensione di vecchiaia e non concerne soltanto i «soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato», secondo la lettura riduttiva tratteggiata nell'illustrazione dei motivi di ricorso.

La normativa in esame trova applicazione anche per le lavoratrici del pubblico impiego e per tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti».

Il dato letterale conferma che la disciplina include anche gl'invalidi in misura non inferiore all'80%, che hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, che subordina l'erogazione di tale beneficio al compimento di sessant'anni di età per gli uomini e di cinquantacinque anni per le donne.

A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come «una pensione diretta di invalidità», ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre".

La prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 si atteggia come «una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento» (Cass., sez.

VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001).La previsione di legge, inoltre, non solo è formulata in termini generali, ma tipizza le fattispecie derogatorie (art. 12, commi 4 e 5, del d.l. n. 78 del 2010), senza fare alcuna menzione delle pensioni di vecchiaia anticipata.

La formulazione onnicomprensiva della norma e l'introduzione di specifiche ipotesi di deroga privano di consistenza l'argomento che postula la necessità di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata, sull'erroneo presupposto di una loro irriducibile alterità rispetto ai trattamenti ordinari di vecchiaia (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punti 7 e 8).

Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi.

5. Né il quadro appena delineato muta in virtù dell'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, che, secondo le allegazioni del secondo motivo, implicherebbe l'integrale superamento dell'istituto delle "finestre" anche per chi si trovi a fruire di una pensione di vecchiaia anticipata.

Tale assunto è contraddetto dal dato normativo e, anche su tale profilo, la ricorrente non illustra ragioni che possano indurre a discostarsi dall'indirizzo affermato a più riprese da questa Corte.

Il legislatore circoscrive l'inapplicabilità delle «disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni» ai soggetti che «a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» secondo i più restrittivi requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ridefiniti dall'art. 24 del medesimo d.l. n. 201 del 2011 ai commi da 6 a

11. Tali previsioni non si riferiscono alle pensioni di vecchiaia anticipata (Cass., sez. lav., 17 dicembre 2018, n. 32591, punto 9).

Per i pensionati di vecchiaia anticipata permane dunque «la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione» e continuano così a trovare applicazione «la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle [a] mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia» e, in egual modo, «la disciplina sulle finestre» (Cass., sez.

VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382, punto 4).

Le novità recate dal d.l. n. 201 del 2011, pertanto, non si attagliano al caso di specie, che attiene a un trattamento assoggettato alla previgente, più favorevole disciplina: non viene in rilievo una prestazione erogata secondo i più rigidi presupposti fissati dalla normativa sopravvenuta.

6. Ai sensi dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono essere infine respinte, in quanto manifestamente infondate, le eccezioni di illegittimità costituzionale riproposte con il terzo mezzo.

La ricorrente censura, anzitutto, l'arbitraria disparità di trattamento tra la pensione di vecchiaia anticipata, assoggettata alla disciplina dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, e l'assegno ordinario d'invalidità, corrisposto senza la citata dilazione.

La manifesta infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale emerge dall'eterogeneità dei trattamenti che la ricorrente pone a raffronto.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la pensione di vecchiaia anticipata si atteggia come una species dell'ordinario trattamento di vecchiaia ed è dunque ontologicamente diversa dai trattamenti diretti d'invalidità (sentenza n. 31001 del 2019, cit., e ordinanza n. 11750 del 2015, cit.).

Eterogeneità che si riflette anche nelle differenze di disciplina in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi, alla reversibilità e alla durata (pagina 10 della sentenza impugnata e pagina 8 del controricorso).

Manifestamente infondate sono anche le censure di violazione dell'art. 38 Cost.

La proporzionalità e l'adeguatezza di ogni singola prestazione devono essere valutate in una prospettiva «globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti» (Corte cost., sentenza n. 259 del 2017, punto

3.1. del Considerato in diritto) e ponderi la ragionevolezza del complessivo contemperamento della tutela previdenziale «con le inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia della concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie» (fra le molte, Corte cost., sentenza n. 127 del 2015, punto 7 del Considerato in diritto).

Questa Corte ha rimarcato che la regolamentazione dell'accesso alla pensione di vecchiaia degl'invalidi non solo è ancorata ai requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli rispetto a quelli che valgono per la generalità dei cittadini (ordinanza n. 2382 del 2020, cit., punto 7), ma non impone neppure l'abbandono del posto di lavoro.

Nel periodo di attesa, l'assicurato può continuare a lavorare e ha la facoltà di accedere ai trattamenti d'invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa (sentenza n. 29191 del 2018, cit. punto 10).

Alla luce di tali rilievi, non si può ritenere che l'applicazione del meccanismo delle finestre, tendenzialmente generale, sacrifichi in maniera arbitraria e sproporzionata l'adeguatezza complessiva della tutela previdenziale riconosciuta al lavoratore gravemente invalido, con una disciplina di evidente favore.

Tale applicazione contempera in modo non manifestamente irragionevole i contrapposti interessi, con una scelta che tiene conto dei limiti «connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 1991, punto 3 del Considerato in diritto).

Il motivo di ricorso, in conclusione, è infondato, in virtù del seguente principio di diritto: «Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, formulate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sul presupposto che l'applicazione del differimento dei trattamenti pensionistici ("finestre") anche alle pensioni di vecchiaia anticipata concesse agl'invalidi gravi determini un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità e quindi pregiudichi la tutela previdenziale presidiata dalla Costituzione.

Non sussiste la denunciata disparità di trattamento, in considerazione dell'eterogeneità tra le fattispecie poste a raffronto, l'una (pensione di vecchiaia anticipata) riconducibile agli ordinari trattamenti di vecchiaia e l'altra (assegno ordinario d'invalidità) alla categoria, ontologicamente diversa, dei trattamenti ordinari d'invalidità.

Non si ravvisa neppure la dedotta violazione dell'art. 38 Cost., in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione.

Alla stregua di una considerazione necessariamente globale e complessiva dell'adeguatezza e della proporzionalità delle prestazioni pensionistiche, si deve concludere che il legislatore, nell'applicare anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata la disciplina generale delle "finestre", ha contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati dall'art. 38 Cost. con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili».

7. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso.

8. Le spese di lite non sono ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 20 gennaio 2022, n. 1720), prodotta anche con l'odierno ricorso e richiamata nella memoria illustrativa.

