CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 25616/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Arzano avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.335 cod. pen. emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. Frattamaggiore, il 10 novembre 2011 (notificata, come il decreto di citazione a giudizio del 19 maggio 2010, al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. perché l'imputata risultava "sloggiata" dal luogo di elezione di domicilio - Casandrino, via Milo 12 -, fatta con il verbale di identificazione come indagata per il reato di cui agli artt. 334-335 cod. pen., redatto il 21 novembre 2006 dai Carabinieri di Arzano), divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2021 e seguita dall'ordine di esecuzione notificato personalmente all'imputata presso la sua nuova residenza anagrafica in Arza no. La Corte, sul rilievo che si erano rese vane le notifiche tentate nel luogo eletto dall'imputata all'atto dell'identificazione come indagata, senza che fossero seguite sue comunicazioni circa il mutamento del domicilio, riteneva la regolarità delle successive notifiche effettuate presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non potendo la stessa, che s'era resa irreperibile, addurre l'incolpevole mancata conoscenza del processo a suo carico. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 629-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza citata, deducendo che la sentenza di condanna era stata pronunciata nei confronti di un'imputata erroneamente dichiarata contumace. Nessuno degli atti processuali le era mai stato notificato personalmente presso la sua nuova residenza anagrafica in Arzano, bensì essi erano stati tutti notificati al difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, l'imputata non risulta avere mai avuto alcun contatto con il difensore, tanto che la sentenza di primo grado non era stata impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La ricorrente deduce la nullità dell'intero giudizio contumaciale per omessa citazione, dal momento che la notifica prima del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e poi della sentenza di condanna è stata effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., atteso il vano tentativo di notificazione presso il domicilio eletto all'atto della sua identificazione come indagata per il reato di cui agli artt. 334-335 cod. pen. redatto dai Carabinieri di Arzano nel 2006, domicilio da cui risultava al momento delle notifiche "sloggiata". Sicché vi è prova che la stessa non abbia avuto conoscenza effettiva del processo. 3. Premesso, ai fini della conseguente applicazione della disciplina oggi vigente in materia, che la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 novembre 2011 è divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2021, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla nozione di effettiva conoscenza del procedimento tracciando i confini di ammissibilità del processo in )1 absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020), Ismail, Rv. 279420) hanno affermato la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulata, della data e del luogo di svolgimento del giudizio. E tale conoscenza dev'essere effettiva, non presunta né meramente legale. Il processo può quindi ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui questi, consapevolmente informato in termini dettagliati, abbia rinunciato a comparire oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso. Si tratta, all'evidenza, di questione da risolversi sul piano della prova, in ragione delle peculiarità del caso concreto, dalle quali poter desumere la dimostrazione logica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Va precisato, in proposito, che la presunzione relativa di conoscenza, con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudícium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via). Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio. Per la vocatio in iudicium, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 4. In applicazione dei principi sin qui esposti, si palesa fondato il motivo di ricorso relativo all'apprezzamento della situazione di fatto che ha legittimato la trattazione del dibattimento di primo grado, celebrato in assenza dell'imputata dichiarata contumace e assistita da un difensore d'ufficio. Nel caso in esame è accertato il vano tentativo di notifica presso il domicilio eletto (nel verbale di mera identificazione come indagata redatto dai Carabinieri di Arzano il 21 novembre 2006) sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che della relativa sentenza di condanna, cui ha fatto seguito la notifica dei medesimi atti presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.Sicché non può all'evidenza inferirsene il risultato - anzi appare verosimile il contrario - della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata, e ciò almeno fino alla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, stavolta presso la sua reale residenza anagrafica in Arzano. 5. Sussiste pertanto, nel caso di specie, il presupposto della rescissione del giudicato, ossia la nullità assoluta del giudizio e della sentenza definitiva di primo grado (posta in esecuzione ma con contestuale sospensione), per l'incolpevole mancata conoscenza in capo alla richiedente della celebrazione del processo celebrato nei suoi confronti, a causa della invalidità della notificazione della citazione. Il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio poiché emessa in violazione di legge, con la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, del 10 novembre 2011, e dispone trasmettersi gl