Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:624
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑468/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] )
«Tariffa doganale comune — Dazi doganali all’importazione — Valore dichiarato in dogana che include una commissione di acquisto — Applicazione dei dazi doganali alla totalità dell’importo dichiarato — Revisione della dichiarazione in dogana — Condizioni — Rimborso dei dazi doganali pagati sulla commissione di acquisto»
Conclusioni dell’avvocato generale M. [OSCURATO:PERSONA], presentate il 25 maggio 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005
Massime della sentenza
1.
Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione — Commissione di acquisto non dedotta
dal valore dichiarato e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d’importazione — Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 29, 32 e 33]
2.
Unione doganale — Dichiarazioni in dogana — Controllo a posteriori — Domanda di revisione — Obblighi delle autorità doganali
— Errata inclusione di una commissione di acquisto nel valore dichiarato in dogana — Rimborso dei dazi all’importazione applicati
alla commissione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 78 e 236)
1. Gli artt. 29, 32 e 33 del regolamento n. 2910/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati
nel senso che una commissione di acquisto inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle
merci nella dichiarazione d’importazione va considerata parte integrante del valore di transazione ai sensi dell’art. 29 dello
stesso codice ed è, pertanto, assoggettabile a dazio.
(v. punto 38, dispositivo 1)
2. Gli artt. 78 e 236 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel
senso che, dopo la concessione dello svincolo di merci importate, le autorità doganali investite di una domanda del dichiarante
diretta alla revisione della sua dichiarazione in dogana relativa alle dette merci sono tenute, fatta salva la possibilità
di un ricorso giurisdizionale, a respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, ad esempio qualora gli elementi
da verificare necessitino di un controllo fisico e, in seguito alla concessione dello svincolo delle merci, queste ultime
non possano più essere loro presentate, oppure a procedere alla revisione richiesta se, al contrario, le verifiche da svolgere
non necessitano la presentazione delle merci, ad esempio qualora la domanda di revisione presupponga il solo esame di documenti
contabili o contrattuali.
Conformemente all’art. 78, n. 3, del codice doganale, qualora la revisione effettuata riveli che le disposizioni che disciplinano
il regime doganale di cui trattasi sono state applicate sulla base di «elementi inesatti o incompleti», termini che comprendono
allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile, quali l’errata inclusione
nel valore dichiarato in dogana di una commissione di acquisto, le autorità doganali devono adottare i provvedimenti necessari
per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono. Qualora risulti che, in definitiva, i
dazi all’importazione versati dal dichiarante eccedono quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, il provvedimento
necessario a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dei dazi all’importazione applicati a tale commissione.
Si procede a tale rimborso in applicazione dell’art. 236 del codice doganale se sono soddisfatte le condizioni previste da
tale disposizione, cioè, in particolare, la mancanza di frode del dichiarante e il rispetto del termine, in linea di principio
di tre anni, previsto per la presentazione della domanda di rimborso.
(v. punti 48-49, 51-54, 63, 70-71, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 ottobre 2005 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Dazi doganali all’importazione – Valore dichiarato in dogana che include una commissione di acquisto – Applicazione dei dazi doganali alla totalità dell’importo dichiarato – Revisione della dichiarazione in dogana – Condizioni – Rimborso dei dazi doganali pagati sulla commissione di acquisto»
Nel procedimento C-468/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2003, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann (relatore), R. Schintgen
e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 aprile 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig. R. Cordara, QC;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra S. Moore, barrister;
– per il governo tedesco, dai sigg. W.‑D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis, in qualità di agente;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 29, 32, 33, 78 e 236 del regolamento (CEE) del
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice
doganale»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
ed i [OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise (in prosieguo: i «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al rimborso dei dazi doganali all’importazione
riscossi su commissioni di acquisto comprese nel valore doganale dichiarato. Essa fa seguito ad una precedente domanda di
pronuncia pregiudiziale, proposta dal giudice del rinvio nell’ambito della medesima controversia e che ha dato luogo alla
sentenza 5 dicembre 2002, causa C-379/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11133).
Contesto normativo
3 L’art. 29, n. 1, del codice doganale recita:
«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica
effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (...)».
4 L’art. 32 dello stesso codice dispone quanto segue:
«1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci importate:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare per le merci:
i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
(...)
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti
salvi quelli previsti dal presente articolo.
4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d’acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente
per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell’acquisto delle merci da valutare.
(…)».
5 L’art. 33, lett. e), precisa:
«Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non
comprende i seguenti elementi:
(...)
e) le commissioni d’acquisto;
(…)».
6 L’art. 65 dispone:
«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione
di quest’ultima da parte dell’autorità doganale. La rettifica non può avere l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione
merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.
Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l’autorità doganale:
(...)
c) (…) ha autorizzato lo svincolo delle merci».
7 L’art. 78, intitolato «Controllo a posteriori delle dichiarazioni», recita:
«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio
o su richiesta del dichiarante.
2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella
dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione
nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso
il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua
attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere
anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.
3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime
doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle
norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare
la situazione».
8 L’art. 236 dispone quanto segue:
«1. Si procede al rimborso dei dazi all’importazione (…) quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era
legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
(...)
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di
un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell’interessato.
2. Il rimborso (…) dei dazi all’importazione (…) viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro
tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.
Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel
termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
(...)».
Causa principale, precedente procedimento di rinvio e questioni pregiudiziali
9 All’epoca dei fatti della causa principale, l’[OSCURATO:PERSONA], impresa con sede nel [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato prodotti fabbricati
al di fuori della Comunità, in particolare calzature, per poi importarli e distribuirli all’interno di quest’ultima. Il suo
agente per gli acquisti in [OSCURATO:PERSONA] era la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
10 [OSCURATO:PERSONA] remunerava i servizi della [OSCURATO:PERSONA] con una commissione d’acquisto pari al 4% del prezzo di vendita delle merci.
Tale commissione era versata al produttore, il quale la trasferiva in seguito alla [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA].
11 Fino al 1° gennaio 1998 le dichiarazioni di importazione presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’immissione in libera pratica delle
merci di cui trattasi nella causa principale indicavano come valore in dogana l’importo riportato sulla fattura del produttore.
Tale importo comprendeva la commissione di acquisto, la quale tuttavia non era indicata separatamente. I dazi doganali all’importazione
erano quindi calcolati e pagati anche su tale commissione.
12 A partire dal 1° gennaio 1998, con l’accordo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato separatamente, sulle sue dichiarazioni
d’importazione, la commissione d’acquisto e il prezzo di vendita delle merci importate. A partire da tale data i [OSCURATO:PERSONA]
non hanno più percepito dazi sugli importi relativi alla commissione d’acquisto.
13 Basandosi sull’art. 236 del codice doganale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ai [OSCURATO:PERSONA] quattro domande dirette al rimborso
di un importo totale pari a GBP 38 085,45 di dazi all’importazione versati per le merci importate prima del 1998. Essa ha
fatto valere che una parte del valore indicato su ciascuna dichiarazione di importazione corrispondeva ad una commissione
di acquisto, sulla quale non era dovuto alcun dazio.
14 Le prime tre domande, dirette al rimborso di un importo totale pari a GBP 4 384,29, sono state accolte con lettere del 5 maggio,
del 1° luglio e del 24 luglio 1998 ed il rimborso è stato effettuato. Tuttavia, in seguito ad un riesame, i [OSCURATO:PERSONA]
hanno ritenuto erronee le loro decisioni di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso richiesto, dato che i dazi di cui trattasi
erano legalmente dovuti. Con decisioni del 30 novembre e del 16 dicembre 1998, essi hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la restituzione
dell’importo totale di GBP 4 384,29 ed hanno confermato la loro domanda con decisioni del 4 e del 5 febbraio 1999.
15 Inoltre, i [OSCURATO:PERSONA] hanno respinto, con lettera del 29 ottobre 1998, la quarta domanda della [OSCURATO:PERSONA], diretta al rimborso
di un importo pari a GBP 33 701,16. Con una seconda lettera, del 5 febbraio 1999, essi hanno confermato tale rigetto.
16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], un ricorso avverso la decisione 4 febbraio 1999 e le decisioni
5 febbraio 1999.
17 Con ordinanza 24 marzo 2000 il VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Alla luce del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (in prosieguo: il “codice doganale”), in particolare degli artt. 29,
32 e 33 del medesimo, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’ipotesi in cui, all’atto delle operazioni
di sdoganamento, un importatore dichiari inavvertitamente come prezzo pagato o da pagare per le merci un importo comprensivo
della commissione d’acquisto e ometta inavvertitamente di indicare separatamente la commissione d’acquisto nella dichiarazione
d’importazione, distinguendola dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, e tuttavia, dopo che le merci sono state svincolate
e immesse in libera pratica, dimostri in modo soddisfacente alle autorità doganali che il prezzo pagato o da pagare per le
merci dichiarate includeva un’effettiva commissione d’acquisto, che avrebbe potuto essere regolarmente detratta al momento
dell’importazione, e chieda il rimborso del dazio pagato su tale commissione d’acquisto entro tre anni dalla data di notifica
dell’accertamento dei dazi doganali:
1) Se la commissione d’acquisto effettivamente prevista sia assoggettabile a dazio, in quanto parte del prezzo effettivamente
pagato o da pagare per le merci ai sensi dell’art. 29 del codice doganale.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se la commissione d’acquisto effettivamente prevista sia detraibile dal
valore di transazione dichiarato, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 32, n. 3, e 33 del codice doganale.
3) Se, in simili circostanze, le autorità doganali siano tenute, in forza del codice doganale, in particolare dell’art. 78, n. 3,
del medesimo, ad accettare la rettifica del prezzo pagato o da pagare per le merci importate e quindi la riduzione del relativo
valore in dogana.
4) Se, pertanto, l’importatore abbia diritto, in forza del codice doganale, in particolare dell’art. 236 del medesimo, di ottenere
un rimborso del dazio pagato sulla commissione d’acquisto».
18 Nella parte introduttiva di tale ordinanza, il giudice del rinvio ha spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un ricorso contro
tre decisioni dei [OSCURATO:PERSONA], «ciascuna delle quali confermava una decisione contenente l’avviso di pagamento, in applicazione
dell’art. 242 del [codice doganale], di un dazio precedentemente rimborsato erroneamente alla [[OSCURATO:PERSONA]] in applicazione dell’art. 236
dello stesso codice». Esso ha aggiunto che i «punti controversi» erano interamente disciplinati dal diritto comunitario.
19 Dopo aver descritto i fatti all’origine della controversia sottopostagli, detto giudice ha indicato che le prime tre domande
di rimborso presentate ai [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano condotto ad un rimborso dei dazi doganali di cui trattasi.
Esso ha precisato che la quarta domanda era stata respinta.
20 Esso ha poi menzionato le decisioni adottate dai [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre e il 16 dicembre 1998, che ordinavano alla [OSCURATO:PERSONA]
la restituzione degli importi precedentemente rimborsati in seguito alle prime tre domande.
21 Il giudice del rinvio ha infine riassunto gli argomenti delle parti relativi alle disposizioni applicabili.
22 La sua domanda di pronuncia pregiudiziale ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., in cui la Corte ha dichiarato
che:
– gli artt. 29, 32 e 33 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che una commissione d’acquisto inclusa nel
valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d’importazione va considerata
parte integrante del valore di transazione ai sensi dell’art. 29 dello stesso codice ed è, pertanto, assoggettabile a dazio;
– qualora le autorità doganali abbiano accettato di rivedere una dichiarazione d’importazione e adottato una decisione atta
a «regolarizzare la situazione» ai sensi dell’art. 78, n. 3, del codice doganale, tenendo conto del fatto che la dichiarazione
era incompleta a causa di un involontario errore del dichiarante, esse non possono più ritornare su tale decisione.
