CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 37718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Manheim ([OSCURATO:PERSONA]), divenuta irrevocabile in data 7 aprile 2008, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della recidiva, delle pene accessorie e ogni altro effetto penale. 2. Secondo la Corte di appello, infatti, l'art. 3, comma 1, del d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73 (Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale) prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti, senza procedere al suo formale riconoscimento. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciando il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 127, 730 e 731 cod. proc. pen., in quanto il citato art. 3 non avrebbe implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. ma avrebbe soltanto una portata integrativa degli istituti del l'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente agli altri provvedimenti normativi emanati in parti data recanti i nn. 74 e 75. In tal senso si sarebbe pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 47414 del 2021, che avrebbe ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento agli effetti dell'art. 12 cod. pen. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73 (Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale) ha dato attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Tale decreto è stato emanato congiuntamente ad altri due analoghi provvedimenti normativi, il d. Igs. 12 maggio 2016, n. 74 (Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario) e il d. Igs. 12 maggio 2016, n. 75 (Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI), emessi in pari data, per dare attuazione rispettivamente alle decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, entrambe in tema di scambi di informazioni tra i casellari europei. In sintesi, con la decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008 si è stabilito che ciascuno Stato membro assicuri che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, «siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale». In altri termini, si è inteso stabilire il principio secondo il quale ad una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Con la decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 si è, inoltre, stabilito che in caso di condanna pronunciata da uno Stato dell'Unione europea nei confronti di cittadino di altro Stato membro, questa sia comunicata a tale ultimo Stato che è tenuto a conservarla per fornire informazioni sul casellario giudiziario; con la decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009 gli Stati dell'Unione europea hanno creato un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro (ECRIS), per dare attuazione alla decisione 2009/315/GAI attraverso un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, al fine di consentire la comunicazione delle informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile. Come chiarisce la Relazione al decreto legislativo n. 73 del 2016, la decisione quadro 2008/675/GAI, unitamente decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, ha inteso migliorare la "circolazione" delle informazioni sulle condanne: con il sistema della c.d. recidiva europea, si permette l'utilizzo del certificato ECRIS ([OSCURATO:PERSONA]/mina! [OSCURATO:PERSONA]) per ogni determinazione sulla pena, in particolare per l'applicazione della recidiva o per la dichiarazione di criminalità abituale del condannato, oltre che di ogni altra valutazione che il giudice abbia a compiere, dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'esecuzione. Il principio di assimilazione delle decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale, comporta, dunque, che esse possono essere utilizzate anche in assenza del loro riconoscimento, richiesto dalla normativa italiana. 3. In questo mutato contesto normativo, l'art. 3 del decreto legislativo n. 73 del 2016 espressamente dispone che «Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere». Con il decreto legislativo n. 74 del 2016 sono state modificate le norme del T.U. n. 313 del 2002 in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. In particolare, è stato aggiunto un nuovo titolo (il Titolo II-bis) per il «casellario giudiziale europeo». Mentre l'art. 3, relativo al casellario giudiziale ordinario, prevede - salvo tale limitate eccezioni - l'iscrizione dei provvedimenti di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere «se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale», l'art. 5-bis, relativo al Casellario giudiziale europeo, stabilisce la "diretta" iscrizione delle condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale (e delle successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte). 4. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già precisato che l'art. 3 del d.lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.) (Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. 2018, Rv. 273049). La sentenza della Sesta Sezione citata nel ricorso si è, invece, occupata dell'istanza di riconoscimento di una sentenza penale straniera (già peraltro riconosciuta agli effetti dell'art. 12 cod. pen.) formulata al fine di ottenere l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. in relazione ad altra sentenza di condanna per un reato giudicato in Italia (Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, Rv. 282452). Questo precedente non pare conferente nel caso di specie, in quanto la sentenza si è soltanto pronunciata sulla finalità oggetto dell'istanza (non prevista dal nostro ordinamento e quindi non ottenibile in via diretta dalla decisione quadro che espressamente rinvia agli effetti previsti dall'ordinamento nazionale) e non sulla necessità del riconoscimento (ovvero su un tema non devoluto all'esame della Corte). 5. Alla st