CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 23/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; (lette le conclusioni del) udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; (lette le conclusioni del difensore dell'imputata) udito per l'imputata l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione pluriaggravato consistito nella sottrazione di abiti e valori nell'abitazione privata ove la stessa prestava servizio in qualità di collaboratrice domestica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata a mezzo del proprio difensore articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizi di motivazione con riferimento alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. anziché dell'art. 624 c.p., come originariamente contestato. Secondo le prospettazioni della ricorrente, i giudici di merito, senza aver mai ricostruito adeguatamente i segmenti dell'azione delittuosa, avrebbero erroneamente ricondotto la condotta posta in essere dalla Perrotti nella fattispecie del furto in abitazione senza considerare che la stessa non si è mai introdotta nell'appartamento della persona offesa al fine di commettere i furti, come richiesto per la configurabilità del reato di furto in abitazione, ma per svolgere la sua regolare attività di collaboratrice domestica a cui era preposta, approfittando poi di tale occasione per impossessarsi dei beni di cui le viene contestata la sottrazione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati analoghi vizi di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nello specifico, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe debitamente considerato l'ammissione degli addebiti da parte della Perrotti ancor prima di essere denunciata, della tempestiva indicazione da parte della stessa del luogo in cui i valori erano stati impegnati e del successivo recupero e restituzione degli stessi, del tentativo di graduale risarcimento della persona offesa, nonché l'incensuratezza dell'imputata. Di conseguenza, del tutto immotivatamente i giudici del merito avrebbero affermato che la difesa non avesse offerto adeguati elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle suddette attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondato il primo motivo il cui accoglimento determina l'assorbimento del secondo. In primo luogo deve essere precisato che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 bis c.p., derivante dalla riqualificazione legislativa dell'aggravante già prevista dall'art. 625 c.p. quale figura autonoma di reato, prevede come elemento specializzante rispetto al furto comune l'introduzione in un luogo destinato a privata dimora, la quale per costante giurisprudenza deve essere intesa come qualsiasi luogo in cui la persona si trattenga per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. U., sentenza n. 31345 del 23/03/2017,). Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è altresì necessario che sussista un nesso finalistico e non un mero collegamento occasionale fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, non risultando sufficiente che l'agente abbia commesso il furto approfittando dell'occasione di trovarsi nell'abitazione altrui, ma essendo invece necessario abbia fatto ingresso nel luogo di privata dimora al precipuo fine di sottrarre il bene (Sez. 4, Sentenza n. 18792 del 28/03/2019, D'Ambrogio, Rv. 276087). E nello stesso senso non può neppure ritenersi integrato il reato di cui all'art. 624-bis c.p. da colui che si impossessi dei beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il consenso del medesimo (Sez. 4, Sentenza n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, Badiane, Rv. 275115). Alla luce dei richiamati orientamenti, appare condivisibile la tesi proposta in ricorso. Dall'istruttoria svolta non è emerso in nessun caso che la Perrotti si sia mai introdotta nell'abitazione della persona offesa col fine specifico di sottrarre i gioielli in oro, i monili o i vestiti, ma che al contrario la stessa si recava regolarmente presso l'abitazione della persona offesa con il suo consenso e per espletare l'attività di collaboratrice domestica. Risulta assente, dunque, nel caso di specie il nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile proprio della fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p. Pertanto, non si configura la fattispecie contestata dovendo piuttosto derubricare il fatto nel reato di cui all'art. 624 c.p., ferme restando le aggravanti contestate e ritenute. Conseguentemente, previa riqualificazione del fatto nel senso indicato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, da calibrare in riferimento alla diversa fattispecie ritenuta configurabile. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi degli articoli 624 e 61 n. 7 e 11 c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione