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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40031/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego di attenuanti generiche ed il rigetto nel resto uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO per le [OSCURATO:PERSONA] SICINDUSTRIA e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ONLUS; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO e [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per raccoglimento dei motivi del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1° ottobre 2019 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. alla pena di 8 anni di reclusione.

Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di cui all'art. 629 cod. pen. e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., lo ha condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa.

Con sentenza del 10 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza appellata.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile di aver fatto parte della famiglia mafiosa del quartiere Pallavicino, facente capo al boss [OSCURATO:PERSONA], partecipando attivamente alle riunioni di mafia nelle quali riceveva disposizioni in ordine alle estorsioni commesse in danno dei commercianti del quartiere nonché in ordine ai danneggiamenti da perpetrare nei confronti di chi si rifiutava di pagare. [OSCURATO:PERSONA], invece, è stato ritenuto responsabile di aver costretto il titolare della Spera costruzioni a versare la somma di 5.000 euro come messa a posto per un cantiere edilizio relativo alla ristrutturazione di una palazzina in piazza Pallavicino.Gli elementi di prova sono stati ricavati, in particolare, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi facenti parte della stessa famiglia mafiosa.

In particolare, il Cassaro ha parlato di Sala, di cui non conosceva il nome, come di un ragazzo proprietario di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] che operava per conto della famiglia mafiosa di Pallavicino, precisando che faceva parte delle attività estorsive del gruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ha riferito anche di un'iniziativa estorsiva effettuata nei pressi della palazzina cinese a Palermo, ha evidenziato come le somme derivanti da questa estorsioni venissero raccolte da questo ragazzo della [OSCURATO:PERSONA], da Baucina e da Razzanelli, e poi consegnati al figlio di [OSCURATO:PERSONA]; ha ricordato un episodio di danneggiamento a fini estorsivi nei confronti di un commerciante che aveva l'immobile di fronte alla chiesa di Pallavicino ed ha riferito esser responsabile di questo episodio il ragazzo della [OSCURATO:PERSONA], Baucina e Razzanelli; ha riferito di conoscere questi fatti perché dopo l'arresto di Razzanelli aveva preso il suo posto nell'attività di estorsione; aveva riferito di conoscere la casa del ragazzo della [OSCURATO:PERSONA].

Il racconto di Cassaro è stato ritenuto dai giudici del merito dettagliato coerente, e confermato nel punto relativo alle frequentazioni di luoghi e persone, dalle attività di controllo della polizia giudiziaria.

Infatti, in data 4 giugno 2008 la Squadra mobile aveva trovato Sala a bordo della [OSCURATO:PERSONA] insieme a Baucina, in altro controllo del 10 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] veniva fermato bordo della Mini insieme sempre a Baucina ed altri; inoltre, il 17 novembre 2008 nel corso di un'attività di osservazione del garage di via Castelforte indicato da altri collaboratori come base di Troia veniva visto [OSCURATO:PERSONA] insieme a Baucina, Messeri ed anche [OSCURATO:PERSONA].

In un ulteriore servizio di osservazione della polizia giudiziaria del 2 dicembre 2008, in occasione di una riunione documentata presso il parcheggio Castelforte di Troia veniva vista l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], da cui scendeva come passeggero Baucina, alla riunione veniva riconosciuto anche Cassaro, non è documentata specificamente la presenza di Sala, ma solo quella della sua autovettura.

I giudici del merito hanno ritenuto che la chiamata in correità di Cassaro trovi riscontro esterno nella ulteriore chiamata in correità del collaboratore di giustizia Razzanelli, altro componente della famiglia di Pallavicino.

A differenza di Cassaro, Razzanelli conosceva bene [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo aveva invitato al compleanno di suo figlio, e lo ha riconosciuto anche in foto.

Razzanelli, dopo aver ricordato di aver fatto parte della famiglia di Pallavicino, ha fornito anche precise indicazioni sull'organigramma della famiglia ed ha riferito che nel luglio 2008 [OSCURATO:PERSONA] lo ha arruolato nella sua famiglia nel corso di una riunione dove erano presenti diversi soggetti, tra cui c'era anche Sala.

In/ questa riunione si decise che tutti i negozianti di Pallavicino dovevano pagare il pizzo e vennero divisi i compiti tra tutti per la relativa riscossione; raccontò anche di un danneggiamento ad una persona che stava ristrutturando una palazzina, riferì che lui, Baucina e Misseri andarono a parlare con questa persona che disse di non avere intenzione di pagare i 500 euro richiesti, ed allora la cosca decise di realizzare un danneggiamento che fu eseguito materialmente da Sala, Baucina e Misseri, Razzanelli si limitò a fare da palo.

Razzanelli riferì anche che in una ulteriore riunione del 12 novembre 2008, dopo un pranzo di gruppo al garage di Troia, quest'ultimo promise soldi per Natale ai presenti a ricompensa dell'impegno per l'organizzazione criminale, ed a questa riunione era presente anche Sala; la presenza di Sala presso il garage di Troia è stata documentata da un servizio di osservazione anche cinque giorni dopo, il 17 novembre 2008.

2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Primo atto di ricorso Sala (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo si deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen., perché non sarebbero state valutate correttamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alla mancata individuazione dei riscontri reciproci, per la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cassaro e la conseguente impossibilità di utilizzare le sue dichiarazioni come riscontro a quelle del collaboratore Razzanelli, per la mancata risposta alle specifiche doglianze difensive contenute nei motivi di appello.

