Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2015/2019
ECLI:EU:C:2019:1084
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0627
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 dicembre 2019 (
1
)
Causa C‑627/18
[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo)]
«Rinvio pregiudiziale – Recupero di un aiuto illegale – Prescrizione per il recupero – Termine di prescrizione di dieci anni – Interessi – Termine di prescrizione inferiore previsto dalla normativa nazionale – Certezza del diritto – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafo 1 – Articolo 16, paragrafo 2 – Articolo 16, paragrafo 3 – Principio di effettività»
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo) verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 (
2
). Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, i poteri della [OSCURATO:PERSONA] europea per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato illegali sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.
2.
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (Istituto per il finanziamento dell’agricoltura e della pesca) (IFAP) in merito al recupero coattivo di un aiuto di Stato illegale presso la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] facente seguito a una decisione della [OSCURATO:PERSONA].
3.
In forza dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, il recupero dell’aiuto illegale in parola dev’essere effettuato secondo le procedure previste dalla legge portoghese, a condizione che esse consentano l’esecuzione effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
4.
A tale riguardo, per il diritto portoghese il recupero del capitale dell’aiuto è soggetto a un termine di prescrizione di venti anni, termine la cui applicazione al caso di specie non osta al recupero del suddetto capitale. Per quanto concerne, invece, il recupero degli interessi dell’aiuto di cui trattasi, secondo il giudice del rinvio, il diritto portoghese prevede un termine di prescrizione di cinque anni dalla data della loro esigibilità. L’applicazione di tale termine preclude il recupero integrale degli interessi dell’aiuto e, per almeno una parte di essi, sembra che la prescrizione sia avvenuta prima ancora dell’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione summenzionata.
5.
In questo contesto, il giudice del rinvio, con la sua quarta questione, si chiede se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, a norma del quale all’aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi, nonché il principio di effettività sancito all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento medesimo, ostino a che trovi applicazione ai fini del recupero degli interessi degli aiuti illegali un termine di prescrizione di durata inferiore al termine di dieci anni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, quale il termine quinquennale previsto dal diritto portoghese.
6.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi di quest’unica questione, alla quale proporrò alla Corte di rispondere in senso affermativo.
II.
Contesto normativo
A.
Regolamento 2015/1589
7.
L’articolo 16 del regolamento 2015/1589, intitolato «Recupero degli aiuti», stabilisce quanto segue:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (“decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emessa ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».
8.
L’articolo 17 del regolamento 2015/1589, intitolato «Prescrizione per il recupero degli aiuti», al suo paragrafo 1 così recita:
«I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni».
B.
Diritto portoghese
9.
L’articolo 309 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile portoghese; in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Termine ordinario», prevede quanto segue:
«Il termine ordinario di prescrizione è di venti anni».
10.
L’articolo 310 di tale codice così dispone:
«Si prescrivono in cinque anni:
(…)
d)
gli interessi convenzionali o legali, anche non liquidati, e i dividendi delle società;
(…)».
III.
Procedimento principale
11.
Limitandosi le presenti conclusioni ad analizzare la quarta questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo), l’esposizione dei fatti all’origine della controversia sarà circoscritta agli elementi essenziali e necessari per la comprensione di tale questione.
12.
L’8 aprile 1993 e il 7 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel procedimento principale, ha stipulato con la Caixa de [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra, contratti di credito riguardanti una linea di credito per il rilancio di attività agricole e di allevamento.
13.
Nell’ambito dei summenzionati contratti di credito, l’ente predecessore dell’IFAP (
3
), a norma del decreto-lei n
o
146/94 (decreto-legge n. 146/94), del 24 maggio 1994, tra il 1994 e il 1996, ha effettuato a favore della [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] pagamenti per un importo complessivo di EUR 7526,90 a titolo di abbuono degli interessi (EUR 4189,90 versati il 12 luglio 1994, EUR 2513,94 il 12 luglio 1995 e EUR 823,06 il 30 aprile 1996).
14.
Il 25 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2000/200/CE relativa al regime di aiuti attuato dal Portogallo per lo sdebitamento delle imprese nel settore dell’allevamento intensivo ed il rilancio della suinicoltura (
4
) (in prosieguo: la «decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999»).
15.
In detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto incompatibile con il mercato interno, da una parte, la linea di credito per lo sdebitamento delle imprese nel settore dell’allevamento intensivo, istituita con il capitolo I del decreto-legge n. 146/94, del 24 maggio 1994, nei casi in cui il relativo equivalente sovvenzione, cumulato con gli aiuti agli investimenti ricevuti, supera il 35% nelle zone agricole non svantaggiate, e, dall’altra parte, la linea di credito finalizzata al rilancio dell’attività nel settore suinicolo, istituita con il capitolo II del decreto-legge n. 146/94, del 24 maggio 1994 (
5
).
16.
Conformemente al dispositivo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999, il Portogallo doveva adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari i summenzionati aiuti illegalmente erogati, con i relativi interessi maturati nel periodo compreso tra la data in cui gli aiuti di cui trattasi erano stati percepiti dai beneficiari e la data del loro effettivo recupero. Le autorità portoghesi erano altresì tenute a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione, le misure adottate per ottemperare alla medesima (
6
).
17.
