CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO RIZZO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2090/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 23/05/2023 R.G.N. 2894/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Giudice del lavoro, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con cui leNumero registro generale 16334/2023Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 11098/2026Data pubblicazione 25/04/2026era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della sommadi € 8.000,00 a titolo di incentivi tecnici.L’odierna ricorrente principale eccepiva preliminarmente l’intervenutaprescrizione dei crediti vantati dal [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, l’Enterappresentava che nessun riconoscimento di debito poteva ravvisarsi nelledeterminazioni dirigenziali di liquidazione, rimaste a livello di meraproposta in quanto non seguite dalla necessaria verifica positiva dilegittimità da parte degli organi di vigilanza e deduceva l’infondatezzadell’incentivo relativo ai lavori eseguiti su affidamento diretto poiché nonrientranti tra quelli previsti dall’art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], contestando l’eccezione di prescrizione eaffermando che le determinazioni dirigenziali integravano riconoscimentodi debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.2. Il Tribunale accoglieva in massima parte l’opposizione, riducendo lasomma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di incentivo.Ricorreva in appello [OSCURATO:PERSONA] ribadendo le difese svolte inprimo grado in punto di prescrizione e lamentando il mancatoassolvimento dell’onere probatorio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in ordine almancato riconoscimento degli incentivi per il lavoro in affidamento diretto.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], replicando nel merito ai motivi di gravame echiedendo il rigetto dell’appello.3. La Corte d’appello di Roma accoglieva il motivo sulla prescrizione.In particolare, reputava le determinazioni dirigenziali di liquidazione attiincompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione e, nel rilevareche l’Ente non aveva svolto più difese al riguardo, considerava l’eccezionenon riproposta4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorsoincidentale condizionato, successivamente illustrato da memoria.Numero registro generale 16334/2023Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 11098/2026Data pubblicazione 25/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 339 e 346 c.p.c.,sotto il profilo dell’insussistenza di una rinuncia in appello da partedell’[OSCURATO:PERSONA] all’eccezione di prescrizione formulata inprime cure ed accolta dal Tribunale di Roma nella sentenza di primogrado, in particolare alla luce della natura devolutiva del giudizio diappello.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., relativo allaricognizione di debito, nel combinato disposto con gli artt. 149 e ss. delTUEL e, in particolare, degli artt. 153, 184 e 185, in materia di controllodella Ragioneria sulla legittimità delle determine di liquidazione degli EntiLocali, nonché dell’art. 23 c. 5 della L. 289/2002, in materia di obbligo ditrasmissione alla Corte dei Conti degli atti di ricognizione di debito adottatidalle P.A. e dell’art. 78 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), istitutiva dellaGestione Commissariale del Comune di Roma.3. Con il ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] deducel’inapplicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.4. Rileva il collegio che al vaglio di legittimità sono sottoposte leseguenti questioni: - i requisiti dell’atto ricognitivo di debito provenienteda una pubblica amministrazione (anche alla luce delle previsioni di cui iall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002) e la possibilità che lostesso spieghi effetti anche nell’ipotesi di mancato rispetto dell’iterprocedimentale richiesto dalla legge ai fini del suo perfezionamento; - iltermine di prescrizione applicabile all’incentivo tecnico che non è elementocostante della retribuzione e comunque ha carattere retributivo e nonindennitario ed entra a far parte della mensilità nella quale, al maturaredei requisiti, va corrisposto.Numero registro generale 16334/2023Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 11098/2026Data pubblicazione 25/04/20264. È opportuno che l’esame di tali questioni, aventi valenzanomofilattica, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momentoprivilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, informa di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]