23 Al punto 22 della detta sentenza, la Corte non ha considerato necessario determinare se e, all’occorrenza, a quali condizioni
le autorità doganali abbiano l’obbligo di procedere a revisioni su richiesta dei dichiaranti, in conformità all’art. 78 del
codice doganale.
24 A tale riguardo, essa ha rilevato, al punto 23 della sentenza, che i [OSCURATO:PERSONA], in un primo momento, hanno accolto la
domanda di rimborso della [OSCURATO:PERSONA]. Per far ciò le autorità doganali hanno necessariamente dovuto riesaminare le dichiarazioni
in dogana alla luce del nuovo elemento sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA], cosicché si deve ritenere che esse abbiano accettato di
effettuare la revisione delle dichiarazioni e abbiano adottato, dopo tale revisione ed in base ai suoi risultati, le decisioni
necessarie per «regolarizzare la situazione», ai sensi dell’art. 78, n. 3, del codice doganale, tenendo conto del fatto che
le dichiarazioni erano incomplete a causa di un involontario errore del dichiarante.
25 Al punto 24 della sentenza la Corte ha concluso che, in tali circostanze, le dette autorità non potevano ritornare sulle proprie
decisioni.
26 Con ordinanza 29 settembre 2003, il VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha nuovamente deciso, nell’ambito della controversia
sottopostagli, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale.
27 Con tale decisione, il giudice del rinvio rileva che la Corte, per motivi ad essa non imputabili, ha fondato la sua sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., su elementi inesatti, di modo che le risposte fornite alle questioni sollevate non sono utili alla
soluzione della controversia.
28 Esso segnala che, con lettere del 7 e 8 luglio 1999, i [OSCURATO:PERSONA] avevano informato la [OSCURATO:PERSONA] del ritiro delle decisioni
con le quali chiedevano la restituzione dell’importo totale di GBP 4 384,29, dato che, conformemente all’art. 221, n. 3, del
codice doganale, la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi doganali non poteva più essere effettuata dopo la scadenza
di un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorto il debito doganale.
29 Esso sottolinea che, di conseguenza, alla data della prima ordinanza di rinvio, la sola controversia esistente tra le parti
riguardava la decisione di rigetto della quarta domanda della [OSCURATO:PERSONA], diretta al rimborso dell’importo di GBP 33 701,16,
decisione altresì impugnata nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente.
30 Il giudice del rinvio osserva che tali elementi non sono stati sufficientemente portati a conoscenza della Corte.
31 Esso constata che, pertanto, le premesse prese in considerazione da quest’ultima al punto 23 della sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., secondo cui:
– i [OSCURATO:PERSONA], in un primo momento, avevano accolto la domanda di rimborso della [OSCURATO:PERSONA],
– le autorità doganali avevano necessariamente dovuto riesaminare le dichiarazioni e adottare le decisioni necessarie per «regolarizzare
la situazione»,
non potevano valere per quanto riguarda la quarta domanda di rimborso, in quanto quest’ultima era stata respinta dai [OSCURATO:PERSONA]
e non aveva dato luogo a rimborso.
32 In tali circostanze, il VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conclude che occorre sottoporre nuovamente alla Corte, in termini
identici, le questioni contenute nell’ordinanza di rinvio 24 marzo 2000.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
33 La prima ordinanza di rinvio 24 marzo 2000 indicava che il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] era diretto contro tre decisioni
dei [OSCURATO:PERSONA], ciascuna delle quali confermava una decisione che esigeva la restituzione dei dazi doganali all’importazione
precedentemente rimborsati erroneamente alla convenuta in applicazione dell’art. 236 del codice doganale.
34 Il rigetto della quarta domanda di rimborso vi era menzionato, incidentalmente, solo nell’ambito della cronologia dei fatti
che avevano preceduto l’avvio del procedimento principale. L’ordinanza di rinvio non indicava esplicitamente che la decisione
di rigetto fosse tra le decisioni impugnate.
35 Infine, la stessa ordinanza non menzionava il ritiro, durante il procedimento, delle decisioni che esigevano la restituzione
dell’importo totale di GBP 4 384,29.
36 Si deve quindi constatare che, per i motivi enunciati dal giudice nazionale nella sua seconda ordinanza di rinvio, la sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., non ha fornito alle questioni poste una risposta utile alla soluzione della controversia principale,
come pendente alla data della prima ordinanza di rinvio.
37 Occorre quindi esaminare le stesse questioni alla luce degli elementi di fatto portati ora a conoscenza della Corte.
Sulla prima e sulla seconda questione
38 Nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., la Corte, in risposta alle prime due questioni sollevate dal giudice del rinvio,
ha dichiarato che gli artt. 29, 32 e 33 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che una commissione d’acquisto
inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d’importazione
va considerata parte integrante del valore di transazione ai sensi dell’art. 29 dello stesso codice ed è, pertanto, assoggettabile
a dazio.
39 Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 23-25 delle sue conclusioni, il fatto che la controversia principale
riguardi solo la decisione dei [OSCURATO:PERSONA] di respingere la quarta domanda della [OSCURATO:PERSONA], diretta al rimborso di GBP 33 701,16
e che tale somma, in un primo momento, non fosse stata rimborsata dalle autorità doganali non ha alcuna incidenza sulle premesse
prese in considerazione dalla Corte per formulare la sua risposta.
40 Tale circostanza, per quanto riguarda le quattro domande di rimborso della [OSCURATO:PERSONA], è successiva ai fatti rilevanti, cioè
la dichiarazione in dogana e l’applicazione dei dazi all’importazione.
41 La questione se una commissione di acquisto, qualora sia inclusa dall’importatore nel valore in dogana senza essere distinta
dal prezzo di vendita, possa altresì essere compresa nella base imponibile dei dazi all’importazione si poneva tanto nei confronti
delle prime tre domande di rimborso quanto nei confronti della quarta.
42 A tale riguardo, poiché:
– conformemente all’art. 62, n. 1, del codice doganale, spetta al dichiarante riportare sulla sua dichiarazione «tutte le indicazioni
necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate»,
– ai sensi dell’art. 71 dello stesso codice, l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il detto regime viene effettuata
sulla base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, qualora non si proceda alla verifica della dichiarazione o qualora
tale verifica non abbia consentito di rimettere in discussione tali indicazioni,
le autorità doganali possono legittimamente sottoporre a imposizione le merci sulla base del valore doganale dichiarato, compresa
un’eventuale commissione di acquisto inclusa per errore in quest’ultimo dal dichiarante e la cui esistenza non può essere
d’altronde sospettata dalle dette autorità per mancanza di informazioni in proposito.
43 Di conseguenza, malgrado gli elementi portati a conoscenza della Corte nella seconda ordinanza di rinvio, le prime due questioni
pregiudiziali devono essere risolte in termini identici a quelli utilizzati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., come rammentati
al punto 38 della presente sentenza.
Sulla terza e sulla quarta questione
44 Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli
artt. 78 e 236 del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che, dopo la concessione dello svincolo di merci
importate, le autorità doganali investite di una domanda del dichiarante diretta alla revisione della sua dichiarazione in
dogana relativa alle dette merci sono tenute a procedere alla revisione richiesta e, qualora constatino, in seguito alla revisione,
che il valore in dogana dichiarato comprendeva per errore una commissione di acquisto, sono tenute a correggere la situazione
procedendo al rimborso dei dazi all’importazione applicati su tale commissione.
45 L’art. 78, n. 1, del codice doganale dispone che l’autorità doganale «può» procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio
o su richiesta del dichiarante.
46 Qualora il dichiarante solleciti una revisione, la sua domanda deve essere esaminata dalle autorità doganali, almeno per stabilire
se occorra o no procedere a tale divisione.
47 Nell’ambito di tale prima valutazione, le autorità doganali prendono in considerazione, in particolare, la possibilità di
controllare le indicazioni contenute nella dichiarazione da rivedere e nella domanda di revisione.
48 Ad esempio, esse potranno rifiutarsi di procedere ad una revisione qualora gli elementi da verificare necessitino di un controllo
fisico e, in seguito alla concessione dello svincolo delle merci, queste ultime non possano più essere loro presentate.
49 Una revisione è invece possibile, in linea di principio, qualora le verifiche da svolgere non necessitino la presentazione
delle merci, per esempio qualora la domanda di revisione presupponga il solo esame di documenti contabili o contrattuali.
50 Al termine della loro valutazione, e fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, le autorità doganali devono
quindi respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere alla revisione richiesta.
51 In caso di accoglimento della domanda, esse riesaminano la dichiarazione e valutano la fondatezza degli argomenti del dichiarante
alla luce degli elementi comunicati.
52 Qualora la revisione riveli che le disposizioni che disciplinano il regime doganale di cui trattasi sono state applicate sulla
base di elementi inesatti o incompleti, le autorità doganali, conformemente all’art. 78, n. 3, del codice doganale, devono
adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.
53 In definitiva, qualora risulti che i dazi all’importazione versati dal dichiarante eccedono quelli dovuti per legge al momento
del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dell’eccedenza riscossa.
54 Si procede a tale rimborso in applicazione dell’art. 236 del codice doganale se sono soddisfatte le condizioni previste da
tale disposizione, cioè, in particolare, la mancanza di frode del dichiarante ed il rispetto del termine, in linea di principio
di tre anni, previsto per la presentazione della domanda di rimborso.
55 I governi tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’art. 78, n. 3, del codice doganale è applicabile solo in ipotesi come
una classificazione erronea delle merci, errori aritmetici, l’uso di codici monetari inesatti o l’indicazione di quantitativi
inesatti.
56 Tale disposizione non sarebbe applicabile qualora una commissione di acquisto non sia stata indicata in modo distinto dal
prezzo delle merci. In tal caso, la commissione sarebbe parte integrante del valore in dogana, di modo che sarebbero legalmente
dovuti i dazi all’importazione applicati a tale commissione.
57 Secondo il governo tedesco, non avendo indicato la commissione di acquisto nella sua dichiarazione in dogana, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe fatto una scelta. Trattandosi di una libera scelta, l’operatore non avrebbe commesso errori.
58 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’applicazione dell’art. 78, n. 3, del codice doganale in circostanze come quelle
della causa principale priverebbe di qualsiasi effetto l’art. 65 dello stesso codice. L’art. 78 derogherebbe al divieto sancito
dall’art. 65, ma tale deroga avrebbe una portata limitata.
59 I governi tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] considerano che neanche l’art. 236 del codice doganale è applicabile ad una fattispecie
come quella della causa principale. Infatti, ai sensi di tale disposizione, i dazi all’importazione applicati alla commissione
di acquisto sarebbero stati legalmente dovuti al momento del loro pagamento.
60 Tali argomenti non possono essere accolti.
61 Si deve anzitutto rammentare che l’art. 65 del codice doganale vieta ad un dichiarante di rettificare la sua dichiarazione
dopo la concessione dello svincolo delle merci. Un siffatto divieto esisteva già prima dell’entrata in vigore del codice doganale,
il 1° gennaio 1994.
62 L’art. 78 del codice doganale ha espressamente introdotto, a partire da tale data, la possibilità di una revisione, da parte
delle autorità doganali, di una dichiarazione in dogana dietro domanda del dichiarante presentata dopo la concessione dello
svincolo delle merci.
63 Il n. 3 della stessa disposizione non distingue tra errori od omissioni rettificabili o no. I termini «elementi inesatti o
incompleti» devono essere interpretati nel senso che comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori
di interpretazione del diritto applicabile.
64 Di conseguenza, non si può considerare che l’applicazione dell’art. 78 del codice doganale ad una situazione come quella di
cui trattasi nella causa principale privi di effetto l’art. 65 dello stesso codice, totalmente o parzialmente. In realtà,
le due disposizioni prevedono due diversi regimi applicabili, rispettivamente prima e dopo lo svincolo delle merci, alle modifiche
che possono essere apportate agli elementi presi in considerazione per la determinazione del valore in dogana e, di conseguenza,
dei dazi all’importazione.
65 L’art. 65 del codice doganale consente la rettifica unilaterale, da parte dello stesso dichiarante, della sua dichiarazione
in dogana, fino al momento della concessione dello svincolo delle merci. Tale diritto si spiega con il fatto che, fino alla
concessione dello svincolo, l’esattezza delle rettifiche può essere eventualmente verificata dalle autorità doganali mediante
un controllo fisico delle merci. Inoltre, la rettifica può intervenire, se del caso, in un momento in cui l’importo dei dazi
all’importazione non è stato ancora stabilito dalle autorità doganali.
66 L’art. 78 del codice doganale istituisce un regime più restrittivo. Esso trova applicazione dopo la concessione dello svincolo
delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile ed i dazi all’importazione sono già
stati determinati. Esso affida quindi alle autorità doganali la realizzazione di una revisione richiesta dal dichiarante e
assoggetta tale revisione alla loro valutazione per quanto riguarda tanto il principio quanto l’esito.
67 Occorre del resto rilevare come il fatto che, da un punto di vista formale, una dichiarazione in dogana non contenga la menzione
separata di una commissione di acquisto, pur distinta dal prezzo delle merci, ha come sola conseguenza che tale commissione
è validamente considerata imponibile e che, quindi, i dazi all’importazione ad essa applicati sono legalmente riscossi.
68 Dato che esiste una possibilità di revisione ulteriore di una dichiarazione in dogana dietro domanda del dichiarante, tale
circostanza non può avere la conseguenza che dazi legalmente riscossi sulla base di semplici regole di prova vengano assimilati,
a posteriori, a dazi legalmente dovuti ai sensi dell’art. 236, n. 1, del codice doganale, malgrado la produzione di sufficienti
elementi di prova.
69 Si deve infine constatare che, in ogni caso, un errore rappresentato da un’omissione involontaria non può essere considerato
l’esercizio di una scelta, per definizione volontaria.
70 Ne consegue che gli artt. 78 e 236 del codice doganale sono applicabili nell’ipotesi di una dichiarazione in dogana che ha
incluso per errore una commissione di acquisto nel valore doganale.
71 Occorre quindi risolvere la terza e la quarta questione dichiarando che gli artt. 78 e 236 del codice doganale devono essere
interpretati nel senso che:
– dopo la concessione dello svincolo di merci importate, le autorità doganali investite di una domanda del dichiarante diretta
alla revisione della sua dichiarazione in dogana relativa alle dette merci sono tenute, fatta salva la possibilità di un ricorso
giurisdizionale, a respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere alla revisione richiesta;
– qualora accertino, in seguito alla revisione, che il valore in dogana dichiarato comprendeva per errore una commissione di
acquisto, esse sono tenute a correggere la situazione procedendo al rimborso dei dazi all’importazione applicati su tale commissione.
Sulle spese
72 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altre parti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
Gli artt. 29, 32 e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario,
devono essere interpretati nel senso che una commissione d’acquisto inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta
dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d’importazione va considerata parte integrante del valore di transazione
ai sensi dell’art. 29 dello stesso regolamento ed è, pertanto, assoggettabile a dazio.
2)
Gli artt. 78 e 236 del regolamento n. 2913/92 devono essere interpretati nel senso che:
–
dopo la concessione dello svincolo di merci importate, le autorità doganali investite di una domanda del dichiarante diretta
alla revisione della sua dichiarazione in dogana relativa alle dette merci sono tenute, fatta salva la possibilità di un ricorso
giurisdizionale, a respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere alla revisione richiesta;
–
qualora accertino, in seguito alla revisione, che il valore in dogana dichiarato comprendeva per errore una commissione di
acquisto, esse sono tenute a correggere la situazione procedendo al rimborso dei dazi all’importazione applicati su tale commissione.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.