In particolare, si deduce che il collaboratore Cassaro non ha mai indicato Sala per nome/dicendo anche di non conoscerne le generalità ma di conoscerlo soltanto in foto, ciò nonostante lo stesso non ha mai riconosciuto in foto il [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte d'appello ha inammissibilmente giustificato il mancato riconoscimento in foto del [OSCURATO:PERSONA] con l'imprecisione dovuta al lungo intervallo di tempo decorso.

Inoltre, il collaboratore Cassaro avrebbe imputato al [OSCURATO:PERSONA] un danneggiamento attribuibile alla cosca, salvo poi specificare che i partecipanti al danneggiamento in questione furono altre tre persone.

Il collaboratore Razzanelli riferisce, invece, soltanto per aver appreso de relato, mentre ciò che apprende per conoscenza diretta è carente di qualsiasi riscontro esterno.

Con il secondo motivo si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado che sulla richiesta subordinata di concessione delle generiche non si è in alcun modo pronunciata.

2.2. Secondo atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un unico motivo si deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 416- bis cod. pen. rilevando che il collaboratore Razzanelli riferisce che le riunioni in cui si decidevano le strategie della cosca avvenivano in autolavaggio ma nel corso del servizio di osservazione di polizia giudiziaria soltanto per tre volte è stata verificata la presenza presso l'autolavaggio di una [OSCURATO:PERSONA] (auto del ricorrente), di cui peraltro non è stata annotato il numero di targa; perché il collaboratore di giustizia Cassaro avrebbe errato sull'indicazione della casa in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abitato; perché il collaboratore di giustizia Cassaro non avrebbe riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in foto durante gli interrogatori, nonostante che le fotografie mostrate al collaboratore ritraessero l'effigie dell'odierno ricorrente nel 2009, ovvero nel periodo degli incontri; perché il collaboratore di giustizia Cassaro, sul danneggiamento che secondo Razzanelli sarebbe stato commesso anche da [OSCURATO:PERSONA], indica invece altri soggetti; perché nessuna delle vittime ha mai riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] nè mai il nome dello stesso è stato riscontrato in altre indagini, e perché non è stata valutata la possibilità di riqualificare la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in quella di favoreggiamento aggravato nei confronti del Baucina cui lo stesso era unicamente legato.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo deduce violazione norma penalevLizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto i giudici del merito hanno ritenuto di non concedere le generiche attesi i precedenti penali del ricorrente omettendo l'apprezzamento di fattori attenuanti che ne avrebbero permesso la concessione quali la spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia, l'elevato contributo alle indagini la maturata volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza, la completa rottura con un fronte criminale di particolare allarme sociale.

3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] l'accoglimento del ricorso relativamente al diniego di attenuanti generiche ed il rigetto nel resto, per [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità del ricorso.Il difensore della parte civile "Comitato addio Pizzo", avv. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sostituto processuale, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Il difensore delle parti civili Sicindustria e "Centro studi [OSCURATO:PERSONA]", avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

I difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1. Ricorso Sala

1.1. Il primo motivo di ciascuno dei due atti di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che sul punto possono essere affrontati congiuntamente, in quanto sovrapponibili, non è fondato.

Entrambi gli atti di ricorso contestano la pronuncia di appello sul punto relativa al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. a lui attribuito.

Negli atti di ricorso si contesta, in particolare, la attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cassaro, e si ritiene che esso non possa fungere da riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore Razzanelli.

In particolare, si deduce che il collaboratore Cassaro ha riferito di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] per nome, ma di conoscerlo soltanto in foto, ciò nonostante non ne ha riconosciuto la fotografia.

In uno dei due atti di ricorso si nota che le fotografie mostrate al collaboratore ritraevano l'effigie del ricorrente del 2009, ovvero del periodo in cui Cassaro aveva frequentato il gruppo di persone che gravitava intorno alla cosca del quartiere Pallavicino, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello prende posizione sul mancato riconoscimento fotografico, ed a pag. 12 afferma che "il dato, spiegabile sia in relazione al lasso temporale non esiguo intercorrente tra la data delle individuazioni e l'epoca degli incontri, sia in relazione al fatto che all'epoca degli incontri con il CassarcySaia era molto giovane, avendo appena vent'anni, non incide sull'attendibilità della raggiunta identificazione di [OSCURATO:PERSONA], le richiamate dichiarazioni di Cassaro vanno infatti lette congiuntamente alle risultanze di diversi servizi di osservazione dettagliatamente indicati nella sentenza impugnata, laddove la polizia giudiziaria individuava in due occasioni [OSCURATO:PERSONA] a bordo della [OSCURATO:PERSONA] insieme a Baucina il 4 giugno 2008 ed il 12 giugno 2008; in altre occasioni, e precisamente il 17 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] veniva visto presso il garage di via Castelforte, luogo privilegiato degli incontri degli esponenti della famiglia mafiosa; in tale occasione si trovava proprio insieme a Baucina, Messeri e Cassaro; in altra occasione, il 2 dicembre 2008, presso lo stesso garage di via Castelforte veniva visto scendere da una [OSCURATO:PERSONA] e sul luogo della riunione si riscontrava anche la presenza di Cassaro".

La motivazione del giudice dl merito non può essere considerata illogica, essa, infatti, attribuisce rilievo prevalente ai dati oggettivi (le identificazioni di polizia avvenute in occasione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vita del gruppo criminale) che depongono per la correttezza della identificazione dello stesso, e rilievo subvalente ad un dato probatorio (il riconoscimento fotografico) che dipende, invece, dal ricordo, e che, in quanto tale, è condizionato dal maggior o minore decorso del tempo, dal maggiore o minore contatto tra la persona che ricorda e la quella oggetto dei suoi ricordi, ed anche dalla' attenzione che la prima ha prestato alla seconda.

Né è decisivo l'argomento che al collaboratore fosse stata mostrata la foto dell'imputato quale si presentava all'epoca dei fatti-reato alla cui realizzazione i due avevano collaborato, perché la pronuncia di appello non ha escluso la bontà del riconoscimento sostenendo che era stata mostrata foto diversa da quella che rappresentava l'imputato al momento dei fatti, ma sostenendo che, nel frattempo, erano decorsi anni; la motivazione poggia, pertanto, sul naturale sbiadirsi dei ricordi, non sulla modificazione dei caratteri del viso della persona effigiata.

Ogni informazione appresa nella immediatezza si trasforma, infatti, con il tempo in un mero ricordo della memoria, e ciò avviene mediante processi di codifica e ritenzione della informazione, da cui dipende la qualità del ricordo, che è influenzata dalla profondità della traccia lasciata dalla informazione e dalle modalità in cui avviene la ritenzione della stessa (se attraverso un sistema di ripetizione oppure attraverso un sistema di elaborazione).

In presenza di riconoscimenti fotografici avvenuti a circa cinque anni di distanza dai fatti non è illogica, pertanto, la motivazione del giudice di appello che ha attribuito a tale mancato ricordo un rilievo subvalente rispetto ad altri elementi di prova della corretta identificazione dell'imputato che la sentenza impugnata ha tratto dagli atti.

Nei ricorsi si deduce anche che Cassaro avrebbe errato anche sull'indicazione della casa in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abitato, ma, come ha rilevato correttamente il Procuratore generale nella sua requisitoria, non è illogico sia stato attribuito a tale circostanza un rilievo subvalente, perché l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non entra in alcun modo nella commissione dei crimini realizzati dall'organizzazione in quel periodo, non risulta sia stata utilizzata come base, né vi sia stato nascosto il provento del reato, o sia stata usata come rifugio per un latitante.

La conoscenza che Cassaro poteva avere avuto dell'abitazione in cui viveva [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, del tutto occasionale, e l'occasionalità può aver inciso sulla profondità della traccia lasciata dalla informazione sulla memoria, talchè non è illogico che la pronuncia di appello non abbia attribuito rilievo a tale ulteriore dato probatorio.

Nei ricorsi si deduce anche che la sentenza impugnata avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un episodio di danneggiamento, commesso in danno di tale Randazzo che si era rifiutato di pagare la somma richiestagli dalla cosca, ma il collaboratore Cassaro attribuisce il danneggiamento ad altri soggetti e solo il collaboratore Razzanelli lo attribuisce, in effetti, anche a [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto in una delle sue dichiarazioni.

L'argomento non è fondato.

In realtà, la pronuncia di appello sul punto è in questo senso: "danneggiamento realizzato, secondo le indicazioni di Cassaro, da Razzanelli, Baucina e Sala, che si sviluppava in estorsione consumata con il pagamento della prima rata di euro 400 versata nell'ottobre 2008 a Romeo e Baucina, mentre Cassaro restava ad attendere in macchina; trattasi anche in questo caso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] di informazioni che, pure in assenza di indicazioni precise in ordine alla specifica condotta posta in essere, e perciò non valorizzate dal requirente ai fini delle elevazioni di specifica imputazione nei confronti dell'appellante, hanno trovato sufficiente conferma con riferimento alla partecipazione del Sala nelle dichiarazioni del collaboratore Razzanelli, ed anche perciò posseggono indubbia valenza ai fini della prova del reato associativo".

Gli atti di ricorso attaccano la motivazione della sentenza impugnata sostenendo che Cassaro non avrebbe mai indicato [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti che hanno effettuato il danneggiamento in questione, ma sul punto il ricorso difetta di autosufficienza, perché non allega, né trascrive integralmente le dichiarazioni di Cassaro.

Inoltre, la frase della sentenza impugnata "danneggiamento realizzato, secondo le indicazioni di Cassaro, da Razzanelli, Baucina e [OSCURATO:PERSONA]" è suscettibile di essere letta anche come danneggiamento realizzato su indicazione di Cassaro, talchè con riferimento a tale lettura l'argomento proposto in ricorso secondo cui Cassaro non avrebbe mai riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al danneggiamento si rivela inconferente.