A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elle "finestre" ORDINANZA sul ricorso 66-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 387 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 9 giugno 2016 e depositata il 22 giugno 2016 (R.G.N. 567/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La signora [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l'INPS dinanzi al Tribunale di Ivrea, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto di ottenere a partire dal 10 ottobre 2013 - e non dalla successiva data del 10 ottobre 2014 - la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della disciplina delle "finestre pensionistiche" a chi, invalido in misura non inferiore all'80%, benefici di una pensione di vecchiaia anticipata. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 123 del 2015, ha respinto il ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame. Con sentenza n. 387 del 2016, pronunciata il 9 giugno 2016 e depositata il 22 giugno 2016, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione. 2.1. A sostegno della decisione, la Corte territoriale argomenta che tutte le pensioni di vecchiaia sono assoggettate al meccanismo delle "finestre". A tale regola non fa eccezione la pensione di vecchiaia anticipata, che rappresenta pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, diverso dai trattamenti diretti d'invalidità: l'invalidità, difatti, rileva soltanto come presupposto della deroga ai limiti d'età previsti per il pensionamento. La portata generale del meccanismo delle "finestre" è avvalorata tanto dal dato testuale, che non contempla deroghe di sorta, quanto dalla ratio della normativa, preordinata al contenimento della spesa pubblica. 2.2. Sono manifestamente infondate le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e incentrate sul trattamento deteriore riservato alle pensioni di vecchiaia anticipata rispetto all'assegno ordinario d'invalidità (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222). In primo luogo, sono eterogenee, in quanto ancorate a presupposti «tutt'affatto diversi», le prestazioni poste a raffronto: l'assegno ordinario d'invalidità, difatti, non è subordinato ad alcun requisito anagrafico. Inoltre, la pensione di vecchiaia anticipata consente di accedere al beneficio a un'età «decisamente più favorevole rispetto agli altri cittadini (a 60 anziché a 65 anni)», senza impedire lo svolgimento di attività lavorative «durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra"». Il lavoratore, pertanto, è «già adeguatamente tutelato» e non sussistono i prospettati profili di contrasto con la Carta fondamentale. 2.3. Il giudice d'appello ha compensato per intero le spese di lite «sussistendo i presupposti di applicabilità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.». 3. Contro la sentenza menzionata, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria. 4. L'INPS resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso, a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione alla normativa sulla pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992), violazione e falsa applicazione della disciplina delle "finestre", dettata dall'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. Nell'introdurre l'istituto delle "finestre", che differisce per un tempo determinato l'erogazione del trattamento pensionistico, il legislatore non avrebbe mai menzionato le pensioni di vecchiaia anticipata, che in altre disposizioni avrebbe invece scelto di equiparare ex professo alle pensioni di vecchiaia. A diverse conclusioni non potrebbe indurre l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Il richiamo di tale disposizione ai lavoratori che accedono alle pensioni di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti indicherebbe le categorie che hanno «regolamentazione propria», in forza di «un vero e proprio diverso ordinamento pensionistico», e non avrebbe alcuna attinenza con la «mera anticipazione della pensione di vecchiaia». 1.2. Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. La Corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato tale disciplina, che sopprime l'istituto delle "finestre" per coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione secondo i requisiti delineati dal d.l. n. 201 del 2011, anche con riguardo alla speranza di vita. Tale normativa sarebbe applicabile anche ai beneficiari di pensioni di vecchiaia anticipata. 1.3. Con la terza censura, la ricorrente denuncia, infine, violazione degli artt. 3 e 38 Cost. Ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, pur contraddistinta da requisiti anagrafici, contributivi e sanitari più rigorosi, sarebbe riservato un trattamento più sfavorevole rispetto a coloro che beneficiano dell'assegno ordinario d'invalidità, senza il differimento imposto dal d.l. n. 78 del 2010. 2. Occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dal controricorrente. L'INPS reputa il ricorso inammissibile, in quanto si limiterebbe a ricalcare gli argomenti enunciati da una sentenza di merito, senza cimentarsi con la motivazione della pronuncia impugnata. L'eccezione non coglie nel segno. La ricorrente riproduce e mostra di far proprie, senza limitarsi a un'acritica adesione, le argomentazioni di un precedente della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (sentenza n. 292 del 2016), che ha criticato la ricostruzione del quadro normativo condivisa dalla pronuncia impugnata. La ricorrente censura così in termini univoci e intelligibili l'error in iudicando nel quale sarebbe incorsa la sentenza della Corte torinese, negando la peculiarità della pensione di vecchiaia anticipata. 3. I motivi superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità. Essi non sono fondati. Le censure investono l'applicabilità del differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia anche a chi sia titolare di una pensione di vecchiaia anticipata. Tale applicabilità, contestata con il primo e con il secondo motivo di ricorso, è poi censurata per incompatibilità con la Costituzione con il terzo mezzo, che la ricorrente articola in via gradata. 4. Questa Corte è ferma nell'attribuire al regime delle "finestre", regolato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, una valenza generale, corroborata da elementi di ordine testuale e sistematico (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191; da ultimo, Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). La ricorrente, pur consapevole dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, menzionato anche nella memoria illustrativa, non prospetta argomenti di sorta che inducano a rimeditarlo. Si deve dunque ribadire che la normativa dettata dal d.l. n. 78 del 2010 differisce in termini generali l'accesso alla pensione di vecchiaia e non concerne soltanto i «soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato», secondo la lettura riduttiva tratteggiata nell'illustrazione dei motivi di ricorso. La normativa in esame trova applicazione anche per le lavoratrici del pubblico impiego e per tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti». Il dato letterale conferma che la disciplina include anche gl'invalidi in misura non inferiore all'80%, che hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, che subordina l'erogazione di tale beneficio al compimento di sessant'anni di età per gli uomini e di cinquantacinque anni per le donne. A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come «una pensione diretta di invalidità», ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 si atteggia come «una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento» (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001).La previsione di legge, inoltre, non solo è formulata in termini generali, ma tipizza le fattispecie derogatorie (art. 12, commi 4 e 5, del d.l. n. 78 del 2010), senza fare alcuna menzione delle pensioni di vecchiaia anticipata. La formulazione onnicomprensiva della norma e l'introduzione di specifiche ipotesi di deroga privano di consistenza l'argomento che postula la necessità di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata, sull'erroneo presupposto di una loro irriducibile alterità rispetto ai trattamenti ordinari di vecchiaia (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punti 7 e 8). Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi. 5. Né il quadro appena delineato muta in virtù dell'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, che, secondo le allegazioni del secondo motivo, implicherebbe l'integrale superamento dell'istituto delle "finestre" anche per chi si trovi a fruire di una pensione di vecchiaia anticipata. Tale assunto è contraddetto dal dato normativo e, anche su tale profilo, la ricorrente non illustra ragioni che possano indurre a discostarsi dall'indirizzo affermato a più riprese da questa Corte. Il legislatore circoscrive l'inapplicabilità delle «disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni» ai soggetti che «a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» secondo i più restrittivi requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ridefiniti dall'art. 24 del medesimo d.l. n. 201 del 2011 ai commi da 6 a 11. Tali previsioni non si riferiscono alle pensioni di vecchiaia anticipata (Cass., sez. lav., 17 dicembre 2018, n. 32591, punto 9). Per i pensionati di vecchiaia anticipata permane dunque «la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione» e continuano così a trovare applicazione «la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle [a] mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia» e, in egual modo, «la disciplina sulle finestre» (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382, punto 4). Le novità recate dal d.l. n. 201 del 2011, pertanto, non si attagliano al caso di specie, che attiene a un trattamento assoggettato alla previgente, più favorevole disciplina: non viene in rilievo una prestazione erogata secondo i più rigidi presupposti fissati dalla normativa sopravvenuta. 6. Ai sensi dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono essere infine respinte, in quanto manifestamente infondate, le eccezioni di illegittimità costituzionale riproposte con il terzo mezzo. La ricorrente censura, anzitutto, l'arbitraria disparità di trattamento tra la pensione di vecchiaia anticipata, assoggettata alla disciplina dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, e l'assegno ordinario d'invalidità, corrisposto senza la citata dilazione. La manifesta infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale emerge dall'eterogeneità dei trattamenti che la ricorrente pone a raffronto. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la pensione di vecchiaia anticipata si atteggia come una species dell'ordinario trattamento di vecchiaia ed è dunque ontologicamente diversa dai trattamenti diretti d'invalidità (sentenza n. 31001 del 2019, cit., e ordinanza n. 11750 del 2015, cit.). Eterogeneità che si riflette anche nelle differenze di disciplina in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi, alla reversibilità e alla durata (pagina 10 della sentenza impugnata e pagina 8 del controricorso). Manifestamente infondate sono anche le censure di violazione dell'art. 38 Cost. La proporzionalità e l'adeguatezza di ogni singola prestazione devono essere valutate in una prospettiva «globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti» (Corte cost., sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto) e ponderi la ragionevolezza del complessivo contemperamento della tutela previdenziale «con le inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia della concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie» (fra le molte, Corte cost., sentenza n. 127 del 2015, punto 7 del Considerato in diritto). Questa Corte ha rimarcato che la regolamentazione dell'accesso alla pensione di vecchiaia degl'invalidi non solo è ancorata ai requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli rispetto a quelli che valgono per la generalità dei cittadini (ordinanza n. 2382 del 2020, cit., punto 7), ma non impone neppure l'abbandono del posto di lavoro. Nel periodo di attesa, l'assicurato può continuare a lavorare e ha la facoltà di accedere ai trattamenti d'invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa (sentenza n. 29191 del 2018, cit. punto 10). Alla luce di tali rilievi, non si può ritenere che l'applicazione del meccanismo delle finestre, tendenzialmente generale, sacrifichi in maniera arbitraria e sproporzionata l'adeguatezza complessiva della tutela previdenziale riconosciuta al lavoratore gravemente invalido, con una disciplina di evidente favore. Tale applicazione contempera in modo non manifestamente irragionevole i contrapposti interessi, con una scelta che tiene conto dei limiti «connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 1991, punto 3 del Considerato in diritto). Il motivo di ricorso, in conclusione, è infondato, in virtù del seguente principio di diritto: «Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, formulate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sul presupposto che l'applicazione del differimento dei trattamenti pensionistici ("finestre") anche alle pensioni di vecchiaia anticipata concesse agl'invalidi gravi determini un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità e quindi pregiudichi la tutela previdenziale presidiata dalla Costituzione. Non sussiste la denunciata disparità di trattamento, in considerazione dell'eterogeneità tra le fattispecie poste a raffronto, l'una (pensione di vecchiaia anticipata) riconducibile agli ordinari trattamenti di vecchiaia e l'altra (assegno ordinario d'invalidità) alla categoria, ontologicamente diversa, dei trattamenti ordinari d'invalidità. Non si ravvisa neppure la dedotta violazione dell'art. 38 Cost., in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione. Alla stregua di una considerazione necessariamente globale e complessiva dell'adeguatezza e della proporzionalità delle prestazioni pensionistiche, si deve concludere che il legislatore, nell'applicare anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata la disciplina generale delle "finestre", ha contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati dall'art. 38 Cost. con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili». 7. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso. 8. Le spese di lite non sono ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 20 gennaio 2022, n. 1720), prodotta anche con l'odierno ricorso e richiamata nella memoria illustrativa. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da part