Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:205
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
22 novembre 2007
Causa F‑34/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2004 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto
di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004, l’annullamento della decisione 4 novembre
2005, relativa al rigetto del reclamo diretto contro il rapporto di evoluzione della carriera 2004, nonché la condanna della
[OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 120 000 in risarcimento del preteso danno morale da lui subito.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
Dal fatto che non può procedersi alla valutazione del rendimento, delle competenze e della condotta in servizio di un funzionario
per un periodo durante il quale non gli è stata assegnata alcuna funzione, risulta che un funzionario non può contestare il
rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto per un determinato anno perché non contiene alcuna valutazione
per un periodo siffatto.
(v. punto 31)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 22 novembre 2007, causa F‑67/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 33)