Si tratta, peraltro, di un passaggio della motivazione, la cui caduta non sarebbe comunque idonea a disarticolare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha tratto elementi di prova della compenetrazione organica del ricorrente nella cosca dalla partecipazione a plurimi momenti di manifestazione della stessa. 8 • Il ricorso attacca anche il giudizio di credibilità dei collaboratori formulato dalla pronuncia di appello, ma va ricordato che in punto di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità intrinseca della chiamata che, nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), sia Cassaro che Razzanelli appartengono alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una attendibilità più elevata (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), sia in quanto dichiaranti che chiamano in correità, accusando anche se stessi, sia in quanto dichiaranti che riferiscono circostanze che conoscono non de relato, ma per averle apprese direttamente, il che rende non illogico il giudizio di credibilità che la pronuncia di appello riserva ad essi.

Il ricorso sostiene che le dichiarazioni dei due collaboratori non si riscontrerebbero pienamente a vicenda, ma si tratta di argomento non condivisibile, perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi.

Nella sistematica della citata Sezioni Unite Aquilina si legge che "quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma".

Nel caso in esame, la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità sui numerosi servizi di osservazione di polizia, riportati in sentenza anche nelle date, che hanno individuato Sala presso il garage di via Castelforte dove si tenevano le riunioni del gruppo o comunque insieme ai soggetti componenti del gruppo, osservazioni di polizia che hanno corroborato dall'esterno le dichiarazioni rese dai collaboratori.

Il ricorso deduce da ultimo che la sentenza impugnata non ha valutato la possibilità di riqualificare i fatti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] quale mero reato di favoreggiamento commesso in favore di Baucina.

Anche questo argomento, però, non è fondato.

La sentenza di appello affronta la questione a pag. 14 quando afferma che "l'intensità dei rapporti personali di [OSCURATO:PERSONA] con l'esponente mafioso Baucina, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni con esponenti mafiosi della famiglia di Pallavicino nell'abituale punto d'incontro costituito dal parcheggio di via Castelforte riconducibile al reggente [OSCURATO:PERSONA], lungi dal consentirne una lettura minimizzatrice fondata sulla fugacità degli incontri, fornisce ulteriore conferma del pieno radicato inserimento dell'appellante nel tessuto organizzativo del sodalizio, rilevando ancora una volta nel quadro delle più ampie prove acquisite, ai fini della componente della affectio societatis; reputa pertanto il collegio che gli elementi confermino la stabile compenetrazione organica di Sala nel sodalizio mafioso operante nel quartiere di Pallavicino".

Il ricorso sostenendo che, in definitiva, sono documentati soltanto rapporti diretti di [OSCURATO:PERSONA] con Baucina si rivela aspecifico, perché non prende posizione sul contenuto della sentenza impugnata, che ha tratto la stabile compenetrazione organica del ricorrente nel sodalizio mafioso da ulteriori elementi di prova (la partecipazione alle riunioni della cosca, la sistematicità e continuità dei rapporti con essa) non affrontati nell'argomento di ricorso.

In definitiva, sul punto in cui contesta il giudizio di responsabilità il ricorso è infondato.

1.2. E' invece, fondato il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che il giudice di appello non ha affrontato il motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

In effetti, leggendo la sentenza di appello, si nota come tale motivo non è stato affrontato espressamente, né la risposta a tale motivo si può rinvenire in altri passaggi della motivazione, in ossequio a quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche possa essere sorretta da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201), perché non vi è alcun passaggio della motivazione della pronuncia di secondo grado da cui si possa ricavare che il giudice ha effettuato quella valutazione globale della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole, in cui si sostanzia la decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche.

Tale motivo è, pertanto fondato, e sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: nel ricorso si sostiene che i giudici del merito avrebbero omesso l'apprezzamento di fattori che ne avrebbero permesso la concessione, quali la spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia, l'elevato contributo alle indagini, la maturata 7._(L_.volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza, la completa rottura con un fronte criminale di particolare allarme sociale.

Il ricorso è infondato.

La "spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia" e "l'elevato contributo alle indagini" sono due, modi di dire la stessa cosa, ovvero che l'imputato ha collaborato con la giustizia.

Anche la "maturata volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza" e "la completa rottura con un fronte criminale di particolare allarme sociale" sono due modi di dire la stessa cosa, che poi è sempre la stessa, ovvero che l'imputato si è dissociato dalla criminalità organizzata.

Per la collaborazione con la giustizia e la dissociazione dal passato criminale i giudici del merito hanno riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., il ricorso deduce come vizio della motivazione della sentenza impugnata che gli stessi fattori non siano stati valutati anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Però, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la dissociazione ed il proficuo contributo fornito alle indagini, che reggono l'attenuante speciale dell'art. 416-bis.1, comma 3, non possano reggere anche la concessione delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento dipende da una valutazione globale del fatto e della persona del colpevole (Sez. 1, Sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938: In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole).

Ne consegue che in modo non illogico i giudici del merito, nella valutazione globale loro attribuita, hanno ritenuto di attribuire rilievo prevalente ad altri elementi di giudizio, quali i precedenti penali da cui è gravato l'imputato.

Nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice del merito esprime, infatti, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Il ricorso è, pertanto, infondato.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili Sicindustria e Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] (medesima difesa) e [OSCURATO:PERSONA] pizzo.