Nel marzo 2001, il predecessore dell’IFAP ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] una lettera in cui le chiedeva di restituire le somme indebitamente percepite. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito alla richiesta.
18.
Il 12 agosto 2009 l’IFAP ha inviato alla ricorrente nel procedimento principale una nuova lettera, chiedendole di procedere al pagamento di EUR 14953,56 (ossia EUR 7526,90 a titolo degli aiuti versati, maggiorati degli interessi di mora per un importo di EUR 7426,66) entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della suddetta lettera.
19.
Il 7 luglio 2013 l’ufficio tributario di Cantanhede (Portogallo) ha avviato un procedimento di esecuzione fiscale di tale credito nei confronti della ricorrente nel procedimento principale, finalizzato al recupero dei crediti dell’IFAP.
20.
[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione avverso tale procedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra).
21.
[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] afferma, da un lato, che, in forza dell’articolo 40 del decreto-lei n. 155/92 (decreto-legge n. 155/92), del 28 luglio 1992 (
7
), l’obbligo di rimborsare gli importi percepiti a titolo di aiuti illegali, una volta decorso un termine di cinque anni dalla loro riscossione, si estingue, ragion per cui l’obbligo di restituzione dell’aiuto percepito nel caso di specie si è prescritto. Dall’altro lato, per quanto concerne gli interessi di mora, essa fa valere che si sono parimenti prescritti in forza dell’articolo 310, lettera d), del codice civile, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di esigibilità dell’obbligo cui afferivano.
22.
A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che la legislazione nazionale non prevede alcun termine di prescrizione specificamente applicabile all’esecuzione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale, il che ha indotto gli organi giurisdizionali superiori nazionali a concludere che i crediti dell’IFAP corrispondenti al recupero di aiuti finanziari concessi dallo Stato portoghese e ritenuti aiuti incompatibili con il mercato interno per decisione della [OSCURATO:PERSONA], sono soggetti al termine ordinario di prescrizione di venti anni sancito dall’articolo 309 del codice civile.
23.
Il giudice del rinvio aggiunge che, per quanto attiene alla prescrizione degli interessi, gli organi giurisdizionali superiori nazionali hanno statuito che «a prescindere dalla natura e dal “nomen juris” attribuibili agli interessi (…), non si può concludere, senza ulteriori formalità, che interessi del genere (che siano qualificati come compensativi o di mora) siano soggetti al termine di prescrizione di venti anni di cui all’articolo 309 del [codice civile]. Infatti, si prescrivono in cinque anni gli interessi convenzionali o legali, anche non liquidati [articolo 310, lettera d), del codice civile], termine che, conformemente al precetto dell’articolo 306 del codice medesimo, inizia a decorrere dal momento in cui l’obbligo diviene esigibile» (
8
).
24.
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che considerare gli interessi di una decisione di recupero soggetti a tale termine di cinque anni possa essere in contrasto con il principio di effettività del diritto dell’Unione. Infatti, qualora si ritengano prescritti gli interessi dovuti per il periodo precedente ai cinque anni antecedenti l’atto interruttivo della prescrizione, è possibile che, nonostante il potere della [OSCURATO:PERSONA] di imporre il recupero dell’aiuto in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 non si sia ancora estinto, il credito relativo agli interessi lo sia già.
25.
Riguardo alla situazione di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio, rispondendo a una richiesta di chiarimento della Corte (
9
), ha rilevato che, poiché la citazione in giudizio dell’opponente, la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ai fini del procedimento di esecuzione finalizzato al recupero degli aiuti di cui trattasi, era avvenuta solo con lettera raccomandata semplice del 26 luglio 2013, tutti gli interessi maturati prima del 26 giugno 2008 erano caduti in prescrizione in forza della summenzionata disposizione dell’articolo 310, lettera d), del codice civile.
26.
Inoltre, secondo detto giudice del rinvio, il termine di prescrizione di cui all’articolo 310, lettera d), del codice civile, alla luce del diritto nazionale, non può considerarsi interrotto da una lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità portoghesi, o da queste ultime all’opponente, in quanto una siffatta lettera non equivale a un atto di citazione o di notifica giudiziaria di un atto ai sensi dell’articolo 323 del codice civile. Di fatto, non vi è stato da parte dell’IFAP alcun atto giudiziario (diverso dall’esecuzione fiscale) in cui il medesimo avrebbe manifestato la propria intenzione di esercitare il diritto di esigere dall’opponente il pagamento degli interessi dovuti.
27.
Il giudice del rinvio, per giunta, rileva che una citazione tramite lettera raccomandata semplice non è certo idonea a determinare un’interruzione duratura di un termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere, in quanto non possiede le caratteristiche peculiari e specifiche dell’atto di citazione indicate agli articoli 326 e 327, paragrafo 1, del codice civile. Pertanto, il 26 luglio 2013, aveva iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni, il quale poteva essere nuovamente interrotto soltanto in caso di sopravvenienza di una nuova causa di interruzione conformemente all’articolo 323 del codice civile.
28.
Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio ritiene che l’applicazione dell’articolo 310, lettera d), del codice civile agli interessi dovuti a causa della decisione di recupero di un aiuto possa rimettere in discussione il principio di effettività e il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.
29.
In tale contesto, con decisione del 31 luglio 2018, pervenuta alla Corte il 5 ottobre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento [2015/1589], nonché i principi dell’Unione, segnatamente il principio di effettività e il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato [interno], ostino all’applicazione di un termine di prescrizione di durata inferiore al termine sancito dall’articolo 17 [di detto] regolamento, come il termine previsto dall’articolo 310, paragrafo 1, lettera d), del codice civile, agli interessi maturati sull’aiuto da recuperare».
30.
L’IFAP, il governo portoghese nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Le stesse parti sono comparse all’udienza di trattazione svoltasi il 12 settembre 2019.
IV.
Analisi
31.
Con la questione pregiudiziale che costituisce l’oggetto delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio s’interroga sulla compatibilità di una norma sulla prescrizione nazionale con il diritto dell’Unione nel contesto del recupero dell’aiuto illegale di cui trattasi nel procedimento principale.
32.
Più specificamente, detto giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, nonché il principio di effettività sancito all’articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento (
10
), ostino all’applicazione agli interessi maturati sull’aiuto da recuperare di un termine di prescrizione che, come il termine di cinque anni previsto all’articolo 310, lettera d), del codice civile, abbia una durata inferiore al termine di dieci anni di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 per imporre il recupero dell’aiuto illegale.
33.
Nella specie, è pacifico che l’obbligo di recupero dell’aiuto di cui trattasi comprende il recupero degli interessi. Tale obbligo risulta sia dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, sia dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999 (
11
), che, lo sottolineo, non è stata oggetto di alcun ricorso giurisdizionale.
34.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, e come risulta dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999, il recupero dell’aiuto illegale di cui al procedimento principale, in linea di principio, va effettuato secondo le procedure previste dalla legge portoghese, comprese le procedure che disciplinano la prescrizione (
12
).
35.
Constato, in proposito, che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le parti interessate hanno pareri diversi circa le norme sulla prescrizione applicabili ai sensi del diritto portoghese, sia per quanto concerne il capitale sia riguardo ai relativi interessi.
36.
Ciò premesso, in linea con quanto rileva il giudice del rinvio (
13
), si deve ritenere che il termine di prescrizione applicabile al recupero del
capitale
dell’aiuto in forza del diritto portoghese sia il termine di venti anni previsto all’articolo 309 del codice civile (
14
). Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, nulla indica che l’applicazione di tale termine precluda il recupero di detto capitale nella controversia principale (
15
).
37.
Per quanto attiene, invece, al recupero degli interessi dell’aiuto, sembra che, da una parte, il giudice del rinvio ritenga, in linea di principio, applicabile il termine di cinque anni di cui all’articolo 310, lettera d), del codice civile (
16
). Dall’altra parte, sembra anche che l’applicazione di tale termine di cinque anni precluda il recupero integrale degli interessi dell’aiuto nel caso di specie (
17
).
38.
Dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di chiarimento della Corte risulta, infatti, che il termine di prescrizione di cinque anni è stato interrotto il 26 luglio 2013 e che tutti gli interessi maturati prima del 26 giugno 2008 sono caduti in prescrizione in forza dell’articolo 310, lettera d), del codice civile (
18
). Intendo la disposizione nazionale nel senso che i crediti d’interessi sono estinti alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della loro esigibilità.
39.
Si può desumerne che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999 non era atta, ai sensi della legge portoghese, a interrompere il termine di prescrizione. Preciso al riguardo che sembra che una parte degli interessi si fossero già prescritti anche se le autorità portoghesi avevano interrotto il termine di prescrizione quinquennale immediatamente dopo l’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (
19
).
40.
Tenuto conto di tali informazioni, per rispondere alla questione sollevata, occorre distinguere due periodi: quello che precede la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (sezione A) e quello che la segue (sezione B).
41.
Infatti, per quanto concerne il primo periodo, si pone la questione se l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2015/1589 ostino all’applicazione di un termine di prescrizione di cinque anni, come il termine qui controverso, nei limiti in cui tale termine può comportare la prescrizione degli interessi dell’aiuto maturati prima ancora della scadenza del termine di dieci anni di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 per imporre il recupero dell’aiuto illegale.
42.
Riguardo al secondo periodo, risulta che l’avvenuta prescrizione degli interessi dell’aiuto deriva dal fatto che l’IFAP ha ottemperato alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] con un notevole ritardo.
43.
Infatti, benché le autorità portoghesi fossero tenute a conformarsi immediatamente dopo la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (
20
), tra l’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] e l’interruzione del termine di prescrizione sono trascorsi 14 anni, il che, ove si dovesse applicare l’articolo 310, lettera d), del codice civile, determinerà la prescrizione di una gran parte degli interessi maturati successivamente all’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
44.
In tale situazione, si pone quindi la questione se il beneficiario di un aiuto possa invocare una norma sulla prescrizione nazionale nel caso di una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] relativa al recupero di un aiuto illegale qualora l’applicazione di tale norma osti al recupero integrale degli interessi dell’aiuto.
45.
Se è vero che la Corte si è già pronunciata su questioni simili, la presente causa le consente di precisare in quale misura una siffatta norma sulla prescrizione nazionale sia applicabile in materia di recupero degli aiuti illegali in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
46.
