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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]!, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno in data 10/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del padre [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa.

I giudici di appello, in conformità a quanto ricostruito dai giudici di primo grado, ritenevano accertato che [OSCURATO:PERSONA], in concorso con una persona rimasta ignota, dopo avere provveduto a condurre con la propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] da Napoli a Salerno incamerando la somma di euro 42,00 per la benzina oltre al pagamento dei pedaggi aveva preteso, con fare minaccioso, la consegna da parte del padre del predetto della somma di euro 400.00 e successivamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di ulteriori euro 200,00.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] formulando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 640 c.p.

Assume che secondo quanto era dato desumere dalle complessive emergenze processuali nel caso in esame non era configurabile il reato di estorsione in quanto la condotta posta in essere dall' imputato era stata connotata dalla mera rappresentazione alla vittima di un pericolo immaginario commessa con artifici e, conseguente, induzione in errore.

Osserva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, era mancata una condotta minacciosa e la vittima non era stata coartata ma solamente tratta in inganno.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto all' affermazione della responsabilità dell'imputato basata su una erronea valutazione delle dichiarazioni della p.o.

Rileva che la corte di appello non aveva adeguatamente valutato le censure secondo cui tenuto conto del tenore della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], del contenuto verbali di s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] e del padre [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese dai predetti in dibattimento difettava la prova della condotta estorsiva lamentata.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 523 comma 6 c.p.p.

Lamenta che la corte di appello aveva utilizzato in modo illegittimo il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall' imputato per colmare le lacune motivazionali quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato.

2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 comma 3 c.p Osserva che nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emersa la dimostrazione di un apporto causale di un correo rimasto non identificato.

2.4. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli art. 62 bis, 69, 132 e 133 c.p.

Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apodittica in punto di recidiva, trattamento sanzionatorio e di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.

2.5. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria contenente motivi nuovi ulteriormente argomentando sulla fondatezza ed ammissibilità dei motivi proposti quanto alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per erronea applicazione degli artt. 629 e 640 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.c;/—

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Deve, invero, essere ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e nella diversa incidenza nella sfera soggettiva della vittima.

Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e, comunque, non dipendente (direttamente o indirettamente) da chi lo prospetta, sicché la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente.

Di contro, si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass. sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Rv. 262574).

La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve, quindi, essere effettuata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall'agente (se sia cioè da questi "gestibile") o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile ad un errore piuttosto che ad una coartazione delle facoltà volitive.

Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza la reazione di evitare il male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una insuperabile costrizione Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata.

La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione attraverso condotte artificiose in quanto solo nel primo caso la condotta dell'agente si presenta irresistibile.

Chiaramente la configurabilità di un effetto nnanipolativo rispetto al carattere coercitivo della minaccia dipende dalle caratteristiche (più o meno intimidatorie) della stessa, oltre che dalla specifica resistenza della vittima rispetto al male prospettato.

In conclusione, come già precisato dalla Suprema Corte la distinzione tra il reato di truffa consumata attraverso la prospettazione di un pericolo non reale ed il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, dovendosi ritenere che si vede nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima; si vede invece nell'ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo irrealizzabile, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore (Cass. sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362).

La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve poi e come già evidenziato essere effettuata con apprezzamento da effettuarsi ex ante, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.

Orbene muovendo da dette coordinate ermeneutiche appare di tutta evidenza che la minaccia esercitata nei confronti dell'Apicella e del padre abbia assunto caratteristiche di natura estorsiva risultando che il male minacciato ha, di fatto, piegato la volontà della vittima indotta a versare una somma di denaro, pur di evitare il male prospettato.

Rileva la Corte che i giudici, con conforme valutazione dei dati istruttori, considerato il tenore complessivo delle dichiarazioni degli Apicella hanno ritenuto, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradditorie, che tali dichiarazioni rendevano palese la condizione di soggezione e di timore in cui le stesse si erano trovate ed a causa delle quali avevano consegnato delle somme di denaro del tutto sproporzionate per il servizio reso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici di merito valutato adeguatamente la attendibilità e la valenza del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e del padre [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza di primo grado ff. 10-11 e sentenza di appello ff. 4-8), anche alla luce di quanto riferito dallo stesso imputato.

I giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno precisato che la lettura delle dichiarazioni delle vittime rendeva "in maniera plastica" la condizione di soggezione e timore in cui si erano trovate quella notte a causa della condotta dei due malfattori.

Deve, pervero, ricordarsi che secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Invero la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

E noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario.

Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

Non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

E bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un vero e proprio "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Va, invero, osservato come sia agevole rendersi conto del fatto che i denunziati "travisamenti" si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indubbiamente valutate dai giudici di merito - è stata operata e rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado, lettura sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede.

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente che prevalentemente si muovono nell' ottica di accreditare una lettura alternativa degli accadimenti, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reato di estorsione ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato dovendosi in questa sede dare continuità al condivisibile orientamento secondo cui le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., costituiscono normalmente uno strumento di auto - difesa, ma non si può escludere che possano assumere valenza confessoria o comunque contenere elementi di prova a carico dell'imputato, nè è precluso al giudice di chiedere all'imputato di precisare o chiarire eventuali contenuti oscuri o scarsamente comprensibili delle sue dichiarazioni, senza che ciò incida sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ai fini della decisione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2929 del 05/11/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274588 - 01.

5. Sussiste, poi, l'aggravante delle più persone riunite in quanto è stato accertato in fatto che l'imputato era in presenza di altra persona allorquando era a casa dell'Apicella, circostanza questa che ebbe ad aumentare l'efficacia intimidatoria della condotta; a nulla rileva la generica contestazione secondo cui sarebbe mancata la prova del contributo causale del correo non identificato.

È stato del resto osservato che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante (Conf., Sez. 3, n. 3478 del 1965, dep. 1966, RV. 100681). (Sez. 3 - , Sentenza n. 23927 del 16/02/2021 Ud. (dep. 18/06/2021) Rv. 281599 -

02. In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non Ag meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12743 del 20/02/2020 Ud. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 279022 -

01. Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche il suddetto motivo di censura si appalesa manifestamente infondato ed inidoneo ad incrinare le argomentazioni rese sul punto dai giudici di merito.

6. Il quinto motivo è anch' esso manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della contestata recidiva rilevando come la commissione del nuovo delitto costituiva sintomo di riprovevolezza e di rinnovata pericolosità dell'imputato (v. f. 10).

Occorre, quindi, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta dell'imputato e dei numerosi precedenti penali e considerato il già benevolo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione quanto al trattamento sanzionatorio è, dunque, congrua e corretta in diritto.

7. In ragione della inammissibilità dei predetti motivi non deve procedersi all' esame di motivi nuovi di cui alla memoria in atti ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p.

8. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M. iL dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. xCosì deciso in Roma, il 30 Marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]!, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno in data 10/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del padre [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa. I giudici di appello, in conformità a quanto ricostruito dai giudici di primo grado, ritenevano accertato che [OSCURATO:PERSONA], in concorso con una persona rimasta ignota, dopo avere provveduto a condurre con la propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] da Napoli a Salerno incamerando la somma di euro 42,00 per la benzina oltre al pagamento dei pedaggi aveva preteso, con fare minaccioso, la consegna da parte del padre del predetto della somma di euro 400.00 e successivamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di ulteriori euro 200,00. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 640 c.p. Assume che secondo quanto era dato desumere dalle complessive emergenze processuali nel caso in esame non era configurabile il reato di estorsione in quanto la condotta posta in essere dall' imputato era stata connotata dalla mera rappresentazione alla vittima di un pericolo immaginario commessa con artifici e, conseguente, induzione in errore. Osserva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, era mancata una condotta minacciosa e la vittima non era stata coartata ma solamente tratta in inganno. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto all' affermazione della responsabilità dell'imputato basata su una erronea valutazione delle dichiarazioni della p.o. Rileva che la corte di appello non aveva adeguatamente valutato le censure secondo cui tenuto conto del tenore della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], del contenuto verbali di s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] e del padre [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese dai predetti in dibattimento difettava la prova della condotta estorsiva lamentata. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 523 comma 6 c.p.p. Lamenta che la corte di appello aveva utilizzato in modo illegittimo il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall' imputato per colmare le lacune motivazionali quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 comma 3 c.p Osserva che nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emersa la dimostrazione di un apporto causale di un correo rimasto non identificato. 2.4. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli art. 62 bis, 69, 132 e 133 c.p. Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apodittica in punto di recidiva, trattamento sanzionatorio e di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. 2.5. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria contenente motivi nuovi ulteriormente argomentando sulla fondatezza ed ammissibilità dei motivi proposti quanto alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per erronea applicazione degli artt. 629 e 640 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.c;/— 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve, invero, essere ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e nella diversa incidenza nella sfera soggettiva della vittima. Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e, comunque, non dipendente (direttamente o indirettamente) da chi lo prospetta, sicché la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente. Di contro, si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass. sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Rv. 262574). La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve, quindi, essere effettuata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall'agente (se sia cioè da questi "gestibile") o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile ad un errore piuttosto che ad una coartazione delle facoltà volitive. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza la reazione di evitare il male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una insuperabile costrizione Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata. La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione attraverso condotte artificiose in quanto solo nel primo caso la condotta dell'agente si presenta irresistibile. Chiaramente la configurabilità di un effetto nnanipolativo rispetto al carattere coercitivo della minaccia dipende dalle caratteristiche (più o meno intimidatorie) della stessa, oltre che dalla specifica resistenza della vittima rispetto al male prospettato. In conclusione, come già precisato dalla Suprema Corte la distinzione tra il reato di truffa consumata attraverso la prospettazione di un pericolo non reale ed il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, dovendosi ritenere che si vede nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima; si vede invece nell'ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo irrealizzabile, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore (Cass. sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362). La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve poi e come già evidenziato essere effettuata con apprezzamento da effettuarsi ex ante, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità del male prospettato. Orbene muovendo da dette coordinate ermeneutiche appare di tutta evidenza che la minaccia esercitata nei confronti dell'Apicella e del padre abbia assunto caratteristiche di natura estorsiva risultando che il male minacciato ha, di fatto, piegato la volontà della vittima indotta a versare una somma di denaro, pur di evitare il male prospettato. Rileva la Corte che i giudici, con conforme valutazione dei dati istruttori, considerato il tenore complessivo delle dichiarazioni degli Apicella hanno ritenuto, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradditorie, che tali dichiarazioni rendevano palese la condizione di soggezione e di timore in cui le stesse si erano trovate ed a causa delle quali avevano consegnato delle somme di denaro del tutto sproporzionate per il servizio reso. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici di merito valutato adeguatamente la attendibilità e la valenza del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e del padre [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza di primo grado ff. 10-11 e sentenza di appello ff. 4-8), anche alla luce di quanto riferito dallo stesso imputato. I giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno precisato che la lettura delle dichiarazioni delle vittime rendeva "in maniera plastica" la condizione di soggezione e timore in cui si erano trovate quella notte a causa della condotta dei due malfattori. Deve, pervero, ricordarsi che secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". E bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un vero e proprio "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Va, invero, osservato come sia agevole rendersi conto del fatto che i denunziati "travisamenti" si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indubbiamente valutate dai giudici di merito - è stata operata e rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado, lettura sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente che prevalentemente si muovono nell' ottica di accreditare una lettura alternativa degli accadimenti, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reato di estorsione ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato dovendosi in questa sede dare continuità al condivisibile orientamento secondo cui le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., costituiscono normalmente uno strumento di auto - difesa, ma non si può escludere che possano assumere valenza confessoria o comunque contenere elementi di prova a carico dell'imputato, nè è precluso al giudice di chiedere all'imputato di precisare o chiarire eventuali contenuti oscuri o scarsamente comprensibili delle sue dichiarazioni, senza che ciò incida sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ai fini della decisione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2929 del 05/11/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274588 - 01. 5. Sussiste, poi, l'aggravante delle più persone riunite in quanto è stato accertato in fatto che l'imputato era in presenza di altra persona allorquando era a casa dell'Apicella, circostanza questa che ebbe ad aumentare l'efficacia intimidatoria della condotta; a nulla rileva la generica contestazione secondo cui sarebbe mancata la prova del contributo causale del correo non identificato. È stato del resto osservato che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante (Conf., Sez. 3, n. 3478 del 1965, dep. 1966, RV. 100681). (Sez. 3 - , Sentenza n. 23927 del 16/02/2021 Ud. (dep. 18/06/2021) Rv. 281599 - 02. In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non Ag meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12743 del 20/02/2020 Ud. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 279022 - 01. Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche il suddetto motivo di censura si appalesa manifestamente infondato ed inidoneo ad incrinare le argomentazioni rese sul punto dai giudici di merito. 6. Il quinto motivo è anch' esso manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della contestata recidiva rilevando come la commissione del nuovo delitto costituiva sintomo di riprovevolezza e di rinnovata pericolosità dell'imputato (v. f. 10). Occorre, quindi, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta dell'imputato e dei numerosi precedenti penali e considerato il già benevolo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione quanto al trattamento sanzionatorio è, dunque, congrua e corretta in diritto. 7. In ragione della inammissibilità dei predetti motivi non deve procedersi all' esame di motivi nuovi di cui alla memoria in atti ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p. 8. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. iL dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. xCosì deciso in Roma, il 30 Marzo 202
Sentenza Cassazione n. 23324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris