Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39241/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 emessa del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato, in disparte ogni considerazione sui motivi, che il ricorso è stato presentato in data 10.07.2024 nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata in data 25.02.2022, Rilevato, dunque, che il ricorso - come d'altronde espressamente riconosciuto dal ricorrente - è tardivo e deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con procedura de plano.

Ritenuto, pertanto, che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigliere estensore Il e idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 emessa del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato, in disparte ogni considerazione sui motivi, che il ricorso è stato presentato in data 10.07.2024 nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata in data 25.02.2022, Rilevato, dunque, che il ricorso - come d'altronde espressamente riconosciuto dal ricorrente - è tardivo e deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ritenuto, pertanto, che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigliere estensore Il e idente
Sentenza Cassazione n. 39241/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris