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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 21898/2026

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Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nei confronti della Corte di appello di Firenze; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la competenza della Corte di appello di Firenze.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte di appello di Firenze che, a sua volta, con provvedimento del 12 febbraio 2026, si era dichiarata incompetente a decidere sulla istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. presentata, in data 4 agosto 2025, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa il 3 luglio 2024 (divenuta irrevocabile il 10 marzo 2025).

In particolare, il Tribunale di Trieste riteneva che il giudice competente andasse individuato nella Corte di appello di Firenze a norma del comma 2 del citato art. 629-bis che, in quanto norma speciale, deroga alle ordinarie regole sulla competenza del giudice dell'esecuzione richiamate, invece, dalla Corte territoriale a sostegno dell'invio degli atti al Tribunale sopra indicato, avendo quest'ultimo emesso l'ultima sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei confronti dell'istante.

2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo alla Corte di appello di Firenze.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha concluso per la competenza della Corte di appello di Firenze.

4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione.

22. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la Corte ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta alla Corte di appello di Firenze sulla base della chiara ed inequivocabile disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 629-bis del codice di rito, alla stregua del quale la domanda di rescissione del giudicato deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso la sentenza che, nel caso in esame, è il Tribunale di Risa.

2.1. Inoltre, stante il carattere speciale della disposizione sopra indicata essa deroga ai criteri generali previsti dall'art. 665 del codice di rito per la individuazione del giudice dell'esecuzione che, invece, la Corte fiorentina aveva richiamato nel trasmettere gli atti al Tribunale di Trieste.

3. Deve quindi ribadirsi che la competenza in materia di rescissione del giudicato appartiene, ai sensi del comma 2 dell'art. 629-bis cod. proc. pen. alla Corte di appello del distretto in cui si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto della richiesta e che, quindi, la stessa non viene determinata secondo i criteri generali previsti dall'art. 665 del codice di rito.

4. Per tali ragioni, quindi, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Firenze in quanto competente.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nei confronti della Corte di appello di Firenze; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la competenza della Corte di appello di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte di appello di Firenze che, a sua volta, con provvedimento del 12 febbraio 2026, si era dichiarata incompetente a decidere sulla istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. presentata, in data 4 agosto 2025, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa il 3 luglio 2024 (divenuta irrevocabile il 10 marzo 2025). In particolare, il Tribunale di Trieste riteneva che il giudice competente andasse individuato nella Corte di appello di Firenze a norma del comma 2 del citato art. 629-bis che, in quanto norma speciale, deroga alle ordinarie regole sulla competenza del giudice dell'esecuzione richiamate, invece, dalla Corte territoriale a sostegno dell'invio degli atti al Tribunale sopra indicato, avendo quest'ultimo emesso l'ultima sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei confronti dell'istante. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo alla Corte di appello di Firenze. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha concluso per la competenza della Corte di appello di Firenze. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. 22. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la Corte ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta alla Corte di appello di Firenze sulla base della chiara ed inequivocabile disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 629-bis del codice di rito, alla stregua del quale la domanda di rescissione del giudicato deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso la sentenza che, nel caso in esame, è il Tribunale di Risa. 2.1. Inoltre, stante il carattere speciale della disposizione sopra indicata essa deroga ai criteri generali previsti dall'art. 665 del codice di rito per la individuazione del giudice dell'esecuzione che, invece, la Corte fiorentina aveva richiamato nel trasmettere gli atti al Tribunale di Trieste. 3. Deve quindi ribadirsi che la competenza in materia di rescissione del giudicato appartiene, ai sensi del comma 2 dell'art. 629-bis cod. proc. pen. alla Corte di appello del distretto in cui si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto della richiesta e che, quindi, la stessa non viene determinata secondo i criteri generali previsti dall'art. 665 del codice di rito. 4. Per tali ragioni, quindi, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Firenze in quanto competente. P.Q.M. D P.Q.M
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