In tale contesto, occorre rammentare che le norme sulla prescrizione svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del diritto patrimoniale. La prescrizione, infatti, comporta l’impossibilità per il creditore di far valere il proprio credito. Come già constatato dalla Corte, imponendo un limite temporale, le norme sulla prescrizione fanno sì che sia garantita la certezza del diritto del debitore (
21
).
47.
Come mi accingo ad illustrare, ritengo, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA] e dell’IFAP, che per ognuno dei due periodi sia necessario disapplicare una norma sulla prescrizione nazionale di cinque anni come quella oggetto del procedimento principale (
22
).
A.
Sul periodo precedente la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
48.
Rammento anzitutto che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, la [OSCURATO:PERSONA] può richiedere il recupero di un aiuto illegale entro un termine di prescrizione di dieci anni. In base all’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, tale termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento in parola (
23
).
49.
Nella specie, è pacifico che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999 è stata emessa prima della scadenza di tale termine (
24
).
50.
Preciso, poi, che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 rispecchia gli obblighi derivanti dal principio di effettività precedentemente sanciti dalla giurisprudenza (
25
).
51.
Conformemente a detta giurisprudenza, se, in mancanza di disposizioni dell’Unione relative alla procedura di recupero degli aiuti illegittimamente accordati, tale recupero deve effettuarsi, in linea di principio, secondo le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, queste ultime vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto dell’Unione e tenendo ben presente l’interesse dell’Unione (
26
).
52.
Pertanto, una norma nazionale che impedisca al giudice nazionale o ad un’autorità nazionale di trarre tutte le conseguenze dalla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività (
27
).
53.
Alla stregua del giudice del rinvio, ritengo che da una lettura combinata dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2015/1589 risulti che dette disposizioni ostano all’applicazione di un termine di cinque anni come quello previsto, nella controversia principale, all’articolo 310, lettera d), del codice civile.
54.
Infatti, una disposizione come quella di cui all’articolo 310, lettera d), del codice civile, letta in combinato disposto con l’articolo 306 del medesimo codice, è atta a pregiudicare la competenza della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui gli interessi di un aiuto si possono prescrivere prima della scadenza del termine di dieci anni di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 per adottare una decisione di recupero di un aiuto illegale.
55.
Nella controversia principale, sembra quindi che, se fosse stato applicato l’articolo 310, lettera d), del codice civile, una parte degli interessi si sarebbero prescritti (
28
). Tale norma nazionale produce pertanto l’effetto di rendere impossibile il recupero integrale degli interessi dell’aiuto.
56.
L’interpretazione che propongo trova, d’altronde, conferma nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], recentemente emessa dalla Grande Sezione della Corte (
29
).
57.
Detta causa verteva, segnatamente, sul termine di prescrizione applicabile al recupero di un aiuto illegale e sulla questione se il termine di prescrizione applicabile fosse quello previsto dal diritto nazionale o quello sancito dal diritto dell’Unione ed eventualmente, in tal caso, se fosse quello di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (
30
).
58.
La Corte ha dichiarato che il semplice fatto che delle norme nazionali sulla prescrizione siano in linea di principio applicabili al recupero, su iniziativa propria delle autorità nazionali, di un aiuto illegittimamente concesso, non pregiudica la possibilità che il recupero di tale aiuto abbia luogo in un momento successivo, in esecuzione di una decisione in tal senso della [OSCURATO:PERSONA], la quale, ove entri in possesso di informazioni riguardanti la presunta illegittimità dell’aiuto in questione, indipendentemente dalla fonte di tali informazioni, dopo la scadenza dei termini di prescrizione nazionali, resta libera di procedere, nel termine di dieci anni previsto dall’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, all’esame dell’aiuto stesso (
31
).
59.
In altre parole, la [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di dieci anni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, ha sempre facoltà di richiedere il recupero di un aiuto illegale, e ciò nonostante l’eventuale scadenza del termine di prescrizione applicato nel procedimento nazionale.
60.
Da quanto precede risulta che l’articolo 16, paragrafi 2 e 3 del regolamento 2015/1589, nonché l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo ostano all’applicazione di una disposizione nazionale quale l’articolo 310, lettera d), del codice civile. Spetta al giudice del rinvio disapplicare una siffatta disposizione in una causa come quella di cui trattasi nel procedimento principale (
32
).
B.
Sul periodo successivo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
61.
Riguardo al periodo successivo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], dall’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 discende certamente che una norma sulla prescrizione nazionale di cinque anni come quella oggetto del procedimento principale debba essere disapplicata, in quanto osta al recupero integrale dell’aiuto in ottemperanza alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999.
62.
Si pone tuttavia la questione se il principio di effettività sancito all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 imponga ancora il recupero integrale dell’aiuto, conformandosi alla decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], qualora l’autorità competente abbia lasciato scadere il termine di prescrizione previsto nel diritto nazionale (
33
).
63.
In altri termini, essendo trascorso un periodo di 14 anni dall’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], occorre chiedersi se, in una situazione del genere, l’imperativo della certezza del diritto possa giustificare l’applicazione di una siffatta norma nazionale.
64.
Rilevo, in proposito, che la Corte ha dichiarato che il principio di effettività non è assoluto, giacché possono esservi casi eccezionali nei quali non sarebbe opportuno disporre il recupero di un aiuto illegale (
34
).
65.
Più specificamente, per quanto concerne, da una parte, i poteri della [OSCURATO:PERSONA], tale principio è espresso all’articolo 16, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2015/1589, il quale dispone che la [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.
66.
Dall’altra parte, per quanto riguarda il diritto nazionale degli Stati membri, la Corte ha dichiarato che, rientrando il principio della tutela del legittimo affidamento nell’ordinamento giuridico dell’Unione, non può, quindi, considerarsi contrario a questo stesso ordinamento il fatto che una legislazione nazionale garantisca la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in un settore come quello del recupero degli aiuti illegali (
35
), anche in una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia emesso una decisione finale negativa (
36
).
67.
Nella specie, constato, anzitutto, che la Corte ha statuito che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 108 TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto, in linea di principio, possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto soltanto qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (
37
). Ciò vale sia nell’ipotesi di aiuti individuali sia nell’ipotesi di aiuti concessi in forza di un regime di aiuti (
38
).
68.
Ne consegue che la ricorrente non può, all’occorrenza, far valere di aver fatto legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto.
69.
Riguardo, poi, al principio della certezza del diritto, rilevo che la Corte si è già pronunciata su una questione simile a quella che si pone nel caso di specie.
70.
Una delle questioni sollevate nella sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
39
), era, infatti, se l’autorità competente fosse tenuta, in forza del diritto dell’Unione, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordinava il recupero, anche quando l’autorità competente avesse lasciato scadere il termine previsto a tal fine dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto. La norma nazionale di cui trattasi consentiva la revoca di un atto amministrativo solo entro un anno dal momento in cui l’autorità aveva avuto notizia delle circostanze che giustificavano un siffatto provvedimento.
71.
Sotto un primo profilo, la Corte ha rammentato il principio di effettività e il principio secondo cui il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE. Secondo la Corte, la questione posta doveva essere risolta tenendo conto di tali principi (
40
).
72.
Sotto un secondo profilo, ai punti da 34 a 37 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato quanto segue:
«34. (…) in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali (…) consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]. Le dette autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione. Di conseguenza, quando la [OSCURATO:PERSONA] ordina, con una decisione che non è stata oggetto di un ricorso giurisdizionale, il recupero di importi indebitamente versati, l’autorità nazionale non può legittimamente fare ulteriori accertamenti.
35. Quando l’autorità nazionale lascia, nondimeno, scadere il termine stabilito dal diritto nazionale per la revoca della decisione di concessione, la situazione non può essere equiparata a quella in cui un operatore economico ignora se l’amministrazione competente intenda pronunciarsi e il principio della certezza del diritto impone che si metta fine a questa incertezza allo scadere di un determinato termine.
36. Considerata la mancanza di potere discrezionale dell’autorità nazionale, il beneficiario dell’aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nell’incertezza non appena la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero.
37. Il principio della certezza del diritto non può quindi precludere la restituzione dell’aiuto per il fatto che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione. In caso contrario, il recupero delle somme indebitamente versate diverrebbe praticamente impossibile e le disposizioni [del diritto dell’Unione] relative agli aiuti di Stato sarebbero private di ogni effetto utile» (
41
).
73.
La Corte ne trae la conclusione che l’autorità competente è tenuta, in forza del diritto dell’Unione, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la [OSCURATO:PERSONA] dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero, anche quando abbia lasciato scadere il termine previsto a tal fine dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto (
42
).
74.
Dalla summenzionata sentenza, ritengo possa desumersi che, in linea generale, le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale non trovano applicazione in materia di recupero degli aiuti quando precludono il recupero di un aiuto in ottemperanza a una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] e quando l’unica ragione che osta a un siffatto recupero risiede nella circostanza che le autorità nazionali si sono conformate con notevole ritardo a tale decisione, cosicché l’aiuto si è prescritto in forza del diritto nazionale.
75.
Vero è che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
43
) non concerne una norma sulla prescrizione in senso stretto ma un termine di decadenza (
44
). Rilevo tuttavia che le norme sulla decadenza, analogamente a quelle sulla prescrizione, sono adottate a tutela della certezza del diritto, ragion per cui le motivazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
45
) sono applicabili alle norme sulla prescrizione, come la Corte sembra parimenti precisare nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
46
).
76.
In quest’ultima sentenza, la Corte ha, infatti, applicato per analogia i principi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
47
) nel contesto delle norme sulla prescrizione. Più specificamente, la Corte ha statuito che, per quanto riguarda i casi in cui gli ordini di recupero degli aiuti illegali sono oggetto di contestazioni dinanzi ai giudici nazionali, spetta allo Stato membro interessato, conformemente all’obbligo del recupero effettivo degli aiuti incompatibili con il mercato interno «impugnare qualsiasi decisione nazionale che priva di effetto la decisione della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per ragioni afferenti (…) all’applicazione delle norme sulla prescrizione (v., per analogia, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA], causa C‑24/95, (…) punti 34 e 38)» (
48
).
77.
Sotto un terzo profilo, sottolineo che, mentre la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
49
) verteva su un aiuto individuale, il ragionamento della Corte nella suddetta sentenza, intende, a mio avviso, applicarsi agli aiuti concessi in forza di un regime di aiuti.
78.
Rammento, infatti, che il principio secondo cui le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista all’articolo 108 TFUE, si applica sia agli aiuti individuali sia agli aiuti concessi in forza di un regime di aiuti (
50
). Non si devono quindi fare distinzioni tra le due fattispecie in parola.
79.
Sottolineo, infine, che il termine di un anno della norma sulla decadenza oggetto della causa [OSCURATO:PERSONA] (
51
), a mio avviso, non incide in alcun modo sul ragionamento seguito dalla Corte in tale sentenza.
80.
Infatti, come ha sostanzialmente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza, la durata di un termine di prescrizione non incide sugli argomenti sopra illustrati che giustificano il diniego della possibilità di avvalersi di una norma sulla prescrizione nazionale al beneficiario di un aiuto illegale.
81.
Per sintetizzare quanto sin qui esposto, allorché la [OSCURATO:PERSONA] ordina il recupero di un aiuto illegale che non è stato oggetto di nessun ricorso giurisdizionale, il compito delle autorità nazionali consiste solo nel dare esecuzione alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Dette autorità non dispongono di alcun potere discrezionale quanto al recupero dell’aiuto (
52
). Considerata la mancanza di potere discrezionale dell’autorità nazionale, il beneficiario dell’aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nell’incertezza non appena la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero (
53
). Ciò si verifica per quanto riguarda sia gli aiuti individuali sia gli aiuti concessi in forza di un regime di aiuti (
54
). Il principio della certezza del diritto non può quindi precludere la restituzione dell’aiuto per il fatto che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione, nonostante la durata prevista per il termine di prescrizione. In caso contrario, il recupero delle somme indebitamente versate diverrebbe praticamente impossibile e le disposizioni del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato sarebbero private di ogni effetto utile (
55
).
82.
Tale approccio restrittivo è corroborato dal fatto che si tratta di eliminare una distorsione della concorrenza che viola il Trattato FUE. Infatti, il recupero dell’aiuto, con i relativi interessi, è la logica conseguenza della sua illegittimità. L’obiettivo del recupero consiste nel ripristino dello status quo ante. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (
56
). Il recupero degli interessi costituisce quindi un necessario complemento al recupero integrale dell’aiuto (
57
).
83.
Inoltre, come fa notare l’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
58
), occorre tenere presente che una norma sulla prescrizione porrebbe problemi intrinseci qualora venisse applicata in materia di aiuti di Stato.
84.
Una disposizione del genere presuppone infatti che gli interessi dell’amministrazione siano contrapposti a quelli del singolo. È di norma nell’interesse dell’autorità, qualora abbia accertato l’illegittimità di una decisione di concessione di un aiuto, recuperare quanto prima le somme versate. Quanto all’interesse del singolo, esso risiede nel trattenere il vantaggio acquisito. Tuttavia, gli interessi dell’autorità e quelli del singolo possono coincidere nel caso in cui in cui l’autorità statale infranga consapevolmente il diritto dell’Unione nel concedere l’aiuto e, a meno che essa non abbia modificato la propria strategia, tale autorità avrà quindi interesse a che il destinatario mantenga il vantaggio acquisito in violazione del diritto dell’Unione, avendo essa stessa violato tale diritto (
59
).
85.
Per quanto concerne la situazione oggetto del procedimento principale, da quanto precede risulta che non esistono circostanze che possano giustificare il mancato recupero degli interessi di un aiuto, per quanto prescritti in forza delle norme nazionali. Infatti, dal 25 novembre 1999, data di emissione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che impone il recupero dell’aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di trovarsi nell’incertezza quanto al fatto che l’aiuto sarebbe stato recuperato integralmente (
60
).
86.
D’altronde, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], constato che l’IFAP ha inviato una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2001 chiedendole la restituzione dell’aiuto (
61
). Risulta pertanto che il ritardo nel recupero dell’aiuto è stato determinato, in particolare, dal rifiuto del beneficiario di dare seguito a tale richiesta. Di conseguenza, la situazione del procedimento principale non può essere equiparata a quella in cui un operatore economico ignora se l’amministrazione competente intenda pronunciarsi e il principio della certezza del diritto impone che si metta fine a questa incertezza allo scadere di un determinato termine (
62
).
87.
Ne consegue che il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare una norma nazionale come quella di cui trattasi nella controversia principale anche per quanto riguarda il periodo successivo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui tale norma osta al recupero integrale degli interessi dell’aiuto.
V.
Conclusione
88.
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo) nel seguente modo:
1)
L’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una prescrizione del recupero integrale dell’aiuto di Stato, compresi gli interessi, prima ancora della scadenza del termine di dieci anni sancito all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.
2)
L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2015/1589 dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una norma sul termine di prescrizione nazionale di cinque anni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, applicabile al recupero degli interessi di un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno in una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui tale norma preclude il recupero integrale dell’aiuto.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU 2015, L 248, pag. 9
).
(
3
) Preciso che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, al momento della concessione dell’aiuto di cui trattasi, l’ente portoghese competente era l’[OSCURATO:PERSONA] de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e da Pesca (Istituto per il finanziamento e l’aiuto allo sviluppo dell’agricoltura e della pesca). Se ho ben inteso, si tratta dell’istituto che ha preceduto l’IFAP.
(
4
)
GU 2000, L 66, pag. 20
.
(
5
) Articolo 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999.
(
6
) Articoli 3 e 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999.
(
7
) Tale disposizione, intitolata «Prescrizione», prevede quanto segue:
«1 - Il carattere obbligatorio del rimborso degli importi percepiti si prescrive in cinque anni dalla loro riscossione.
2 - Il decorso del termine summenzionato è interrotto o sospeso per il sopraggiungere di cause generali di interruzione o sospensione della prescrizione».
(
8
) Sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo) del 12 ottobre 2011. In forza dell’articolo 306, paragrafo 1, del codice civile, tale termine di cinque anni dev’essere calcolato dalla data di esigibilità dell’obbligo ed è interrotto da citazione o notifica giudiziaria di un qualsiasi atto che esprima, direttamente o indirettamente, l’intenzione di avvalersi del diritto.
(
9
) Risposta del 30 luglio 2019 alla richiesta di chiarimento della Corte del 27 giugno 2019.
(
10
) Preciso che il giudice del rinvio, nella formulazione della questione sollevata, fa riferimento ai «principi dell’Unione, segnatamente il principio di effettività e il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato [interno]» (v. paragrafo 29 delle presenti conclusioni). Osservo, a questo riguardo, che il principio di effettività, in materia di recupero degli aiuti, viene espresso all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, ragion per cui la questione dev’essere intesa in tal senso. Per quanto concerne l’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, rilevo che, poiché il regolamento 2015/1589 reca modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, si può rispondere alla questione sollevata solo alla luce del regolamento medesimo.
(
11
) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
(
12
) V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
114
).
(
13
) Rammento che la Corte, qualora sia adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale fornitagli da tale giudice [sentenza del 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑685/15
,
EU:C:2017:452
, punto
45
)]. Di conseguenza, a prescindere dalle censure mosse dalle parti nel procedimento principale all’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal giudice del rinvio, l’esame del presente rinvio pregiudiziale deve essere compiuto facendo riferimento all’interpretazione di tale diritto operata da tale giudice [sentenza del 21 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑15/15
,
EU:C:2016:464
, punto
25
)].
(
14
) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. Preciso che, mentre anche il governo portoghese e l’IFAP sono di tale avviso, la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione compiuta dal giudice del rinvio (v. paragrafo 21 delle presenti conclusioni).
(
15
) A fini di completezza, rilevo tuttavia che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità del temine in parola con altri aspetti del diritto dell’Unione, ma che tale punto non verrà trattato nell’ambito delle presenti conclusioni, il cui oggetto è limitato alla quarta questione pregiudiziale.
(
16
) V. paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni. Preciso che il giudice del rinvio, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sottolinea l’obbligo imposto dal diritto dell’Unione al giudice nazionale di interpretare il diritto nazionale in modo tale che sia conforme al senso e alla portata del diritto dell’Unione. Tenuto conto di tale osservazione, rilevo che si potrebbe sollevare la questione se sia possibile interpretare il diritto nazionale nel senso che gli interessi dell’aiuto sono parimenti soggetti al termine di prescrizione di venti anni di cui all’articolo 309 del codice civile, ipotesi in cui il diritto nazionale sembra non ostare al recupero degli interessi dell’aiuto e che d’altronde pare corrispondere alla posizione del governo portoghese (v. nota 17 delle presenti conclusioni). Constato tuttavia che tale questione concerne, in sostanza, l’interpretazione del diritto nazionale, la quale incombe ai giudici nazionali. Di conseguenza, non esaminerò questo aspetto nelle presenti conclusioni.
(
17
) Preciso che dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che sia il governo portoghese sia l’IFAP contestano tale valutazione del giudice del rinvio. Il governo portoghese ritiene che il diritto nazionale non preveda nessun specifico termine di prescrizione per il recupero degli aiuti di Stato indebitamente percepiti. Il termine di prescrizione applicabile sarebbe quindi il termine ordinario di prescrizione nazionale di venti anni. Detto termine sarebbe parimenti applicabile agli interessi di mora relativi all’importo del vantaggio indebitamente percepito, essendo tali interessi inseparabili dal citato importo. L’IFAP, dal canto proprio, fa valere di poter esercitare nei confronti dell’opponente il diritto derivante dal credito di cui trattasi solo a partire dalla conclusione del procedimento amministrativo avviato nell’ambito del recupero degli aiuti, ragion per cui lo stesso ritiene che gli interessi non si siano prescritti.
(
18
) V. paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni. Poiché il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto il 26 luglio 2013, mi chiedo tuttavia se la data di prescrizione degli interessi non sia, in realtà, il 26 luglio 2008 invece del 26 giugno 2008, come il giudice del rinvio ha illustrato.
(
19
) Rammento che il primo importo è stato versato il 12 luglio 1994. V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
(
20
) Rammento che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 impone alle autorità nazionali di eseguire il recupero dell’aiuto illegale immediatamente dopo la decisione della [OSCURATO:PERSONA], obbligo questo che discende altresì dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999. Infatti, l’articolo 4 di tale decisione impone alle autorità portoghesi di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione, le misure adottate per ottemperare alla medesima.
(
21
) V. sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo (
C‑387/17
,
EU:C:2019:51
, punto
71
e giurisprudenza citata).
(
22
) Riguardo alla posizione del governo portoghese, ricordo che quest’ultimo ritiene che il termine di venti anni di cui all’articolo 309 del codice civile sia applicabile sia al capitale dell’aiuto sia ai relativi interessi (v. nota 17).
(
23
) Come risulta dal considerando 26 del regolamento 2015/1589, tale termine di prescrizione, alla scadenza del quale non può più essere ingiunto il recupero, è previsto per ragioni di certezza del diritto.
(
24
) Gli aiuti sono stati, infatti, versati tra il 1994 e il 1996. V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. Preciso che, al momento dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999, la disposizione in vigore era l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (
GU 1999, L 83, pag. 1
), quale modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (
GU 2013, L 204, pag. 15
) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»). Tale disposizione è stata abrogata dal regolamento 2015/1589 e corrisponde all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.
(
25
) V., segnatamente, sentenza del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑210/09
,
EU:C:2010:294
, punto
20
e giurisprudenza citata).
(
26
) V., segnatamente, sentenze del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (
C‑404/00
,
EU:C:2003:373
, punto
51
e giurisprudenza citata), e del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑210/09
,
EU:C:2010:294
, punto
21
e giurisprudenza citata).
(
27
) V., segnatamente, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
140
e giurisprudenza citata).
(
28
) V. paragrafo 39 e nota 19 delle presenti conclusioni.
(
29
) Sentenza del 5 marzo 2019 (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
). Preciso che tale sentenza è stata pronunciata successivamente alla decisione del giudice del rinvio nella presente causa di sospendere il procedimento e adire la Corte in via pregiudiziale.
(
30
) V. sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
107
). Per quanto concerne l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, v. nota 24 delle presenti conclusioni.
(
31
) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, paragrafo
114
).
(
32
) V., in tal senso, segnatamente, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini (
C‑119/05
,
EU:C:2007:434
, punto
61
).
(
33
) A tale riguardo, preciso che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato in sede di udienza che la questione se una disposizione nazionale relativa alla prescrizione possa impedire l’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dispone il recupero di aiuti illegali si pone molto di frequente nella realtà, in quanto gli Stati membri spesso eseguono con ritardo le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia.
(
34
) V. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (
C‑199/06
,
EU:C:2008:79
, punto
42
e giurisprudenza citata).
(
35
) V., segnatamente, sentenza del 20 settembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
C‑5/89
,
EU:C:1990:320
, punti
13
e
14
).
(
36
) V. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication (
C‑199/06
,
EU:C:2008:79
, punto
43
).
(
37
) V., segnatamente, sentenze del 20 settembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
C‑5/89
,
EU:C:1990:320
, punti
13
e
14
), e del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
25
).
(
38
) V., a tal riguardo, inter alia, sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA] (da
C‑471/09 P a C‑473/09 P
, non pubblicata,
EU:C:2011:521
, punti da
63
a
66
).
(
39
) Sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
).
(
40
) Sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punti da
24
a
26
).
(
41
) Sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
).
(
42
) Sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
38
).
(
43
) Sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
).
(
44
) Rammento che la norma sulla decadenza nazionale nella causa [OSCURATO:PERSONA] [sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
)] fissava un termine
nei confronti delle autorità
per la revoca degli atti amministrativi. La questione oggetto della causa era quindi se
le autorità
fossero tenute, in forza del diritto dell’Unione, a disapplicare una siffatta norma sulla decadenza nazionale al fine di chiedere il recupero di un aiuto illegale conformandosi a una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la presente causa, la questione di cui trattasi è se
il beneficiario
di un aiuto illegale possa invocare una norma nazionale sulla prescrizione per contestare una richiesta di recupero di un aiuto illegale da parte delle autorità nazionali, benché per una parte dell’importo da recuperare sia sopraggiunta la prescrizione in forza del diritto nazionale.
(
45
) Sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
).
(
46
) Sentenza del 17 novembre 2011 (
C‑496/09
,
EU:C:2011:740
, punto
78
).
(
47
) Sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
).
(
48
) Sentenza del 17 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑496/09
,
EU:C:2011:740
, punto
78
).
(
49
) Sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
).
(
50
) V. paragrafo 67 e nota 38 delle presenti conclusioni.
(
51
) Sentenza del 20 marzo 1997 (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
33
).
(
52
) V., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
34
).
(
53
) V., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
36
).
(
54
) V., in tal senso, paragrafo 67 e nota 38 delle presenti conclusioni.
(
55
) V., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
37
).
(
56
) V., segnatamente, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑277/00
,
EU:C:2004:238
, punti da
74
a
75
nonché giurisprudenza citata). V. in tal senso, anche considerando 25 del regolamento 2015/1589.
(
57
) V., segnatamente, sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (
C‑199/06
,
EU:C:2008:79
, punto
54
), e del 3 settembre 2015, A2A (
C‑89/14
,
EU:C:2015:537
, punto
42
).
(
58
) Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1996:433
).
(
59
) Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1996:433
, paragrafo
26
).
(
60
) V., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
37
).
(
61
) V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
(
62
) V., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
35
).