In ossequio al principio della soccombenza (che riguarda anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], perché le parti civili sono estranee al rapporto processuale sulla concessione delle attenuanti generiche, su cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato soccombente), gli imputati ricorrenti devono, pertanto, essere condannati ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego di attenuanti generiche ed il rigetto nel resto uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO per le [OSCURATO:PERSONA] SICINDUSTRIA e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ONLUS; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO e [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per raccoglimento dei motivi del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1° ottobre 2019 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. alla pena di 8 anni di reclusione. Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di cui all'art. 629 cod. pen. e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., lo ha condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa. Con sentenza del 10 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza appellata. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile di aver fatto parte della famiglia mafiosa del quartiere Pallavicino, facente capo al boss [OSCURATO:PERSONA], partecipando attivamente alle riunioni di mafia nelle quali riceveva disposizioni in ordine alle estorsioni commesse in danno dei commercianti del quartiere nonché in ordine ai danneggiamenti da perpetrare nei confronti di chi si rifiutava di pagare. [OSCURATO:PERSONA], invece, è stato ritenuto responsabile di aver costretto il titolare della Spera costruzioni a versare la somma di 5.000 euro come messa a posto per un cantiere edilizio relativo alla ristrutturazione di una palazzina in piazza Pallavicino.Gli elementi di prova sono stati ricavati, in particolare, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi facenti parte della stessa famiglia mafiosa. In particolare, il Cassaro ha parlato di Sala, di cui non conosceva il nome, come di un ragazzo proprietario di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] che operava per conto della famiglia mafiosa di Pallavicino, precisando che faceva parte delle attività estorsive del gruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ha riferito anche di un'iniziativa estorsiva effettuata nei pressi della palazzina cinese a Palermo, ha evidenziato come le somme derivanti da questa estorsioni venissero raccolte da questo ragazzo della [OSCURATO:PERSONA], da Baucina e da Razzanelli, e poi consegnati al figlio di [OSCURATO:PERSONA]; ha ricordato un episodio di danneggiamento a fini estorsivi nei confronti di un commerciante che aveva l'immobile di fronte alla chiesa di Pallavicino ed ha riferito esser responsabile di questo episodio il ragazzo della [OSCURATO:PERSONA], Baucina e Razzanelli; ha riferito di conoscere questi fatti perché dopo l'arresto di Razzanelli aveva preso il suo posto nell'attività di estorsione; aveva riferito di conoscere la casa del ragazzo della [OSCURATO:PERSONA]. Il racconto di Cassaro è stato ritenuto dai giudici del merito dettagliato coerente, e confermato nel punto relativo alle frequentazioni di luoghi e persone, dalle attività di controllo della polizia giudiziaria. Infatti, in data 4 giugno 2008 la Squadra mobile aveva trovato Sala a bordo della [OSCURATO:PERSONA] insieme a Baucina, in altro controllo del 10 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] veniva fermato bordo della Mini insieme sempre a Baucina ed altri; inoltre, il 17 novembre 2008 nel corso di un'attività di osservazione del garage di via Castelforte indicato da altri collaboratori come base di Troia veniva visto [OSCURATO:PERSONA] insieme a Baucina, Messeri ed anche [OSCURATO:PERSONA]. In un ulteriore servizio di osservazione della polizia giudiziaria del 2 dicembre 2008, in occasione di una riunione documentata presso il parcheggio Castelforte di Troia veniva vista l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], da cui scendeva come passeggero Baucina, alla riunione veniva riconosciuto anche Cassaro, non è documentata specificamente la presenza di Sala, ma solo quella della sua autovettura. I giudici del merito hanno ritenuto che la chiamata in correità di Cassaro trovi riscontro esterno nella ulteriore chiamata in correità del collaboratore di giustizia Razzanelli, altro componente della famiglia di Pallavicino. A differenza di Cassaro, Razzanelli conosceva bene [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo aveva invitato al compleanno di suo figlio, e lo ha riconosciuto anche in foto. Razzanelli, dopo aver ricordato di aver fatto parte della famiglia di Pallavicino, ha fornito anche precise indicazioni sull'organigramma della famiglia ed ha riferito che nel luglio 2008 [OSCURATO:PERSONA] lo ha arruolato nella sua famiglia nel corso di una riunione dove erano presenti diversi soggetti, tra cui c'era anche Sala. In/ questa riunione si decise che tutti i negozianti di Pallavicino dovevano pagare il pizzo e vennero divisi i compiti tra tutti per la relativa riscossione; raccontò anche di un danneggiamento ad una persona che stava ristrutturando una palazzina, riferì che lui, Baucina e Misseri andarono a parlare con questa persona che disse di non avere intenzione di pagare i 500 euro richiesti, ed allora la cosca decise di realizzare un danneggiamento che fu eseguito materialmente da Sala, Baucina e Misseri, Razzanelli si limitò a fare da palo. Razzanelli riferì anche che in una ulteriore riunione del 12 novembre 2008, dopo un pranzo di gruppo al garage di Troia, quest'ultimo promise soldi per Natale ai presenti a ricompensa dell'impegno per l'organizzazione criminale, ed a questa riunione era presente anche Sala; la presenza di Sala presso il garage di Troia è stata documentata da un servizio di osservazione anche cinque giorni dopo, il 17 novembre 2008. 