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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15726/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta congiunta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 2.600,00 di multa per il reato di riciclaggio continuato e per ulteriori altri reati allo stesso unificati dal vincolo della continuazione, compreso quello di cui alla «sentenza n. 3020/2018».

2. Avverso l'indicata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che il predetto G.i.p. non avrebbe valutato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di violazione della legge processuale e il vizio della motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i predetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta congiunta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 2.600,00 di multa per il reato di riciclaggio continuato e per ulteriori altri reati allo stesso unificati dal vincolo della continuazione, compreso quello di cui alla «sentenza n. 3020/2018». 2. Avverso l'indicata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che il predetto G.i.p. non avrebbe valutato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di violazione della legge processuale e il vizio della motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i predetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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