CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CK94Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ese ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illegale di gr. 110,85 netti (pari a 80.895,42 mg di principio attivo) di cocaina (in Torino, il 23/10/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (mancata derubricazione in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Prsid1nte Gabr