2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Primo atto di ricorso Sala (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo si deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen., perché non sarebbero state valutate correttamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alla mancata individuazione dei riscontri reciproci, per la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cassaro e la conseguente impossibilità di utilizzare le sue dichiarazioni come riscontro a quelle del collaboratore Razzanelli, per la mancata risposta alle specifiche doglianze difensive contenute nei motivi di appello. In particolare, si deduce che il collaboratore Cassaro non ha mai indicato Sala per nome/dicendo anche di non conoscerne le generalità ma di conoscerlo soltanto in foto, ciò nonostante lo stesso non ha mai riconosciuto in foto il [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte d'appello ha inammissibilmente giustificato il mancato riconoscimento in foto del [OSCURATO:PERSONA] con l'imprecisione dovuta al lungo intervallo di tempo decorso. Inoltre, il collaboratore Cassaro avrebbe imputato al [OSCURATO:PERSONA] un danneggiamento attribuibile alla cosca, salvo poi specificare che i partecipanti al danneggiamento in questione furono altre tre persone. Il collaboratore Razzanelli riferisce, invece, soltanto per aver appreso de relato, mentre ciò che apprende per conoscenza diretta è carente di qualsiasi riscontro esterno. Con il secondo motivo si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado che sulla richiesta subordinata di concessione delle generiche non si è in alcun modo pronunciata. 2.2. Secondo atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un unico motivo si deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 416- bis cod. pen. rilevando che il collaboratore Razzanelli riferisce che le riunioni in cui si decidevano le strategie della cosca avvenivano in autolavaggio ma nel corso del servizio di osservazione di polizia giudiziaria soltanto per tre volte è stata verificata la presenza presso l'autolavaggio di una [OSCURATO:PERSONA] (auto del ricorrente), di cui peraltro non è stata annotato il numero di targa; perché il collaboratore di giustizia Cassaro avrebbe errato sull'indicazione della casa in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abitato; perché il collaboratore di giustizia Cassaro non avrebbe riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in foto durante gli interrogatori, nonostante che le fotografie mostrate al collaboratore ritraessero l'effigie dell'odierno ricorrente nel 2009, ovvero nel periodo degli incontri; perché il collaboratore di giustizia Cassaro, sul danneggiamento che secondo Razzanelli sarebbe stato commesso anche da [OSCURATO:PERSONA], indica invece altri soggetti; perché nessuna delle vittime ha mai riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] nè mai il nome dello stesso è stato riscontrato in altre indagini, e perché non è stata valutata la possibilità di riqualificare la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in quella di favoreggiamento aggravato nei confronti del Baucina cui lo stesso era unicamente legato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo deduce violazione norma penalevLizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto i giudici del merito hanno ritenuto di non concedere le generiche attesi i precedenti penali del ricorrente omettendo l'apprezzamento di fattori attenuanti che ne avrebbero permesso la concessione quali la spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia, l'elevato contributo alle indagini la maturata volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza, la completa rottura con un fronte criminale di particolare allarme sociale. 3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] l'accoglimento del ricorso relativamente al diniego di attenuanti generiche ed il rigetto nel resto, per [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità del ricorso.Il difensore della parte civile "Comitato addio Pizzo", avv. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sostituto processuale, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Il difensore delle parti civili Sicindustria e "Centro studi [OSCURATO:PERSONA]", avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. I difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1. Ricorso Sala 1.1. Il primo motivo di ciascuno dei due atti di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che sul punto possono essere affrontati congiuntamente, in quanto sovrapponibili, non è fondato. Entrambi gli atti di ricorso contestano la pronuncia di appello sul punto relativa al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. a lui attribuito. Negli atti di ricorso si contesta, in particolare, la attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cassaro, e si ritiene che esso non possa fungere da riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore Razzanelli. In particolare, si deduce che il collaboratore Cassaro ha riferito di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] per nome, ma di conoscerlo soltanto in foto, ciò nonostante non ne ha riconosciuto la fotografia. In uno dei due atti di ricorso si nota che le fotografie mostrate al collaboratore ritraevano l'effigie del ricorrente del 2009, ovvero del periodo in cui Cassaro aveva frequentato il gruppo di persone che gravitava intorno alla cosca del quartiere Pallavicino, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello prende posizione sul mancato riconoscimento fotografico, ed a pag. 12 afferma che "il dato, spiegabile sia in relazione al lasso temporale non esiguo intercorrente tra la data delle individuazioni e l'epoca degli incontri, sia in relazione al fatto che all'epoca degli incontri con il CassarcySaia era molto giovane, avendo appena vent'anni, non incide sull'attendibilità della raggiunta identificazione di [OSCURATO:PERSONA], le richiamate dichiarazioni di Cassaro vanno infatti lette congiuntamente alle risultanze di diversi servizi di osservazione dettagliatamente indicati nella sentenza impugnata, laddove la polizia giudiziaria individuava in due occasioni [OSCURATO:PERSONA] a bordo della [OSCURATO:PERSONA] insieme a Baucina il 4 giugno 2008 ed il 12 giugno 2008; in altre occasioni, e precisamente il 17 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] veniva visto presso il garage di via Castelforte, luogo privilegiato degli incontri degli esponenti della famiglia mafiosa; in tale occasione si trovava proprio insieme a Baucina, Messeri e Cassaro; in altra occasione, il 2 dicembre 2008, presso lo stesso garage di via Castelforte veniva visto scendere da una [OSCURATO:PERSONA] e sul luogo della riunione si riscontrava anche la presenza di Cassaro". La motivazione del giudice dl merito non può essere considerata illogica, essa, infatti, attribuisce rilievo prevalente ai dati oggettivi (le identificazioni di polizia avvenute in occasione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vita del gruppo criminale) che depongono per la correttezza della identificazione dello stesso, e rilievo subvalente ad un dato probatorio (il riconoscimento fotografico) che dipende, invece, dal ricordo, e che, in quanto tale, è condizionato dal maggior o minore decorso del tempo, dal maggiore o minore contatto tra la persona che ricorda e la quella oggetto dei suoi ricordi, ed anche dalla' attenzione che la prima ha prestato alla seconda. Né è decisivo l'argomento che al collaboratore fosse stata mostrata la foto dell'imputato quale si presentava all'epoca dei fatti-reato alla cui realizzazione i due avevano collaborato, perché la pronuncia di appello non ha escluso la bontà del riconoscimento sostenendo che era stata mostrata foto diversa da quella che rappresentava l'imputato al momento dei fatti, ma sostenendo che, nel frattempo, erano decorsi anni; la motivazione poggia, pertanto, sul naturale sbiadirsi dei ricordi, non sulla modificazione dei caratteri del viso della persona effigiata. Ogni informazione appresa nella immediatezza si trasforma, infatti, con il tempo in un mero ricordo della memoria, e ciò avviene mediante processi di codifica e ritenzione della informazione, da cui dipende la qualità del ricordo, che è influenzata dalla profondità della traccia lasciata dalla informazione e dalle modalità in cui avviene la ritenzione della stessa (se attraverso un sistema di ripetizione oppure attraverso un sistema di elaborazione). In presenza di riconoscimenti fotografici avvenuti a circa cinque anni di distanza dai fatti non è illogica, pertanto, la motivazione del giudice di appello che ha attribuito a tale mancato ricordo un rilievo subvalente rispetto ad altri elementi di prova della corretta identificazione dell'imputato che la sentenza impugnata ha tratto dagli atti. Nei ricorsi si deduce anche che Cassaro avrebbe errato anche sull'indicazione della casa in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abitato, ma, come ha rilevato correttamente il Procuratore generale nella sua requisitoria, non è illogico sia stato attribuito a tale circostanza un rilievo subvalente, perché l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non entra in alcun modo nella commissione dei crimini realizzati dall'organizzazione in quel periodo, non risulta sia stata utilizzata come base, né vi sia stato nascosto il provento del reato, o sia stata usata come rifugio per un latitante. La conoscenza che Cassaro poteva avere avuto dell'abitazione in cui viveva [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, del tutto occasionale, e l'occasionalità può aver inciso sulla profondità della traccia lasciata dalla informazione sulla memoria, talchè non è illogico che la pronuncia di appello non abbia attribuito rilievo a tale ulteriore dato probatorio. Nei ricorsi si deduce anche che la sentenza impugnata avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un episodio di danneggiamento, commesso in danno di tale Randazzo che si era rifiutato di pagare la somma richiestagli dalla cosca, ma il collaboratore Cassaro attribuisce il danneggiamento ad altri soggetti e solo il collaboratore Razzanelli lo attribuisce, in effetti, anche a [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto in una delle sue dichiarazioni. L'argomento non è fondato. In realtà, la pronuncia di appello sul punto è in questo senso: "danneggiamento realizzato, secondo le indicazioni di Cassaro, da Razzanelli, Baucina e Sala, che si sviluppava in estorsione consumata con il pagamento della prima rata di euro 400 versata nell'ottobre 2008 a Romeo e Baucina, mentre Cassaro restava ad attendere in macchina; trattasi anche in questo caso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] di informazioni che, pure in assenza di indicazioni precise in ordine alla specifica condotta posta in essere, e perciò non valorizzate dal requirente ai fini delle elevazioni di specifica imputazione nei confronti dell'appellante, hanno trovato sufficiente conferma con riferimento alla partecipazione del Sala nelle dichiarazioni del collaboratore Razzanelli, ed anche perciò posseggono indubbia valenza ai fini della prova del reato associativo". Gli atti di ricorso attaccano la motivazione della sentenza impugnata sostenendo che Cassaro non avrebbe mai indicato [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti che hanno effettuato il danneggiamento in questione, ma sul punto il ricorso difetta di autosufficienza, perché non allega, né trascrive integralmente le dichiarazioni di Cassaro. Inoltre, la frase della sentenza impugnata "danneggiamento realizzato, secondo le indicazioni di Cassaro, da Razzanelli, Baucina e [OSCURATO:PERSONA]" è suscettibile di essere letta anche come danneggiamento realizzato su indicazione di Cassaro, talchè con riferimento a tale lettura l'argomento proposto in ricorso secondo cui Cassaro non avrebbe mai riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al danneggiamento si rivela inconferente. Si tratta, peraltro, di un passaggio della motivazione, la cui caduta non sarebbe comunque idonea a disarticolare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha tratto elementi di prova della compenetrazione organica del ricorrente nella cosca dalla partecipazione a plurimi momenti di manifestazione della stessa. 8 • Il ricorso attacca anche il giudizio di credibilità dei collaboratori formulato dalla pronuncia di appello, ma va ricordato che in punto di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità intrinseca della chiamata che, nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), sia Cassaro che Razzanelli appartengono alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una attendibilità più elevata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), sia in quanto dichiaranti che chiamano in correità, accusando anche se stessi, sia in quanto dichiaranti che riferiscono circostanze che conoscono non de relato, ma per averle apprese direttamente, il che rende non illogico il giudizio di credibilità che la pronuncia di appello riserva ad essi. Il ricorso sostiene che le dichiarazioni dei due collaboratori non si riscontrerebbero pienamente a vicenda, ma si tratta di argomento non condivisibile, perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi. Nella sistematica della citata Sezioni Unite Aquilina si legge che "quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma". Nel caso in esame, la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità sui numerosi servizi di osservazione di polizia, riportati in sentenza anche nelle date, che hanno individuato Sala presso il garage di via Castelforte dove si tenevano le riunioni del gruppo o comunque insieme ai soggetti componenti del gruppo, osservazioni di polizia che hanno corroborato dall'esterno le dichiarazioni rese dai collaboratori. Il ricorso deduce da ultimo che la sentenza impugnata non ha valutato la possibilità di riqualificare i fatti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] quale mero reato di favoreggiamento commesso in favore di Baucina. Anche questo argomento, però, non è fondato. La sentenza di appello affronta la questione a pag. 14 quando afferma che "l'intensità dei rapporti personali di [OSCURATO:PERSONA] con l'esponente mafioso Baucina, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni con esponenti mafiosi della famiglia di Pallavicino nell'abituale punto d'incontro costituito dal parcheggio di via Castelforte riconducibile al reggente [OSCURATO:PERSONA], lungi dal consentirne una lettura minimizzatrice fondata sulla fugacità degli incontri, fornisce ulteriore conferma del pieno radicato inserimento dell'appellante nel tessuto organizzativo del sodalizio, rilevando ancora una volta nel quadro delle più ampie prove acquisite, ai fini della componente della affectio societatis; reputa pertanto il collegio che gli elementi confermino la stabile compenetrazione organica di Sala nel sodalizio mafioso operante nel quartiere di Pallavicino". Il ricorso sostenendo che, in definitiva, sono documentati soltanto rapporti diretti di [OSCURATO:PERSONA] con Baucina si rivela aspecifico, perché non prende posizione sul contenuto della sentenza impugnata, che ha tratto la stabile compenetrazione organica del ricorrente nel sodalizio mafioso da ulteriori elementi di prova (la partecipazione alle riunioni della cosca, la sistematicità e continuità dei rapporti con essa) non affrontati nell'argomento di ricorso. In definitiva, sul punto in cui contesta il giudizio di responsabilità il ricorso è infondato. 1.2. E' invece, fondato il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che il giudice di appello non ha affrontato il motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per la mancata concessione delle attenuanti generiche. In effetti, leggendo la sentenza di appello, si nota come tale motivo non è stato affrontato espressamente, né la risposta a tale motivo si può rinvenire in altri passaggi della motivazione, in ossequio a quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche possa essere sorretta da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201), perché non vi è alcun passaggio della motivazione della pronuncia di secondo grado da cui si possa ricavare che il giudice ha effettuato quella valutazione globale della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole, in cui si sostanzia la decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche. Tale motivo è, pertanto fondato, e sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: nel ricorso si sostiene che i giudici del merito avrebbero omesso l'apprezzamento di fattori che ne avrebbero permesso la concessione, quali la spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia, l'elevato contributo alle indagini, la maturata 7._(L_.volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza, la completa rottura con un fronte criminale di particolare allarme sociale. Il ricorso è infondato. La "spontanea e decisiva collaborazione con la giustizia" e "l'elevato contributo alle indagini" sono due, modi di dire la stessa cosa, ovvero che l'imputato ha collaborato con la giustizia. Anche la "maturata volontà di voler ristabilire su parametri di rispetto delle norme di civile convivenza la propria esistenza" e "la completa rottura con un fronte criminale di particolare allarme sociale" sono due modi di dire la stessa cosa, che poi è sempre la stessa, ovvero che l'imputato si è dissociato dalla criminalità organizzata. Per la collaborazione con la giustizia e la dissociazione dal passato criminale i giudici del merito hanno riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., il ricorso deduce come vizio della motivazione della sentenza impugnata che gli stessi fattori non siano stati valutati anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Però, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la dissociazione ed il proficuo contributo fornito alle indagini, che reggono l'attenuante speciale dell'art. 416-bis.1, comma 3, non possano reggere anche la concessione delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento dipende da una valutazione globale del fatto e della persona del colpevole (Sez. 1, Sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938: In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole). Ne consegue che in modo non illogico i giudici del merito, nella valutazione globale loro attribuita, hanno ritenuto di attribuire rilievo prevalente ad altri elementi di giudizio, quali i precedenti penali da cui è gravato l'imputato. Nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice del merito esprime, infatti, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il ricorso è, pertanto, infondato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili Sicindustria e Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] (medesima difesa) e [OSCURATO:PERSONA] pizzo. In ossequio al principio della soccombenza (che riguarda anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], perché le parti civili sono estranee al rapporto processuale sulla concessione delle attenuanti generiche, su cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato soccombente), gli imputati ricorrenti devono, pertanto, essere condannati ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, quantificate come in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n
Sentenza Cassazione n. 40031/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris