Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04760/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26899/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio elettoin Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso,con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazionein Roma, piazza Cavour; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1968/2018, Oggetto:LOCAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi pubblicata il 5 febbraio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], conduttrice dell’appartamento posto al primo piano dell’immobile di sua proprietà, sito in Ancona, via delle Palombare, per sentire dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimentodella convenuta.

Il Tribunale di Ancona dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, LauraCittadini , condannandola al pagamento dei canoni da gennaio 2016 a settembre 2016 , oltre gli aggiornamenti ISTAT dal luglio 2010; condannava il locatore Pesaresi al pagamento della somma di cui al deposito cauzionale maggiorato degli interessi; compensava le spese di lite per metà , condannando la conduttrice alla refusione dell’altra metà nei confronti del locatore.

2. A vverso la sentenza di prime cure ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma integrale della sentenza .

C ostituit o si l’appellato [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto dell’appello e proposto ricorso incidentale.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1968 /201 8 , ha accolto parzialmente l’appello principale e , in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti a far data da gennaio 2016 per grave inadempimento del locatore e ha respinto l’appello incidentale, con condanna di quest’ultimo a rifondere le spese di lite per i due terzi in favore dell’appellante principale, con compe nsazione delle spese di lite per il restante terzo. 3.Avverso la sentenza di appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo d i ricorso , i l ricorrent e lamenta la “ v iolazione o falsa applicazione degli artt. 114-116 c.p.c. in relazione agli artt. 1581- 1578 nella par t e in cui il giudice ha liberamente tratto dal compendio istruttorio di causa la “pericolosità dell’immobile locato e l’inidoneità all’uso abitativo al momento del recesso della conduttrice nell’estate del 2015”; in particolare, mette in discussione il presupposto argomentativo utilizzato dalla decisione impugnata per porre in corr e lazione i problemi insorti nelle fondazioni dell’immobile col pericolo di crollo e l’ inidoneità all’uso abitativo, stante che dal materiale probatorio esaminato non emergesseuna particolare pericolosità delle fessurazioni riscontrate per l’appartamento locato, né per l’intero immobile .

Pertant o, la Corte di appello avrebbe violato i principi sanciti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. erroneamente ricostruendo la fattispecie e giungendo a conclusioni contrarie alle conclusioni scritte espresse dal perito strutturista incaricato dallo stesso locatore.

2. Con il secondo motivo lamenta il “ Vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. per avere il giudice d el gravame ritenuto che la conduttrice ha assolto l’onere probatorio di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito ex art. 1578 c.c. e relativa consolidata giurisprudenza al momentodella richiesta di risoluzione del contratto” in quanto la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze probatorie asserendo che la Cittadini aveva“ampiamente fornito la prova di come i fenomeni di cedimento strutturale a livello fondale avessero reso inidoneo all’uso abitativo l’immobile già nell’estate 2015”, argomentando dalla C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi relazione dell’ingegnere strutturista del locatore, dalle testimonianze rese dai testimoni del locatore e dall’elaborato del CTU.

Evidenzia , in particolare,che da tali risultanze probatorie non emerg eva il pericolo di crollo imminente; contesta che alla relazione dell’ingegnere strutturista possa essere attribuita il valoredi una prova fornita dalla parte locatrice e che la relazione del CTU in ATP non fornisc a alcun dato utile per certificare lo stato dell’immobile al momento della risoluzione del contratto (estate 2015), te n uto conto che i sopralluoghi avve n nero a distanza di diversi mesi (a settembre e novembre del 2016) dal momento dell’abbandono dell’immobile da parte della conduttrice (avvenuto a dicembre 2015).

Con ciò, la Corte di appello , a parere de l ricorrent e , avrebbe erroneamente affermato in ordine alla compiuta prova fornita dalla controparte in violazione dell’art. 1578 c.c. sulla base di prove inattendibili anche dal punto di vista temporale. 3.Con il terzo motivo del ricorso lamenta il “ Vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c. in relazione all’art.132 n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni della Corte di appello che risulta con evidenza dal provvedimento impugnato”; in particolare, evidenzia l’anomalia motivazione della motivazione resa dalla Corte di appello che dopoaver affermato che “ il cedimento strutturale non si è manifestato, come ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso del giudizio a seguito degli eventi sismici del 2016” avrebbe motivato nello stesso senso del giudice di prime cure, ovvero circa l’aggravio progressivo delle problematiche strutturali dell’edificio e della rilevanza del terreno sismico su cui esso insiste, salvo però in conclusione ritenere provato il grave inadempimento del locatore.

4. Con il quarto motivo , i l ricorrent e denuncia “ l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dall’aver il locatore signor Pesaresi prontamente e tempestivamente ottemperato agli obblighi di cui agli artt. 1575, 1577 e 1578 c.c. e relativa consolidata C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi giurisprudenza” in quanto la Corte di appello - dopo aver concluso per l’inidoneità dell’immobile all’uso abitativo nell’estate del 2015 ed il rispetto dell’onere della prova imposto dall’art. 1578 c.c. da parte della conduttrice –conclusioni che il ricorrente ritiene viziate per i motivi già illustrati nelle censure precedenti - ha violato anche gli artt. 1576, 1577 e 1578 c.c. in relazione all’adempimento dei doveri imposti al locatore, rendendo una motivazioneulteriormente viziata.

In particolare, in ordine alla decisività della circostanza, la Corte di appello non avrebbe dato conto del fatto che il locatore si era mosso anche prima di quanto richiesto dalla conduttrice affidando l’incarico ad un ingegnere strutturista nell’agosto del 2015 al fine di ottenere un parere sugli interventi e manutenzione sull’immobile in questione.Infine, nel caso di accoglimento del ricorso da parte della Corte di cassazione, il ricorrente ripropone quanto richiesto con appello incidentale rimasto assorbito e cioè , la condanna della conduttrice per mancata rimessa in pristino dell’immobile nelle condizioni in cui lo stesso era stato locato e relative spese necessarie pari all’importo diEuro 3.044,15.

5. In via preliminare, con riferimento al controricorso della parte resistente,è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente nella memoria.

Questi correttamente eccepisce che la notificazione del ricorso per cassazione nei riguardi della parte intimata si è perfezionata a mani della collega di studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 5 settembre 2019, sicch é – afferma - il termine ultimo per la notifica del controricorso stesso, richiesta all’Ufficiale giudiziario il 17 .10.201 9 , era da individuarsi nella data del 15 .10.201 9; produce altresì avviso ricevimento della raccomandata effettivamente giunta al recapito del destinatario in data 22.10.2019.

In definitiva, il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] , posto in notifica il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il termine scadeva il 15.10.2019(quaranta giorni a partire dal 5.9.2019), non può essere considerato tempestivo e va dichiarato inammissibile.

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi

6. Il primo , il secondo e il terzo motivo d i ricorso - così come prospettati e sopra sinteticamente riassunt i - possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono , per un verso,inammissibili in relazione alla violazione di legge paventata poich é la sentenza impugnata non può ritenersi affetta dal vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta che il ricorrente intende attribuirlee, per l’altro , infondati riguardo sia al vizio di motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. per avere ritenuto assolto da parte della conduttrice odierna intimata l’onere probatorio in merito all’esistenza del vizio tale da giustificare a norma dell’art. 1578 c.c. la risoluzione del contratto per inidoneità del bene all’uso pattuito sia riguardo al vizio motivazionale preteso in relazione all’art.132 n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni della Corte territoriale che secondo la tesi del ricorrente emergerebbe con evidenza dalla motivazione de qua.

Giova richiamare intema di ricorso per cassazione, l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di deduzione della violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. .

Si è affermato che è ammissibile la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez.

U, 30/09/2020 n. 20867 , Rv. 659037 - 02).

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. (cfr. Cass. Sez.

U, 30/09/2020 n. 20867, Rv. 659037 –01).

Va richiamato, infine , l’ori ent a mento secondo cui a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).

Questi vizi non sono riscontrabil i nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per aver ricostruito attraverso una serie di esaurienti passaggi, in modo adeguato, le circostanze oggetto della fattispecie in esame.

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] da quanto affermato dal ricorrent e, la Corte territoriale,lungi dall’aver reso una motivazione contraddittoria e illogica e violato le norme evocate, viceversa, ha espressamente ritenuto di non condividere la motivazione del giudice di prime cure e sulla base dei motivi formulati dall’allora appellante , [OSCURATO:PERSONA] , ha reso una motivazionecoerente e logica, affermando che « la causa del cedimento strutturale non si è manifestata, come ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso del giudizio a seguito degli eventi sismici del 2016, dipendendo piuttosto il cedimento da una serie di gravi e evidenti difetti attinenti al sistema delle fondazioni già rilevata nel 2015, difetti che già nell’estate del 2015 erano indicativi di un serio pericolo di crollo dello stabile, che sono peggiorati neltempo, che sono stati aggravati dalle scosse telluriche del 2016»(pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata).

La Corte d’appello ha evidenziato che il testimone Ing.

Rita,tecnico strutturista,interpellato nell’estate del 2015 dallo stesso locatore, aveva riferito che al momento del suo primo sopralluogo la situazione dell’immobile fosse seria, anche se non di immediato pericolo, avendo egli rilevato un abbassamento di una porzione di fabbricato necessitante di intervento.

Ha poi dato conto che da lla relazione scritta stilata dallo stessotecnico di parte nell’estate 2015 risultava evidente «sin dalla prima analisi visiva» la « presenza di cedimenti differenziali su porzioni della struttura muraria …già visivamente abbiamo rilevato che un potenziale abbassamento è in atto … La causa è da addebitare ad un evidente stato di sofferenza del sistema di fondazione» (pag. 4 della sentenza impugnata).

Ha poi evidenziato quanto riferito dalla CTU resa in ATP a proposito della entità delle fessurazioni ed eventuali causeed in ordine , in particolare, alle ipotesi sulle cause che hanno pro vocato tali fessurazioni;nella medesima CTU, difatti, si legge: « … questi cedimenti sono presubilmente creati dalle variazioni delle condizioni geotecniche e climatiche degli ultimi anni» (pag. 5della sentenza impugnata).

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] complesso degli elementi istruttori esaminati, coerentemente , il giudice di appello ha ritenuto che la conduttrice appellante avesse fornito la prova di come i fenomeni di cedimento strutturale a livello fondale avessero reso inidoneo all’uso abitativo l’immobile già nell’estate del 2015, dipendente dalle variazioni delle condizioni geotecniche e climatiche degli ultimi anni e quindi suscettibile di peggioramento e , quindi, un pericolo di crollo tanto più concreto in considerazione dell’ubicazione del fabbricato in zona sismica.

Dalla CTU effettuata in sede di ATP, nello specifico,emergeva: « che il cedimento dell’angolo sud ovest del fabbricato a livello fondale ha creato un distacco di mattoni costituenti la parete portante dell’edificio ed una rotazione della stessa creando un distacco dei mattoni costituenti la parete portante dell’edificio, per poi provocareuna rotazione della stessa creando a sua volta fessurazioni e disallineamenti nella struttura portante» e che « tali cedimenti non sono stati causati dagli eventi sismici del 2016 ma sono stati presumibilmente creati dalle variazioni delle condizioni geotecniche e climatiche degli ultimi anni»(pag. 5 della sentenza impugnata).

Pertanto,la motivazione della sentenza oggetto di gravame sfugge al sindacato di legittimità ponendosi al di sopra della soglia costituita, come veduto, del c.d.

"minimo costituzionale".

7. Va disatteso anche il quarto motivo di ricorso perché inammissibile.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale non solo non ha omesso di prendere in debita considerazione il contegno extragiudiziale e processuale del ricorrente ma ha attribuito a tale contegno un significato opposto a quello ascrittogli dallo stesso, ritenendo che esso non significasse aver prontamente e tempestivamente ottemperato agli obblighi imposti al locatore dagli artt. 1575, 15777 e 1578 c.c.

C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi 8.In conclusione, il ricorso è rigettato .

Non si provvede in merito alla liquidazione delle spese stante la dichiarata inammissibilità del controricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26899/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio elettoin Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso,con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazionein Roma, piazza Cavour; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1968/2018, Oggetto:LOCAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi pubblicata il 5 febbraio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], conduttrice dell’appartamento posto al primo piano dell’immobile di sua proprietà, sito in Ancona, via delle Palombare, per sentire dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimentodella convenuta. Il Tribunale di Ancona dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, LauraCittadini , condannandola al pagamento dei canoni da gennaio 2016 a settembre 2016 , oltre gli aggiornamenti ISTAT dal luglio 2010; condannava il locatore Pesaresi al pagamento della somma di cui al deposito cauzionale maggiorato degli interessi; compensava le spese di lite per metà , condannando la conduttrice alla refusione dell’altra metà nei confronti del locatore. 2. A vverso la sentenza di prime cure ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma integrale della sentenza . C ostituit o si l’appellato [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto dell’appello e proposto ricorso incidentale. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1968 /201 8 , ha accolto parzialmente l’appello principale e , in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti a far data da gennaio 2016 per grave inadempimento del locatore e ha respinto l’appello incidentale, con condanna di quest’ultimo a rifondere le spese di lite per i due terzi in favore dell’appellante principale, con compe nsazione delle spese di lite per il restante terzo. 3.Avverso la sentenza di appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo d i ricorso , i l ricorrent e lamenta la “ v iolazione o falsa applicazione degli artt. 114-116 c.p.c. in relazione agli artt. 1581- 1578 nella par t e in cui il giudice ha liberamente tratto dal compendio istruttorio di causa la “pericolosità dell’immobile locato e l’inidoneità all’uso abitativo al momento del recesso della conduttrice nell’estate del 2015”; in particolare, mette in discussione il presupposto argomentativo utilizzato dalla decisione impugnata per porre in corr e lazione i problemi insorti nelle fondazioni dell’immobile col pericolo di crollo e l’ inidoneità all’uso abitativo, stante che dal materiale probatorio esaminato non emergesseuna particolare pericolosità delle fessurazioni riscontrate per l’appartamento locato, né per l’intero immobile . Pertant o, la Corte di appello avrebbe violato i principi sanciti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. erroneamente ricostruendo la fattispecie e giungendo a conclusioni contrarie alle conclusioni scritte espresse dal perito strutturista incaricato dallo stesso locatore. 2. Con il secondo motivo lamenta il “ Vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. per avere il giudice d el gravame ritenuto che la conduttrice ha assolto l’onere probatorio di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito ex art. 1578 c.c. e relativa consolidata giurisprudenza al momentodella richiesta di risoluzione del contratto” in quanto la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze probatorie asserendo che la Cittadini aveva“ampiamente fornito la prova di come i fenomeni di cedimento strutturale a livello fondale avessero reso inidoneo all’uso abitativo l’immobile già nell’estate 2015”, argomentando dalla C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi relazione dell’ingegnere strutturista del locatore, dalle testimonianze rese dai testimoni del locatore e dall’elaborato del CTU. Evidenzia , in particolare,che da tali risultanze probatorie non emerg eva il pericolo di crollo imminente; contesta che alla relazione dell’ingegnere strutturista possa essere attribuita il valoredi una prova fornita dalla parte locatrice e che la relazione del CTU in ATP non fornisc a alcun dato utile per certificare lo stato dell’immobile al momento della risoluzione del contratto (estate 2015), te n uto conto che i sopralluoghi avve n nero a distanza di diversi mesi (a settembre e novembre del 2016) dal momento dell’abbandono dell’immobile da parte della conduttrice (avvenuto a dicembre 2015). Con ciò, la Corte di appello , a parere de l ricorrent e , avrebbe erroneamente affermato in ordine alla compiuta prova fornita dalla controparte in violazione dell’art. 1578 c.c. sulla base di prove inattendibili anche dal punto di vista temporale. 3.Con il terzo motivo del ricorso lamenta il “ Vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c. in relazione all’art.132 n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni della Corte di appello che risulta con evidenza dal provvedimento impugnato”; in particolare, evidenzia l’anomalia motivazione della motivazione resa dalla Corte di appello che dopoaver affermato che “ il cedimento strutturale non si è manifestato, come ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso del giudizio a seguito degli eventi sismici del 2016” avrebbe motivato nello stesso senso del giudice di prime cure, ovvero circa l’aggravio progressivo delle problematiche strutturali dell’edificio e della rilevanza del terreno sismico su cui esso insiste, salvo però in conclusione ritenere provato il grave inadempimento del locatore. 4. Con il quarto motivo , i l ricorrent e denuncia “ l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dall’aver il locatore signor Pesaresi prontamente e tempestivamente ottemperato agli obblighi di cui agli artt. 1575, 1577 e 1578 c.c. e relativa consolidata C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi giurisprudenza” in quanto la Corte di appello - dopo aver concluso per l’inidoneità dell’immobile all’uso abitativo nell’estate del 2015 ed il rispetto dell’onere della prova imposto dall’art. 1578 c.c. da parte della conduttrice –conclusioni che il ricorrente ritiene viziate per i motivi già illustrati nelle censure precedenti - ha violato anche gli artt. 1576, 1577 e 1578 c.c. in relazione all’adempimento dei doveri imposti al locatore, rendendo una motivazioneulteriormente viziata. In particolare, in ordine alla decisività della circostanza, la Corte di appello non avrebbe dato conto del fatto che il locatore si era mosso anche prima di quanto richiesto dalla conduttrice affidando l’incarico ad un ingegnere strutturista nell’agosto del 2015 al fine di ottenere un parere sugli interventi e manutenzione sull’immobile in questione.Infine, nel caso di accoglimento del ricorso da parte della Corte di cassazione, il ricorrente ripropone quanto richiesto con appello incidentale rimasto assorbito e cioè , la condanna della conduttrice per mancata rimessa in pristino dell’immobile nelle condizioni in cui lo stesso era stato locato e relative spese necessarie pari all’importo diEuro 3.044,15. 5. In via preliminare, con riferimento al controricorso della parte resistente,è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente nella memoria. Questi correttamente eccepisce che la notificazione del ricorso per cassazione nei riguardi della parte intimata si è perfezionata a mani della collega di studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 5 settembre 2019, sicch é – afferma - il termine ultimo per la notifica del controricorso stesso, richiesta all’Ufficiale giudiziario il 17 .10.201 9 , era da individuarsi nella data del 15 .10.201 9; produce altresì avviso ricevimento della raccomandata effettivamente giunta al recapito del destinatario in data 22.10.2019. In definitiva, il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] , posto in notifica il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il termine scadeva il 15.10.2019(quaranta giorni a partire dal 5.9.2019), non può essere considerato tempestivo e va dichiarato inammissibile. C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi 6. Il primo , il secondo e il terzo motivo d i ricorso - così come prospettati e sopra sinteticamente riassunt i - possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono , per un verso,inammissibili in relazione alla violazione di legge paventata poich é la sentenza impugnata non può ritenersi affetta dal vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta che il ricorrente intende attribuirlee, per l’altro , infondati riguardo sia al vizio di motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. per avere ritenuto assolto da parte della conduttrice odierna intimata l’onere probatorio in merito all’esistenza del vizio tale da giustificare a norma dell’art. 1578 c.c. la risoluzione del contratto per inidoneità del bene all’uso pattuito sia riguardo al vizio motivazionale preteso in relazione all’art.132 n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni della Corte territoriale che secondo la tesi del ricorrente emergerebbe con evidenza dalla motivazione de qua. Giova richiamare intema di ricorso per cassazione, l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di deduzione della violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. . Si è affermato che è ammissibile la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867 , Rv. 659037 - 02). C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. (cfr. Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867, Rv. 659037 –01). Va richiamato, infine , l’ori ent a mento secondo cui a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). Questi vizi non sono riscontrabil i nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per aver ricostruito attraverso una serie di esaurienti passaggi, in modo adeguato, le circostanze oggetto della fattispecie in esame. C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] da quanto affermato dal ricorrent e, la Corte territoriale,lungi dall’aver reso una motivazione contraddittoria e illogica e violato le norme evocate, viceversa, ha espressamente ritenuto di non condividere la motivazione del giudice di prime cure e sulla base dei motivi formulati dall’allora appellante , [OSCURATO:PERSONA] , ha reso una motivazionecoerente e logica, affermando che « la causa del cedimento strutturale non si è manifestata, come ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso del giudizio a seguito degli eventi sismici del 2016, dipendendo piuttosto il cedimento da una serie di gravi e evidenti difetti attinenti al sistema delle fondazioni già rilevata nel 2015, difetti che già nell’estate del 2015 erano indicativi di un serio pericolo di crollo dello stabile, che sono peggiorati neltempo, che sono stati aggravati dalle scosse telluriche del 2016»(pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha evidenziato che il testimone Ing. Rita,tecnico strutturista,interpellato nell’estate del 2015 dallo stesso locatore, aveva riferito che al momento del suo primo sopralluogo la situazione dell’immobile fosse seria, anche se non di immediato pericolo, avendo egli rilevato un abbassamento di una porzione di fabbricato necessitante di intervento. Ha poi dato conto che da lla relazione scritta stilata dallo stessotecnico di parte nell’estate 2015 risultava evidente «sin dalla prima analisi visiva» la « presenza di cedimenti differenziali su porzioni della struttura muraria …già visivamente abbiamo rilevato che un potenziale abbassamento è in atto … La causa è da addebitare ad un evidente stato di sofferenza del sistema di fondazione» (pag. 4 della sentenza impugnata). Ha poi evidenziato quanto riferito dalla CTU resa in ATP a proposito della entità delle fessurazioni ed eventuali causeed in ordine , in particolare, alle ipotesi sulle cause che hanno pro vocato tali fessurazioni;nella medesima CTU, difatti, si legge: « … questi cedimenti sono presubilmente creati dalle variazioni delle condizioni geotecniche e climatiche degli ultimi anni» (pag. 5della sentenza impugnata). C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] complesso degli elementi istruttori esaminati, coerentemente , il giudice di appello ha ritenuto che la conduttrice appellante avesse fornito la prova di come i fenomeni di cedimento strutturale a livello fondale avessero reso inidoneo all’uso abitativo l’immobile già nell’estate del 2015, dipendente dalle variazioni delle condizioni geotecniche e climatiche degli ultimi anni e quindi suscettibile di peggioramento e , quindi, un pericolo di crollo tanto più concreto in considerazione dell’ubicazione del fabbricato in zona sismica. Dalla CTU effettuata in sede di ATP, nello specifico,emergeva: « che il cedimento dell’angolo sud ovest del fabbricato a livello fondale ha creato un distacco di mattoni costituenti la parete portante dell’edificio ed una rotazione della stessa creando un distacco dei mattoni costituenti la parete portante dell’edificio, per poi provocareuna rotazione della stessa creando a sua volta fessurazioni e disallineamenti nella struttura portante» e che « tali cedimenti non sono stati causati dagli eventi sismici del 2016 ma sono stati presumibilmente creati dalle variazioni delle condizioni geotecniche e climatiche degli ultimi anni»(pag. 5 della sentenza impugnata). Pertanto,la motivazione della sentenza oggetto di gravame sfugge al sindacato di legittimità ponendosi al di sopra della soglia costituita, come veduto, del c.d. "minimo costituzionale". 7. Va disatteso anche il quarto motivo di ricorso perché inammissibile. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale non solo non ha omesso di prendere in debita considerazione il contegno extragiudiziale e processuale del ricorrente ma ha attribuito a tale contegno un significato opposto a quello ascrittogli dallo stesso, ritenendo che esso non significasse aver prontamente e tempestivamente ottemperato agli obblighi imposti al locatore dagli artt. 1575, 15777 e 1578 c.c. C.C. 12 dicembre2022 r.g.n. 26899/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi 8.In conclusione, il ricorso è rigettato . Non si provvede in merito alla liquidazione delle spese stante la dichiarata inammissibilità del controricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 04760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris