CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 18724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale , promosso dall'Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 11 novembre 2022, n. 33365, che ha deciso il ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSSIN Ric. 2022 n. 27221 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - RENATO, [OSCURATO:PERSONA], PETTENO' CLAUDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORO' MARIAROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conl'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], REGIONE VENETO; -resistenti - per correzione di errore materiale della ordinanza n. 33365/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, disponga la correzione dell'ordinanza n. 33365/2022, con la sostituzione delle parole "alla Corte d'appello di Venezia" presente nel Ric. 2022 n. 27221 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 3 - paragrafo 6, pagina 7, della sentenza, con le parole "al Tribunale di Venezia". [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nel procedimento iscritto al n.r.g. 28753 del 2021, è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 103 del 2021 resa nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed altri che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che si era dichiarato carente di giurisdizione. Questa Corte nel cassare la sentenza della Corte di appello ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Venezia (così in dispositivo) mentre nel corpo della motivazione, al punto 6, è indicata la Corte di appello di Venezia quale giudice del rinvio. Rilevata l’esistenza di un mero errore materiale ne è stata d’ufficio sollecitata la correzione come previsto dall’art. 391 bis comma 1 c.p.c. Della richiesta di correzione è stata data comunicazione alle parti e al Procuratore Generale che ha depositato memoria chiedendo che si provveda alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione che risulti affetta da errore materiale può essere corretta anche su rilievo d’ufficio della stessa Corte. Nello specifico non vi sono dubbi circa l’individuazione del giudice del rinvio nel Tribunale di Venezia (indicato nel dispositivo dell’ordinanza da correggere) stante l’avvenuta declinazione della giurisdizione da parte del giudice di primo e di secondo grado. Ne consegue che l’indicazione, al punto 6 di pagina 7 della ordinanza n. 33365 del 2022, della “Corte di appello di Venezia” quale giudice Ric. 2022 n. 27221 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - davanti al quale riassumere la causa costituisce una mera svista ininfluente sul contenuto della pronuncia. Ritenuto che perciò si deve provvedere alla correzione sollecitata d’ufficio rendendo la motivazione uniforme al dispositivo che reca l’indicazione del Tribunale di Venezia quale giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte dispone che a pag. 7 dell’ordinanza n. 33365 dell’11 novembre 2022 al punto 6 laddove è scritto “deve essere rinviata alla Corte di Appello di Venezia” debba leggersi “deve essere rinviata al Tribunale di Venezia”. Manda alla cancelleria